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Decisione

12.2005.74

Contratto di lavoro - licenziamento abusivo - apprezzamento delle prove testimoniali - determinazione indennità per licenziamento abusivo

22 marzo 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 25 marzo 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di

Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di un’indennità da

determinare, non superiore a fr. 30'000.-, per licenziamento abusivo. All'udienza

dell’8 aprile 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale si è

opposta AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire

alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 4

e del 7 marzo 2005.

C. Statuendo

il 15 marzo 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, ha accolto l’istanza e ha attribuito a AO 1 un’indennità per

licenziamento abusivo di fr. 10'725.-, pari a tre mesi di stipendio, non ha

prelevato tasse di giustizia e ha posto a carico della convenuta un'indennità

per ripetibili di fr. 1’000.– in favore di AO 1.

D. AP

1 è insorta con un appello del 25 marzo 2005 contro la sentenza del Segretario

assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione

dell’istanza, in via subordinata la riduzione dell’indennità a fr. 3'300.-.

L’istante ha proposto con le osservazioni dell’11 aprile 2005 di

respingere l'appello.

e

ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto abusiva la disdetta notificata

dalla datrice di lavoro durante il periodo di prova. Egli ha rilevato che la

motivazione della convenuta, secondo cui la dipendente non era idonea

all’attività da svolgere, era stata smentita dall’istruttoria, in particolare

dalle deposizioni dei colleghi di lavoro, presenti giornalmente sul posto,

mentre invece era emerso che il motivo del licenziamento consisteva verosimilmente

nel sospetto nutrito dalla responsabile delle risorse umane che la dipendente

avesse rubato un giaccone di pelle, nonostante non vi fossero indizi concreti

in tal senso. Tenuto conto delle conseguenze del licenziamento sull’istante,

rimasta in disoccupazione fino al marzo 2004, della sua assoluta estraneità al

furto e della solidità finanziaria della convenuta, il Segretario assessore ha

stabilito l’indennità per licenziamento abusivo in favore dell’istante in tre

mesi di stipendio, pari a fr. 10'725.-.

Considerandi

2.

In

linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere

disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta

contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la

disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza

causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner

Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). L’art. 336 CO elenca per contro alcuni motivi

che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come

abusiva con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia.

Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e

non esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005 pag. 237). Le norme sulla motivazione del

licenziamento e sulla protezione dal licenziamento abusivo valgono anche nel

periodo di prova (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.

319-362 CO, 6a ed., Zurigo 2006, n. 9 ad art. 335b; Wyler, Droit du

Travail, Berna 2002, pag. 396).

L'onere

della prova sulla natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore

licenziato (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Vischer, op. cit., pag. 244). Viste le oggettive difficoltà nel portare

tale prova, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una

prova assoluta, bastando al proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da

rendere l’abusitvità altamente verosimile (Vischer, op. cit., pag. 245; Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 336 CO). La

prova sull’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di carattere

indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla

concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che il

giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le situazioni

che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 16 ad art. 90

CPC; JAR 2001, pag. 168).

3.

L'appellante

rimprovera al primo giudice un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti di

causa e chiede la reiezione dell’istanza, subordinatamente la riduzione a fr.

3'300.- dell’indennità per licenziamento abusivo, previa assunzione delle due

deposizioni testimoniali rifiutate dal primo giudice. Nell’appello la convenuta

indica tra le prove rifiutate dal Pretore di cui chiede l’assunzione ai sensi

degli art. 309 lett. g e 322 lett. b CPC l’audizione dei testimoni __________ e

__________. La domanda è a prima vista incomprensibile, dal momento che il Segretario

assessore, lungi dal rifiutare l’assunzione di quei testimoni, vi ha proceduto

il 19 ottobre 2004. In realtà, l’appellante critica l’apprezzamento delle prove

eseguito dal primo giudice, che ha ritenuto di fondarsi sulle deposizioni di

altri testimoni e ha attribuito scarso peso a quelle di e __________, e gli

rimprovera di aver fondato la propria argomentazione sulla deposizione di __________,

