12.2005.5
spese legali preprocessuali - ripetibili - assistenza giudiziaria
11 agosto 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.5
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, IICCA
Titolo:
spese legali preprocessuali - ripetibili - assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDIGENZA
SPESE E RIPETIBILI
SPESE LEGALI PREPROCESSUALI
art. 41 CO
art. 148 CPC-TI
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2005.5
Lugano
11 agosto
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney–Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.38 della Pretura
della giurisdizione di Locarno–Campagna promossa con istanza 4 settembre 2003
da
AO 1
(rappr. da RA 2)
contro
AP 1
(rappr. da RA 1)
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
della somma di
fr. 15'414,65 – poi ridotta a fr. 13'714,65 in sede di conclusioni –
oltre interessi a titolo di stipendi e risarcimento del danno a seguito di licenziamento
immediato per motivi gravi;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 29
dicembre 2004 ha parzialmente accolto, condannandolo a versare l’importo di fr.
10'104.– e fr. 1'800.– a titolo di ripetibili;
appellante il convenuto, che con atto 13 gennaio 2005 chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre l’importo riconosciuto a
controparte a fr. 8'254.– oltre interessi e le ripetibili a fr. 60.–,
protestando spese e ripetibili di appello;
mentre l’appellata con osservazioni 25 gennaio 2005 postula la
reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: 1. AO
1 ha concluso con il N__________, e meglio con AP 1, un “contrat d’engagement
d’artiste”, in virtù del quale essa doveva lavorare quale ballerina e
presentare spettacoli di strep tease. Il contratto era stipulato per la durata
di tre mesi – dal 1 maggio al 31 luglio 2003 – e prevedeva un salario lordo di
fr. 4'225.–.
La
notte del 23 maggio 2003, quando essa, su indicazione del AP 1, lavorava nel
locale notturno P__________, vi fu un alterco con __________, sostituta del responsabile
del locale, che si concluse con una breve colluttazione. Le reciproche querele
penali sono poi sfociate in due distinte decisioni, cresciute in giudicato, e
meglio una decisione di non luogo a procedere nei confronti della AO 1 e una
decreto d’accusa per lesioni semplici nei confronti della S__________.
A
seguito di quest’episodio AO 1 ha rescisso il contratto di lavoro per gravi
motivi.
2. Con
istanza 4 settembre 2003 AO 1 ha chiesto la condanna di A__________, gerente
del __________, del N__________ medesimo, così come di B__________, gerente del
locale notturno P__________ e della P__________ SA al pagamento della somma di
fr. 15'414,65, di cui fr. 12'414,65 quale stipendio da maggio a luglio 2003,
maggiori costi per alloggio e un apparecchio fotografico Olympus, e i rimanenti
fr. 3'000.– per spese legali.
L’istante ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
3. I
convenuti si sono opposti all’istanza, rilevando avantutto che datore di lavoro
dell’istante era AP 1. Nel merito la parte convenuta ha negato proprie
responsabilità per l’accaduto, contestando che per il diverbio tra l’istante e
la S__________ si potesse invocare la responsabilità del datore di lavoro. In
merito alle pretese sollevate, ha sostenuto che lo stipendio non sarebbe poi
dovuto perché l’istante non ha più lavorato malgrado non risulti che essa fosse
inabile al lavoro, mentre sono pure contestate le ulteriori pretese
risarcitorie.
Successivamente
le parti originariamente convenute in causa sono state dimesse dalla lite,
subentrandovi AP 1.
Con
le proprie conclusioni l’istante ha ridotto le proprie pretese a fr. 13'714,65,
mentre il convenuto non ha presentato conclusioni.
4. Con
sentenza 29 dicembre 2004, il Pretore, considerato che le vie di fatto commesse
da __________ S__________ nei confronti dell’istante – accertate in sede penale
– costituiscono motivo grave per la rescissione del contratto, ha accolto
l’istanza per fr. 10'104.–, di cui fr. 7'604.– netti per stipendi e fr. 2'500.–
per spese di patrocinio preprocessuale. L’istante è pure stata messa al
beneficio del gratuito patrocinio.
5. Con
appello 13 gennaio 2005 il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere l’istanza limitatamente ad un importo di fr. 8'254.–
oltre interessi, ritenendo che a titolo di spese preprocessuali sarebbe da
riconoscere un importo massimo di fr. 560.– in luogo di fr. 2'500.– assegnati
dal Pretore. Pure contestato è l’importo di fr. 1'800.– attribuito a
controparte quali ripetibili di prima istanza, che l’appellante chiede siano ridotte
a fr. 60.–.
Con
osservazioni 25 gennaio 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame
chiedendo di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in
sede d’appello.
Considerato
in diritto: 6. Dottrina
e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse
all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non
comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale costituiscono un
elemento di danno, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento
sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del
patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF
97 II 267; Rep. 1989 p. 492 e 512).
6.1 Nel
caso di specie il Pretore ha ammesso la richiesta di rimborso delle spese
legali preprocessuali, limitatamente a quelle relative al patrocinio penale, che
ha ritenute necessarie per ottenere il riconoscimento delle pretese in sede
civile. Preso atto della richiesta di risarcimento di fr. 3'000.– della nota
del legale di complessivi fr. 4'057,60 –, il primo giudice ha riconosciuto
l’importo di fr. 2'500.– escludendo le spese per il patrocinio preprocessuale
civile perché coperte dalle ripetibili e quelle per le prestazioni in ambito
amministrativo perché non era dimostrato che fossero connesse con la questione
civile.
