12.2005.75
Contratto di lavoro - licenziamento abusivo - apprezzamento delle prove testimoniali - determinazione indennità per licenziamento abusivo nel periodo di prova
22 marzo 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2005.75
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro - licenziamento abusivo - apprezzamento delle prove testimoniali - determinazione indennità per licenziamento abusivo nel periodo di prova
APPREZZAMENTO DELLE PROVE
DISDETTA ABUSIVA
PERIODO DI PROVA
art. 336 cpv. 1 let. d CO
art. 336a CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.75
Lugano
22 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.241
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 26 marzo
2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità
da determinarsi quale indennità per licenziamento abusivo, domanda alla quale
si è opposta la convenuta, e che il Segretario assessore ha accolto con
sentenza 15 marzo 2005 per l’importo di fr. 19'175.-;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 25 marzo 2005 chiede in riforma
del giudizio impugnato l'integrale reiezione dell’istanza, subordinatamente la
riduzione a fr. 5’900.- dell’indennità per licenziamento abusivo;
mentre l’istante
propone nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2005 di respingere l'appello, con
protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1, collaboratrice contabile alle dipendenze della __________, è stata assunta
dal 24 settembre 2003 come Shop Manager dalla AP 1 per il nuovo negozio
che quest’ultima apriva a L__________ con uno stipendio annuale lordo di fr. 66'729.-
corrisposto in tredici mensilità oltre a una provvigione lorda annua fissa di
fr. 9’971.- pagabile in tredici mensilità (contratto del 9 settembre 2003, doc.
C). Il periodo di prova contrattuale era di tre mesi (clausola n. 3, doc. C). AP
1 ha licenziato il 27 ottobre 2003 la dipendente con un preavviso di 7 giorni,
esonerandola con effetto immediato dal lavoro (doc. F). AO 1 ha comunicato il
30 ottobre 2003 alla datrice di lavoro che riteneva abusivo il licenziamento e
vi si opponeva (doc. H). La datrice di lavoro ha mantenuto la propria
posizione, ritenendo valida la disdetta comunicata nel periodo di prova (doc. N).
AO 1 ha percepito indennità di disoccupazione fino al mese di febbraio 2004,
quando ha trovato un’attività temporanea ad A__________ con uno stipendio di
fr. 5'000.- lordi mensili.
Fatti
B. Con
istanza del 25 marzo 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di
Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di un’indennità da
determinare, non superiore a fr. 30'000.-, per licenziamento abusivo. All'udienza
dell’8 aprile 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale si è
opposta AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire
alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 4
e del 7 marzo 2005.
C. Statuendo
il 15 marzo 2005, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza e ha attribuito ad AO 1 un’indennità
per licenziamento abusivo di fr. 19’175.-, pari a tre mesi di stipendio, non ha
prelevato tasse di giustizia e ha posto a carico della convenuta un'indennità
per ripetibili di fr. 1'000.- in favore dell’istante.
D. AP
1 è insorta con un appello del 25 marzo 2005 contro la sentenza del Segretario
assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione
dell’istanza, in via subordinata la riduzione dell’indennità a fr. 5’900.-. L’istante
ha proposto con le osservazioni dell’11 aprile 2005 di respingere l'appello.
e
ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto abusiva la disdetta notificata
dalla datrice di lavoro durante il periodo di prova. Egli ha rilevato che la
motivazione della convenuta, secondo cui la dipendente non era idonea alla
funzione di direttrice del negozio che doveva svolgere, non era stata
corroborata dall’istruttoria, poiché i colleghi di lavoro, presenti
giornalmente sul posto, avevano riferito che l’istante svolgeva con impegno e
competenza la funzione, mentre i dirigenti del gruppo cui fa capo la datrice di
lavoro avevano illustrato un comportamento dell’istante non sufficientemente
attivo nel senso desiderato dalla gerarchia ed errori e due episodi di
negligenze nell’ordinazione della merce. Per contro la versione dell’istante,
secondo la quale il suo licenziamento traeva origine dalle divergenze insorte
con la convenuta in merito alla disdetta data a una dipendente sospettata di
furto, aveva trovato conferma nell’incarto DI.2004.238, richiamato agli atti e
relativo a quell’episodio. Il Segretario assessore è pertanto giunto alla
conclusione che l’istante era stata licenziata perché si era opposta a dare
agli altri collaboratori del negozio una falsa motivazione del licenziamento
notificato a una dipendente e aveva insistito con la datrice di lavoro per dare
una versione dei fatti corrispondente alla realtà. Il licenziamento era dunque
abusivo ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. Tenuto conto delle
conseguenze del licenziamento sull’istante, quarantacinquenne che è rimasta in
disoccupazione diversi mesi, e della solidità finanziaria della convenuta, il
Segretario assessore ha stabilito l’indennità per licenziamento abusivo in
favore dell’istante in tre mesi di stipendio, pari a fr. 19’175.-.
Considerandi
2.
In
linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere
disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta
contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la
disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza
causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). L’art. 336 CO elenca per contro alcuni motivi
che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come
abusiva con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia.
Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e
non esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005 pag. 237). Le norme sulla motivazione del
licenziamento e sulla protezione dal licenziamento abusivo valgono anche nel
periodo di prova (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.
319-362 CO, 6a ed., Zurigo 2006, n. 9 ad art. 335b; Wyler, Droit du
Travail, Berna 2002, pag. 396).
L'onere
della prova sulla natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore
licenziato (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Vischer, op. cit., pag. 244). Viste le oggettive difficoltà nel portare
tale prova, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una
prova assoluta, bastando al proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da
rendere l’abusività altamente verosimile (Vischer, op. cit., pag. 245; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 336 CO). La
prova sull’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di carattere
indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla
concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che il
giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le situazioni
che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 16 ad art. 90
CPC; JAR 2001, pag. 168).
3.
L'appellante
rimprovera al primo giudice un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti di
causa e chiede la reiezione dell’istanza, subordinatamente la riduzione a fr.
5’900.- dell’indennità per licenziamento abusivo, previa assunzione delle due
deposizioni testimoniali rifiutate dal primo giudice. Nell’appello la convenuta
indica tra le prove rifiutate dal Pretore di cui chiede l’assunzione ai sensi
degli art. 309 lett. g e 322 lett. b CPC l’audizione dei testimoni __________ e
__________. La domanda è a prima vista incomprensibile, dal momento che il
Segretario assessore, lungi dal rifiutare l’assunzione di quei testimoni, vi ha
proceduto il 19 ottobre 2004. In realtà, l’appellante critica l’apprezzamento
delle prove eseguito dal primo giudice, che ha ritenuto di fondarsi sulle
deposizioni di altri testimoni e ha attribuito scarso peso a quelle di e __________,
e gli rimprovera di aver fondato la propria argomentazione sulla deposizione di
S__________, che deve invece essere estromessa siccome allegazione meramente di
parte “vista l’evidente complicità e l’interesse comune” esistente tra
l’istante e la teste, che ha promosso causa nei confronti della convenuta
avvalendosi del medesimo avvocato che patrocina l’appellata. La valutazione del
primo giudice, a detta dell’appellante, “appare incredibile, inverosimile,
illecita”, sia per l’assenza di credibilità della teste S__________, sia per il
fatto che solo i testi L__________ e C__________ avevano le competenze per valutare le prestazioni dei dipendenti. Si
tratta dunque di esaminare in concreto la vicenda alla luce dell’istruttoria di
causa condotta dal primo giudice.
4.
L’appellante
ribadisce in questa sede che il licenziamento è avvenuto per motivi
professionali, ed evoca i diversi rimproveri mossi alla direttrice, quali la
negligenza nel far rispettare ai dipendenti le regole, l’incapacità di
coordinare e motivare il personale a lei subalterno, di assimilare e
trasmettere ai dipendenti la filosofia e i concetti del Gruppo cui appartiene
la datrice di lavoro, il mancato rispetto delle istruzioni ricevute per
l’assortimento della merce e la critica della datrice di lavoro. La convenuta
sostiene che il licenziamento della direttrice non è in alcun modo collegato
all’episodio del furto del giaccone e al licenziamento della dipendente S__________.
Secondo la datrice di lavoro il licenziamento dell’istante nel periodo di prova
traeva origine dall’insoddisfazione per le prestazioni della direttrice (doc. F),
come ha confermato D__________, responsabile del servizio dipartimento risorse
umane, nella sua deposizione del 19 ottobre 2004. Quest’ultima ha riferito che
l’istante non assumeva nel negozio il ruolo di direttrice nel modo che la
datrice di lavoro si aspettava, con un atteggiamento più attivo verso la
clientela, la partecipazione ai lavori di magazzino e il riassortimento
bisettimanale della merce (verbale, pag. 3), tanto che aveva trascurato
l’ordinazione di merce in una settimana in cui era rimasta in negozio senza il
supporto delle persone inviate dalla casa madre. In tal senso si è espresso anche
P__________ __________, responsabile commerciale dei
negozi, che aveva partecipato all’apertura del negozio di L__________ e aveva
affiancato la direttrice nei primi tre giorni di attività, secondo cui l’istante
non aveva sufficienti capacità professionali per il ruolo di shop manager,
poiché “stava semplicemente dietro la cassa” invece di occuparsi che i
dipendenti servissero la clientela e si occupassero del rifornimento della
merce (verbale pag. 7) e trascurava il riassortimento del negozio (pag. 8). Il primo giudice ha relativizzato tali deposizioni, rilevando che __________
L__________ era stata a L__________ 3 volte, e P__________ __________ solo tre giorni all’inizio dell’attività del negozio, mentre i colleghi di lavoro erano presenti giornalmente nel negozio e hanno
dato una descrizione ben diversa dell’attività svolta dalla direttrice. La
testimone C__________ ha riferito che la direttrice era “molto umana e lavorava
con competenza” (verbale del 29 aprile 2004, pag. 2), si “impegnava moltissimo
nell’imparare il sistema M__________” (pag. 3) “lavorava bene, il suo rapporto
con gli altri dipendenti e con i clienti era buono… rispettava il marketing e
lo stile __________” si faceva ubbidire dai dipendenti (pag. 4). F__________ ha
spiegato che “per quel che mi concerne era un’ottima direttrice, era stata
capace di creare un bell’ambiente nel negozio, era molto disponibile … per quel
che ho potuto vedere i dirigenti della convenuta presenti sul posto erano
contenti del lavoro di AO 1 … i dipendenti le hanno sempre ubbidito, non
arrivava mai in ritardo sul lavoro. Svolgeva ore supplementari spesso… faceva
mettere in atto ai suoi dipendenti le regole della M__________” (verbale del 29
aprile 2004, pag. 7).
