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Decisione

12.2005.51

avvocato - remunerazione

31 maggio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i supplementi sulla base dei quali controparte aveva indicato un onorario

minimo del fr. 69'753.45 e massimo di fr. 106'138.45.

Ne

discende che l’appello adesivo dev’essere respinto e di conseguenza va esaminato

l’appello principale.

11. Il

Pretore ha ritenuto infondata la domanda degli attori intesa a farsi

riconoscere un numero di ore maggiore di quanto stabilito dal Consiglio di Moderazione

perché dagli atti di causa non è emersa la necessità di un impegno di 252 ore -

tante ne avevano indicate gli attori - che neppure appariva giustificato.

Gli

appellanti censurano la decisione impugnata, sostenendo che, stante la

complessità della vertenza, le ore impiegate erano giustificate.

Per i

motivi esposti sopra (consid. 8), l’esame del quantum dell’onorario sfugge alla

cognizione del giudice civile, perché in merito al medesimo egli è vincolato,

in virtù dell’art. 36 vLavv, al giudizio del Consiglio di Moderazione.

Consiglio che determina l’onorario in applicazione della TOA, tenendo conto di

tutti gli elementi rilevanti -in particolare quelli indicati dall’art. 8 TOA-, segnatamente

della complessità e dell’importanza del caso, del valore e dell’estensione

della pratica, della competenza professionale e della responsabilità

dell’avvocato e al tempo ed alla diligenza impiegati. Nella competenza del

giudice civile rientrano invero, come già detto, solo le questioni in merito

alla sussistenza dell’incarico o alla sua estensione, all’esistenza di speciali

convenzioni o al suo corretto adempimento. Non può quindi essere condivisa

l’opinione del Consiglio di Moderazione che l’accertamento dell’effettivo

impegno orario prestato dal patrocinatore rientra nelle competenze del giudice

civile, proprio perché tale competenza è stata attribuita al Consiglio stesso.

Di conseguenza il Pretore neppure era competente per esaminare la congruità

dell’onorario, che rimane pertanto quello stabilito con la decisione 29 marzo

1994. Su questo punto, anche se per

motivi

diversi da quelli della sentenza impugnata, il giudizio va quindi confermato.

12. Il

Pretore ha respinto la domanda degli attori che chiedevano il risarcimento del

danno eccedente l’interesse moratorio legale del 5%, non ritenendolo provato. Gli

appellanti censurano la decisione impugnata sostenendo che il danno sarebbe

provato dai documenti versati agli atti unitamente alla dichiarazione

dell’allora informatico dello studio legale. Se non che, considerato che con la

risposta di causa la convenuta ha contestato il proprio obbligo di rifondere un

interesse moratorio superiore al tasso legale, incombeva agli appellanti dimostrare

il danno e il nesso causale tra la mora della convenuta ed il danno medesimo.

Con la petizione gli attori si sono invero limitati a produrre una

dichiarazione del “direttore del reparto informatica e contabilità” dello

studio legale RA 2, redatto sulla carta intestata dello studio legale medesimo,

che non ha tuttavia valore probatorio alcuno perché una dichiarazione scritta

non può supplire una deposizione testimoniale, ostandovi la chiara norma

dell’art. 101 CPC (Cocchi / Trezzini,

CPC - TI, n. 25 - 27 ad art. 90 CPC). Per quanto concerne invece gli estratti

bancari prodotti unitamente allo scritto 8 febbraio 2002 degli attori - definito

“notifica di semplificazione delle domande di causa” - gli stessi non

consentono, da soli, di concludere per l’esistenza di un danno. Il conto,

denominato “rubr. privato studio” non è in effetti il conto che serviva per le

operazioni di pagamento dello studio legale, risultando che le uniche operazioni

fatte sullo stesso, salvo poche eccezioni, consistono nell’addebito degli oneri

generati dal suo stato passivo. Da solo tale conto non può quindi essere

ritenuto significativo né determinante per l’accertamento del preteso danno,

non risultando né quale sia l’effettiva situazione patrimoniale dello studio

legale, rispettivamente degli attori, né in quale modo la stessa sia stata

eventualmente influenzata dalla mora dell’appellata. Anche su questo punto

l’appello deve pertanto essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 15

febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese inerenti

l’appello principale consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

sono poste a carico degli

appellanti, che rifonderanno alla

controparte fr. 1'000.-

per ripetibili.

III. L’appello adesivo

16.

marzo 2005 di AA 1 è respinto.

IV. Le spese inerenti l’appello

adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

450.

-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

sono poste a carico dell’appellante

adesiva, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.- per

ripetibili.

V. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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