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Decisione

12.2005.61

sfratto - mancato rinvio dell'udienza

15 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.61

Data decisione, Autorità:

15.03.2005, IICCA

Titolo:

sfratto - mancato rinvio dell'udienza

UDIENZA

art. 126 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.61

Lugano

15 marzo 2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.21

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza di

sfratto 4 febbraio 2005 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

che il Segretario

assessore ha accolto, con decreto 7 marzo 2005, ordinando al convenuto di

mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento __________ di 3

locali al I° piano dello stabile denominato __________” in __________ a __________;

ed ora sul

ricorso 9 marzo 2005 del convenuto;

mentre

l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto

di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005

ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era

stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto del

convenuto;

che con

il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, il convenuto, oltre a chiedere

una proroga della locazione, lamenta di non aver potuto partecipare all’udienza

per malattia, circostanza che egli avrebbe prontamente comunicato alla Pretura,

per telefono, poco prima dell’udienza in questione, rilevando per il resto che

il mancato pagamento degli arretrati di fr. 27.30 era dovuto al fatto che la

controparte non le aveva messo a disposizione le necessarie polizze di

versamento;

che il

gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare

dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per

eventuali osservazioni;

che le

argomentazioni contenute nell’appello sono in effetti irricevibili, siccome formulate

per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che in ogni

caso l’appellante non ha assolutamente provato di essere stato effettivamente

malato il giorno in cui si era svolta l’udienza in Pretura (tanto meno di

essere affetto da una “broncolaringite con raucedine e tosse”), per cui non può

rimproverare il giudice di prime cure per non aver accolto la sua domanda di

rinvio, sempre che la stessa -di cui non vi è traccia agli atti- sia stata effettivamente

formulata;

che, nel

merito, egli neppure ha provato di aver corrisposto tempestivamente le somme

per le quali era stato a suo tempo diffidato con il doc. B, ciò che avrebbe

permesso di ritenere ingiustificata la disdetta per mora, nulla essendo stato

prodotto a comprova di un suo pagamento di fr. 1'426.- o quanto meno -fosse

vera la censura relativa alla mancanza di polizze di versamento- di fr.

1'398.70;

che la

richiesta di protrazione del contratto deve infine essere disattesa siccome tale

facoltà è esclusa in caso di disdetta ex art. 257d CO (art. 272a cpv. 1 lett. a

CO);

che

l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo

all’appellante della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 9 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia

fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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