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Decisione

12.2005.6

perenzione processuale - mancata assunzione di prove non censurata con le conclusioni

20 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA 14 ottobre 1997 (citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 31

ad art. 351), che escludeva la possibilità di stralciare dai ruoli una lite per

perenzione processuale se, al momento della sospensione della causa, il primo

giudice aveva lasciato intendere in buona fede alle parti che avrebbe

provveduto a riattivarla d’ufficio: diversamente da quel caso, in cui il

giudice al momento della sospensione si era implicitamente impegnato ad agire

d’ufficio dichiarando che il termine per la presentazione di un allegato

sarebbe stato assegnato solo dopo la chiusura della procedura d’inventario, nella

fattispecie in esame il Segretario assessore non ha assolutamente creato nelle parti

un’aspettativa in tal senso, limitandosi -come detto- ad affermare che la causa

rimaneva sospesa fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla

successione;

che,

confermata così la correttezza del giudizio di stralcio emanato dal Segretario

assessore, restano da esaminare le censure, sollevate nel gravame in via

subordinata, relative al giudizio su spese e ripetibili della prima sede, da

porsi a carico dell’attore, risultato con ciò soccombente (Rep. 1984 p.

394);

che

l’attore non indica per quale motivo non si dovrebbe prelevare la tassa di

giustizia di fr. 150.- per cui la sua censura, per altro ampiamente infondata

anche nel merito, dev’essere respinta già per carenza di motivazione (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC);

che,

in punto alle ripetibili, l’attore, riferendosi per analogia alla sentenza

pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 40 ad art. 148, pretende

innanzitutto che le stesse debbano essere compensate tra le parti, non

avvedendosi però che, diversamente dal caso in esame, quella soluzione era

stata a suo tempo adottata in quanto la lite stralciata per perenzione

processuale comprendeva pure una domanda riconvenzionale;

che

la pretesa riduzione delle ripetibili da corrispondere alla controparte, da fr.

3'800.- a fr. 800.-, deve pure essere respinta: in base all’art. 11 cpv. 2 TOA,

applicabile anche nel caso di perenzione processuale (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 42 e n. 532 ad art. 150), per stabilire l’ammontare delle

ripetibili a favore della parte vincente, occorre in effetti moderare i criteri

dell’onorario ad valorem con quello ad horam in base alla nota

formula del Consiglio di moderazione (BOA n. 1, p. 15), per cui,

dovendosi in concreto considerare -attesa la relativa complessità della causa,

avente per oggetto pretese derivanti da un “mandato finanziario”- un onorario ad

valorem di fr. 4'835.- (applicando una percentuale media dell’8%) e un

onorario ad horam di almeno fr. 3'000.-, e ciò vista l’effettuazione di

almeno 13 ore che appare equo retribuire in ragione di fr. 250.- l’una, 6 per

l’allestimento della risposta di causa (di 9 pagine), 3 per la duplica (di 6

pagine) e sicuramente almeno altre 4 per l’istruzione dell’incidente che ha tra

l’altro imposto l’effettuazione di due udienze, si ottiene un importo ben

superiore a quello assegnato dal Segretario assessore, il cui apprezzamento non

potrebbe in ogni caso essere censurato in questa sede siccome le somme da lui

attribuite, sia pure calcolate in base al solo criterio ad valorem ma

applicando il minimo tariffale, non sono risultate eccessive o abusive (Cocchi/Trezzini,

op. cit, m. 19 ad art. 150);

che

l’appello, del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere

respinto con accollo all’appellante degli oneri processuali e delle ripetibili

(art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 11 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia

di fr. 180.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 500.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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