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Decisione

12.2005.52

locazione - diritto d'opzione - contratto di durata massima - disdetta - protrazione

14 settembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 21 febbraio 2005 di AP 1 è respinto.

Il

Dispositivo

dispositivo N. 2 della sentenza 9 febbraio 2005 della Pretura del distretto di

Lugano, Sezione 4, è, d’ufficio, così riformato:

2. La disdetta 29 novembre

2002 è inefficace.

§ Il

contratto di locazione è in ogni caso scaduto, senza disdetta, il 31 marzo 2004.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 650.-

b) spese fr.

50.-

Totale fr.

700.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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