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Decisione

12.2005.71

locazione - disdetta per gravi motivi - risarcimento del danno - perdita di pigioni

10 novembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i Fr. 3'300.- mensili del manoscritto doc. I oppure i Fr. 2'650.- del contratto

di locazione doc. H. Nel primo caso andranno confermati i calcoli del Pretore

che da questa pigione si è dipartito, nel secondo questi conteggi dovranno

essere riconsiderati.

8.1. Il

Pretore ha concluso che la vera pigione pattuita tra le parti era quella di Fr.

3'300.- mensili, ritenuto che questo importo comprendeva una somma di Fr. 650.-

superiore a quella della pigione indicata nel contratto di locazione che i

locatari avevano già anticipato, per un periodo di quattro anni, con il

versamento dei Fr. 31'200.- alla locatrice, per permettere la trasformazione

dell’ente locato in appartamento. Deduce questa situazione di fatto dalla

deposizione testimoniale di __________ che, per la AO 1, aveva sottoscritto il

contratto di locazione e l’impegno manoscritto.

Gli

appellanti ritengono la deposizione di __________ inattendibile perché egli,

all’epoca dei fatti, era azionista della AO 1, teneva i contatti con

l’amministrazione della stessa società ed era stata la persona ad incassare

l’importo da loro versato percui i suoi interessi collimavano con quelli della

convenuta.

A parte

il fatto che la presunta inattendibilità del testimone è stata evocata, per la

prima volta, e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 litt. b) CPC), solo in

questa sede, le affermazioni del teste __________ sono confermate da altro

teste, il signor __________ che ha partecipato alla riunione durante la quale

fu steso il documento manoscritto e che ha affermato ancora di non saper dire

se l’importo di Fr. 31'200.- era stato versato “come anticipo sulla pigione

pattuita oppure a fondo perso, mi sembra però che in origine fu pattuito a

fondo perso quale partecipazione alle spese di trasformazione”. Quindi

nessuna discordanza della versione riferita da __________ rispetto al contenuto

dell’altra prova testimoniale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 34)

che appare persino più penalizzante per gli istanti e che questi non tacciano

di inattendibile.

Anche

l’altra argomentazione degli appellanti è inconferente perché non è dato

sapere, a fronte degli avvenimenti così come arguibili dall’istruttoria, perché

debba semplicemente aver più forza il contratto di locazione siccome stipulato

dopo l’impegno manoscritto quando la reale volontà delle parti appare quella

riferita ad una pigione di Fr. 3'300.- di cui Fr. 650.- (la differenza rispetto

a quella indicata nel contratto di locazione) anticipati immediatamente per più

anni. Del resto gli istanti indicano, nell’istanza 13 marzo 2002, l’importo di

Fr. 31'200.- quale “anticipo dell’affitto” (evidenziando in grassetto tale

locuzione) senza spiegare perché mai avendo già anticipato la pigione fino a

quell’importo hanno sempre corrisposto, dal giugno 1999 al luglio 2001, il

corrispettivo mensile di Fr. 2'650.-. E che l’importo capitale fosse un

anticipo della locazione lo ripetono nelle conclusioni per poi, in appello, mutare

rotta e ritenerlo una garanzia per il pagamento delle future pigioni senza

nessuna spiegazione che non sia quella di una totale incoerenza.

8.2. La

conclusione del Pretore al proposito della reale pigione dovuta in Fr. 3'300.-

mensili non può quindi che essere confermata così come i conteggi, in sè non

contestati, che portano al risultato finale della sua decisione.

9. L’appello,

infondato in ogni suo punto, viene respinto con il carico di tasse, spese e

ripetibili agli appellanti nella misura normale della LTG non potendosi

applicare l’art. 19bis cpv. 2 LTG poiché il valore litigioso eccede i Fr.

30'000.- .

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello 21 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giudizio Fr. 500.-

b) spese Fr.

50.

-

totale Fr.

550.

-

sono a

carico degli appellanti che inoltre rifonderanno alla controparte Fr. 1'200.-

per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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