Lexipedia

Decisione

12.2005.70

certificato medico - valore probatorio

27 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di aver messo a torto in dubbio l¿attendibilità dei certificati del Dott. B__________

che, sulla base della medesima diagnosi, attestava una incapacità lavorativa

totale. Ciò a maggior ragione considerando che il rapporto del Dott. K__________

risulta più completo dei certificati del Dott. B__________ ed è stato

sostanzialmente confermato anche dal referto del prof. Dott. G__________. Neppure

va dimenticato che l¿appellante, che aveva dapprima inoltrato un¿opposizione

cautelativa contro la decisione sfavorevole della SUVA, ha poi di fatto

rinunciato al gravame, accettando quindi le conclusioni dell¿Istituto, il quale

peraltro non aveva mai sollevato contestazioni in merito al principio della

copertura neppure se la situazione era almeno in parte da ricondurre al

sinistro non professionale occorso nel mese di aprile 2003.

Il fatto poi

che la convenuta non abbia immediatamente contestato i certificati medici - peraltro

Considerandi

non accettati ma respinti in quanto essa ha ritenuto ormai sciolto il rapporto

di lavoro - non impedisce di esaminarne la valenza probatoria nell¿ambito del

presente procedimento giudiziario.

7.

Neppure

merita protezione l¿argomento dell¿appellante che la SUVA avrebbe basato la

propria decisione sulla diagnosi del medico fiduciario relativa solo ai postumi

dell¿infortunio e senza considerare la tendinopatia del rotuleo destro. In effetti

il medico fiduciario ha formulato le proprie conclusioni tenendo conto anche di

questo fattore, tanto che rileva come dall¿esame di risonanza magnetica

eseguito il 4 giugno 2003 risulta ¿un modesto ispessimento della porzione

inserzionale prossimale del tendine rotuleo che parla per una lieve

tendinopatia inserzionale¿ (cfr. rapporto del 23 giugno 2003, doc. n. 58 inc.

SUVA).

Per

quanto precede, l¿appello è da respingere. Non si prelevano tasse né spese e

non si assegnano ripetibili alla parte appellata che non ha inoltrato

osservazioni all¿appello.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

16 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese. Non

si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster