12.2005.53
locazione - mancata effettuazione del tentativo di conciliazione - appello irricevibile
28 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.53
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, IICCA
Titolo:
locazione - mancata effettuazione del tentativo di conciliazione - appello irricevibile
APPELLO
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
art. 274e CO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2005.53
Lugano
28 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.179
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con azione civile 14
febbraio 2005 da
AP 1
contro
AO 1 __________
AO 2
con cui
l’istante ha chiesto che la pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a
seguito dell’esistenza di tutta una serie di difetti nell’ente locato, domanda
che il Pretore supplente, con sentenza 18 febbraio 2005, ha respinto in ordine;
ed ora
sull’appello 22 febbraio 2005 della parte istante;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l’azione civile (recte: istanza) in rassegna l’istante ha chiesto che la
pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a seguito dell’esistenza di
difetti nell’ente locato;
che il
Pretore supplente, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in ordine
l’istanza rilevando come la stessa, costituendo una contestazione in materia di
locazione di locali d’abitazione, non fosse stata preceduta dal necessario
esperimento di conciliazione innanzi al competente Ufficio di conciliazione;
che con
l’appello che qui ci occupa l’istante ribadisce sostanzialmente le
argomentazioni che, a suo giudizio, imporrebbero l’accoglimento dell’istanza;
che il
gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che, in
effetti, l’istante, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui
all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non indica in alcun modo per quali ragioni di
fatto e di diritto il giudizio di prime cure, oltretutto ineccepibile siccome
conforme alla giurisprudenza (DTF 118 II 307), sarebbe errato e dunque
da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);
che in
tali circostanze non torna conto esaminare le argomentazioni di merito addotte
a sostegno dell’istanza, che l’istante, se lo riterrà opportuno, potrà in ogni
caso riproporre innanzi al competente Ufficio di conciliazione;
che
l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile con accollo all’istante
della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148, 313bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 22 febbraio 2005 di __________ AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale
fr. 100.--) sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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