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Decisione

12.2005.65

edizione documenti da un terzo - appello del terzo

8 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rilevanti per cui l’edizione era stata domandata erano già stati

provati o lo sarebbero stati ben presto mediante l’assunzione di altre prove,

già ammesse dal giudice.

5. Delle

osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

6. Nel

caso di specie è innanzitutto indiscutibile che l’appello debba già essere

respinto in ordine in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,

disposizione che esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti,

prove ed eccezioni. Tutte le censure sollevate nel gravame per opporsi all’edizione,

puntualmente riassunte nei considerandi precedenti, sono in effetti nuove, non

avendo nulla a che vedere con quanto il terzo aveva addotto in prima sede per

contrastare l’edizione nei suoi confronti, ove questi si era limitato ad

osservare che la loro produzione più non si giustificava siccome egli aveva

confermato di non essere stato alle dipendenze della convenuta ma del __________

e che in ogni caso aveva fatto notare che i documenti richiesti in edizione

erano in gran parte di carattere confidenziale e nulla avevano a che vedere con

l’asserito scopo della richiesta.

7. Ma,

a prescindere da quanto precede, l’appello sarebbe stato inammissibile o

comunque infondato anche nel merito.

7.1 La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il

terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può

sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione,

ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò

limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera

privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone

rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente

rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA

n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni

altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 4 art. 211; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142).

7.2 In

considerazione di quanto precede, l’appello sarebbe dunque stato senz’altro irricevibile

nella misura in cui il terzo aveva censurato l’esistenza delle premesse formali

di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che i documenti chiesti

in edizione sarebbero stati inutili ai fini della lite e in ogni caso sarebbero

stati in gran parte di carattere inquisitorio.

Quanto

all’altra censura sollevata nel gravame, quella con cui il terzo aveva addotto

che l’edizione mirava piuttosto ad ottenere

informazioni e documentazione da utilizzare nell’ambito di un procedimento

contro la moglie di cui egli era parte in __________, neppure

è stato provato che l’attrice avesse in precedenza collaborato con l’avvocato

della moglie fornendogli informazioni o documentazione e che dunque vi sarebbe

un pericolo concreto che essa potesse agire in quel modo anche con i documenti

ora oggetto di edizione. Le prove documentali che avrebbero dovuto dimostrare

quella circostanza sono state in effetti allegate, tardivamente ed in contrasto

con il già menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, solo con lo scritto 20 marzo

2005 e non possono quindi essere prese in considerazione. Dal che

l’infondatezza della censura, rimasta allo stadio di puro parlato.

8. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 11 marzo 2005 del AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

200.

-

da anticiparsi

dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte

attrice fr. 300.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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