12.2005.61
sfratto - mancato rinvio dell'udienza
15 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.61
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - mancato rinvio dell'udienza
UDIENZA
art. 126 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.61
Lugano
15 marzo 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.21
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza di
sfratto 4 febbraio 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
che il Segretario
assessore ha accolto, con decreto 7 marzo 2005, ordinando al convenuto di
mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento __________ di 3
locali al I° piano dello stabile denominato __________” in __________ a __________;
ed ora sul
ricorso 9 marzo 2005 del convenuto;
mentre
l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto
di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005
ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era
stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto del
convenuto;
che con
il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, il convenuto, oltre a chiedere
una proroga della locazione, lamenta di non aver potuto partecipare all’udienza
per malattia, circostanza che egli avrebbe prontamente comunicato alla Pretura,
per telefono, poco prima dell’udienza in questione, rilevando per il resto che
il mancato pagamento degli arretrati di fr. 27.30 era dovuto al fatto che la
controparte non le aveva messo a disposizione le necessarie polizze di
versamento;
che il
gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che le
argomentazioni contenute nell’appello sono in effetti irricevibili, siccome formulate
per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che in ogni
caso l’appellante non ha assolutamente provato di essere stato effettivamente
malato il giorno in cui si era svolta l’udienza in Pretura (tanto meno di
essere affetto da una “broncolaringite con raucedine e tosse”), per cui non può
rimproverare il giudice di prime cure per non aver accolto la sua domanda di
rinvio, sempre che la stessa -di cui non vi è traccia agli atti- sia stata effettivamente
formulata;
che, nel
merito, egli neppure ha provato di aver corrisposto tempestivamente le somme
per le quali era stato a suo tempo diffidato con il doc. B, ciò che avrebbe
permesso di ritenere ingiustificata la disdetta per mora, nulla essendo stato
prodotto a comprova di un suo pagamento di fr. 1'426.- o quanto meno -fosse
vera la censura relativa alla mancanza di polizze di versamento- di fr.
1'398.70;
che la
richiesta di protrazione del contratto deve infine essere disattesa siccome tale
facoltà è esclusa in caso di disdetta ex art. 257d CO (art. 272a cpv. 1 lett. a
CO);
che
l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo
all’appellante della tassa di giustizia e delle spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 9 marzo 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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