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Decisione

12.2005.68

lavoro - Aufhebungsvertrag - riduzione del salario

11 aprile 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1, in data 1° marzo 2003, è stato assunto dalla AA 1 ¿ di cui era

azionista con una partecipazione del 30% - come gerente dell¿esercizio pubblico

Ristorante-Birreria __________ a __________. Lo stipendio è stato fissato in

Fr. 5'870.- lordi, pari a Fr. 5'000.- netti (doc. F). Prima della sua

assunzione egli ha seguito un corso di mastro birraio in Canada dal 16 al 30

novembre 2002 (doc. G), e si è occupato, benché non ne avesse formalmente le

competenze, dell¿acquisto di un impianto di produzione di birra artigianale (doc.

9), come pure si era interessato personalmente per delle forniture di un banco

bar (doc. 7) e di altro mobilio da pizzeria (doc. 8) per l¿esercizio pubblico

che la società intendeva aprire. Con scritto 7 aprile 2003 il signor AP 1

comunicò alla AA 1 di rinunciare con effetto immediato a rappresentare la

società (doc. 3), al quale seguì, il 10 aprile 2003, una risposta della

predetta società, con la quale si riteneva necessario valutare la situazione,

ridefinire i compiti e i salari, nonché proporre delle nuove idee per risolvere

i problemi gestionali che si erano nel frattempo creati (doc. 14). Il 29 maggio

2003 AA 1 ha notificato, per scritto e brevi manu, il licenziamento del

lavoratore con effetto 31 maggio 2003, ¿con la riserva di concordare

eventuali nuovi termini d¿impiego tenendo conto della strategia aziendale¿.

Il signor AP 1 ha controfirmato questa lettera munita della locuzione: ¿per

accettazione¿. Egli ha però continuato a svolgere la sua funzione di gerente

almeno sino alla fine del mese di luglio 2003 (cfr. testi R__________ e D__________),

ma la AA 1 non gli ha più corrisposto lo stipendio. Fra il 28 e il 30 luglio

2003 il signor AP 1 ha ceduto le proprie 30 azioni al portatore di nominali Fr.

1'000.- cadauna della AA 1 al signor P__________ B__________ al prezzo di un

franco per azione, per complessivi Fr. 30.-. Con il pagamento delle azioni, il

signor AP 1 si è dichiarato tacitato in ogni sua pretesa nei confronti della

società (cfr. doc. I e J). Egli ha altresì dichiarato alla Sezione dei permessi

e dell¿immigrazione di aver cessato definitivamente la sua attività di gerente

dal 1° agosto 2003 (doc. E), mentre già a decorrere dal 30 luglio precedente il

suo medico aveva dichiarato la sua inabilità lavorativa sino al 4 ottobre 2003

(doc. Y). In proseguo di tempo il signor AP 1 ha sollecitato il versamento

degli stipendi per i mesi di giugno e luglio, nonché degli assegni familiari

per questi due mesi, oltre ad un¿indennità per vacanze non godute e a una

pretesa per lavoro straordinario di complessivi Fr. 15'579.30, dalla quale

andavano detratti Fr. 3'500.- per il rimborso di un mutuo e Fr. 1'449.50 per un

acconto sullo stipendio che egli aveva prelevato dalla cassa della società, ai

quali andavano però ancora aggiunti Fr. 1'049.20 a titolo di rimborso delle

spese di vitto (Fr. 344.35) e alloggio (Fr. 704.85) che egli aveva sostenuto

per la frequentazione del corso di birraio in Canada. Da ultimo il signor AP 1 ha

chiesto il versamento dell¿indennità per perdita di guadagno a causa di

malattia a far tempo dal 1° agosto 2003 (doc. K). La AA 1, con scritto 24

agosto 2003, ha respinto ogni richiesta, precisando che il rapporto di lavoro

era cessato il 31 maggio precedente e che la presenza di AP 1 nell¿esercizio

pubblico nel periodo successivo era da intendere come azionista che aveva a ¿cuore

il buon funzionamento della società¿ (doc. L).

