12.2005.74
Contratto di lavoro - licenziamento abusivo - apprezzamento delle prove testimoniali - determinazione indennità per licenziamento abusivo
22 marzo 2006Italiano14 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.74
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro - licenziamento abusivo - apprezzamento delle prove testimoniali - determinazione indennità per licenziamento abusivo
DISDETTA ABUSIVA
LICENZIAMENTO ABUSIVO
art. 336 CO
art. 336a CO
Incarto n.
12.2005.74
Lugano
22 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.238
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 25 marzo
2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità
da determinarsi quale indennità per licenziamento abusivo, domanda alla quale
si è opposta la convenuta, e che il Segretario assessore ha accolto con
sentenza 15 marzo 2005 per l’importo di fr. 10'725.-;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 25 marzo 2005 chiede in riforma
del giudizio impugnato l'integrale reiezione dell’istanza, subordinatamente la
riduzione a fr. 3'300.- dell’indennità per licenziamento abusivo;
mentre
l’istante propone nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2005 di respingere
l'appello, con protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1 è stata assunta dal 24 settembre 2003 come venditrice per il negozio di L__________
dalla AP 1 con uno stipendio annuale lordo di fr. 37'323.- corrisposto in
tredici mensilità oltre a una provvigione lorda annua fissa di fr. 5'577.-
pagabile in tredici mensilità (contratto del 28 agosto 2003, doc. B). Il
periodo di prova contrattuale era di tre mesi (clausola n. 3, doc. B). AP 1 ha
licenziato il 22 ottobre 2003 la dipendente con un preavviso di 7 giorni,
esonerandola con effetto immediato dal lavoro (doc. D). AO 1 ha rifiutato di
sottoscrivere la lettera di licenziamento che le è stata sottoposta e il 24
ottobre 2005 ha chiesto alla datrice di lavoro spiegazioni sui motivi della
disdetta (doc. E), dichiarando il 29 ottobre 2005 di opporsi alla stessa (doc.
F). La datrice di lavoro ha mantenuto la propria posizione, ritenendo valida la
disdetta comunicata nel periodo di prova (doc. H). AO 1 è rimasta senza lavoro
fino al 7 aprile 2004, quando ha ritrovato un lavoro a metà tempo, e ha
percepito indennità di disoccupazione calcolate su un guadagno assicurato di
fr. 2'500.- mensili (doc. L).
Fatti
B. Con
istanza del 25 marzo 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di
Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di un’indennità da
determinare, non superiore a fr. 30'000.-, per licenziamento abusivo. All'udienza
dell’8 aprile 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale si è
opposta AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire
alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 4
e del 7 marzo 2005.
C. Statuendo
il 15 marzo 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha accolto l’istanza e ha attribuito a AO 1 un’indennità per
licenziamento abusivo di fr. 10'725.-, pari a tre mesi di stipendio, non ha
prelevato tasse di giustizia e ha posto a carico della convenuta un'indennità
per ripetibili di fr. 1’000.– in favore di AO 1.
D. AP
1 è insorta con un appello del 25 marzo 2005 contro la sentenza del Segretario
assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione
dell’istanza, in via subordinata la riduzione dell’indennità a fr. 3'300.-.
L’istante ha proposto con le osservazioni dell’11 aprile 2005 di
respingere l'appello.
e
ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto abusiva la disdetta notificata
dalla datrice di lavoro durante il periodo di prova. Egli ha rilevato che la
motivazione della convenuta, secondo cui la dipendente non era idonea
all’attività da svolgere, era stata smentita dall’istruttoria, in particolare
dalle deposizioni dei colleghi di lavoro, presenti giornalmente sul posto,
mentre invece era emerso che il motivo del licenziamento consisteva verosimilmente
nel sospetto nutrito dalla responsabile delle risorse umane che la dipendente
avesse rubato un giaccone di pelle, nonostante non vi fossero indizi concreti
in tal senso. Tenuto conto delle conseguenze del licenziamento sull’istante,
rimasta in disoccupazione fino al marzo 2004, della sua assoluta estraneità al
furto e della solidità finanziaria della convenuta, il Segretario assessore ha
stabilito l’indennità per licenziamento abusivo in favore dell’istante in tre
mesi di stipendio, pari a fr. 10'725.-.
Considerandi
2.
In
linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere
disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta
contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la
disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza
causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). L’art. 336 CO elenca per contro alcuni motivi
che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come
abusiva con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia.
Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e
non esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005 pag. 237). Le norme sulla motivazione del
licenziamento e sulla protezione dal licenziamento abusivo valgono anche nel
periodo di prova (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.
319-362 CO, 6a ed., Zurigo 2006, n. 9 ad art. 335b; Wyler, Droit du
Travail, Berna 2002, pag. 396).
