12.2005.55
contratto di lavoro - non scioglimento consensuale del rapporto di lavoro di un azionista per atti concludenti con la vendita delle azioni - mancanza di reciproche concessioni
25 agosto 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2005.55
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - non scioglimento consensuale del rapporto di lavoro di un azionista per atti concludenti con la vendita delle azioni - mancanza di reciproche concessioni
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
SCIOGLIMENTO
art. 115 CO
art. 335c CO
Incarto n.
12.2005.55
Lugano
25 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.197
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 giugno 2004
da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi al 5%
dal 1° giugno 2004 a titolo di pretese salariali per licenziamento immediato
ingiustificato, domanda aumentata a fr. 30'000.- in sede di conclusioni, alla
quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha accolto parzialmente nella
misura di fr. 646.85;
appellante
l’istante con atto di appello del 25 febbraio 2005, nel quale chiede, previa
concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente l’istanza e di accordarle fr.
2'500.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in sede di
appello;
mentre
la convenuta postula con le osservazioni del 14 marzo 2005 la reiezione
dell’appello, con protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP
1 ha lavorato dal 1° agosto 1969 come contabile a tempo parziale presso la
ditta AO 1, di cui era azionista di minoranza e membro del Consiglio di
amministrazione con firma individuale. Il 5 marzo 2004 essa ha concordato con
il fratello __________, presidente del Consiglio di amministrazione di AO 1 e
azionista di maggioranza, la cessione delle 70 azioni di cui era proprietaria
al prezzo di fr. 400'000.-, alla presenza del fiduciario __________. La
transazione è stata eseguita lunedì 8 marzo 2004, primo giorno feriale
successivo all’incontro. Il 9 marzo 2004 AP 1 ha scritto alla AO 1 una lettera
con la quale ricordava di essere stata licenziata in tronco il 5 marzo 2004 e
comunicava di non accettare le nuove condizioni di lavoro.
Fatti
B. Con
istanza 23 giugno 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
per ottenere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 20'000.- a titolo di
risarcimento del danno per il licenziamento immediato notificatole il 5 marzo
2004 da __________ in occasione della compravendita del pacchetto azionario di
minoranza. All’udienza del 9 agosto 2004 l’istante ha confermato la domanda,
aumentandola a fr. 30'000.-, mentre AO 1 si è opposta alla domanda, negando di
aver licenziato l’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni
scritte del 16 dicembre 2004.
C. Statuendo
il 14 febbraio 2005, il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente all’importo
di fr. 646.85 e ha imposto all’istante di rifondere alla convenuta fr. 2'500.-
per ripetibili.
D. AP 1
è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 25 febbraio 2005, nel
quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riforma
del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l’istanza e di
accordarle fr. 2'500.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in
sede di appello. Il presidente della Camera ha respinto il 2 marzo 2005 la
domanda di effetto sospensivo. La convenuta postula con le osservazioni del 14
marzo 2005 la reiezione dell’appello, con protesta di ripetibili.
e considerando
In diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto, fondandosi sulla deposizione di __________,
che nel corso dell’incontro del 5 marzo 2004 tra l’istante e il fratello,
presidente del consiglio di amministrazione della convenuta, essi avevano
concluso contestualmente al trapasso di proprietà del pacchetto di minoranza
venduto dall’istante anche un accordo consensuale sullo scioglimento immediato
del contratto di lavoro. Ha così riconosciuto all’istante il diritto al
pagamento dello stipendio fino al 5 marzo 2004, per l’importo netto di fr.
646.85, respingendo le altre pretese salariali, intese a ottenere il pagamento
dello stipendio fino al 30 giugno 2004, scadenza del termine contrattuale di
preavviso, oltre a un’indennità per licenziamento ingiustificato.
2. Giusta
l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto
da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità
della disdetta la giurisprudenza riconosce alle parti anche la facoltà di
interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento
(cosiddetto Aufhebungsvertrag), nella misura in cui non cerchino con
tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II
60 consid. 2a, DTF 115 V 443 consid. 4b). L’accordo di scioglimento consensuale
del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere
concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti (Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, pag. 339; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione di scioglimento
consensuale richiede il libero accordo delle parti (Wyler, op. cit., pag.
340) ed è valida quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene
concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Vischer, op. cit.,
pag. 266).
