12.2005.70
certificato medico - valore probatorio
27 febbraio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.70
Data decisione, Autorità:
27.02.2006, IICCA
Titolo:
certificato medico - valore probatorio
APPREZZAMENTO
CERTIFICATO
MEDICO / MEDICINA
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.70
Lugano
27 febbraio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2004.1
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 7
gennaio 2004 da
AP 1
rappr. daRA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l¿istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr. 22'513,75 netti a titolo di stipendi dal 10 giugno al 30 novembre 2003;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 4 marzo
2005 ha respinto;
appellante
l¿istante che con atto 16 marzo 2005 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere integralmente l¿istanza;
mentre
la convenuta non ha inoltrato osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
In fatto: 1. AO
1 è stato assunto alle dipendenze della AO 1 in qualità di ferraiolo a far
tempo dal 1 gennaio 2001.
A causa
di un infortunio sul lavoro che gli ha causato una lesione al ginocchio destro,
egli è stato inabile al lavoro a far tempo dal 25 luglio 2002. Durante il
periodo di incapacità lavorativa ha subito un ulteriore infortunio, non
professionale, il 14 aprile 2003, quando spostando un armadio, egli si è
procurato una lesione del quadricipite femorale destro.
La SUVA,
investita fin dal principio della questione, esaminato il caso, dopo vari
rinvii, ha infine fissato la ripresa dell¿attività lavorativa nella misura del
100% dal 9 giugno 2003, con contestuale sospensione del versamento delle
indennità. La decisione formale, resa il 24 giugno 2003, è stata oggetto di
un¿opposizione cautelativa dell¿interessato, poi dichiarata irricevibile per
mancata motivazione dell¿opposizione. Nonostante la precitata decisione, l¿istante
non si è tuttavia presentato al lavoro, giustificando la propria ulteriore
assenza con alcuni certificati medici rilasciati dal Dott. B__________, medico
chirurgo specialista di malattie tropicali di Germignaga.
Egli si è
poi rivolto al prof. Dott. G__________, specialista in ortopedia e primario
ortopedico dell¿ospedale di Luino, il quale ha rilevato l¿esistenza di dolori
al ginocchio causati da ¿tendinopatia inserzionale del rotuleo destro¿,
¿meniscopatia mediale destra¿, ¿borsite prerotulea destra¿ e ¿esiti
cicatriziali da rottura parziale del quadricipite dx alla coscia¿, concludendo
che, relativamente all¿attività di carpentiere, il AP 1 presenta attualmente
una limitazione specifica nello svolgimento del proprio lavoro di circa il
venti per cento (doc. Q: rapporto del 15 ottobre 2003).
Nel
frattempo, in data 5 maggio 2003 la AO 1 aveva disdetto il contratto di lavoro
che la legava all¿istante con effetto per il 31 luglio 2003. La disdetta è
stata contestata con scritto 17 settembre 2003 del sindacato SEI, che,
considerata valida la disdetta, a dipendenza della situazione di malattia ne
riconduceva però gli effetti al 30 novembre successivo.
L¿istante
non ha più ripreso l¿attività presso la AO 1.
2. Con
istanza 7 gennaio 2004 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 22'513,75 oltre interessi al 5% dal 1 luglio 2003
a titolo di indennità di malattia pari all¿80% dello stipendio per il periodo dal
10 giugno al 30 novembre 2003. In sostanza l¿istante asserisce che, dopo la
chiusura del caso da parte della SUVA, controparte si era rifiutata di
notificare la continuazione dell¿inabilità lavorativa alla cassa malati, la
quale avrebbe quindi rifiutato il pagamento delle indennità di malattia, mancanza
di cui il datore di lavoro sarebbe responsabile.
.
La
convenuta si è opposta all¿istanza, argomentando che l¿istante non si era
ripresentato al lavoro il 10 giugno e ciò malgrado fosse di nuovo abile al
lavoro, come accertato dalla SUVA. Egli non avrebbe quindi diritto allo
stipendio per il periodo fino alla cessazione del rapporto di lavoro, che, come
da accordo tra le parti, terminava il 31 luglio 2003. Rileva poi ancora che a
settembre 2003 l¿istante era verosimilmente guarito, tanto da aver chiesto di essere
riassunto, salvo poi non presentarsi al colloquio appositamente predisposto.
3. Con
sentenza 4 marzo 2005, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha respinto l¿istanza. Rilevato che il contratto di lavoro non era
stato validamente disdetto, il primo giudice ha negato all¿istante il diritto
al pagamento del salario perché non si era presentato al lavoro malgrado l¿inabilità
lavorativa fosse cessata.