L'onere
della prova sulla natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore
licenziato (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Vischer, op. cit., pag. 244). Viste le oggettive difficoltà nel portare
tale prova, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una
prova assoluta, bastando al proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da
rendere l’abusitvità altamente verosimile (Vischer, op. cit., pag. 245; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 336 CO). La
prova sull’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di carattere
indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla
concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che il
giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le situazioni
che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 16 ad art. 90
CPC; JAR 2001, pag. 168).
3.
L'appellante
rimprovera al primo giudice un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti di
causa e chiede la reiezione dell’istanza, subordinatamente la riduzione a fr.
3'300.- dell’indennità per licenziamento abusivo, previa assunzione delle due
deposizioni testimoniali rifiutate dal primo giudice. Nell’appello la convenuta
indica tra le prove rifiutate dal Pretore di cui chiede l’assunzione ai sensi
degli art. 309 lett. g e 322 lett. b CPC l’audizione dei testimoni __________ e
__________. La domanda è a prima vista incomprensibile, dal momento che il Segretario
assessore, lungi dal rifiutare l’assunzione di quei testimoni, vi ha proceduto
il 19 ottobre 2004. In realtà, l’appellante critica l’apprezzamento delle prove
eseguito dal primo giudice, che ha ritenuto di fondarsi sulle deposizioni di
altri testimoni e ha attribuito scarso peso a quelle di e __________, e gli
rimprovera di aver fondato la propria argomentazione sulla deposizione di __________,
che deve invece essere estromessa siccome allegazione meramente di parte “vista
l’evidente complicità e l’interesse comune” esistente tra l’istante e la teste,
che ha promosso causa nei confronti della convenuta avvalendosi del medesimo
avvocato che patrocina l’appellata. La valutazione del primo giudice, a detta
dell’appellante, “appare incredibile, inverosimile, illecita”, sia per
l’assenza di credibilità della teste __________, sia per il fatto che solo i
testi __________ e __________ avevano le competenze per valutare le prestazioni
dei dipendenti. Si tratta dunque di esaminare in concreto la vicenda alla luce
dell’istruttoria di causa condotta dal primo giudice.
4.
L’appellante
ribadisce in questa sede che il licenziamento è avvenuto per motivi
professionali indipendenti dalla vicenda del furto di cui sarebbe stata
sospettata l’istante, a suo dire “messa in giro” da __________, a quel momento
direttrice del negozio. La convenuta ha motivato il licenziamento nel periodo
di prova con l’insoddisfazione per le prestazioni della dipendente (doc. D),
come ha confermato __________, responsabile del servizio dipartimento risorse
umane, nella sua deposizione del 19 ottobre 2004. Quest’ultima ha riferito che
l’istante “perdeva spesso tempo durante gli orari di lavoro chiacchierando con
altri colleghi mentre magari c’erano dei clienti da servire” (verbale, pag. 4).
Il primo giudice ha relativizzato tale deposizione perché in contrasto con
quanto riferito dai colleghi di lavoro, presenti giornalmente nel negozio e che
sono rimasti stupiti dal licenziamento e dai motivi addotti dalla datrice di
lavoro. Una collega ha raccontato che l’istante “era una delle ragazze che
sapeva vendere meglio all’interno del negozio…lavorava bene, aveva un buon
rapporto con il team dei dipendenti e con i clienti e anche con il team dei
dirigenti spagnoli… portava addirittura dei clienti… faceva delle buonissime
vendite…” (deposizione __________, 29 aprile 2004, pag. 4). Un’altra ha
ricordato che l’istante “era molto efficiente nel suo lavoro, era molto
disponibile, non ho mai visto nessuno lamentarsi con lei, sapeva vendere bene”
(deposizione __________, 29 aprile 2004, pag. 7). __________, direttrice del
negozio, riteneva che l’istante era la migliore nella vendita, come poteva
vedere dai dati informatici del negozio, e inoltre era “molto affabile con il
cliente e riusciva a concludere la vendita” ed ha escluso che essa perdesse
tempo durante il lavoro parlando con le colleghe, perché “non c’era il tempo”
(deposizione 31 gennaio 2005, pag. 2), come del resto riferito anche dalla
collega F__________ (pag. 8). La deposizione di __________ è invero in
contrasto con quella di __________, ma trova riscontro in quelle delle altre colleghe,
del tutto disinteressate alla lite, e non vi è dunque motivo per non
considerarla nel giudizio. A maggior ragione se si considera che in materia di
diritto del lavoro il giudice apprezza liberamente le prove (art. 343 cpv. 4
CO) e non è dunque vincolato alle prove legali. La circostanza che la ex
direttrice del negozio abbia promosso a sua volta causa contro la datrice di
lavoro (inc. 12.2005.75 di questa Camera) non è di per sé indizio di
inattendibilità della deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 33 ad art. 90), né
l’esito di una causa dipende dall’altra. La deposizione di P__________ __________
è di poco ausilio ai fini del giudizio, poiché il testimone è stato presente a
Lugano solo per l’apertura del negozio e i due giorni successivi (deposizione
19.
ottobre 2004, pag. 7) e ha saputo della vicenda legata al licenziamento
dell’istante solo per sentito dire da due sue colleghe (pag. 8), sicché al
riguardo la sua testimonianza è di scarso pregio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 1 ad art. 236).