3. L’appellante
rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza di un accordo
consensuale sullo scioglimento immediato del rapporto di lavoro e ribadisce di
essere stata licenziata in tronco dal fratello, presidente del consiglio di
amministrazione della datrice di lavoro, durante l’incontro del 5 marzo 2004. Essa
rileva che non vi era alcun legame funzionale tra la vendita del pacchetto
azionario di minoranza e la sua permanenza nell’azienda e rivendica il
pagamento di fr. 30'000.-, pari allo stipendio fino al 30 giugno 2004 e a
un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato, tenendo conto della
sua età, dell’impossibilità di trovare un altro posto di lavoro e del suo lungo
stato di servizio.
4. Va
preliminarmente rilevato che il documento prodotto dall’appellante in questa
sede, a prescindere dalla sua irrilevanza per il giudizio, è irricevibile, la
massima inquisitoria sociale prevista dall’art. 343 cpv. 4 CO non derogando al
principio generale del divieto di produrre nuovi documenti in appello sancita
dall’art. 321 cpv. 1 n. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-Ti massimato e
commentato, m. 7 ad art. 321).
5. Dall’istruttoria
è emerso che nel corso di un incontro svoltosi il 5 marzo 2004 l’istante e il
fratello, presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta, si sono
accordati sulla vendita del pacchetto azionario di minoranza detenuto
dall’istante, di 70 azioni, al prezzo complessivo di fr. 400'000.- (deposizione
__________ dell’11 novembre 2004, pag. 11). Le parti divergono
sull’interpretazione da dare alle dichiarazioni espresse dall’acquirente sul
rapporto di lavoro della sorella. L’istante afferma di essere stata licenziata
in tronco dal fratello, agente nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione con firma individuale della convenuta, mentre quest’ultima sostiene
di non aver licenziato la dipendente durante le trattative del 5 marzo 2004 (risposta
di causa e conclusioni), ma di aver accettato le dimissioni con effetto
Considerandi
immediato da questa inoltrate il 9 marzo 2004 (doc. 1). __________, unico
testimone dell’incontro, ha riferito nella sua deposizione che fratello e
sorella avevano avuto una “discussione molto accesa con scambio reciproco di
accuse e responsabilità” e che per finire __________ aveva accettato di pagare
fr. 400'000.-, aggiungendo poi che la sorella doveva lasciare immediatamente
l’impiego (deposizione dell’11 novembre 2004, pag. 11 nel mezzo). L’istante
ammette di aver ricevuto il prezzo convenuto in contanti il lunedì 8 marzo
2004.
6.
Da
quanto precede emerge in modo chiaro che le parti hanno concluso il 5 marzo
2004.
un contratto di compravendita della quota azionaria di minoranza detenuta
dall’istante, ma non un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto
di lavoro ai sensi dell’art. 115 CO. A prescindere dal fatto che il contratto di
compravendita non era legato in alcun modo al contratto di lavoro, concluso con
la persona giuridica AO 1 e non con l’acquirente __________, non risulta dalla
deposizione di __________ che l’istante abbia accettato di rinunciare con
effetto immediato al proprio posto di lavoro senza alcuna compensazione
finanziaria oltre al prezzo di vendita delle azioni, né che l’importo di fr.
400'000.- comprendesse anche un compenso per la rescissione immediata dei
rapporti di lavoro. Manca pertanto agli atti la prova di una concorde e chiara
volontà delle parti sulla rescissione immediata del rapporto contrattuale. Un accordo
consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti
concludenti deve, infatti, essere ammesso solo con riserbo e secondo la
giurisprudenza la volontà delle parti deve essere chiara e univoca (DTF 102 Ia
417.
consid. 3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335), ciò che non è il caso nella
fattispecie.
7.
Del
resto, anche se la venditrice avesse accettato il 5 marzo 2004 lo scioglimento
immediato del contratto di lavoro, l’accordo non sarebbe stato valido. La
lavoratrice avrebbe infatti rinunciato unilateralmente al diritto allo
stipendio fino al 30 giugno 2004, per la durata del periodo di preavviso
sancito dall’art. 335c CO, senza alcuna controprestazione della datrice di
lavoro. Un simile accordo, sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di
ogni interesse per il lavoratore, non ha carattere transattivo e viola quindi
l’art. 341 CO (Aubert, Commentaire romand CO, n. 6 ad art. 341; Rehbinder/Portmann, op.
cit., n. 19 ad art. 335), a maggior ragione quando il dipendente non ha in
vista un altro posto di lavoro (sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio
2004.
4C.339/2003 consid. 3.2). Non è dunque stata provata in concreto la
conclusione di un valido accordo consensuale sullo scioglimento del contratto
di lavoro.
8.
