12.2005.65
edizione documenti da un terzo - appello del terzo
8 novembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2005.65
Data decisione, Autorità:
08.11.2005, IICCA
Titolo:
edizione documenti da un terzo - appello del terzo
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 211 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.65
Lugano
8 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.60
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città- promossa con petizione 22
settembre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
con cui
l’attrice ha chiesto di accertare l’illiceità delle lesioni della personalità
da lei subite durante il suo rapporto di lavoro con la convenuta e l’abusività
della disdetta significatale il 23 giugno 2003, i cui effetti andavano per
altro riportati al 30 novembre 2004, rispettivamente il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco 23 marzo 2004, nonché di condannare
la controparte al pagamento di fr. 533'118.- oltre interessi;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’istanza
di edizione di documenti dal AP 1 (rappr. RA 1),
presentata il 15 settembre 2004 dall’attrice, avversata dalla convenuta e dal
terzo in questione, e che il Pretore, con decreto 17 febbraio 2005, ha integralmente
accolto;
appellante
il terzo astretto all’edizione, con atto di appello 11 marzo 2005, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di limitare l’edizione a
determinati documenti, in subordine di poterne occultare alcuni dati e in via
ancor più subordinata di permetterne la consultazione al solo giudice ad
esclusione perlomeno dell’attrice, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 15 aprile 2005 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
della causa in materia di contratto di lavoro da lei promossa contro AO 2 la AO
1 con l’istanza di edizione documenti in rassegna, ha chiesto che il AP 1 fosse
tenuto a produrre tutta la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro
con la convenuta e/o il __________, in particolare i contratti di lavoro, i certificati
di salario, le dichiarazioni fiscali e le autorizzazioni all’esercizio della
professione per il periodo 1° ottobre 2001 – 31 dicembre 2002, nonché le
lettere di disdetta e le eventuali note di monito.
2. Con
le sue osservazioni 27 gennaio 2005 il AP 1 si è opposto all’istanza adducendo
di essere tuttora un collaboratore del __________, ma di non essere mai stato
alle dipendenze della convenuta. Egli ha considerato in tal modo evasa la
domanda di edizione formulata nei suoi confronti, tanto più che non riteneva di
dover produrre i documenti richiestigli che erano in gran parte di carattere
confidenziale e nulla avevano a che vedere con l’asserito scopo della
richiesta.
3. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha integralmente accolto l’istanza di
edizione, rilevando da una parte che il fatto che il terzo avesse dichiarato di
non essere mai stato dipendente della convenuta non era motivo per opporsi alla
produzione dei documenti richiesti e dall’altra che il terzo non poteva trincerarsi
dietro la loro eventuale “confidenzialità” che non era in ogni caso data,
trattandosi di atti concernenti un rapporto di lavoro / collaborazione, non
coperti dal segreto professionale.
4. Con
l’appello che qui ci occupa il terzo astretto all’edizione chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di ammettere unicamente l’edizione dei contratti
di lavoro con la convenuta e/o il __________, senza però i dati concernenti la
sua retribuzione, nonché le lettere di disdetta e le eventuali note di monito, in
subordine di poter produrre i documenti richiesti occultando la cifre
concernenti la sua retribuzione e in via ancor più subordinata consentendone la
consultazione al solo giudice ad esclusione perlomeno dell’attrice. A suo
parere, l’inutile (ai fini della causa) estensione della richiesta di prove ai
dati sul suo stipendio, che oltretutto violava il divieto dell’inquisizione, la
circostanza per cui l’attrice forniva la propria collaborazione attiva
all’avvocato di sua moglie, sua controparte in una causa in __________, e
l’acrimonia rispettivamente le gravi quanto infondate accuse proferite dall’attrice
nei suoi confronti e nei confronti del __________ lasciavano facilmente presumere
che l’edizione mirasse piuttosto ad ottenere informazioni e documentazione da
utilizzare al di fuori del procedimento in corso e a danno delle persone di cui
si chiedeva l’edizione, pericolo questo che doveva essere scongiurato anche perché
Fatti
i fatti rilevanti per cui l’edizione era stata domandata erano già stati
provati o lo sarebbero stati ben presto mediante l’assunzione di altre prove,
già ammesse dal giudice.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Nel
caso di specie è innanzitutto indiscutibile che l’appello debba già essere
respinto in ordine in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
disposizione che esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni. Tutte le censure sollevate nel gravame per opporsi all’edizione,
puntualmente riassunte nei considerandi precedenti, sono in effetti nuove, non
avendo nulla a che vedere con quanto il terzo aveva addotto in prima sede per
contrastare l’edizione nei suoi confronti, ove questi si era limitato ad
osservare che la loro produzione più non si giustificava siccome egli aveva
confermato di non essere stato alle dipendenze della convenuta ma del __________
e che in ogni caso aveva fatto notare che i documenti richiesti in edizione
erano in gran parte di carattere confidenziale e nulla avevano a che vedere con
l’asserito scopo della richiesta.
7. Ma,
a prescindere da quanto precede, l’appello sarebbe stato inammissibile o
comunque infondato anche nel merito.
7.1 La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il
terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può
sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione,
ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò
limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera
privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone
rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente
rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA
n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni
altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 art. 211; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142).
7.2 In
considerazione di quanto precede, l’appello sarebbe dunque stato senz’altro irricevibile
nella misura in cui il terzo aveva censurato l’esistenza delle premesse formali
di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che i documenti chiesti
in edizione sarebbero stati inutili ai fini della lite e in ogni caso sarebbero
stati in gran parte di carattere inquisitorio.
Quanto
all’altra censura sollevata nel gravame, quella con cui il terzo aveva addotto
che l’edizione mirava piuttosto ad ottenere
informazioni e documentazione da utilizzare nell’ambito di un procedimento
contro la moglie di cui egli era parte in __________, neppure
è stato provato che l’attrice avesse in precedenza collaborato con l’avvocato
della moglie fornendogli informazioni o documentazione e che dunque vi sarebbe
un pericolo concreto che essa potesse agire in quel modo anche con i documenti
ora oggetto di edizione. Le prove documentali che avrebbero dovuto dimostrare
quella circostanza sono state in effetti allegate, tardivamente ed in contrasto
con il già menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, solo con lo scritto 20 marzo
2005 e non possono quindi essere prese in considerazione. Dal che
l’infondatezza della censura, rimasta allo stadio di puro parlato.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 marzo 2005 del AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
200.
-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
attrice fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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