B. Con istanza 17 febbraio 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura di

Riviera per ottenere la condanna al pagamento della AA 1 di Fr. 27'967.65 per

stipendi arretrati, giorni di riposo e vacanze non godute, come pure a titolo

di rimborso delle spese di vitto e di alloggio per seguire il corso di birraio

in Canada. La pretesa teneva in considerazione la deduzione per la restituzione

di un mutuo di Fr. 3'500.- erogato dalla società convenuta, oltre interessi del

5 % a decorrere dal 3 settembre 2003. All¿udienza del 21 aprile 2004 l¿istante

ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta,

precisando che il rapporto di lavoro con l¿istante si è interrotto il 31 maggio

2003. Nel corso dell¿udienza la convenuta ha presentato una domanda

riconvenzionale per complessivi Fr. 14'212.20 per prelievi indebiti dalla cassa

del locale ( Fr. 4'600.-), per degli esborsi conteggiati in doppio (Fr. 500.-);

per il pagamento da parte della AA 1 della differenza di uno stipendio che

contabilmente risultava pagato interamente (Fr. 2'239.45), mentre ne era stato

versato solamente Fr. 1'900.- che sono poi stati corrisposti successivamente ad

una dipendente (Fr. 339.45), oltre fr. 1'564.20 per un ammanco di cassa e Fr.

300.- per la restituzione di un fondo di cassa; Fr. 788.75 e Fr. 1'500.- per

dei danni cagionati alla società in seguito a manchevolezze gestionali con il

personale; Fr. 1¿760.- per i pasti e le cene consumate alla Birreria __________;

Fr. 3'500.- per la restituzione di un prestito alla società, nonché, infine, il

rimborso del prezzo dell¿aereo (Fr. 924.-) per il viaggio in Canada.

C. Con sentenza 23 febbraio 2005 il Segretario assessore ha respinto

l¿istanza ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale nella misura di

Fr. 4'389.45, oltre interessi del 5% a decorrere dal 2 ottobre 2003 e rigettato

in via definitiva l¿opposizione interposta al PE n. __________ dell¿UEF di __________

per il predetto importo. Per il Segretario assessore il rapporto di lavoro si è

interrotto solamente il 13 giugno 2003 e non il 31 maggio precedente, perché la

firma apposta dal lavoratore in calce alla disdetta non andava intesa per

accettazione come figura sullo scritto, ma per ricezione come aveva ritenuto il

dipendente. Col che occorreva tener conto del termine di disdetta del periodo

di prova di 15 giorni. La presenza dell¿istante presso l¿esercizio pubblico dal

13 giugno al 30 luglio 2003 andava quindi attribuita al suo ruolo di azionista

e di organo di fatto della società. Il prelevamento della somma di Fr. 4'600.-

durante il mese di luglio dalle casse della società da parte dell¿istante

andava a coprire la sua quota parte dello stipendio per primi 13 giorni del

mese di giugno, nonché quale indennità per l¿attività che egli ha svolto sino

alla fine del mese di luglio come gerente-azionista e organo di fatto della

società convenuta. Il Segretario assessore ha per contro respinto la richiesta

dell¿istante tendente a chiedere gli assegni per i figli e le indennità per

giorni di vacanza non goduti, come pure il rimborso delle spese di vitto ed

alloggio per il corso di birraio in Canada in assenza di prove al riguardo. In

ordine alla domanda riconvenzionale il Segretario assessore ha riconosciuto

alla convenuta il diritto alla restituzione del mutuo ammesso dalla controparte

per Fr. 3'500.-, come pure ha ammesso il risarcimento all¿istante riconvenzionale

di una somma di Fr. 400.- per un doppio prelevamento, nonché l¿importo di Fr.

339.35 per avere registrato il prelevamento per il pagamento dello stipendio di

una dipendente della somma di Fr. 2'239.45, quando invece ad essa il convenuto

riconvenzionale aveva versato solo Fr. 1'900.-, costringendo così la datrice di

lavoro a pagare alla dipendente la differenza. Da ultimo il Segretario

assessore, in via equitativa, ha ritenuto che il convenuto riconvenzionale

doveva versare all¿istante riconvenzionale una somma di Fr. 150.- per i pasti

consumati presso la Birreria __________. Ogni altra richiesta è stata respinta.