che deve invece essere estromessa siccome allegazione meramente di parte “vista

l’evidente complicità e l’interesse comune” esistente tra l’istante e la teste,

che ha promosso causa nei confronti della convenuta avvalendosi del medesimo

avvocato che patrocina l’appellata. La valutazione del primo giudice, a detta

dell’appellante, “appare incredibile, inverosimile, illecita”, sia per

l’assenza di credibilità della teste __________, sia per il fatto che solo i

testi __________ e __________ avevano le competenze per valutare le prestazioni

dei dipendenti. Si tratta dunque di esaminare in concreto la vicenda alla luce

dell’istruttoria di causa condotta dal primo giudice.

4.

L’appellante

ribadisce in questa sede che il licenziamento è avvenuto per motivi

professionali indipendenti dalla vicenda del furto di cui sarebbe stata

sospettata l’istante, a suo dire “messa in giro” da __________, a quel momento

direttrice del negozio. La convenuta ha motivato il licenziamento nel periodo

di prova con l’insoddisfazione per le prestazioni della dipendente (doc. D),

come ha confermato __________, responsabile del servizio dipartimento risorse

umane, nella sua deposizione del 19 ottobre 2004. Quest’ultima ha riferito che

l’istante “perdeva spesso tempo durante gli orari di lavoro chiacchierando con

altri colleghi mentre magari c’erano dei clienti da servire” (verbale, pag. 4).

Il primo giudice ha relativizzato tale deposizione perché in contrasto con

quanto riferito dai colleghi di lavoro, presenti giornalmente nel negozio e che

sono rimasti stupiti dal licenziamento e dai motivi addotti dalla datrice di

lavoro. Una collega ha raccontato che l’istante “era una delle ragazze che

sapeva vendere meglio all’interno del negozio…lavorava bene, aveva un buon

rapporto con il team dei dipendenti e con i clienti e anche con il team dei

dirigenti spagnoli… portava addirittura dei clienti… faceva delle buonissime

vendite…” (deposizione __________, 29 aprile 2004, pag. 4). Un’altra ha

ricordato che l’istante “era molto efficiente nel suo lavoro, era molto

disponibile, non ho mai visto nessuno lamentarsi con lei, sapeva vendere bene”

(deposizione __________, 29 aprile 2004, pag. 7). __________, direttrice del

negozio, riteneva che l’istante era la migliore nella vendita, come poteva

vedere dai dati informatici del negozio, e inoltre era “molto affabile con il

cliente e riusciva a concludere la vendita” ed ha escluso che essa perdesse

tempo durante il lavoro parlando con le colleghe, perché “non c’era il tempo”

(deposizione 31 gennaio 2005, pag. 2), come del resto riferito anche dalla

collega F__________ (pag. 8). La deposizione di __________ è invero in

contrasto con quella di __________, ma trova riscontro in quelle delle altre colleghe,

del tutto disinteressate alla lite, e non vi è dunque motivo per non

considerarla nel giudizio. A maggior ragione se si considera che in materia di

diritto del lavoro il giudice apprezza liberamente le prove (art. 343 cpv. 4

CO) e non è dunque vincolato alle prove legali. La circostanza che la ex

direttrice del negozio abbia promosso a sua volta causa contro la datrice di

lavoro (inc. 12.2005.75 di questa Camera) non è di per sé indizio di

inattendibilità della deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 33 ad art. 90), né

l’esito di una causa dipende dall’altra. La deposizione di P__________ __________

è di poco ausilio ai fini del giudizio, poiché il testimone è stato presente a

Lugano solo per l’apertura del negozio e i due giorni successivi (deposizione

19.

ottobre 2004, pag. 7) e ha saputo della vicenda legata al licenziamento

dell’istante solo per sentito dire da due sue colleghe (pag. 8), sicché al

riguardo la sua testimonianza è di scarso pregio (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 1 ad art. 236).

5.

