12.2005.6
perenzione processuale - mancata assunzione di prove non censurata con le conclusioni
20 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2005.6
Data decisione, Autorità:
20.09.2005, IICCA
Titolo:
perenzione processuale - mancata assunzione di prove non censurata con le conclusioni
ASSUNZIONE DELLE PROVE
DIBATTIMENTO FINALE
PERENZIONE PROCESSUALE
art. 104 CPC-TI
art. 107 CPC-TI
art. 280 CPC-TI
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.6
Lugano
20 settembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
-inc. n. OA.2000.28 della Pretura del distretto di Riviera- promossa con petizione
5 settembre 2000 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
CC 1
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 6
tutti rappr. da
RA 1
con cui l’attore ha chiesto di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 60'463.45 più interessi ed accessori per il
quale era stata rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Riviera, domanda avversata dai convenuti;
ed ora sull'appello 11 gennaio 2005
dell'attore, nei confronti del decreto 30 novembre 2004 del Segretario
assessore che ha stralciato dai ruoli la causa per perenzione processuale ex
art. 351 cpv. 2 CPC, con il quale chiede di annullare il querelato giudizio e
di ritornare con ciò l’incarto alla Pretura per la continuazione della
procedura e in subordine di non prelevare la tassa di giustizia di fr. 150.- e
ridurre da fr. 3'800.- a fr. 800.- le ripetibili a favore della controparte, il
tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre i convenuti, con osservazioni 21
febbraio 2005, postulano la reiezione del gravame, pure protestando spese e
ripetibili;
richiamato il decreto 17 gennaio 2005 con
cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo
richiesto;
letti
ed esaminati gli atti della causa;
ritenuto
in fatto ed in diritto
che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto di
accertare l’inesistenza del debito di fr. 60'463.45 più interessi ed accessori,
vantato nei suoi confronti da AO 5 e CC 1 e per il quale era stata rigettata in
via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Riviera,
domanda cui i convenuti si sono opposti;
che
il 29 gennaio 2001, terminato lo scambio degli allegati preliminari, il
Segretario assessore, preso atto dell’avvenuto decesso del convenuto CC 1, ha
ordinato la sospensione della causa fino alla scadenza del termine per la
rinuncia alla successione, riprendendo il tenore dell’art. 104 CPC;
che
con scritto 20 agosto 2003 AO 5 e i membri della CC 1, ovvero la stessa AO 5, AO
1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 6, rilevando come dall’ultimo atto istruttorio fossero
trascorsi più di due anni, hanno chiesto al giudice di voler stralciare dai
ruoli la causa per intervenuta perenzione processuale;
che
con decreto 28 agosto 2003 il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli la
causa poiché, dopo l'ultimo atto processuale, individuato nell'ordinanza 29
gennaio 2001, non ne erano stati più compiuti altri per oltre due anni (art.
351 cpv. 2 CPC), non entrando inoltre in considerazione la non decorrenza del
termine durante la sospensione dell'art. 104 CPC poiché la norma dell'art. 351
cpv. 3 CPC si applicava solo alla sospensione della causa in virtù dell'art.
107 CPC;
che
con pronuncia 30 giugno 2004 (inc. n. 12.2003.158) questa Camera ha osservato
che, diversamente da quanto indicato dal primo giudice e in analogia con l’art.
107 CPC, il termine di perenzione processuale non decorreva quando il processo
rimaneva sospeso per decesso di una parte ex art. 104 CPC, periodo che iniziava
a decorrere indipendentemente dalla formale ordinanza del giudice e prendeva
fine automaticamente una volta scaduto il termine per la rinuncia alla
successione; ritenuto che nel caso di specie non era nota l’effettiva data
d’inizio del termine di 3 mesi per la rinuncia alla successione (art. 567 CC),
oltretutto prorogabile (art. 576 CC), che per gli eredi legittimi decorreva dal
momento in cui avevano avuto conoscenza della morte del loro autore e per
quelli istituiti dacché avevano avuto comunicazione ufficiale della
disposizione che li riguardava, essa ha annullato quel decreto e rinviato gli
atti alla Pretura affinché provvedesse, se del caso istruendo l’incidente
processuale e comunque dopo aver concesso il contraddittorio alla controparte,
ad accertare le circostanze rilevanti per il giudizio;
che
in ossequio ai dettami della sentenza di rinvio, il Segretario assessore ha
provveduto a citare le parti dapprima all’udienza del 7 settembre 2004 nel
corso della quale le parti hanno esposto le loro ragioni a favore
rispettivamente contro lo stralcio della causa e in seguito all’udienza del 9
novembre 2004 nella quale sono stati sentiti due testi, si è provveduto
all’interrogatorio formale della convenuta AO 5 ed ha avuto luogo il dibattimento
finale sull’incidente;
che
con il decreto 30 novembre 2004 qui impugnato il Segretario assessore ha nuovamente
stralciato la causa dai ruoli, caricando all’attore la tassa di giustizia di
fr. 150.- e le ripetibili di fr. 3'800.-, poiché l’istruttoria aveva permesso
di provare da una parte che gli eredi legittimi di CC 1, oltre ad aver avuto
immediata conoscenza della sua morte, avvenuta il 25 gennaio 2001, non avevano
chiesto né l’erezione di un inventario né la proroga del termine per rinunciare
alla successione, pacificamente accettata, e dall’altra l’assenza di eredi
istituiti; del tutto priva di fondamento era infine la pretesa dell’attore di essere
avvertito della volontà della controparte di proseguire la vertenza;
che
con l’appello 11 gennaio 2005 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con
osservazioni 21 febbraio 2005, l'attore chiede di annullare il querelato
giudizio e di ritornare con ciò l’incarto alla Pretura per la continuazione
della procedura e in subordine di non prelevare alcuna tassa di giustizia e
ridurre a fr. 800.- le ripetibili a favore della controparte, con
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei prossimi
considerandi;
che
la censura, mai sollevata in precedenza, con cui l’attore, richiamandosi alla
giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 717 ad art. 228 e n. 759 ad
art. 270), mette in dubbio il valore probatorio della deposizione resa dal
teste RA 1, in quanto attuale legale della controparte, e dell’interrogatorio
formale della sola AO 5, sentita nonostante l’assenza di un’emergenza
probatoria e senza che si fosse provveduto anche all’interrogatorio formale
della controparte, dev’essere disattesa già per il fatto che egli in sede
conclusionale, abbandonando con ciò la tesi difensiva esposta in occasione dell’udienza
del 7 settembre 2004, non ha più ritenuto di contestare le circostanze di fatto
da essi riportate, ovvero che non vi erano eredi istituiti e che gli eredi
legittimi avevano avuto immediata conoscenza della morte di CC 1 e non avevano
chiesto l’erezione di un inventario o la proroga del termine per rinunciare
alla successione, pacificamente accettata, circostanze queste che ovviamente
non possono più essere rimesse in discussione in questa sede, ostandovi, oltre
al principio della buona fede processuale, il disposto di cui all’art. 321 cpv.
1 lett. b CPC;
che
la censura dell’attore secondo cui il suo legale non avrebbe potuto prendere
visione dell’incarto relativo all’emissione del certificato ereditario di CC 1,
richiamato dalla Pretura di Blenio, ciò che a suo giudizio imporrebbe di annullare
la decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentiti, è parimenti
infondata, tant’è che lo stesso Segretario assessore, con scritto 12 gennaio
2005, ha dichiarato di ricordare come questi aveva sfogliato brevemente
l’incarto in questione nel corso dell’udienza del 9 novembre 2004, circostanza confermata
anche dalla segretaria della Pretura; ad ogni buon conto, se anche si volesse
ammettere che il legale dell’attore non abbia effettivamente preso visione di
quell’incarto, si dovrebbe in ogni caso concludere, avendo egli partecipato al
dibattimento finale senza nulla eccepire, che questi ha comunque dato il suo
consenso a che il giudice procedesse all'emanazione della sentenza, dimostrando
così di ritenere ultimata l'istruttoria, che è stata così ratificata (II CCA
26 marzo 1996 inc. n. 12.95.323 con rif. a ICCTF 6 dicembre 1994 in re
L./A.; CCC 9 settembre 2003 inc. n. 16.2003.13);
che
è manifestamente a torto che l’attore, riferendosi alla sentenza pubblicata in SJ
1996 p. 115, pretende che in caso di morte di una parte il termine di
perenzione non inizierebbe a decorrere fintanto che gli eredi si siano espressi
sul loro interesse o meno a proseguire la causa rispettivamente finché il loro
nominativo sia stato comunicato al giudice, ciò che nel caso di specie sarebbe
avvenuto solo al momento in cui i convenuti avevano chiesto lo stralcio della causa
per perenzione: quel giudizio, emanato per altro in una causa in cui era
deceduta la parte attrice, era stato in effetti pronunciato in considerazione
dell’esistenza di due disposizioni del CPC ginevrino -l’art. 33, secondo cui “le
délai suspendu par le décès de la partie à la quelle il s’applique ne
recommence à courir qu’à compter du jour où la situation des suscettibles est
définitivement fixée en application des règles du droit civil” e l’art. 117,
secondo cui “l’instance est perimée de plein droit ... si sa reprise n’a pas
été requise dans l’année où le jugement prononçant la suspension est devenu
définitif”- completamente diverse dall’art. 104 del codice di rito ticinese,
che in sostanza imponevano agli eredi del defunto, per evitare la perenzione
della causa da lui avviata, di inoltrare una formale istanza entro un anno dacché
era terminata la sospensione per la morte di costui, ciò che ovviamente presupponeva