D. Contro il premesso giudizio l¿istante si è aggravato in appello, assumendo

che il rapporto di lavoro non si è interrotto il 14 giugno 2003 come è stato

precisato dal Segretario assessore, poiché egli ha continuato a lavorare

nell¿esercizio pubblico non solo come gerente, ma anche come cuoco, birraio e

pizzaiolo, come fatto precedentemente e sino alla fine del mese di luglio. La

disdetta è stata data pro-forma e in occasione dell¿assemblea degli azionisti

del 28 luglio 2003 della società convenuta, a verbale figurava che egli

rivestiva ancora la funzione di gerente, e proprio per questa ragione egli

aveva attinto dalle casse della società importi per un totale di Fr. 4'600.- in

acconto degli stipendi che non gli erano stati corrisposti. Nella sua veste di

gerente ad esso competeva ¿ fra altri obblighi -, quello di gestire il

personale così come era stato disciplinato mediante un contratto di lavoro. Egli

non poteva rivestire la veste di organo di fatto, perché in precedenza aveva

sempre agito come rappresentante del signor B__________, ed era stato inoltre

indotto a lavorare in condizioni talmente precarie che non avrebbe mai accettato

se egli fosse stato organo di fatto della società. Non si può neppure

pretendere che egli avesse messo a disposizione il suo certificato e il suo tempo

sperando in un dividendo dalla società. Col che le sue pretese salariali

possono essere fatte valere sino al termine della sua malattia, ovvero sino al

4 ottobre 2003. La tacitazione delle sue pretese verso la convenuta contenuta

nel verbale dell¿assemblea degli azionisti del 28 luglio 2003 doveva valere

solo in relazione alla vendita delle azioni, ma non riguardo ad altri crediti

che discendevano dal contratto di lavoro. La restituzione del mutuo di Fr.

3'500.- era già stata considerata al momento in cui sono state fatte valere le

sue pretese con l¿istanza, per cui non si poteva computarla due volte.

Parimenti anche le altre posizioni di danno ammesse dal Segretario assessore

non erano documentate e non potevano pertanto essere accolte, specie quelle

relative alle indennità per pasti presso la birreria, perché il suo contratto,

diversamente da quanto era stato previsto per altri dipendenti, non prevedeva

una simile deduzione.

Con

tempestive osservazioni la convenuta ha ribadito che il contratto di lavoro è

stato sciolto convenzionalmente con effetto al 31 maggio 2003 e che

successivamente l¿istante ha prestato il suo servizio come azionista ed organo

di fatto e non come lavoratore. I prelevamenti che l¿istante ha eseguito dalle

casse della società verso la fine del mese di luglio sono tutti indebiti, per

cui si deve ritenere che egli non ha più alcuna pretesa da far valere dopo il

suo licenziamento. Ciò considerato, con l¿appello adesivo la convenuta reclama

il risarcimento della somma di Fr. 4'600.- che il Segretario assessore,

ingiustamente, ha attribuito all¿istante per il lavoro che egli ha svolto nei

mesi di giugno e luglio 2003.

Con

osservazioni all¿appello adesivo 11 aprile 2005 l¿istante ha ribadito che le

somme di complessivi Fr. 4'600.- che egli ha prelevato dalle casse sociali andavano

in deduzione delle sue pretese salariali per il lavoro svolto nell¿esercizio

pubblico.

Considerato

Considerandi

1.

Fra le parti non è litigioso che almeno sino al 31 maggio 2003 i

loro rapporti di diritto erano disciplinati da un contratto di lavoro ai sensi

degli art. 319 segg. CO. La materia del contendere è quella di sapere se il

contratto in essere fra le parti si è estinto il 31 maggio 2003, oppure se esso

è proseguito anche in epoca successiva sino al 4 ottobre 2003 come pretende

l¿istante. Il Segretario assessore ha rilevato che la disdetta intimata

all¿istante il 29 maggio 2003 per il 31 maggio 2003 era inoperante sino al

prossimo termine utile (14 giugno 2003), perché la stessa andava intesa per

ricevuta e non per accettata. Questo punto della controversia può rimanere

indeciso, anche se le conclusioni cui è giunto il Segretario assessore con

motivazioni diverse, può essere condiviso da questa Camera. Giusta l¿art. 335

cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da

ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità

della disdetta, dottrina e giurisprudenza riconoscono alle parti anche la

facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro (cosiddetto

Aufhebungsvertrag), nella misura in cui non cerchino con tale espediente di

aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 III 61; 119 III

449.

consid. 2a) e in particolare i principi che discendono dall¿art. 341 cpv. 1

CO. L¿accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede

alcuna forma particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente, o

anche per atti concludenti (Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, pag.

339; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La

convenzione di scioglimento consensuale richiede il libero consenso delle parti

(Wyler, op. cit., pag. 265) ed è valida quando presenta un carattere

transattivo, ossia contiene delle concessioni reciproche delle parti (DTF

118.

III 61; II CCA 28 agosto 2005 inc. 12.2005.55). Nel caso in esame la

disdetta che è stata notificata al lavoratore il 29 maggio 2003 per il 31

maggio successivo non riconosce alcun vantaggio all¿istante. In essa non si

intravedono concessioni reciproche di carattere transattivo. In simili condizioni,

se il lavoratore non trae alcun vantaggio dalla rescissione consensuale del

rapporto di lavoro, il negozio costituisce una rinuncia alle disposizioni

imperative sulla protezione contro i licenziamenti abusivi ai sensi degli art.

336.

segg. CO, nonché può determinare la cassa di disoccupazione ad imporre al

lavoratore un periodo di sospensione (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI) prima di

erogare le prestazioni (sentenza TF 1 settembre 2005 4C.230/2005 consid.

2; 19 febbraio 2004 4C.339/2003; Wyler, op. cit.,

pag. 339/340; Staehlin, Zürcher Kommentar, N. 19 all¿art. 334 e N. 4

all¿art. 341; Brunner/

Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat

de travail, 3a ed., N. 15 all¿art. 335). Ne consegue

che il rapporto di lavoro non poteva sciogliersi per il 31 maggio 2003 come

pretende la convenuta. Nondimeno, la disdetta, irrispettosa dei termini

contrattuali non è nulla, ma spiega i suoi effetti giuridici per il prossimo

termine utile (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht,

Va ed., N. 7 all¿art. 335; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 15 all¿art.

335). Il contratto perfezionato fra le parti prevedeva un periodo di prova di

tre mesi ed al momento in cui è stata rassegnata la disdetta al lavoratore,

egli si trovava ancora in prova. Convenzionalmente le parti hanno fissato un

termine di disdetta di 15 giorni durante il periodo di prova, per cui il

rapporto di lavoro si è estinto il 13 giugno 2003 come ha stabilito il

Segretario assessore. Ne deriva che sino a questa data il lavoratore ha diritto

a percepire lo stipendio.

2.

L¿istante ritiene che il rapporto di lavoro è continuato anche nei

mesi successivi, giacché egli ha continuato a lavorare sino alla fine del mese

di luglio. Dipoi egli è rimasto inabile al lavoro per malattia sino al 4

ottobre 2003. Per il Segretario assessore l¿istante ha svolto la sua attività

di gerente presso la birreria __________ di __________ come azionista o come

organo di fatto, ma non come lavoratore. Nondimeno il primo giudice gli ha

riconosciuto una remunerazione per l¿attività svolta. Per l¿istante per contro

la sua attività lavorativa andava configurata nel quadro di un contratto di

lavoro e la disdetta era inefficace, perché era stata data pro-forma.

2.1

La disdetta è una dichiarazione unilaterale della volontà soggetta a

ricezione, con la quale una parte comunica all¿altra di voler porre fine al

contratto. Come ogni atto formatore ha natura irrevocabile (DTF 113 II

259) e non può essere ritirata, ad eccezione del caso in cui le parti decidano

di ricondurre il contratto (Rehbinder, op. cit., N. 3 all¿art.

335; Tercier, Les contrats spéciaux, IIIa ed., N. 3310). Nel caso in esame non vi sono motivi di credere che la disdetta non

avesse valore. Agli atti non sono emersi elementi tali da far ritenere che la

disdetta che era stata data all¿istante fosse simulata e inefficace. Nessuno

dei testi sentiti ha riferito sulla natura della disdetta che è stata

consegnata all¿istante. La signora D____________________ ha riferito di non

aver mai ricevuto alcuna disdetta del rapporto di lavoro, mentre la signora R__________

ha dichiarato che dopo aver ricevuto la disdetta dal signor B__________, ella

ha cessato di lavorare per conto della convenuta. La signora A__________ ha per

contro continuato il rapporto di lavoro anche dopo aver ricevuto la disdetta.

Da queste testimonianze non si può desumere che la disdetta consegnata

all¿istante non avesse valore e nessuna di esse si riferisce a quella che è

stata intimata a quest¿ultimo.