L’appellante
si è presentata al lavoro il 9 marzo 2004, giorno successivo al perfezionamento
della compravendita. Le versioni delle parti su quanto avvenuto in ditta quel
giorno sono opposte: l’istante afferma di essersi presentata al lavoro
nonostante l’avvenuto licenziamento del 5 marzo 2004 fiduciosa in un
ripensamento del fratello e di aver ricevuto la proposta di un nuovo contratto
di lavoro a tempo pieno (verbali, pag. 3) e la convenuta sostiene che la
dipendente ha abbandonato il lavoro alle 10.00 e si è licenziata con effetto
immediato (verbale di risposta pag. 3), dopo che il suo presidente del
consiglio di amministrazione le aveva ricordato il tenore dell’accordo del 5
marzo 2004, facendole notare quale sarebbe stato l’orario e lo stipendio di
un’impiegata non azionista a tempo pieno (conclusioni, pag. 6, con riferimento
al doc. 4), e dichiarandosi disposto a riprendere il contratto di lavoro ad
altre condizioni di quelle precedenti. Il licenziamento in tronco non risulta
provato. __________ si è limitato a riferire che secondo __________ la sorella
doveva “lasciare immediatamente il lavoro” (deposizione 11 novembre 2004) ma
l’interessata medesima non ha inteso tale affermazione come un licenziamento in
tronco, tanto che si è presentata al lavoro il giorno dopo aver consegnato al
fratello le azioni. Entrambe le parti concordano in sostanza sul fatto che
l’istante ha ricevuto il 9 marzo 2004 una proposta di nuove condizioni di
lavoro, che essa non ha accettato, come risulta dalla sua lettera di quel
giorno, nella quale ha scritto alla datrice di lavoro che non era “intenzionata
a aspettare i vostri comodi e alle vostre nuove condizioni” e che “ora sono io
a licenziarmi e questo da subito” (doc. 1, C). Il testo della lettera è chiaro
e non lascia spazio a interpretazioni come quella proposta dall’appellante,
secondo la quale essa si è limitata a rifiutare la modifica delle condizioni
contrattuali proposta dalla datrice di lavoro, con particolare riferimento
all’orario (cfr. doc. D). L’appellante si è licenziata da subito, senza
rispettare il termine di preavviso di tre mesi applicabile in concreto, e la
datrice di lavoro ha accettato il licenziamento (doc. 5). Si deve quindi
concludere che l’appello è solo parzialmente fondato, l’istante avendo diritto
allo stipendio fino al 9 marzo 2004, e non solo fino al 5 marzo 2004, come
ammesso dal Pretore.
9.
L’istante
ha quindi diritto a uno stipendio netto di fr. 1'164.55 per il periodo dal 1°
al 9 marzo 2004, calcolato in base allo stipendio mensile netto di fr. 3'881.15
da lei rivendicato, che la convenuta non contesta essere stato pattuito e versato
(cfr. doc. E, 17). La datrice di lavoro sostiene a questo proposito nelle
proprie osservazioni che lo stipendio annuo lordo di fr. 55'900.- percepito da
ultimo dall’istante deve essere considerato indicativo per un impiego a tempo
pieno e deve pertanto essere ridotto in proporzione all’attività a tempo
parziale effettivamente prestata, vale a dire il 38%, e decurtato per tenere
conto dell’ingiustificato abbandono del posto di lavoro, senza tuttavia
formulare cifre. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà, già per il
fatto, incontestato, che lo stipendio convenuto tra le parti si intendeva per
un lavoro a tempo parziale. Un cambiamento delle condizioni contrattuali poteva
di conseguenza avvenire, in mancanza di accordo tra le parti, solo alla scadenza
del termine di preavviso di tre mesi, non prima quindi del 30 giugno 2004.
10.
In
conclusione, dunque, si riconosce all’istante un importo superiore a quello
stabilito dal Pretore e di conseguenza si giustifica di ridurre a fr. 2'250.-,
l’indennità per ripetibili accordata dal Pretore alla convenuta. In questa sede
l’istante, quasi interamente soccombente, dovrà versare alla controparte
un’equa indennità per ripetibili ridotte. Non si prelevano tasse di giustizia
né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3
CO).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148
cpv. 2 CPC
pronuncia: I. L’appello 25 febbraio 2005 di AP 1 è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
1. In parziale accoglimento dell’istanza AO 1 è condannata a pagare a AP
1 la somma di fr. 1'164.55 di salario netto oltre interessi al 5% dal 1° giugno
2004.
2. Invariato.
3. L’istante
rifonderà alla convenuta la somma di fr. 2'250.- a titolo di ripetibili
ridotte.
II. Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- per ripetibili
ridotte di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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