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Decisione

12.2005.55

contratto di lavoro - non scioglimento consensuale del rapporto di lavoro di un azionista per atti concludenti con la vendita delle azioni - mancanza di reciproche concessioni

25 agosto 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 23 giugno 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona

per ottenere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 20'000.- a titolo di

risarcimento del danno per il licenziamento immediato notificatole il 5 marzo

2004 da __________ in occasione della compravendita del pacchetto azionario di

minoranza. All’udienza del 9 agosto 2004 l’istante ha confermato la domanda,

aumentandola a fr. 30'000.-, mentre AO 1 si è opposta alla domanda, negando di

aver licenziato l’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni

scritte del 16 dicembre 2004.

C. Statuendo

il 14 febbraio 2005, il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente all’importo

di fr. 646.85 e ha imposto all’istante di rifondere alla convenuta fr. 2'500.-

per ripetibili.

D. AP 1

è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 25 febbraio 2005, nel

quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riforma

del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l’istanza e di

accordarle fr. 2'500.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in

sede di appello. Il presidente della Camera ha respinto il 2 marzo 2005 la

domanda di effetto sospensivo. La convenuta postula con le osservazioni del 14

marzo 2005 la reiezione dell’appello, con protesta di ripetibili.

e considerando

In diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto, fondandosi sulla deposizione di __________,

che nel corso dell’incontro del 5 marzo 2004 tra l’istante e il fratello,

presidente del consiglio di amministrazione della convenuta, essi avevano

concluso contestualmente al trapasso di proprietà del pacchetto di minoranza

venduto dall’istante anche un accordo consensuale sullo scioglimento immediato

del contratto di lavoro. Ha così riconosciuto all’istante il diritto al

pagamento dello stipendio fino al 5 marzo 2004, per l’importo netto di fr.

646.85, respingendo le altre pretese salariali, intese a ottenere il pagamento

dello stipendio fino al 30 giugno 2004, scadenza del termine contrattuale di

preavviso, oltre a un’indennità per licenziamento ingiustificato.

2. Giusta

l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto

da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità

della disdetta la giurisprudenza riconosce alle parti anche la facoltà di

interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento

(cosiddetto Aufhebungsvertrag), nella misura in cui non cerchino con

tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II

60 consid. 2a, DTF 115 V 443 consid. 4b). L’accordo di scioglimento consensuale

del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere

concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti (Wyler,

Droit du travail, Berne 2002, pag. 339; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione di scioglimento

consensuale richiede il libero accordo delle parti (Wyler, op. cit., pag.

340) ed è valida quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene

concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Vischer, op. cit.,

pag. 266).

3. L’appellante

rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza di un accordo

consensuale sullo scioglimento immediato del rapporto di lavoro e ribadisce di

essere stata licenziata in tronco dal fratello, presidente del consiglio di

amministrazione della datrice di lavoro, durante l’incontro del 5 marzo 2004. Essa

rileva che non vi era alcun legame funzionale tra la vendita del pacchetto

azionario di minoranza e la sua permanenza nell’azienda e rivendica il

pagamento di fr. 30'000.-, pari allo stipendio fino al 30 giugno 2004 e a

un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato, tenendo conto della

sua età, dell’impossibilità di trovare un altro posto di lavoro e del suo lungo

stato di servizio.

4. Va

preliminarmente rilevato che il documento prodotto dall’appellante in questa

sede, a prescindere dalla sua irrilevanza per il giudizio, è irricevibile, la

massima inquisitoria sociale prevista dall’art. 343 cpv. 4 CO non derogando al

principio generale del divieto di produrre nuovi documenti in appello sancita

dall’art. 321 cpv. 1 n. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-Ti massimato e

commentato, m. 7 ad art. 321).

5. Dall’istruttoria

è emerso che nel corso di un incontro svoltosi il 5 marzo 2004 l’istante e il

fratello, presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta, si sono

accordati sulla vendita del pacchetto azionario di minoranza detenuto

dall’istante, di 70 azioni, al prezzo complessivo di fr. 400'000.- (deposizione

__________ dell’11 novembre 2004, pag. 11). Le parti divergono

sull’interpretazione da dare alle dichiarazioni espresse dall’acquirente sul

rapporto di lavoro della sorella. L’istante afferma di essere stata licenziata

in tronco dal fratello, agente nella sua qualità di presidente del consiglio di

amministrazione con firma individuale della convenuta, mentre quest’ultima sostiene

di non aver licenziato la dipendente durante le trattative del 5 marzo 2004 (risposta

di causa e conclusioni), ma di aver accettato le dimissioni con effetto

Considerandi

immediato da questa inoltrate il 9 marzo 2004 (doc. 1). __________, unico

testimone dell’incontro, ha riferito nella sua deposizione che fratello e

sorella avevano avuto una “discussione molto accesa con scambio reciproco di

accuse e responsabilità” e che per finire __________ aveva accettato di pagare

fr. 400'000.-, aggiungendo poi che la sorella doveva lasciare immediatamente

l’impiego (deposizione dell’11 novembre 2004, pag. 11 nel mezzo). L’istante

ammette di aver ricevuto il prezzo convenuto in contanti il lunedì 8 marzo

2004.

6.

Da

quanto precede emerge in modo chiaro che le parti hanno concluso il 5 marzo

2004.

un contratto di compravendita della quota azionaria di minoranza detenuta

dall’istante, ma non un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto

di lavoro ai sensi dell’art. 115 CO. A prescindere dal fatto che il contratto di

compravendita non era legato in alcun modo al contratto di lavoro, concluso con

la persona giuridica AO 1 e non con l’acquirente __________, non risulta dalla

deposizione di __________ che l’istante abbia accettato di rinunciare con

effetto immediato al proprio posto di lavoro senza alcuna compensazione

finanziaria oltre al prezzo di vendita delle azioni, né che l’importo di fr.

400'000.- comprendesse anche un compenso per la rescissione immediata dei

rapporti di lavoro. Manca pertanto agli atti la prova di una concorde e chiara

volontà delle parti sulla rescissione immediata del rapporto contrattuale. Un accordo

consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti

concludenti deve, infatti, essere ammesso solo con riserbo e secondo la

giurisprudenza la volontà delle parti deve essere chiara e univoca (DTF 102 Ia

417.

consid. 3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann,

Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335), ciò che non è il caso nella

fattispecie.

7.

Del

resto, anche se la venditrice avesse accettato il 5 marzo 2004 lo scioglimento

immediato del contratto di lavoro, l’accordo non sarebbe stato valido. La

lavoratrice avrebbe infatti rinunciato unilateralmente al diritto allo

stipendio fino al 30 giugno 2004, per la durata del periodo di preavviso

sancito dall’art. 335c CO, senza alcuna controprestazione della datrice di

lavoro. Un simile accordo, sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di

ogni interesse per il lavoratore, non ha carattere transattivo e viola quindi

l’art. 341 CO (Aubert, Commentaire romand CO, n. 6 ad art. 341; Rehbinder/Portmann, op.

cit., n. 19 ad art. 335), a maggior ragione quando il dipendente non ha in

vista un altro posto di lavoro (sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio

2004.

4C.339/2003 consid. 3.2). Non è dunque stata provata in concreto la

conclusione di un valido accordo consensuale sullo scioglimento del contratto

di lavoro.

8.

