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Decisione

12.2005.69

sfratto

21 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.69

Data decisione, Autorità:

21.03.2005, IICCA

Titolo:

sfratto

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.69

Lugano

21 marzo 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.142

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di

sfratto 4 febbraio 2005 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1 Lugano

che il

Segretario assessore ha accolto, con decreto 4 marzo 2005, ordinando alla

convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni i

posteggi esterni n. 18, 19 e 20 nello stabile denominato “__________, sito in __________

a __________;

ed ora sul

ricorso 12 marzo 2005 della convenuta;

mentre

l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto

di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005

ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era

stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto

della convenuta;

che con

il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver addotto

di aver già versato tutta una serie di acconti a favore dell’istante, di essere

intenzionata a liquidare tutti gli importi insoluti e di aver nel frattempo

raggiunto un accordo con il proprietario volto alla continuazione del contratto

di locazione, chiede di voler respingere l’istanza di sfratto;

che il

gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare

dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per

eventuali osservazioni;

che le

argomentazioni contenute nell’appello, cui sono stati allegati irritualmente

alcuni documenti, sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima

volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che in

ogni caso la convenuta, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui

all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno ha indicato per quali ragioni di fatto

e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che in

merito alle argomentazioni della convenuta, si osserva innanzitutto che il

fatto che quest’ultima negli ultimi tempi abbia provveduto a versare alcuni

acconti e si sia detta disposta a pagare entro breve tutti gli importi

arretrati non toglie che essa non aveva corrisposto tempestivamente le somme

per le quali era stata a suo tempo diffidata con il doc. B, ciò che legittimava

senz’altro l’istante a disdire il contratto e a chiedere lo sfratto; quanto

all’esistenza di un accordo con il proprietario, successivo all’emanazione del

decreto di sfratto, volto alla continuazione del rapporto locativo, la stessa è

rimasta allo stadio di puro parlato;

che

l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo

alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 12 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia

fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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