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Decisione

12.2005.58

azione di rendiconto dell'erede - natura giuridica - dubbi sulla capacità processuale dell'attore

16 maggio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i maggiorenni infermi di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo

all¿interdizione (art. 415 cpv. 1 CCit.), ritenuto che l¿interdizione comporta

la privazione della capacità processuale, mentre l¿inabilitazione fa sì che

l¿inabilitato per agire necessiti dell¿assistenza di un curatore (Pescatore/Ruperto,

Codice civile, 9. ed., Milano 1993, n. 5 ad art. 419 CCit.).

6.1. In

occasione dell¿udienza del 13 febbraio 2003 il Pretore, preso atto da una parte

che il teste __________, sentito quel giorno, aveva messo in dubbio che

l¿attore fosse completamente autosufficiente nella presa di decisioni a seguito

di un grave trauma alla testa subito negli anni 1968/69 e rilevato dall¿altra

che la reiterata opposizione dell¿attore alla richiesta di un suo interrogatorio

formale faceva pensare ad un cronicizzarsi delle motivazioni fobico-ansiose

indicate nel certificato medico da lui versato agli atti a suo tempo sub doc.

T, ha deciso, rilevando in sostanza di avere dubbi sul presupposto processuale

in questione, di istruire la tematica della capacità processuale dell¿attore.

Egli ha pertanto ordinato l¿interrogatorio formale dell¿attore, che, su

richiesta di quest¿ultimo, ha poi sostituito, il 1° aprile 2003, con una prova

peritale. Dopo aver chiesto ed ottenuto a due riprese una proroga del termine

per l¿allestimento della perizia allo scopo di fissare le modalità d¿esecuzione

della prova, l¿attore, il 26 gennaio 2004, rilevando come il perito non si

fosse fatto vivo e come i suoi medici, come risultava dai certificati prodotti

a quel momento (doc. AAA1 e BBB2), gli avessero sconsigliato di sottoporsi alla

prova peritale e confermassero che egli era in possesso dei diritti civili, ha

chiesto di modificare le ordinanze 4 e 5 settembre 2003 relative alla prova

peritale nel senso che la questione veniva ritenuta evasa mediante

l¿acquisizione di quei due certificati e in subordine di imporre alla Pretura

di chiedere agli specialisti che avevano allestito quei documenti la conferma

della loro autenticità. Il Pretore, preso atto che la perizia non era stata

esperita perché l¿attore vi si era sottratto, ha evaso tali richieste, con

ordinanza 18 maggio 2004, accertando che l¿istruttoria era da considerarsi

terminata e ordinando che il presupposto della capacità processuale dell¿attore

sarebbe stato deciso contestualmente al merito. Il senso di quest¿ultima

decisione è invero assai sibillino. Fatto sta che a quel momento il giudice,

quand¿anche abbia dichiarato decaduta la perizia a seguito dell¿indisponibilità

dell¿attore o abbia rinunciato alla sua assunzione, non ha in ogni caso accolto

nessuna delle richieste formulate dall¿attore (quella subordinata, visto che

imponeva altri atti istruttori, è stata anzi implicitamente respinta),

riservandosi di esaminarle e deciderle in occasione del giudizio il merito.

6.2. Ora,

visto quanto precede, la decisione con cui il Pretore ha successivamente

concluso che l¿attore disponeva della capacità processuale non può

assolutamente essere condivisa.

In effetti, qualora si ritenesse che la perizia fosse stata revocata a seguito

dell¿indisponibilità dell¿attore a sottoporvisi, teoricamente se ne sarebbe

dovuto concludere, giusta l¿art. 243 cpv. 2 CPC, per la verità del fatto che

con la prova s¿intendeva dimostrare, ovvero per l¿incapacità processuale

dell¿attore (cfr. Rep. 1994 p. 404, relativo proprio al rifiuto di una

parte all¿ispezione ad opera del perito). La soluzione non sarebbe stata invero

diversa nemmeno se in quella circostanza si volesse intravedere solo un serio

indizio in tal senso (come indicato nella sentenza ICCA 26 ottobre 1995

inc. n. 11.1995.133, ripresa solo parzialmente in Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 5 e n. 753 ad art. 248), lo stesso essendo in ogni caso stato

confermato dagli indizi già rilevati a suo tempo dal Pretore, quello costituito

dalla testimonianza di __________ e quello derivante dalla reiterata

opposizione dell¿attore al suo interrogatorio formale, a cui quest¿ultimo aveva

in definitiva contrapposto solo delle perizie di parte (doc. AAA1 e BBB2, che

per altro evidenziavano come l¿attore fosse affetto da patologie o turbe

psichiche di varia natura), ritenuto che le altre circostanze di carattere

indiziario indicate in sentenza (modalità dell¿incontro tra il teste __________

e l¿attore dopo il decesso del padre, il tipo d¿iniziativa messa in atto

dall¿attore per tutelare i suoi interessi, il tipo d¿azione sub iudice)

non permettevano in realtà di chiarire se l¿attore fosse effettivamente capace

di discernimento.

