12.2005.69
sfratto
21 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.69
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, IICCA
Titolo:
sfratto
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.69
Lugano
21 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.142
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di
sfratto 4 febbraio 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1 Lugano
che il
Segretario assessore ha accolto, con decreto 4 marzo 2005, ordinando alla
convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni i
posteggi esterni n. 18, 19 e 20 nello stabile denominato “__________, sito in __________
a __________;
ed ora sul
ricorso 12 marzo 2005 della convenuta;
mentre
l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto
di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005
ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era
stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto
della convenuta;
che con
il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver addotto
di aver già versato tutta una serie di acconti a favore dell’istante, di essere
intenzionata a liquidare tutti gli importi insoluti e di aver nel frattempo
raggiunto un accordo con il proprietario volto alla continuazione del contratto
di locazione, chiede di voler respingere l’istanza di sfratto;
che il
gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che le
argomentazioni contenute nell’appello, cui sono stati allegati irritualmente
alcuni documenti, sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima
volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che in
ogni caso la convenuta, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui
all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno ha indicato per quali ragioni di fatto
e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309 m. 27);
che in
merito alle argomentazioni della convenuta, si osserva innanzitutto che il
fatto che quest’ultima negli ultimi tempi abbia provveduto a versare alcuni
acconti e si sia detta disposta a pagare entro breve tutti gli importi
arretrati non toglie che essa non aveva corrisposto tempestivamente le somme
per le quali era stata a suo tempo diffidata con il doc. B, ciò che legittimava
senz’altro l’istante a disdire il contratto e a chiedere lo sfratto; quanto
all’esistenza di un accordo con il proprietario, successivo all’emanazione del
decreto di sfratto, volto alla continuazione del rapporto locativo, la stessa è
rimasta allo stadio di puro parlato;
che
l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo
alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 12 marzo 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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