12.2005.72
mediazione - tipi di mediazione - essentialia negotii
15 maggio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.72
Data decisione, Autorità:
15.05.2006, IICCA
Titolo:
mediazione - tipi di mediazione - essentialia negotii
REMUNERAZIONE
art. 412 CO
Incarto n.
12.2005.72
Lugano
15 maggio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.42
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 11
marzo 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui l¿attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'760.- oltre interessi
nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Locarno, domande alle quali il convenuto si è opposto e che il
Pretore, con sentenza 2 marzo 2005 ha accolto limitatamente a fr. 10'000.-
oltre interessi;
appellante il convenuto
con atto di appello 17 marzo 2005, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
osservazioni 27 aprile 2005 postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna la AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento di fr. 10'760.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno. Essa
adduce in sostanza di essere stata incaricata dal convenuto, il 14 aprile 2001,
di trovare un acquirente per gli appartamenti siti al 1° ed al 2° piano della
palazzina che egli intendeva costruire sulla particella n. __________ RFD di T__________
-__________. Nel corso delle trattative all¿attrice era poi stato comunicato
che, a seguito della rinuncia degli interessati, era divenuto disponibile per
la vendita anche l¿appartamento sito al pianterreno. Essa avrebbe quindi preso
contatto con i signori R__________, che già si erano interessati per il fondo
in oggetto, con i quali erano poi continuate le trattative per l¿appartamento
al pianterreno, da essi poi acquistato quando ancora era in costruzione. A
mente dell¿attrice, il contratto di mediazione con il convenuto sarebbe sorto
per atti concludenti, egli non avendo manifestato alcuna opposizione all¿attività
del mediatore, di cui era a conoscenza, cosicché il suo silenzio sarebbe
assimilabile all¿accettazione tacita del contratto di mediazione. La
provvigione sarebbe di conseguenza dovuta nella misura concordata.
Il
convenuto si è opposto, contestando l¿esistenza di un contratto di mediazione in
relazione all¿appartamento al pianterreno, quello stipulato con l¿attrice essendo
riferito unicamente agli appartamenti al 1° rispettivamente al 2° piano.
Inoltre, i signori R__________ non sarebbero neppure stati individuati
dall¿attrice bensì da terzi, mentre egli stesso si sarebbe dato da fare
personalmente per la vendita dell¿appartamento di cui trattasi.
Con
le conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
2. Con
sentenza 2 marzo 2005 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.
10'000.- oltre interessi levando l¿opposizione al PE per pari importo. Il primo
giudice, ritenuto che l'istruttoria di causa, e meglio l'audizione del teste L__________
- della cui fedefacenza non vi era motivo di dubitare -, aveva permesso di
confermare l'esistenza tra le parti di un contratto di mediazione a titolo
oneroso nei termini indicati dall'attrice, ha senz'altro concluso per
l'accoglimento della petizione.
3. Con
atto di appello 17 marzo 2005 il convenuto chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 27 aprile 2005 l¿attrice postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili di ambo le sedi.
4. Giusta
l¿art. 412 CO, con il contratto di mediazione il mediatore
riceve il mandato di indicare l¿occasione per concludere un contratto o di
interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede.
Nel primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l¿indicazione o
con la presentazione al mandante del probabile contraente; nel secondo, il
mediatore si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il
mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del contratto di mediazione
sono il servizio richiesto dal mandante e il principio della sua onerosità
(Rep. 1988, pag. 360; Gautschi,
Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann,
Basler Kommentar, n. 1 s. ad art. 412 CO).
5. Il
Pretore ha ritenuto l¿esistenza di un contratto di mediazione tra le parti,
rilevando che il convenuto aveva informato l¿attrice che il precedente
acquirente del pianterreno non era più interessato e che, dopo la vendita, le
parti avevano trovato un accordo in merito alla provvigione. L¿appellante censura
la sentenza del Pretore, contestando la conclusione di un mandato di mediazione
per la vendita dell¿appartamento di cui trattasi, rilevando che nessun
contratto sarebbe stato stipulato in relazione allo stesso, né siffatta
pattuizione sarebbe dimostrata dalla deposizione del teste L__________, che
avrebbe riferito in merito solo per sentito dire.
La
censura appare fondata. In merito alla circostanza - contestata - dell¿informazione
data da AP 1 all¿appellata in merito alla disponibilità dell¿appartamento al
pianterreno si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, essa
non è provata. Su questo punto la testimonianza di __________ L__________
(verbale 19 ottobre 2004, pag. 2) non è infatti probante, il teste essendosi
limitato a riferire per sentito dire, dal che l'irrilevanza
della sua testimonianza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 237 m. 1 e n. 738). Neppure vi sono poi sufficienti elementi a
sostegno della stipulazione del contratto per atti concludenti, non risultando una
concreta attività del mediatore in relazione all¿appartamento del pianterreno
di cui l¿appellante fosse a conoscenza e che avrebbe dovuto indurlo a esprimere
le proprie riserve. Il fatto che in un determinato momento l¿appellante abbia
riferito alla controparte che i coniugi R__________ erano interessati
all¿acquisto dell¿appartamento e che era aperto il problema del finanziamento non
permette di ritenere l¿esistenza di un contratto di mediazione. Va inoltre
osservato che neppure risulta che i signori R__________ siano entrati in
contatto con l¿appellante tramite AO 1, egli essendosi peraltro mosso
personalmente per promuovere la vendita dell¿appartamento di cui trattasi. Non
da ultimo, si rileva che per gli appartamenti al primo ed al secondo piano le
parti hanno stipulato un contratto scritto, sicché appare perlomeno strano che
per quello al pianterreno ciò non sia stato fatto, a maggior ragione quando si
pensi che l¿appellante era, sino ad allora, persona sconosciuta allAO 1 (teste
L__________, verbale cit.).