L’appellante
censura la decisione del Pretore adducendo che l’impegno del legale di
controparte sarebbe stato limitato alla redazione di due lettere e ad un
colloquio di 60 minuti, con un dispendio di tempo massimo di 2 ore e mezza e di
fr. 60.– per le spese, con la conseguenza che al più potrebbe essere riconosciuto
un indennizzo di fr. 560.–.
6.2 L’istante
disattende che il Pretore ha considerato danno risarcibile le spese cagionate
dal procedimento penale, escludendo per contro quelle originate dai procedimenti
amministrativo e civile. L’attività svolta in sede penale dal patrocinatore
dell’istante risulta nel dettaglio dal doc. G e non è mai stata oggetto di
contestazione da parte del convenuto. Di conseguenza le argomentazioni esposte
dall’appellante, intese a sminuire l’importanza dell’attività relativa alla
procedura di contratto di lavoro sono inidonee a costituire valida censura
della decisione impugnata che, su questo punto, va confermata.
7. L’appellante
censura anche la decisione del Pretore in merito all’importo delle ripetibili
attribuite alla controparte.
Giusta
l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra
le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle
parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). La giurisprudenza ha già avuto
modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle
ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione,
se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 32 e 51 ad art.
148 e m. 19 ad art. 150).
7.1 L’art.
9 TOA prevede, per cause di valore da fr. 10'000.– a
fr. 50'000.–, un onorario tra l’8 e il 15%, vale a dire tra fr. 1'233.–
e 2'312.–. L’appellata postula tuttavia un aumento in applicazione dell’art. 12
TOA poiché per i colloqui è stato necessario avvalersi di un traduttore,
l’appellata essendo di lingua madre russa. L’appellante chiede a sua volta che,
trattandosi di procedimento civile speciale di natura contenziosa l’onorario sia
ridotto in applicazione dell’art. 15 TOA. Stante la natura e l’entità della controversia,
nel caso concreto appare opportuno ritenere che l’aumento e la riduzione di cui
sopra si elidano, e applicare di conseguenza unicamente i criteri dell’art. 9
TOA. Di conseguenza, tenuto conto anche delle spese presumibili, valutabili in
fr. 250.– e dell’IVA al 7,6%, ne risulta un importo tra fr. 1’577.– e fr.
2'738.–.
7.2 Nel
caso di specie il Pretore, quantificando in fr. 1'800.– l’inden-nità ripetibile,
non ha dato spiegazioni circa i criteri adottati, seppure non risulta che abbia
voluto scostarsi dal principio della soccombenza sancito dall’art. 148 CPC. Non
è quindi possibile stabilire a quale grado di soccombenza corrisponda la menzionata
indennità né come la stessa sia stata calcolata. Da un punto di vista
aritmetico l’istante è risultata soccombente in ragione di 2/3 circa. Di fatto
essa ha però ottenuto ragione sulla questione, non meno importante, relativa all’esistenza
dei gravi motivi per la rescissione del contratto di lavoro. In tali
circostanze, questa Camera, in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC, ritiene
tutto sommato che una soccombenza complessiva di ¾ del convenuto tenga adeguatamente
conto delle particolarità della fattispecie. Le ripetibili della prima sede
vengono pertanto definite in base a queste proporzioni. Di conseguenza, tenuto
conto di un importo complessivo di ripetibili di fr. 2'400.– – inferiore al
limite massimo calcolato al considerando precedente – stante la soccombenza del
convenuto di ¾, l’indennità va fissata in fr. 1'200.– in luogo dei fr. 1'800.–
stabiliti dal Pretore.
Su
questo punto l’appello è quindi parzialmente da accogliere e la sentenza del Pretore
va riformata di conseguenza. Le ripetibili d’appello seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Fatti
8. L’appellata ha postulato di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche
in sede d’appello. La domanda non può essere accolta. Già nell’ambito della
procedura avanti il Pretore la richiedente si è limitata ad asserire di essere
“palesemente priva di mezzi” senza neppure tentare di rendere verosimile il
proprio stato d’indigenza e tacendo in merito alla propria situazione economica.
Il primo giudice ha ritenuto nondimeno ad accogliere la domanda, limitandosi a
rilevare che la causa presentava probabilità di esito favorevole, ma senza
pronunciarsi in merito al presupposto dell’indigenza. Su quella decisione non è
dato qui di sindacare, ma la situazione impone di respingere l’istanza
formulata in sede d’appello.
Per
questi motivi
pronuncia: I. L'appello
13 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 29
dicembre 2004 della Pretura di Locarno–Campagna è riformata come segue:
1. Invariato
2. Non
si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
AP
1 è tenuto a versare a AO 1 la somma di fr. 1'200.– per ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 la somma di
fr. 350.– per ripetibili parziali.
III. La
domanda di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.
IV. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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