12.2005.66
edizione documenti da un terzo - appello del terzo
8 novembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2005.66
Data decisione, Autorità:
08.11.2005, IICCA
Titolo:
edizione documenti da un terzo - appello del terzo
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 211 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.66
Lugano
8 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.60
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città- promossa con petizione 22
settembre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
con cui
l’attrice ha chiesto di accertare l’illiceità delle lesioni della personalità
da lei subite durante il suo rapporto di lavoro con la convenuta e l’abusività
della disdetta significatale il 23 giugno 2003, i cui effetti andavano per
altro riportati al 30 novembre 2004, rispettivamente il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco 23 marzo 2004, nonché di condannare
la controparte al pagamento di fr. 533'118.- oltre interessi;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’istanza
di edizione di documenti dal AP 1 (rappr. da RA 1), presentata il 15 settembre
2004 dall’attrice, avversata dalla convenuta e dal terzo in questione, e che il
Pretore, con decreto 17 febbraio 2005, ha integralmente accolto;
appellante
il terzo astretto all’edizione, con atto di appello 11 marzo 2005, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, in
subordine di limitare l’edizione a determinati documenti, in via più
subordinata di poterne occultare alcuni dati e in via ancor più subordinata di
permetterne la consultazione al solo giudice ad esclusione perlomeno
dell’attrice, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 15 aprile 2005 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
della causa in materia di contratto di lavoro da lei promossa contro AO 2, la AO
1, con l’istanza di edizione documenti in rassegna, ha chiesto che il AP 1
fosse tenuto a produrre tutta la documentazione relativa al suo rapporto di
lavoro con il __________, ed in particolare le richieste di permessi e le
autorizzazioni, i contratti di lavoro, i certificati di salario e rimborso
spese con ritenute per oneri sociali ed eventuali imposte alla fonte.
2. Con
le sue osservazioni 24 gennaio 2005 il AP 1 si è opposto all’istanza adducendo
che lui ed il __________, che era tuttora un suo collaboratore, non erano mai
stati alle dipendenze della convenuta. Egli ha considerato in tal modo evasa la
domanda di edizione formulata nei suoi confronti, tanto più che non riteneva di
dover produrre i documenti richiestigli che erano in gran parte di carattere
confidenziale e nulla avevano a che vedere con l’asserito scopo della
richiesta.
3. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha integralmente accolto l’istanza di
edizione, rilevando da una parte che il fatto che il terzo avesse dichiarato di
non essere mai stato dipendente della convenuta e di non esserlo mai stato
neppure il __________ non era motivo per opporsi alla produzione dei documenti
richiesti e dall’altra che il terzo non poteva trincerarsi dietro la loro
eventuale “confidenzialità” che non era in ogni caso data, trattandosi di atti
concernenti un rapporto di lavoro / collaborazione, non coperti dal segreto
professionale.
4. Con
l’appello che qui ci occupa il terzo astretto all’edizione chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione, in
subordine di ammettere unicamente l’edizione dei contratti di lavoro con la
convenuta e/o il __________, senza però i dati concernenti la retribuzione di
quest’ultimo, nonché le lettere di disdetta e le eventuali note di monito, in via
più subordinata di poter produrre i documenti richiesti occultando la cifre
concernenti la retribuzione di questi e in via ancor più subordinata
consentendone la consultazione al solo giudice ad esclusione perlomeno
dell’attrice. A suo parere, la domanda di edizione era innanzitutto un doppione
di quella, analoga, formulata nei confronti del __________. In ogni caso l’inutile
(ai fini della causa) estensione della richiesta di prove ai dati sullo
stipendio del __________, che oltretutto violava il divieto dell’inquisizione,
la circostanza per cui l’attrice forniva la propria collaborazione attiva
all’avvocato della moglie di quest’ultimo, controparte di costui in una causa
in __________, e l’acrimonia rispettivamente le gravi quanto infondate accuse
proferite dall’attrice nei suoi confronti e nei confronti del __________ lasciavano
facilmente presumere che l’edizione mirasse piuttosto ad ottenere informazioni
e documentazione da utilizzare al di fuori del procedimento in corso e a danno
delle persone di cui si chiedeva l’edizione, pericolo questo che doveva essere
scongiurato anche perché i fatti rilevanti per cui l’edizione era stata
domandata erano già stati provati o lo sarebbero stati ben presto mediante
l’assunzione di altre prove, già ammesse dal giudice.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Nel
caso di specie è innanzitutto indiscutibile che l’appello debba già essere
respinto in ordine in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
disposizione che esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni. Tutte le censure sollevate nel gravame per opporsi
all’edizione, puntualmente riassunte nei considerandi precedenti, sono in effetti
nuove, non avendo nulla a che vedere con quanto il terzo aveva addotto in prima
sede per contrastare l’edizione nei suoi confronti, ove questi si era limitato
ad osservare che la loro produzione più non si giustificava siccome egli aveva
confermato di non essere stato alle dipendenze della convenuta, come del resto
non lo era stato il suo collaboratore __________, e che in ogni caso aveva
fatto notare che i documenti richiesti in edizione erano in gran parte di
carattere confidenziale e nulla avevano a che vedere con l’asserito scopo della
richiesta.
7. Ma,
a prescindere da quanto precede, l’appello sarebbe stato inammissibile o
comunque infondato anche nel merito.
7.1 La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il
terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può
sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione,
ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò
limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera
privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone
rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente
rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA
n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni
altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 art. 211; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142).
7.2 In
considerazione di quanto precede, l’appello sarebbe dunque stato senz’altro
irricevibile nella misura in cui il terzo aveva censurato l’esistenza delle
premesse formali di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che i
documenti chiesti in edizione sarebbero stati inutili ai fini della lite e in
ogni caso sarebbero stati in gran parte di carattere inquisitorio.
Quanto
alle altre censure sollevate nel gravame, mentre quella che considera la
richiesta di edizione in esame un semplice doppione di quella formulata nei
confronti del __________ andrebbe respinta già per il fatto che i documenti
richiesti erano in realtà differenti, quella con cui il terzo aveva addotto che
l’edizione mirava piuttosto ad ottenere informazioni e
documentazione da utilizzare nell’ambito di un procedimento contro la moglie del
__________ di cui quest’ultimo era parte in __________,
sarebbe invece irricevibile, avendo per oggetto documenti relativi ad altre
persone e non essendo stato indicato in cosa consisterebbe il pericolo di danno
per il terzo astretto all’edizione o le altre conseguenze che gli potrebbero derivare
dalla divulgazione di quei documenti, che, per inciso, egli non era tenuto né
per legge né per contratto a custodire. E in ogni caso neppure è stato provato
che l’attrice avesse in precedenza collaborato con l’avvocato della moglie del __________
fornendogli informazioni o documentazione e che dunque vi sarebbe un pericolo
concreto che essa potesse agire in quel modo anche con i documenti ora oggetto
di edizione. Le prove documentali che avrebbero dovuto dimostrare quella
circostanza sono state in effetti allegate, tardivamente ed in contrasto con il
già menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, solo con lo scritto 20 marzo 2005 (oltretutto
del __________) e non possono quindi essere prese in considerazione. Dal che
l’infondatezza della censura, rimasta allo stadio di puro parlato.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 11 marzo 2005 del AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
200.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte attrice fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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