6. Per
quanto concerne il colloquio relativo alla mercede dell¿intermediario, il teste
L__________ ha riferito che l¿appellante ne aveva postulato la riduzione a fr.
10'000.-, chiedendo pure una dilazione di pagamento in attesa che si
perfezionasse la vendita dell¿appartamento ai signori R__________, dal che il primo
giudice ha dedotto che le parti avevano pattuito l¿ammontare della mercede. L¿appellante
contesta le conclusioni del Pretore, rilevando che la testimonianza di cui
trattasi, posta a confronto con le altre deposizioni testimoniali, non permette
di concludere per l¿esistenza di un accordo sulla mercede.
In effetti,
confrontando la testimonianza L__________ con quella di A__________, non si
può concludere che le parti si erano accordate sulla remunerazione. Il primo
teste ha dichiarato che in occasione di un incontro avvenuto all¿inizio o verso
metà del 2003 le parti avevano ¿... discusso della provvigione dovuta
all¿immobiliare per la vendita dell¿appartamento al piano terreno perché il
contratto scritto fissava solo una provvigione per gli appartamenti al primo e
al secondo piano¿, aggiungendo che il AP 1 aveva chiesto una riduzione a
fr. 10'000.- e un pagamento dilazionato poiché attendeva di incassare il saldo
del prezzo di vendita. Inoltre ha riferito che durante il colloquio l¿appellante
aveva telefonato alla D__________ per informarla che era dovuta una provvigione
di fr. 10'000.- alla AO 1 (verbale 19 ottobre 2004, pag. 2, 3). Il teste A__________
riferisce che nell¿ambito di quel colloquio telefonico l¿appellante gli aveva
comunicato che vi era una controversia con AO 1 che pretendeva da lui una
commissione (verbale 13 dicembre 2004, pag. 2). Stando a questa testimonianza
la questione era quindi oggetto di contrasto e non di accordo. Le due testimonianze
si elidono quindi vicendevolmente. Peraltro, la testimonianza L__________ desta
qualche perplessità su altri punti. I teste afferma che il AP 1 chiese un pagamento
dilazionato poiché attendeva di incassare il prezzo di vendita dell¿appartamento
(verbale cit. pag. 2). L¿appartamento non apparteneva tuttavia a AP 1, il quale
neppure poteva quindi incassare il prezzo di vendita, e neppure era previsto
che i proprietari gli versassero una provvigione in caso di vendita (teste T__________,
verbale 13 dicembre 2004, pag. 3). Anche in merito all¿ammontare della
provvigione vi è poi qualche riserva. AO 1, nella propria lettera 12 dicembre
2003, scriveva infatti che ¿in caso di vendita a cliente procurato dalla
nostra agenzia il AP 1 avrebbe accordato una provvigione del 3.5% sul prezzo
realizzato¿, importo che appare in linea con le provvigioni pattuite per
gli appartamenti al 1° piano (doc. B: commissione di fr. 15'000.- per
l¿appartamento al 1° piano il cui prezzo era di fr. 480'000.- e commissione di
fr. 20'000.- per l¿appartamento al 2° piano il cui prezzo era di fr. 520'000.-).
Il prezzo di vendita dell¿appartamento al pianterreno essendo stato di fr. 104'236.-
(doc. C) la provvigione sarebbe stata pari a fr. 3'648.26, sicché mal si
comprende perché l¿appellante avrebbe accettato a posteriori di pagare una
commissione di fr. 10'000.-, quasi tre volte tanto.
In definitiva,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi sono sufficienti
elementi per poter ammettere l¿esistenza di un contratto di mediazione in
relazione all¿appartamento sito al pianterreno dello stabile. Di conseguenza la
petizione dev¿essere respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla
contestazione circa l¿esistenza di un nesso causale tra l'attività del
mediatore e la compravendita dell'oggetto, pure sollevata dall¿appellante.
L¿appello
deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di
respingere la petizione. Spese e ripetibili di entrambe le istanze seguono la
soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: I. L'appello
17 marzo 2005 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 2 marzo 2005 del __________ è riformata come segue:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 335.-, da anticipare
dall¿attrice, sono poste a suo carico, con l¿obbligo di rifondere al convenuto
fr. 1'650.- di ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali d¿appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
550.
-
da
anticipare dall'appellante, sono poste a carico della parte appellata, la quale
rifonderà a controparte fr. 800.- di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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