Il

licenziamento dell’istante è da ricondurre, secondo il primo giudice, al furto

di una giacca di montone rovesciato avvenuto nel negozio qualche giorno prima,

di cui la responsabile delle risorse umane __________ ha sospettato l’appellata,

nonostante l’esito negativo della perquisizione delle borse delle dipendenti,

eseguito la sera stessa della scomparsa del giaccone (__________, pag. 3,

deposizione __________, 8 settembre 2004, pag. 2). __________ ha riferito di

non aver avuto dubbi sulla colpevolezza dell’istante nel furto della giacca

(deposizione 19 ottobre 2004) e ha comunicato tale sua certezza anche alla

direttrice del negozio (deposizione 31 gennaio 2005, pag. 3) e alla consulente

della ditta che aveva trovato il personale per conto della convenuta

(deposizione __________, 31 agosto 2004, pag. 3). La giacca è stata poi ritrovata

dalla Polizia cantonale nel Centro asilanti di P__________ (cfr. incarto

richiamato dalla Polizia Cantonale) dopo il licenziamento dell’istante, che la

convenuta non ha tuttavia ritirato (doc. H). Visto quanto precede si deve

giungere alla conclusione che nella fattispecie il Segretario assessore ha

valutato tutte le prove agli atti e non si è fondato sulla sola deposizione di __________,

contrariamente a quanto lamenta l’appellante. Se si considera che i colleghi

presenti a L__________ erano a diretto contatto con l’istante tutti in giorni,

mentre la responsabile delle risorse umane è stata sul posto, nel periodo

compreso tra l’apertura del negozio e il licenziamento dell’istante, una volta

alla settimana, per un totale di tre volte (deposizione __________ del 29

aprile 2004, pag. 2), e l’altro responsabile è stato presente solo tre giorni

al momento dell’apertura del negozio, si deve concludere che il primo giudice

non ha abusato del suo potere di apprezzamento dando maggior peso a quanto

riferito da chi aveva maggiori contatti con l’interessata, e ritenendo abusivo

il licenziamento notificato all’istante per motivi inesistenti.

6.

In

via subordinata l’appellante chiede di ridurre a fr. 3'300.- l’indennità per

licenziamento abusivo di fr. 10'725.- stabilita dal primo giudice, per tenere

conto della breve durata del rapporto di lavoro (3 settimane), disdetto durante

il periodo di prova. La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di

lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare viene stabilito dal

giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può

superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2

CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del

torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire romand

CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4

CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio

margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui unico

limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di salario del

lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il

giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in particolare la

gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il

dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti,

il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e

la posizione sociale del datore di lavoro e una eventuale concolpa della parte

licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805). L’autorità

di appello può riesaminare le valutazioni del primo giudice effettuate in base

al proprio libero apprezzamento, ma in tal caso l’autorità di seconda istanza

procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le decisioni rese

secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; JAR 2004 pag. 540).

Nella

fattispecie, il Segretario assessore ha accordato all’istante un’indennità di

fr. 10'725.-, pari a tre mesi di stipendio (cfr. doc. B), motivando tale

decisione con le conseguenze del licenziamento per l’istante, con la sua

assenza di concolpa e con la solidità finanziaria della convenuta. I criteri

considerati dal primo giudice sono pertinenti. La durata del rapporto di lavoro

è invero stata di sole tre settimane e il licenziamento è avvenuto durante il

periodo di prova, ma esso ha avuto nondimeno gravi ripercussioni per l’istante,

rimasta disoccupata per oltre 5 mesi, e le ha provocato un danno d’immagine a

causa dell’allontanamento immediato dal posto di lavoro senza poter salutare

nessuno (come riferito dai colleghi __________, __________, __________), dando

origine a voci e rumori nel posto di lavoro sui motivi del provvedimento

adottato dalla convenuta. Se si considera inoltre la superficialità e la

mancanza di riguardo con cui ha agito la datrice di lavoro, licenziando una

dipendente di cui non aveva oggettivo motivo di lamentarsi in base a un

semplice sospetto smentito poi dai fatti, si deve ritenere che il primo giudice

non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento. L’appello, infondato in

ogni suo punto, deve dunque essere respinto.

7.

Non

si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente

soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili.

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello

25.

marzo 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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