2.2

Giova per contro esaminare se le parti abbiano ricondotto

tacitamente il contratto il 14 giugno 2003, ossia se le stesse abbiano

reciprocamente ed in maniera concorde manifestato la loro volontà (art. 1 CO)

di continuare i rapporti di lavoro. Qualora, come in questo caso, non vi siano

accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la

volontà intima delle parti sia divergente, il giudice deve interpretare le

dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio

dell¿affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ossia secondo il senso

che ogni parte poteva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà

dell¿altra nella situazione concreta (DTF 131 III 611 consid. 4.1; 130

III 425 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). Il principio dell¿affidamento consente

in particolare di imputare a una parte il senso oggettivo del suo

comportamento, anche se lo stesso non corrisponde alla sua volontà intima (Wiegand,

Basler Kommentar, N. 8 all¿art. 18; Kramer, Berner Kommentar, N. 101

segg. all¿art. 1; Bucher, Basler Kommentar, N. 6 e 10 segg. all¿art. 1).

Per quanto riguarda la ripartizione dell¿onere probatorio, occorre tener

presente che compete al lavoratore dimostrare le circostanze suscettive di

fondare la sua pretesa, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare quelle

idonee a neutralizzarla. Riferito al salario ciò significa che il lavoratore

deve addurre tutte le circostanze di fatto necessarie a provare l¿avvenuta

stipulazione di un contratto di lavoro attraverso un¿esplicita dichiarazione di

volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO), così come l¿ammontare del

salario, convenuto o d¿uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo il datore di

lavoro che si oppone all¿ulteriore pagamento dello stipendio deve dimostrare

l¿estinzione del rapporto di lavoro (DTF 125 III 79/80 consid. 3b). In

concreto la disdetta che è stata data all¿istante era senz¿altro idonea ad

estinguere il rapporto di lavoro il 13 giugno 2003. Sennonché l¿istante ha

continuato pacificamente ed ininterrottamente a prestare i suoi servizi come

prima, occupandosi della gestione del personale, della gerenza dell¿esercizio

pubblico, di altre mansioni come quella di birraio, di cuoco e finanche di pizzaiolo

(cfr. testi R__________, D__________ e C__________). Il Segretario assessore

per ammettere l¿esistenza di un rapporto di lavoro ha precisato che rispetto

alla società, l¿istante aveva un rapporto di subordinazione nei riguardi

dall¿amministratore unico, benché egli svolgesse un ruolo gestionale nei

riguardi del personale e fosse il gerente dell¿esercizio pubblico. Questa

circostanza non è stata contestata dalla convenuta. La dottrina ha già avuto

modo di chiarire che se v¿è litigio intorno alla conclusione di un contratto di

lavoro, il lavoratore non è tenuto a provarne l¿esistenza. È sufficiente che si

avvalga della presunzione incontrovertibile (juris et de jure) dell¿art. 320

cpv. 2 CO, per la quale il negozio deve considerarsi concluso se egli ha

prestato un¿attività lavorativa per un certo periodo di tempo che, tenuto conto

delle circostanze e dell¿equità, poteva essere eseguita solo contro la

corresponsione di uno stipendio, rispettivamente se la remunerazione appariva

il principale motivo per la quale è stata svolta l¿attività lavorativa (Aubert,

CR CO I, N. 8 all¿art. 320; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N.

13.

all¿art. 320; Staehlin, op. cit., N. 6 segg. all¿art. 320; Streiff/von

Kaenel, op. cit., N. 6 all¿art. 320; Tercier, op. cit., N. 3¿014). In concreto non si poteva pretendere che l¿istante

svolgesse la sua attività gratuitamente se in precedenza era stato perfezionato

un contratto di lavoro. Il fatto che non abbia reclamato lo stipendio sin verso

la metà del mese di agosto del 2003, non è decisivo né concludente per ritenere

che vi abbia rinunciato, specie se si considera che verso la fine del mese di

luglio egli, in tre occasioni, ha prelevato dalla cassa importi per complessivi

Fr. 4'600.- a titolo di acconto per il suo stipendio (doc. 21). Non si poteva

altresì ritenere che l¿istante continuasse la sua attività come azionista senza

remunerazione, sperando nel dividendo di una società indebitata (cfr. doc. 16).

Invero la società convenuta ha profittato dei servizi resi dall¿istante sino al

30.

luglio 2003, allorché l¿amministratore unico della società comunicò alla

signora R__________ che il signor AP 1 non avrebbe più lavorato nell¿esercizio

pubblico e che nei giorni a seguire la birreria sarebbe rimasta chiusa, perché

il locale non poteva rimanere aperto senza gerente (cfr. teste R__________). Se

così stanno le cose, si deve ammettere che il rapporto di lavoro fra le parti

si è ricondotto almeno sino alla fine del mese di luglio 2003.

2.3

Rimane da esaminare se il contratto di lavoro ha spiegato i suoi

effetti anche dopo il 31 luglio 2003 come pretende l¿istante per effetto della

sua inabilità lavorativa, oppure se i rapporti andavano considerati estinti già

il 31 luglio/1° agosto 2003, con contestuale rinuncia del lavoratore a far

valere delle pretese nei confronti della società come pretende la convenuta.

Orbene, dagli atti emerge che l¿istante ha cessato definitivamente la sua

attività di gerente a decorrere dal 1° agosto 2003 (cfr. doc. 20). Proprio per

questa ragione la Sezione dei permessi e dell¿immigrazione ha assegnato alla

convenuta un termine di 5 giorni per sanare il vizio, avvertendola che, in caso

di inadempimento, l¿esercizio pubblico sarebbe stato chiuso per ordine

dell¿autorità amministrativa (doc. E). Alla luce di questa circostanza si deve

ragionevolmente ammettere che l¿istante non intendeva più continuare i rapporti

di lavoro già a decorrere dal 31 luglio 2003. Se nel mese di maggio precedente

l¿iniziativa di interrompere i rapporti di lavoro era da ricondurre alla

datrice di lavoro, in questa evenienza è stato il lavoratore che, per atti

concludenti (cfr. Aubert, op. cit., N. 2 all¿art. 335), ha sciolto

consensualmente i rapporti di lavoro (cfr. Aubert, op. cit., N. 8

all¿art. 335), comunicando alle autorità e conseguentemente alla convenuta (che

accettò tacitamente) di rinunciare ad esercitare la funzione principale di

gerente per la quale egli era stato assunto a decorrere dal 1° agosto 2003. Non

solo. L¿istante si era recato presso l¿esercizio pubblico 1 o 2 giorni dopo il

31.

luglio 2003 a riprendersi i suoi effetti (cfr. teste R__________) a conferma

che egli aveva cessato la sua attività lavorativa nonostante la malattia. Il

fatto che l¿istante fosse inabile al lavoro per malattia a decorrere dal 30

(doc. Y) / 31 luglio (doc. 18) 2003 (la questione non è affatto chiara) diventa

quindi ininfluente ai fini del giudizio.

2.4

La rinuncia, da parte dell¿istante, a far valere delle pretese nei

riguardi della società durante l¿assemblea degli azionisti del 28 luglio 2003

può avere valore solo se essa si riferisce alla cessione delle sue 30 azioni al

portatore di nominali Fr. 1'000.- cadauna al prezzo complessivo di Fr. 30.-, ma

non riguarda assolutamente i rapporti che discendevano dal rapporto di lavoro.

Del resto una rinuncia alle pretese salariali con particolare riferimento alle

ore straordinarie e allo stipendio base è inconciliabile con i principi che

discendono dall¿art. 341 cpv. 1 CO secondo i nuovi orientamenti

giurisprudenziali e dottrinali, anche se la materia non è annoverata fra le

disposizioni imperative degli art. 361 e 362 CO (Wyler, op. cit., pag.

196-198).

3.

Fra le parti sono sorte delle contestazioni in ordine all¿ammontare

della retribuzione. Il contratto prevedeva una retribuzione netta di Fr.

5'000.- (doc. F). Per contro la convenuta sostiene che il salario era stato

fissato in Fr. 5'000.- lordi e meglio Fr. 4'632.15 netti comprensivi degli

assegni familiari come risulta dai conteggi per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2003 (doc. V). Questa Camera, come ha precisato il Segretario assessore,

ha già avuto modo di ammettere l¿esistenza di un accordo tacito alla riduzione

salariale da parte del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo

stipendio durante 3 mesi (II CCA 13 maggio 2004 inc. 12.2003.68; ZR

2000.

Nr. 72; JAR 1999 pag. 135 con rif.; Rehbinder, op. cit., N.

19.

all¿art. 322; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté,

n. 1.11 all¿art. 322 ; contra Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op.

cit., N 11 all¿art. 320; Wyler, op. cit., pag. 199). In

concreto le prime contestazioni sono avvenute il 16 agosto 2003, ovvero quasi 5

mesi dopo la corresponsione del primo stipendio. Dagli estratti bancari risulta

che la convenuta ha versato per i primi tre mesi di stipendio complessivamente

Fr. 13'896.50, ossia sostanzialmente Fr. 4'632.15 comprensivi degli assegni

familiari come risulta dai conteggi, i quali prevedevano l¿avvertenza (non

vincolante in questo caso) che essi andavano contestati entro un termine di 30

giorni. In queste condizioni si deve ammettere (senza tener conto della

testimonianza della moglie dell¿amministratore unico della convenuta), che lo

stipendio base netto concordato fra le parti era di Fr. 4'632.15. Questa somma

è sostanzialmente identica a quella che ¿ a ragione o a torto ¿ l¿istante ha

prelevato dalle casse sociali a titolo di acconto sul suo stipendio, ovvero:

Fr. 2'000.- il 24 luglio 2003; Fr. 1'000.- il 27 luglio 2003 e Fr. 1'600.- il

30.

luglio 2003 (doc. 21), per complessivi Fr. 4'600.-- che vanno detratti dal

suo credito. Su questo punto l¿appello adesivo è quindi infondato ed il saldo

del salario del lavoratore nei confronti della convenuta per i mesi di giugno e

luglio 2003 è quindi di Fr. 4'664.30.

4.

Nel suo appello l¿istante chiede che gli vengano riconosciute ¿

oltre allo stipendio - tutte le pretese fatte valere con l¿istanza 17 febbraio

2004, ossia gli assegni per i figli per Fr. 2'562.-, nonché un credito per ore

straordinarie di Fr. 4'720.- e Fr. 2'525,80 per vacanze non godute.

4.1

Già

si detto che lo stipendio di Fr. 4'632.15 era comprensivo degli assegni

familiari, per cui la richiesta non può essere accolta.

4.2

In ordine al lavoro straordinario, la prova delle ore supplementari

incombe al lavoratore; tuttavia, qualora il numero esatto non può essere

dimostrato, il giudice può stabilirlo secondo il suo prudente criterio, in

applicazione analogica dell¿art. 42 cpv. 2 CO (Brühwiler, Kommentar zum

Einzelarbeitsvertrag, IIa ed., N. 13 all¿art. 321c; Rehbinder, op. cit.,

N. 3 all¿art. 321c). Il ricorso a tal modo di procedere

¿ ammesso dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 III 276)

¿ non deve però condurre a un rovesciamento dell¿onere della prova: spetta

infatti pur sempre al dipendente l¿obbligo di fornire, nel limite del

possibile, tutti gli elementi utili a stabilire il numero delle ore

supplementari prestate, eventualmente registrandole e notificandole al datore

di lavoro. In altre parole, se le difficoltà di accertamento sono dovute alla

negligenza del lavoratore, questi non potrà godere della facilitazione

offertagli dall¿art. 42 cpv. 2 CO (II CCA 7 ottobre 2003 inc. n.

12.2002

; Brühwiler, op. cit., ibidem). In concreto l¿istante non ha

recato alcuna prova o indizio in ordine a questo tema, sia davanti al

Segretario assessore, sia in appello ove si è limitato a rinviare all¿istanza.

4.3

Per quanto riguarda le vacanze, la convenuta ammette che l¿istante

non ha goduto di alcun giorno (cfr. risposta pag. 11), per cui si deve

ammettere che egli ha diritto a un¿indennità pari a

Fr.

2'082. 50, così calcolata per 4 settimane di vacanza l¿anno: stipendio lordo di

Fr. 5'000.-- X 5 mesi X 8,33% (Staehlin, op. cit., N. 2 all¿art. 329d; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., N. 1.1 all¿art. 329d; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,

N 4 all¿art. 329d).

5.

Nell¿appello il ricorrente si limita a chiedere il rimborso delle

spese di vitto (Fr. 709.45) e di alloggio (Fr. 346.90) che aveva sopportato

durante il suo soggiorno in Canada, rinviando implicitamente all¿istanza. Il

Pretore ha respinto queste richieste, perché l¿istante non ha comprovato che vi

fosse un accordo in tal senso fra le parti. Su questo punto l¿appello è

irricevibile, perché l¿insorgente non spiega quali sono le critiche che muove

alla sentenza impugnata (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC).

Ne

discende che l¿istante può far valere nei confronti della convenuta pretese

salariali per complessivi Fr. 6'746.30 (Fr. 4'664,50 quale saldo del salario +

Fr. 2'082.50 per indennità di vacanze non godute).

6.

Con riferimento al rimborso del mutuo di Fr. 3'500.- (doc. 30 e L),

occorre rilevare che il Segretario assessore ne ha tenuto conto una sola volta

nel computo e questa somma va senz¿altro compensata con il credito totale che

l¿istante può vantare nei confronti della convenuta come indicato al considerando

precedente .

7.

Per tutte le posizioni di danno riconosciute all¿attrice

riconvenzionale, l¿istante si limita a contestarle genericamente senza spiegare

i motivi per i quali la sentenza sarebbe errata. Ancora una volta il gravame

deve essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione sufficiente

(art. 309 cpv. 1 lett. f CPC), perché non è sufficiente un semplice rinvio ai

documenti, in particolare al doc. 23. Devono quindi essere confermate le

richieste di risarcimento fatte valere dall¿attrice riconvenzionale nei

confronti del lavoratore per un doppio prelevamento di Fr. 400.- a fronte di un

solo giustificativo di cassa per il trasporto di un piano, nonché di Fr. 339.45

per un ammanco di cassa. Da ultimo il ricorrente si duole del fatto che il

Segretario assessore ha riconosciuto all¿attrice riconvenzionale una somma di

Fr. 150.- in via equitativa per il consumo di pasti presso la birreria, su una

richiesta avanzata dalla controparte di Fr. 1'760.-. Orbene, dagli atti emerge

che l¿appellante consumò di tanto in tanto dei pasti presso l¿esercizio

pubblico con il personale (cfr. testi R__________, C__________ e D__________).

L¿appellante non lo contesta, ma neppure dimostra che questi pasti,

diversamente da quanto pretende, fossero gratuiti per il gerente. A ben

guardare, la sentenza del Segretario assessore appare favorevole al lavoratore.

8.

In definitiva, a fronte di un credito di Fr. 6'746.30 dell¿istante stanno

pretese in compensazione per Fr. 4'389.45. Ne discende che l¿istanza va accolta

limitatamente a Fr. 2'356.85 e la riconvenzionale respinta. Le indennità

ripetibili sono commisurate alle rispettive soccombenze.

9.

L¿appello va quindi accolto parzialmente, mentre l¿appello

adesivo, infondato, deve essere respinto.

Non si

prelevano spese e tasse di giustizia.

La

gratuità della procedura non dispensa per contro il giudice di assegnare

ripetibili (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; DTF 115 II 42 consid. 5c)

ridotte in ragione della reciproca soccombenza.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

I. L¿appello 7 marzo 2005 di AP 1, __________ è parzialmente accolto mentre

l¿appello adesivo 29 marzo 2005 della AA 1, __________, è respinto e di

conseguenza la sentenza 23 febbraio 2005 del Segretario assessore della Pretura

di Riviera è così riformata:

1.

L¿istanza

17.

febbraio 2004 di AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza AA 1 è condannata

a versargli la somma di Fr. 2'356.85 oltre interessi al 5% a decorrere dal 3

settembre 2003.

2.

È

rigettata in via definitiva l¿opposizione al PE n.__________ dell¿UE di __________

sino a concorrenza di Fr. 2'356,85, oltre interessi al 5% a decorrere dal 3

settembre 2003.

3.

Non

si prelevano spese e tasse di giustizia. L¿istante verserà alla società

convenuta un¿indennità ridotta per ripetibili di Fr. 1'900.-.

4.

La

domanda riconvenzionale 21 aprile 2004 di AA 1, __________, è respinta.

5.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia. La AA 1, __________ rifonderà al

convenuto riconvenzionale Fr. 2¿000.- a titolo di ripetibili.

II. Non

si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello.

Per

l¿appello principale l¿appellante verserà a controparte Fr. 600.- per parte di

ripetibili.

Per

l¿appello adesivo l¿appellante adesiva verserà a controparte Fr. 350.- per

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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