4. Con
appello 16 marzo 2005 l¿istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere integralmente l¿istanza, protestando spese e ripetibili.
L¿appellata
non ha inoltrato osservazioni all¿appello.
considerato
in diritto: 5. Il
Segretario assessore ha dapprima rilevato che la decisione della SUVA che
riteneva l¿istante abile al lavoro al 100% a far tempo dal 10 giugno 2003 non
gli precludeva la facoltà di chiedere l¿indennità in caso di malattia
sopravvenuta dopo la decisione di chiusura del caso LAINF. In seguito ha
esaminato la documentazione medica versata agli atti, concludendo che la
pretesa inabilità lavorativa non era dimostrata, i certificati medici del Dott.
B__________ che la attestavano essendo poco credibili perché in contraddizione
sia con la decisione SUVA sia con il rapporto del Dott. G__________ che
rilevava solo una incapacità lavorativa del 20%.
L¿appellante censura la decisione impugnata sostenendo che
l¿inabilità lavorativa risulterebbe dai certificati del Dott. B__________, i
quali sarebbero credibili perché congruenti, per quanto riguarda la diagnosi,
con le conclusioni del Dott. G__________ e del medico fiduciario della SUVA. I
certificati in questione avrebbero inoltre pieno valore probatorio, controparte
avendone contestato la fedefacenza solo in sede giudiziaria.
6. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un certificato medico che attesta
un¿incapacità lavorativa, pur essendo sindacabile in sede giudiziaria, ha di
principio pieno valore probatorio sino ad eventuale risultanza contraria, che
non può però essere dedotta da sensazioni, ma solo da fatti e prove concrete ed
affidabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 29 seg.). Nel caso concreto risulta,
e l¿appellante medesimo lo conferma, che il Dott. K__________, medico di
circondario supplente, e così il prof. Dott. G__________ e il Dott. B__________
hanno tutti posto sostanzialmente la medesima diagnosi. Sulla scorta di tale
diagnosi la SUVA ha concluso con la propria decisione del 24 giugno 2003 che la
capacità lavorativa dell¿interessato era ristabilita. La decisione, dapprima
impugnata con un ricorso cautelativo, è poi diventata definitiva, avendo
l¿interessato rinunciato a motivare l¿opposizione. A sua volta il prof. Dott. G__________,
dopo aver reputata verosimile un¿inabilità temporanea totale a seguito del
sinistro del 14 aprile 2003, ha ritenuto che al 15 ottobre persistesse una
limitazione specifica nello svolgimento del proprio lavoro nella misura del
20%. In questa situazione non si può seriamente rimproverare al primo giudice
Fatti
di aver messo a torto in dubbio l¿attendibilità dei certificati del Dott. B__________
che, sulla base della medesima diagnosi, attestava una incapacità lavorativa
totale. Ciò a maggior ragione considerando che il rapporto del Dott. K__________
risulta più completo dei certificati del Dott. B__________ ed è stato
sostanzialmente confermato anche dal referto del prof. Dott. G__________. Neppure
va dimenticato che l¿appellante, che aveva dapprima inoltrato un¿opposizione
cautelativa contro la decisione sfavorevole della SUVA, ha poi di fatto
rinunciato al gravame, accettando quindi le conclusioni dell¿Istituto, il quale
peraltro non aveva mai sollevato contestazioni in merito al principio della
copertura neppure se la situazione era almeno in parte da ricondurre al
sinistro non professionale occorso nel mese di aprile 2003.
Il fatto poi
che la convenuta non abbia immediatamente contestato i certificati medici - peraltro
Considerandi
non accettati ma respinti in quanto essa ha ritenuto ormai sciolto il rapporto
di lavoro - non impedisce di esaminarne la valenza probatoria nell¿ambito del
presente procedimento giudiziario.
7.
Neppure
merita protezione l¿argomento dell¿appellante che la SUVA avrebbe basato la
propria decisione sulla diagnosi del medico fiduciario relativa solo ai postumi
dell¿infortunio e senza considerare la tendinopatia del rotuleo destro. In effetti
il medico fiduciario ha formulato le proprie conclusioni tenendo conto anche di
questo fattore, tanto che rileva come dall¿esame di risonanza magnetica
eseguito il 4 giugno 2003 risulta ¿un modesto ispessimento della porzione
inserzionale prossimale del tendine rotuleo che parla per una lieve
tendinopatia inserzionale¿ (cfr. rapporto del 23 giugno 2003, doc. n. 58 inc.
SUVA).
Per
quanto precede, l¿appello è da respingere. Non si prelevano tasse né spese e
non si assegnano ripetibili alla parte appellata che non ha inoltrato
osservazioni all¿appello.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello
16 marzo 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. Non
si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster