12.2005.58
azione di rendiconto dell'erede - natura giuridica - dubbi sulla capacità processuale dell'attore
16 maggio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2005.58
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, IICCA
Titolo:
azione di rendiconto dell'erede - natura giuridica - dubbi sulla capacità processuale dell'attore
CAPACITÀ PROCESSUALE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RENDICONTO
art. 400 CO
art. 38 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.58
Lugano
16 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, quest¿ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.214
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 23
marzo 2001 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l¿attore ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a
rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento
patrimoniale suscettibile di appartenere all¿asse ereditario del padre, il fu __________,
e/o di cui questi era il proprietario e/o l¿avente diritto economico, ed in
particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad
ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità
giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e
riservatari così come in favore di ogni altro terzo;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con sentenza 9 febbraio 2005 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 2 marzo 2005, con cui,
previa l¿assunzione di alcune prove, chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi, richiesta cui l'attore si è opposto, con osservazioni 25 aprile 2005,
pure con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con istanza 18 ottobre 2005, avversata dall¿appellato
con osservazioni 21 novembre 2005, l¿appellante ha chiesto di stralciare dai
ruoli il gravame, a suo dire divenuto privo d¿oggetto, e in subordine di
sospenderne l¿esame fino a definizione del procedimento attualmente pendente
presso la __________del Tribunale di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione 23 marzo 2001 AO 1 ha chiesto che l¿ AP 1, che a suo dire
risultava essere il mandatario in Svizzera del padre, il fu __________, defunto
il 16 giugno 1995 con ultimo domicilio a __________, Rispettivamente il
mandatario di una fondazione di famiglia __________ di cui questi era stato il
proprietario e/o l¿avente diritto economico, fosse tenuto a rendergli conto e
ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile di
appartenere all¿asse ereditario del padre e/o di cui questi era il proprietario
e/o l¿avente diritto economico, ed in particolare in merito al nome, allo stato
del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento riguardante le
fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite da costui
in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro
terzo.
2. Con
la sentenza 9 febbraio 2005 qui impugnata il Pretore, dopo aver accertato che
l¿attore disponeva della necessità facoltà di intendere a volere ed aver
respinto l¿eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, ha
integralmente accolto la petizione ritenendo in sostanza che il rendiconto si
giustificava in applicazione dell¿art. 400 CO essendo stato provato che il
convenuto era stato incaricato dal padre dell¿attore con riferimento alla
fondazione di famiglia oggetto della causa.
3. Con
l¿appello 2 marzo 2005 che si occupa, cui l¿attore si è opposto con
osservazioni 25 aprile 2005, il convenuto, previa l¿assunzione di alcune prove
(l¿interrogatorio formale dell¿attore e l¿esperimento di una perizia sullo
stato di salute di costui), chiede di riformare il querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione, ribadendo in primo luogo che l¿attore non disponeva
della necessaria capacità processuale siccome non era in grado di intendere e
volere; rilevando poi che la vertenza, di chiara natura successoria, era di
competenza del giudice __________ dell¿ultimo domicilio del padre dell¿attore;
ed osservando infine che il rendiconto andava in ogni caso negato, atteso che
egli risultava essere unicamente il mandatario della innominata fondazione di
famiglia, mentre il mandato che l¿aveva a suo tempo legato al padre
dell¿attore, oltretutto avente per oggetto attività e informazioni personali
coperte dal segreto professionale, si era concluso da parecchi anni.
4. Contrariamente
a quanto preteso dal convenuto con l¿istanza 18 ottobre 2005, il fatto che
nelle more della procedura d¿appello egli abbia provveduto, in ossequio
all¿ordine cautelare 6 giugno 2005, immediatamente esecutivo, impartitogli dal
Pretore (inc. n. __________), ad indicare il nome di ogni fondazione di
famiglia e/o altra entità giuridica terza costituita dal padre dell¿attore in
favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro
terzo e che l¿attore, sulla base della informazioni così ricevute, abbia in
seguito __________ del Tribunale di __________ chiedendo a varie persone, tra
cui quelle fondazioni, di produrre tutta la documentazione necessaria a
comprovare le condizioni giuridiche-patrimoniali delle fondazioni stesse
nonché, qualora una o più di tali fondazioni risultassero liquidate, la
destinazione impressa ai beni già appartenuti alle medesime, non giustifica di
stralciare integralmente dai ruoli il gravame in parola o di sospenderne
l¿esame fino a definizione del procedimento attualmente pendente in __________
(R.G. n9459/96). L¿appello è ovviamente divenuto privo d¿oggetto nella misura
in cui si riferisce al dispositivo pretorile n. 1.2, che per l¿appunto imponeva
all¿attore di indicare il nome di ogni fondazione di famiglia e/o di altre
entità giuridiche terze costituite dal padre dell¿attore in favore dei suoi
eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo, richiesta
che il convenuto ha in effetti già ossequiato dando seguito all¿ordine
cautelare 6 giugno 2005. Ciò non è evidentemente il caso per gli altri
dispositivi della sentenza del Pretore, cui invece non è stato dato seguito. Il
fatto che l¿attore, con le informazioni ottenute, abbia potuto inoltrare nei
confronti delle fondazioni di famiglia un¿azione di rendiconto analoga -ma
comunque non identica- a quella in parola, senza per altro che vi sia garanzia
del suo esito positivo, non rende quindi inutile e dunque privo d¿oggetto
l¿appello, tanto più che le due cause vedono contrapposte parti diverse. Quanto
alla richiesta di sospendere ai sensi dell¿art. 107 CPC la trattazione
dell¿appello in attesa del giudizio nella causa italiana, la stessa deve pure
essere disattesa, non potendosi assolutamente ritenere che quella procedura
possa in quale modo influire sull¿esito del presente procedimento.
5. Passando
ad esaminare le censure d¿appello, è innanzitutto a ragione che il Pretore ha
ammesso la propria competenza territoriale a statuire sull¿azione presentata
dall¿attore, almeno nella misura in cui questi aveva preteso ¿eventualità
questa che il giudice ha in seguito ritenuto provata- che il convenuto
risultava essere legato al padre dell¿attore da un contratto di mandato. In una
tale evenienza, in effetti, l¿obbligo di rendiconto trova il suo fondamento
nelle norme del contratto di mandata (in particolare nell¿art. 400 cpv. 1 CO;
cfr. Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, Le
secret bancarie suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 322 seg. E 345) e il giudice
competente a statuire in ambito internazionale in caso di litigio tra le parti
in merito alla sua attuazione è per l¿appunto quello del luogo di domicilio del
convenuto (art. 2 CL).
6. Con
la seconda censura d¿appello il convenuto dichiara di non condividere il
giudizio con cui il Pretore ha concluso che l¿attore disponeva della necessaria
capacità processuale.
Tale
questione, stante il domicilio italiano dell¿attore, va esaminata e decisa in
base al diritto italiano (art. 35 LDIP) ed in particolare giusta gli art. 414
segg. CCit., che dispongono l¿obbligo di interdire i maggiorenni che si trovano
in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi (art. 414 CCit.) rispettivamente di inabilitare
Fatti
i maggiorenni infermi di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo
all¿interdizione (art. 415 cpv. 1 CCit.), ritenuto che l¿interdizione comporta
la privazione della capacità processuale, mentre l¿inabilitazione fa sì che
l¿inabilitato per agire necessiti dell¿assistenza di un curatore (Pescatore/Ruperto,
Codice civile, 9. ed., Milano 1993, n. 5 ad art. 419 CCit.).
6.1. In
occasione dell¿udienza del 13 febbraio 2003 il Pretore, preso atto da una parte
che il teste __________, sentito quel giorno, aveva messo in dubbio che
l¿attore fosse completamente autosufficiente nella presa di decisioni a seguito
di un grave trauma alla testa subito negli anni 1968/69 e rilevato dall¿altra
che la reiterata opposizione dell¿attore alla richiesta di un suo interrogatorio
formale faceva pensare ad un cronicizzarsi delle motivazioni fobico-ansiose
indicate nel certificato medico da lui versato agli atti a suo tempo sub doc.
T, ha deciso, rilevando in sostanza di avere dubbi sul presupposto processuale
in questione, di istruire la tematica della capacità processuale dell¿attore.
Egli ha pertanto ordinato l¿interrogatorio formale dell¿attore, che, su
richiesta di quest¿ultimo, ha poi sostituito, il 1° aprile 2003, con una prova
peritale. Dopo aver chiesto ed ottenuto a due riprese una proroga del termine
per l¿allestimento della perizia allo scopo di fissare le modalità d¿esecuzione
della prova, l¿attore, il 26 gennaio 2004, rilevando come il perito non si
fosse fatto vivo e come i suoi medici, come risultava dai certificati prodotti
a quel momento (doc. AAA1 e BBB2), gli avessero sconsigliato di sottoporsi alla
prova peritale e confermassero che egli era in possesso dei diritti civili, ha
chiesto di modificare le ordinanze 4 e 5 settembre 2003 relative alla prova
peritale nel senso che la questione veniva ritenuta evasa mediante
l¿acquisizione di quei due certificati e in subordine di imporre alla Pretura
di chiedere agli specialisti che avevano allestito quei documenti la conferma
della loro autenticità. Il Pretore, preso atto che la perizia non era stata
esperita perché l¿attore vi si era sottratto, ha evaso tali richieste, con
ordinanza 18 maggio 2004, accertando che l¿istruttoria era da considerarsi
terminata e ordinando che il presupposto della capacità processuale dell¿attore
sarebbe stato deciso contestualmente al merito. Il senso di quest¿ultima
decisione è invero assai sibillino. Fatto sta che a quel momento il giudice,
quand¿anche abbia dichiarato decaduta la perizia a seguito dell¿indisponibilità
dell¿attore o abbia rinunciato alla sua assunzione, non ha in ogni caso accolto
nessuna delle richieste formulate dall¿attore (quella subordinata, visto che
imponeva altri atti istruttori, è stata anzi implicitamente respinta),
riservandosi di esaminarle e deciderle in occasione del giudizio il merito.
6.2. Ora,
visto quanto precede, la decisione con cui il Pretore ha successivamente
concluso che l¿attore disponeva della capacità processuale non può
assolutamente essere condivisa.
In effetti, qualora si ritenesse che la perizia fosse stata revocata a seguito
dell¿indisponibilità dell¿attore a sottoporvisi, teoricamente se ne sarebbe
dovuto concludere, giusta l¿art. 243 cpv. 2 CPC, per la verità del fatto che
con la prova s¿intendeva dimostrare, ovvero per l¿incapacità processuale
dell¿attore (cfr. Rep. 1994 p. 404, relativo proprio al rifiuto di una
parte all¿ispezione ad opera del perito). La soluzione non sarebbe stata invero
diversa nemmeno se in quella circostanza si volesse intravedere solo un serio
indizio in tal senso (come indicato nella sentenza ICCA 26 ottobre 1995
inc. n. 11.1995.133, ripresa solo parzialmente in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5 e n. 753 ad art. 248), lo stesso essendo in ogni caso stato
confermato dagli indizi già rilevati a suo tempo dal Pretore, quello costituito
dalla testimonianza di __________ e quello derivante dalla reiterata
opposizione dell¿attore al suo interrogatorio formale, a cui quest¿ultimo aveva
in definitiva contrapposto solo delle perizie di parte (doc. AAA1 e BBB2, che
per altro evidenziavano come l¿attore fosse affetto da patologie o turbe
psichiche di varia natura), ritenuto che le altre circostanze di carattere
indiziario indicate in sentenza (modalità dell¿incontro tra il teste __________
e l¿attore dopo il decesso del padre, il tipo d¿iniziativa messa in atto
dall¿attore per tutelare i suoi interessi, il tipo d¿azione sub iudice)
non permettevano in realtà di chiarire se l¿attore fosse effettivamente capace
di discernimento.
Nel caso in cui il Pretore a quel momento avesse invece rinunciato alla
perizia, se ne sarebbe dovuto concludere che il suo dubbio circa l¿incapacità
processuale dell¿attore non era assolutamente stato fugato, il che avrebbe
ancora una volta comportato, stante -come detto- la forza probatoria nulla dei
contraddittori certificati medici versati agli atti (doc. AAA1 e BBB2) e la
totale irrilevanza delle circostanze indiziarie addotte in sentenza, la
medesima conseguenza: in tal caso sarebbe semmai stato l¿attore che avrebbe
dovuto reiterare in questa sede l¿assunzione della perizia, ciò che egli non ha
però fatto, opponendosi anzi alla richiesta di esperimento della prova
postulata dal convenuto, ritenuta tra l¿altro inutile, gravemente offensiva ed
altamente oltraggiosa per la sua personalità, onorabilità e dignità
(osservazioni p. 6 segg.), rispettivamente che si sarebbe dovuto adoperare
affinché quei certificati medici fossero qui confermati dai loro estensori, ciò
che pure non risulta egli abbia fatto.
6.3 Ma,
nel caso di specie, non è possibile applicare acriticamente le conseguenze
procedurali di cui al considerando precedente. Nonostante i dubbi avuti
inizialmente dal giudice non siano stati fugati ed anzi si siano ancor più
rafforzati, ancora non si può concludere per l¿incapacità processuale
dell¿attore e dunque per la reiezione in ordine della causa: infatti la privazione
dei diritti civili dell¿attore, che di fatto verrebbe così decretata, non può
essere decisa a titolo pregiudiziale -oltretutto sulla base di indizi, sia pure
seri- nell¿ambito di un¿azione di rendiconto, ma, per le gravi conseguenze che
comporta per la parte toccata da un tale provvedimento, può essere pronunciata
solo nell¿ambito di una procedura speciale a sé stante, che in base al diritto
svizzero è di competenza dell¿autorità tutoria (art. 369 cpv. 2 e 379 CC, in
Ticino della commissione tutoria regionale, cfr. art. 2 della legge in materia
di tutele e curatele) e in base al diritto __________, qui applicabile, compete
al giudice civile del domicilio della persona nei confronti della quale è
proposta l¿interdizione o l¿inabilitazione (art. 712 CPCit.), il quale agisce su
istanza ex art. 417 CCit..
In
tali circostanze, la soluzione corretta consiste in definitiva nell¿annullare
il giudizio pretorile e nel rinviare la causa al giudice di prime cure affinché
questi, dopo aver sospeso la presente procedura, ottenga dall¿autorità
competente -delegando tale compito alla parte interessata oppure rivolgendosi
direttamente all¿autorità legittimata a inoltrare l¿istanza- una decisione
formale in merito alla capacità di intendere e volere dell¿attore. Qualora quell¿autorità
dovesse confermare l¿incapacità processuale della parte e nel caso in cui a
quest¿ultima non sia già stato designato un rappresentante legale, il giudice
si adopererà per fargliene nominare uno, ritenuto che, solo a quel momento, se
la parte non darà seguito alle sue incombenze, rispettivamente se il
rappresentante non ne ratificherà l¿operato, la causa potrà finalmente essere respinta
in ordine per carenza del presupposto processuale (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., Berna 2006, § 25 n. 33 seg.; cfr. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 129 seg.; in tal
senso pure § 28 ZPO/ZH).
7. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame, nella misura in cui non è
divenuto privo d¿oggetto, ed il conseguente annullamento della sentenza ai
sensi dei considerandi, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure
d¿appello.
L¿esito
dell¿appello giustifica di caricare la tassa di giustizia e le spese alle parti
in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili di questa sede (art.
148 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l¿art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Nella misura in cui non è divenuto privo d¿oggetto, l¿appello 2
marzo 2005 dell¿AP 1 è parzialmente accolto.
§ La sentenza 9 febbraio 2005 è annullata e gli atti sono ritornati al
Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2¿950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 3¿000.-
da
anticiparsi dall¿appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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