5.
Come
rileva con pertinenza il primo giudice, il licenziamento dell’istante è
immediatamente successivo a quello della dipendente S__________ (cinque giorni,
cfr. doc. E e F). Ma non solo. Dagli atti emerge in modo chiaro che il
licenziamento segue anche una discussione sorta per il recupero di ore
lavorative. Il collega R__________ ha ricordato che l’istante si era opposta alla
proposta della datrice di lavoro di far recuperare ai dipendenti una settimana
di lavoro in seguito alla ritardata apertura del negozio (verbale dell’8
settembre 2004, pag. 2). F__________ ha riferito che nella riunione dei
dipendenti avvenuta poco dopo il licenziamento di S__________ la direttrice
aveva espresso il suo disaccordo per tale misura e per la proposta della
datrice di lavoro di far recuperare ai collaboratori le ore mancanti in seguito
all’apertura del negozio con una settimana di ritardo e che il giorno seguente
è venuta a conoscenza del licenziamento dell’istante (verbale del 29 aprile
2004, pag. 6) e che i dipendenti si erano convinti, in particolare per la
cronologia dei fatti, che la direttrice era stata licenziata per aver difeso la
ex collaboratrice e per essersi opposta al recupero delle ore (pag. 7). A prescindere
dall’episodio del licenziamento di S__________ e dal rifiuto dell’istante di
condividere la posizione della datrice di lavoro sui motivi da dare ai colleghi
per spiegare il provvedimento, dunque, è palese che la datrice di lavoro ha
reagito con il licenziamento alle posizioni assunte dalla direttrice per la
gestione del personale. Si deve pertanto concludere che il primo giudice non ha
abusato del suo potere di apprezzamento ritenendo abusivo il licenziamento
notificato all’istante per aver fatto valere i diritti derivanti dal contratto
di lavoro, ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. Il rimprovero relativo
all’apprezzamento delle prove si rivela dunque inconsistente, tanto più se si
considera che nell’ambito del diritto del lavoro il giudice apprezza liberamente
le prove (art. 343 cpv. 4 CO). Infondato, l’appello deve essere respinto su
questo punto.
6.
In
via subordinata l’appellante chiede di ridurre a fr. 5'900.- l’indennità per
licenziamento abusivo di fr. 19'175.- stabilita dal primo giudice, per tenere
conto della breve durata del rapporto di lavoro (4 settimane), disdetto durante
il periodo di prova, e della concolpa della dipendente, che si era dimostrata
incapace di adempiere la funzione per la quale era stata assunta. La parte che
disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il
cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze
(art. 336a cpv. 1 CO), che non può superare l’equivalente di sei mesi di
salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha duplice natura,
punitiva dell’autore e riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher
Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire
romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità
(art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un
ampio margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui
unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di
salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al
lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in
particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le
conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni
contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto
di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una
eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).
L’autorità di appello può riesaminare le valutazioni del primo giudice
effettuate in base al proprio libero apprezzamento, ma in tal caso l’autorità
di seconda istanza procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le
decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o
inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; JAR 2004
pag. 540).
Nella
fattispecie, il Segretario assessore ha accordato all’istante un’indennità di
fr. 19'175.-, pari a tre mesi di stipendio (cfr. doc. B), motivando tale
decisione con le conseguenze del licenziamento per l’istante, con la sua
assenza di concolpa e con la solidità finanziaria della convenuta. I criteri
considerati dal primo giudice sono pertinenti. La durata del rapporto di lavoro
è invero stata di sole quattro settimane, come rilevato dall’appellante, e il
licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova, ma esso ha avuto
nondimeno gravi ripercussioni per l’istante, quarantacinquenne che è rimasta
disoccupata per diversi mesi (doc. Q) e che aveva disdetto il precedente
rapporto di lavoro per entrare alle dipendenze della convenuta (doc. A). Se si
considera inoltre la superficialità con cui ha agito la convenuta, licenziando
una dipendente che aveva manifestato il proprio dissenso sulle modalità del
licenziamento di una collaboratrice e sul recupero di ore lavorative, senza il
minimo riguardo per la perdita di guadagno così provocata, si deve ritenere che
il primo giudice non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento. Né si può
parlare di concolpa della dipendente alla luce dell’istruttoria, che ha anzi
dimostrato l’impegno di costei nell’adeguarsi alle direttive e al metodo della
datrice di lavoro (cfr. consid. 4). L’appello, infondato in ogni suo punto,
deve dunque essere respinto.
7.
Non
si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente
soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello
25.
marzo 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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