che gli stessi avessero dapprima evaso ogni contestazione in merito alla loro
legittimazione secondo il diritto civile e fossero noti al giudice;
che
neppure merita accoglimento l’argomentazione secondo cui, essendo quella in
esame un’azione di disconoscimento del debito, sarebbe spettato ai convenuti,
se non volevano subire le conseguenze della loro inattività, sollecitare la
continuazione della causa, questa Camera avendo già avuto modo di precisare,
sia pure con riferimento all’istituto della cauzione processuale, che è pure
imposta alla sola parte attrice e che comporta a sua volta, in caso di mancata
prestazione, lo stralcio della lite, che è indifferente sapere per quale motivo
a quella parte sia stato attribuito quel ruolo processuale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 ad art. 153, relativo proprio a una causa di disconoscimento del
debito);
che
è parimenti a torto che l’attore ritiene che nel caso di specie potrebbe
trovare applicazione il principio giurisprudenziale, cui per altro mai aveva
fatto accenno in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), posto dalla sentenza
Fatti
I CCA 14 ottobre 1997 (citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 31
ad art. 351), che escludeva la possibilità di stralciare dai ruoli una lite per
perenzione processuale se, al momento della sospensione della causa, il primo
giudice aveva lasciato intendere in buona fede alle parti che avrebbe
provveduto a riattivarla d’ufficio: diversamente da quel caso, in cui il
giudice al momento della sospensione si era implicitamente impegnato ad agire
d’ufficio dichiarando che il termine per la presentazione di un allegato
sarebbe stato assegnato solo dopo la chiusura della procedura d’inventario, nella
fattispecie in esame il Segretario assessore non ha assolutamente creato nelle parti
un’aspettativa in tal senso, limitandosi -come detto- ad affermare che la causa
rimaneva sospesa fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla
successione;
che,
confermata così la correttezza del giudizio di stralcio emanato dal Segretario
assessore, restano da esaminare le censure, sollevate nel gravame in via
subordinata, relative al giudizio su spese e ripetibili della prima sede, da
porsi a carico dell’attore, risultato con ciò soccombente (Rep. 1984 p.
394);
che
l’attore non indica per quale motivo non si dovrebbe prelevare la tassa di
giustizia di fr. 150.- per cui la sua censura, per altro ampiamente infondata
anche nel merito, dev’essere respinta già per carenza di motivazione (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC);
che,
in punto alle ripetibili, l’attore, riferendosi per analogia alla sentenza
pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 40 ad art. 148, pretende
innanzitutto che le stesse debbano essere compensate tra le parti, non
avvedendosi però che, diversamente dal caso in esame, quella soluzione era
stata a suo tempo adottata in quanto la lite stralciata per perenzione
processuale comprendeva pure una domanda riconvenzionale;
che
la pretesa riduzione delle ripetibili da corrispondere alla controparte, da fr.
3'800.- a fr. 800.-, deve pure essere respinta: in base all’art. 11 cpv. 2 TOA,
applicabile anche nel caso di perenzione processuale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 42 e n. 532 ad art. 150), per stabilire l’ammontare delle
ripetibili a favore della parte vincente, occorre in effetti moderare i criteri
dell’onorario ad valorem con quello ad horam in base alla nota
formula del Consiglio di moderazione (BOA n. 1, p. 15), per cui,
dovendosi in concreto considerare -attesa la relativa complessità della causa,
avente per oggetto pretese derivanti da un “mandato finanziario”- un onorario ad
valorem di fr. 4'835.- (applicando una percentuale media dell’8%) e un
onorario ad horam di almeno fr. 3'000.-, e ciò vista l’effettuazione di
almeno 13 ore che appare equo retribuire in ragione di fr. 250.- l’una, 6 per
l’allestimento della risposta di causa (di 9 pagine), 3 per la duplica (di 6
pagine) e sicuramente almeno altre 4 per l’istruzione dell’incidente che ha tra
l’altro imposto l’effettuazione di due udienze, si ottiene un importo ben
superiore a quello assegnato dal Segretario assessore, il cui apprezzamento non
potrebbe in ogni caso essere censurato in questa sede siccome le somme da lui
attribuite, sia pure calcolate in base al solo criterio ad valorem ma
applicando il minimo tariffale, non sono risultate eccessive o abusive (Cocchi/Trezzini,
op. cit, m. 19 ad art. 150);
che
l’appello, del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere
respinto con accollo all’appellante degli oneri processuali e delle ripetibili
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 11 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia
di fr. 180.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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