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Decisione

12.2005.53

locazione - mancata effettuazione del tentativo di conciliazione - appello irricevibile

28 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.53

Data decisione, Autorità:

28.02.2005, IICCA

Titolo:

locazione - mancata effettuazione del tentativo di conciliazione - appello irricevibile

APPELLO

AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE

art. 274e CO

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

Incarto n.

12.2005.53

Lugano

28 febbraio

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.179

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con azione civile 14

febbraio 2005 da

AP 1

contro

AO 1 __________

AO 2

con cui

l’istante ha chiesto che la pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a

seguito dell’esistenza di tutta una serie di difetti nell’ente locato, domanda

che il Pretore supplente, con sentenza 18 febbraio 2005, ha respinto in ordine;

ed ora

sull’appello 22 febbraio 2005 della parte istante;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

l’azione civile (recte: istanza) in rassegna l’istante ha chiesto che la

pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a seguito dell’esistenza di

difetti nell’ente locato;

che il

Pretore supplente, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in ordine

l’istanza rilevando come la stessa, costituendo una contestazione in materia di

locazione di locali d’abitazione, non fosse stata preceduta dal necessario

esperimento di conciliazione innanzi al competente Ufficio di conciliazione;

che con

l’appello che qui ci occupa l’istante ribadisce sostanzialmente le

argomentazioni che, a suo giudizio, imporrebbero l’accoglimento dell’istanza;

che il

gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare

dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per

eventuali osservazioni;

che, in

effetti, l’istante, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui

all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non indica in alcun modo per quali ragioni di

fatto e di diritto il giudizio di prime cure, oltretutto ineccepibile siccome

conforme alla giurisprudenza (DTF 118 II 307), sarebbe errato e dunque

da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che in

tali circostanze non torna conto esaminare le argomentazioni di merito addotte

a sostegno dell’istanza, che l’istante, se lo riterrà opportuno, potrà in ogni

caso riproporre innanzi al competente Ufficio di conciliazione;

che

l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile con accollo all’istante

della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148, 313bis CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 22 febbraio 2005 di __________ AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale

fr. 100.--) sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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