L’appellante

si è presentata al lavoro il 9 marzo 2004, giorno successivo al perfezionamento

della compravendita. Le versioni delle parti su quanto avvenuto in ditta quel

giorno sono opposte: l’istante afferma di essersi presentata al lavoro

nonostante l’avvenuto licenziamento del 5 marzo 2004 fiduciosa in un

ripensamento del fratello e di aver ricevuto la proposta di un nuovo contratto

di lavoro a tempo pieno (verbali, pag. 3) e la convenuta sostiene che la

dipendente ha abbandonato il lavoro alle 10.00 e si è licenziata con effetto

immediato (verbale di risposta pag. 3), dopo che il suo presidente del

consiglio di amministrazione le aveva ricordato il tenore dell’accordo del 5

marzo 2004, facendole notare quale sarebbe stato l’orario e lo stipendio di

un’impiegata non azionista a tempo pieno (conclusioni, pag. 6, con riferimento

al doc. 4), e dichiarandosi disposto a riprendere il contratto di lavoro ad

altre condizioni di quelle precedenti. Il licenziamento in tronco non risulta

provato. __________ si è limitato a riferire che secondo __________ la sorella

doveva “lasciare immediatamente il lavoro” (deposizione 11 novembre 2004) ma

l’interessata medesima non ha inteso tale affermazione come un licenziamento in

tronco, tanto che si è presentata al lavoro il giorno dopo aver consegnato al

fratello le azioni. Entrambe le parti concordano in sostanza sul fatto che

l’istante ha ricevuto il 9 marzo 2004 una proposta di nuove condizioni di

lavoro, che essa non ha accettato, come risulta dalla sua lettera di quel

giorno, nella quale ha scritto alla datrice di lavoro che non era “intenzionata

a aspettare i vostri comodi e alle vostre nuove condizioni” e che “ora sono io

a licenziarmi e questo da subito” (doc. 1, C). Il testo della lettera è chiaro

e non lascia spazio a interpretazioni come quella proposta dall’appellante,

secondo la quale essa si è limitata a rifiutare la modifica delle condizioni

contrattuali proposta dalla datrice di lavoro, con particolare riferimento

all’orario (cfr. doc. D). L’appellante si è licenziata da subito, senza

rispettare il termine di preavviso di tre mesi applicabile in concreto, e la

datrice di lavoro ha accettato il licenziamento (doc. 5). Si deve quindi

concludere che l’appello è solo parzialmente fondato, l’istante avendo diritto

allo stipendio fino al 9 marzo 2004, e non solo fino al 5 marzo 2004, come

ammesso dal Pretore.

9.

L’istante

ha quindi diritto a uno stipendio netto di fr. 1'164.55 per il periodo dal 1°

al 9 marzo 2004, calcolato in base allo stipendio mensile netto di fr. 3'881.15

da lei rivendicato, che la convenuta non contesta essere stato pattuito e versato

(cfr. doc. E, 17). La datrice di lavoro sostiene a questo proposito nelle

proprie osservazioni che lo stipendio annuo lordo di fr. 55'900.- percepito da

ultimo dall’istante deve essere considerato indicativo per un impiego a tempo

pieno e deve pertanto essere ridotto in proporzione all’attività a tempo

parziale effettivamente prestata, vale a dire il 38%, e decurtato per tenere

conto dell’ingiustificato abbandono del posto di lavoro, senza tuttavia

formulare cifre. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà, già per il

fatto, incontestato, che lo stipendio convenuto tra le parti si intendeva per

un lavoro a tempo parziale. Un cambiamento delle condizioni contrattuali poteva

di conseguenza avvenire, in mancanza di accordo tra le parti, solo alla scadenza

del termine di preavviso di tre mesi, non prima quindi del 30 giugno 2004.

10.

In

conclusione, dunque, si riconosce all’istante un importo superiore a quello

stabilito dal Pretore e di conseguenza si giustifica di ridurre a fr. 2'250.-,

l’indennità per ripetibili accordata dal Pretore alla convenuta. In questa sede

l’istante, quasi interamente soccombente, dovrà versare alla controparte

un’equa indennità per ripetibili ridotte. Non si prelevano tasse di giustizia

né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3

CO).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148

cpv. 2 CPC

pronuncia: I. L’appello 25 febbraio 2005 di AP 1 è

parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

1. In parziale accoglimento dell’istanza AO 1 è condannata a pagare a AP

1 la somma di fr. 1'164.55 di salario netto oltre interessi al 5% dal 1° giugno

2004.

2. Invariato.

3. L’istante

rifonderà alla convenuta la somma di fr. 2'250.- a titolo di ripetibili

ridotte.

II. Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- per ripetibili

ridotte di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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