5.
Il
licenziamento dell’istante è da ricondurre, secondo il primo giudice, al furto
di una giacca di montone rovesciato avvenuto nel negozio qualche giorno prima,
di cui la responsabile delle risorse umane __________ ha sospettato l’appellata,
nonostante l’esito negativo della perquisizione delle borse delle dipendenti,
eseguito la sera stessa della scomparsa del giaccone (__________, pag. 3,
deposizione __________, 8 settembre 2004, pag. 2). __________ ha riferito di
non aver avuto dubbi sulla colpevolezza dell’istante nel furto della giacca
(deposizione 19 ottobre 2004) e ha comunicato tale sua certezza anche alla
direttrice del negozio (deposizione 31 gennaio 2005, pag. 3) e alla consulente
della ditta che aveva trovato il personale per conto della convenuta
(deposizione __________, 31 agosto 2004, pag. 3). La giacca è stata poi ritrovata
dalla Polizia cantonale nel Centro asilanti di P__________ (cfr. incarto
richiamato dalla Polizia Cantonale) dopo il licenziamento dell’istante, che la
convenuta non ha tuttavia ritirato (doc. H). Visto quanto precede si deve
giungere alla conclusione che nella fattispecie il Segretario assessore ha
valutato tutte le prove agli atti e non si è fondato sulla sola deposizione di __________,
contrariamente a quanto lamenta l’appellante. Se si considera che i colleghi
presenti a L__________ erano a diretto contatto con l’istante tutti in giorni,
mentre la responsabile delle risorse umane è stata sul posto, nel periodo
compreso tra l’apertura del negozio e il licenziamento dell’istante, una volta
alla settimana, per un totale di tre volte (deposizione __________ del 29
aprile 2004, pag. 2), e l’altro responsabile è stato presente solo tre giorni
al momento dell’apertura del negozio, si deve concludere che il primo giudice
non ha abusato del suo potere di apprezzamento dando maggior peso a quanto
riferito da chi aveva maggiori contatti con l’interessata, e ritenendo abusivo
il licenziamento notificato all’istante per motivi inesistenti.
6.
In
via subordinata l’appellante chiede di ridurre a fr. 3'300.- l’indennità per
licenziamento abusivo di fr. 10'725.- stabilita dal primo giudice, per tenere
conto della breve durata del rapporto di lavoro (3 settimane), disdetto durante
il periodo di prova. La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di
lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare viene stabilito dal
giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può
superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2
CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del
torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire romand
CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4
CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio
margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui unico
limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di salario del
lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il
giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in particolare la
gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il
dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti,
il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e
la posizione sociale del datore di lavoro e una eventuale concolpa della parte
licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805). L’autorità
di appello può riesaminare le valutazioni del primo giudice effettuate in base
al proprio libero apprezzamento, ma in tal caso l’autorità di seconda istanza
procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le decisioni rese
secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; JAR 2004 pag. 540).
Nella
fattispecie, il Segretario assessore ha accordato all’istante un’indennità di
fr. 10'725.-, pari a tre mesi di stipendio (cfr. doc. B), motivando tale
decisione con le conseguenze del licenziamento per l’istante, con la sua
assenza di concolpa e con la solidità finanziaria della convenuta. I criteri
considerati dal primo giudice sono pertinenti. La durata del rapporto di lavoro
è invero stata di sole tre settimane e il licenziamento è avvenuto durante il
periodo di prova, ma esso ha avuto nondimeno gravi ripercussioni per l’istante,
rimasta disoccupata per oltre 5 mesi, e le ha provocato un danno d’immagine a
causa dell’allontanamento immediato dal posto di lavoro senza poter salutare
nessuno (come riferito dai colleghi __________, __________, __________), dando
origine a voci e rumori nel posto di lavoro sui motivi del provvedimento
adottato dalla convenuta. Se si considera inoltre la superficialità e la
mancanza di riguardo con cui ha agito la datrice di lavoro, licenziando una
dipendente di cui non aveva oggettivo motivo di lamentarsi in base a un
semplice sospetto smentito poi dai fatti, si deve ritenere che il primo giudice
non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento. L’appello, infondato in
ogni suo punto, deve dunque essere respinto.
7.
Non
si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente
soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello
25.
marzo 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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