Nel caso in cui il Pretore a quel momento avesse invece rinunciato alla

perizia, se ne sarebbe dovuto concludere che il suo dubbio circa l¿incapacità

processuale dell¿attore non era assolutamente stato fugato, il che avrebbe

ancora una volta comportato, stante -come detto- la forza probatoria nulla dei

contraddittori certificati medici versati agli atti (doc. AAA1 e BBB2) e la

totale irrilevanza delle circostanze indiziarie addotte in sentenza, la

medesima conseguenza: in tal caso sarebbe semmai stato l¿attore che avrebbe

dovuto reiterare in questa sede l¿assunzione della perizia, ciò che egli non ha

però fatto, opponendosi anzi alla richiesta di esperimento della prova

postulata dal convenuto, ritenuta tra l¿altro inutile, gravemente offensiva ed

altamente oltraggiosa per la sua personalità, onorabilità e dignità

(osservazioni p. 6 segg.), rispettivamente che si sarebbe dovuto adoperare

affinché quei certificati medici fossero qui confermati dai loro estensori, ciò

che pure non risulta egli abbia fatto.

6.3 Ma,

nel caso di specie, non è possibile applicare acriticamente le conseguenze

procedurali di cui al considerando precedente. Nonostante i dubbi avuti

inizialmente dal giudice non siano stati fugati ed anzi si siano ancor più

rafforzati, ancora non si può concludere per l¿incapacità processuale

dell¿attore e dunque per la reiezione in ordine della causa: infatti la privazione

dei diritti civili dell¿attore, che di fatto verrebbe così decretata, non può

essere decisa a titolo pregiudiziale -oltretutto sulla base di indizi, sia pure

seri- nell¿ambito di un¿azione di rendiconto, ma, per le gravi conseguenze che

comporta per la parte toccata da un tale provvedimento, può essere pronunciata

solo nell¿ambito di una procedura speciale a sé stante, che in base al diritto

svizzero è di competenza dell¿autorità tutoria (art. 369 cpv. 2 e 379 CC, in

Ticino della commissione tutoria regionale, cfr. art. 2 della legge in materia

di tutele e curatele) e in base al diritto __________, qui applicabile, compete

al giudice civile del domicilio della persona nei confronti della quale è

proposta l¿interdizione o l¿inabilitazione (art. 712 CPCit.), il quale agisce su

istanza ex art. 417 CCit..

In

tali circostanze, la soluzione corretta consiste in definitiva nell¿annullare

il giudizio pretorile e nel rinviare la causa al giudice di prime cure affinché

questi, dopo aver sospeso la presente procedura, ottenga dall¿autorità

competente -delegando tale compito alla parte interessata oppure rivolgendosi

direttamente all¿autorità legittimata a inoltrare l¿istanza- una decisione

formale in merito alla capacità di intendere e volere dell¿attore. Qualora quell¿autorità

dovesse confermare l¿incapacità processuale della parte e nel caso in cui a

quest¿ultima non sia già stato designato un rappresentante legale, il giudice

si adopererà per fargliene nominare uno, ritenuto che, solo a quel momento, se

la parte non darà seguito alle sue incombenze, rispettivamente se il

rappresentante non ne ratificherà l¿operato, la causa potrà finalmente essere respinta

in ordine per carenza del presupposto processuale (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., Berna 2006, § 25 n. 33 seg.; cfr. Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 129 seg.; in tal

senso pure § 28 ZPO/ZH).

7. Ne

discende il parziale accoglimento del gravame, nella misura in cui non è

divenuto privo d¿oggetto, ed il conseguente annullamento della sentenza ai

sensi dei considerandi, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure

d¿appello.

L¿esito

dell¿appello giustifica di caricare la tassa di giustizia e le spese alle parti

in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili di questa sede (art.

148 cpv. 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l¿art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. Nella misura in cui non è divenuto privo d¿oggetto, l¿appello 2

marzo 2005 dell¿AP 1 è parzialmente accolto.

§ La sentenza 9 febbraio 2005 è annullata e gli atti sono ritornati al

Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2¿950.-

b)

spese fr. 50.-

Totale

fr. 3¿000.-

da

anticiparsi dall¿appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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