Lexipedia

Decisione

12.2005.5

spese legali preprocessuali - ripetibili - assistenza giudiziaria

11 agosto 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

8. L’appellata ha postulato di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche

in sede d’appello. La domanda non può essere accolta. Già nell’ambito della

procedura avanti il Pretore la richiedente si è limitata ad asserire di essere

“palesemente priva di mezzi” senza neppure tentare di rendere verosimile il

proprio stato d’indigenza e tacendo in merito alla propria situazione economica.

Il primo giudice ha ritenuto nondimeno ad accogliere la domanda, limitandosi a

rilevare che la causa presentava probabilità di esito favorevole, ma senza

pronunciarsi in merito al presupposto dell’indigenza. Su quella decisione non è

dato qui di sindacare, ma la situazione impone di respingere l’istanza

formulata in sede d’appello.

Per

questi motivi

pronuncia: I. L'appello

13 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 29

dicembre 2004 della Pretura di Locarno–Campagna è riformata come segue:

1. Invariato

2. Non

si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

AP

1 è tenuto a versare a AO 1 la somma di fr. 1'200.– per ripetibili.

Considerandi

II. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 la somma di

fr. 350.– per ripetibili parziali.

III. La

domanda di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

IV. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster