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Decisione

12.2005.75

Contratto di lavoro - licenziamento abusivo - apprezzamento delle prove testimoniali - determinazione indennità per licenziamento abusivo nel periodo di prova

22 marzo 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 25 marzo 2004 AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di

Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di un’indennità da

determinare, non superiore a fr. 30'000.-, per licenziamento abusivo. All'udienza

dell’8 aprile 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale si è

opposta AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire

alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 4

e del 7 marzo 2005.

C. Statuendo

il 15 marzo 2005, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza e ha attribuito ad AO 1 un’indennità

per licenziamento abusivo di fr. 19’175.-, pari a tre mesi di stipendio, non ha

prelevato tasse di giustizia e ha posto a carico della convenuta un'indennità

per ripetibili di fr. 1'000.- in favore dell’istante.

D. AP

1 è insorta con un appello del 25 marzo 2005 contro la sentenza del Segretario

assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione

dell’istanza, in via subordinata la riduzione dell’indennità a fr. 5’900.-. L’istante

ha proposto con le osservazioni dell’11 aprile 2005 di respingere l'appello.

e

ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto abusiva la disdetta notificata

dalla datrice di lavoro durante il periodo di prova. Egli ha rilevato che la

motivazione della convenuta, secondo cui la dipendente non era idonea alla

funzione di direttrice del negozio che doveva svolgere, non era stata

corroborata dall’istruttoria, poiché i colleghi di lavoro, presenti

giornalmente sul posto, avevano riferito che l’istante svolgeva con impegno e

competenza la funzione, mentre i dirigenti del gruppo cui fa capo la datrice di

lavoro avevano illustrato un comportamento dell’istante non sufficientemente

attivo nel senso desiderato dalla gerarchia ed errori e due episodi di

negligenze nell’ordinazione della merce. Per contro la versione dell’istante,

secondo la quale il suo licenziamento traeva origine dalle divergenze insorte

con la convenuta in merito alla disdetta data a una dipendente sospettata di

furto, aveva trovato conferma nell’incarto DI.2004.238, richiamato agli atti e

relativo a quell’episodio. Il Segretario assessore è pertanto giunto alla

conclusione che l’istante era stata licenziata perché si era opposta a dare

agli altri collaboratori del negozio una falsa motivazione del licenziamento

notificato a una dipendente e aveva insistito con la datrice di lavoro per dare

una versione dei fatti corrispondente alla realtà. Il licenziamento era dunque

abusivo ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. Tenuto conto delle

conseguenze del licenziamento sull’istante, quarantacinquenne che è rimasta in

disoccupazione diversi mesi, e della solidità finanziaria della convenuta, il

Segretario assessore ha stabilito l’indennità per licenziamento abusivo in

favore dell’istante in tre mesi di stipendio, pari a fr. 19’175.-.

Considerandi

2.

In

linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere

disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta

contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la

disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza

causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner

Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). L’art. 336 CO elenca per contro alcuni motivi

che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come

abusiva con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia.

Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e

non esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005 pag. 237). Le norme sulla motivazione del

licenziamento e sulla protezione dal licenziamento abusivo valgono anche nel

periodo di prova (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.

319-362 CO, 6a ed., Zurigo 2006, n. 9 ad art. 335b; Wyler, Droit du

Travail, Berna 2002, pag. 396).

L'onere

della prova sulla natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore

licenziato (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Vischer, op. cit., pag. 244). Viste le oggettive difficoltà nel portare

tale prova, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una

prova assoluta, bastando al proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da

rendere l’abusività altamente verosimile (Vischer, op. cit., pag. 245; Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 336 CO). La

prova sull’abusività della disdetta può anche essere indiretta, di carattere

indiziario e limitata alla sola verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla

concordanza di più tracce e circostanze affermative. Questo significa che il

giudice può esprimersi secondo un convincimento derivato da tutte le situazioni

che appaiono dagli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 16 ad art. 90

CPC; JAR 2001, pag. 168).

3.

L'appellante

rimprovera al primo giudice un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti di

causa e chiede la reiezione dell’istanza, subordinatamente la riduzione a fr.

5’900.- dell’indennità per licenziamento abusivo, previa assunzione delle due

deposizioni testimoniali rifiutate dal primo giudice. Nell’appello la convenuta

indica tra le prove rifiutate dal Pretore di cui chiede l’assunzione ai sensi

degli art. 309 lett. g e 322 lett. b CPC l’audizione dei testimoni __________ e

__________. La domanda è a prima vista incomprensibile, dal momento che il

Segretario assessore, lungi dal rifiutare l’assunzione di quei testimoni, vi ha

proceduto il 19 ottobre 2004. In realtà, l’appellante critica l’apprezzamento

delle prove eseguito dal primo giudice, che ha ritenuto di fondarsi sulle

deposizioni di altri testimoni e ha attribuito scarso peso a quelle di e __________,

e gli rimprovera di aver fondato la propria argomentazione sulla deposizione di

S__________, che deve invece essere estromessa siccome allegazione meramente di

parte “vista l’evidente complicità e l’interesse comune” esistente tra

l’istante e la teste, che ha promosso causa nei confronti della convenuta

avvalendosi del medesimo avvocato che patrocina l’appellata. La valutazione del

primo giudice, a detta dell’appellante, “appare incredibile, inverosimile,

illecita”, sia per l’assenza di credibilità della teste S__________, sia per il

fatto che solo i testi L__________ e C__________ avevano le competenze per valutare le prestazioni dei dipendenti. Si

tratta dunque di esaminare in concreto la vicenda alla luce dell’istruttoria di

causa condotta dal primo giudice.

4.

L’appellante

ribadisce in questa sede che il licenziamento è avvenuto per motivi

professionali, ed evoca i diversi rimproveri mossi alla direttrice, quali la

negligenza nel far rispettare ai dipendenti le regole, l’incapacità di

coordinare e motivare il personale a lei subalterno, di assimilare e

trasmettere ai dipendenti la filosofia e i concetti del Gruppo cui appartiene

la datrice di lavoro, il mancato rispetto delle istruzioni ricevute per

l’assortimento della merce e la critica della datrice di lavoro. La convenuta

sostiene che il licenziamento della direttrice non è in alcun modo collegato

all’episodio del furto del giaccone e al licenziamento della dipendente S__________.

Secondo la datrice di lavoro il licenziamento dell’istante nel periodo di prova

traeva origine dall’insoddisfazione per le prestazioni della direttrice (doc. F),

come ha confermato D__________, responsabile del servizio dipartimento risorse

umane, nella sua deposizione del 19 ottobre 2004. Quest’ultima ha riferito che

l’istante non assumeva nel negozio il ruolo di direttrice nel modo che la

datrice di lavoro si aspettava, con un atteggiamento più attivo verso la

clientela, la partecipazione ai lavori di magazzino e il riassortimento

bisettimanale della merce (verbale, pag. 3), tanto che aveva trascurato

l’ordinazione di merce in una settimana in cui era rimasta in negozio senza il

supporto delle persone inviate dalla casa madre. In tal senso si è espresso anche

P__________ __________, responsabile commerciale dei

negozi, che aveva partecipato all’apertura del negozio di L__________ e aveva

affiancato la direttrice nei primi tre giorni di attività, secondo cui l’istante

non aveva sufficienti capacità professionali per il ruolo di shop manager,

poiché “stava semplicemente dietro la cassa” invece di occuparsi che i

dipendenti servissero la clientela e si occupassero del rifornimento della

merce (verbale pag. 7) e trascurava il riassortimento del negozio (pag. 8). Il primo giudice ha relativizzato tali deposizioni, rilevando che __________

L__________ era stata a L__________ 3 volte, e P__________ __________ solo tre giorni all’inizio dell’attività del negozio, mentre i colleghi di lavoro erano presenti giornalmente nel negozio e hanno

dato una descrizione ben diversa dell’attività svolta dalla direttrice. La

testimone C__________ ha riferito che la direttrice era “molto umana e lavorava

con competenza” (verbale del 29 aprile 2004, pag. 2), si “impegnava moltissimo

nell’imparare il sistema M__________” (pag. 3) “lavorava bene, il suo rapporto

con gli altri dipendenti e con i clienti era buono… rispettava il marketing e

lo stile __________” si faceva ubbidire dai dipendenti (pag. 4). F__________ ha

spiegato che “per quel che mi concerne era un’ottima direttrice, era stata

capace di creare un bell’ambiente nel negozio, era molto disponibile … per quel

che ho potuto vedere i dirigenti della convenuta presenti sul posto erano

contenti del lavoro di AO 1 … i dipendenti le hanno sempre ubbidito, non

arrivava mai in ritardo sul lavoro. Svolgeva ore supplementari spesso… faceva

mettere in atto ai suoi dipendenti le regole della M__________” (verbale del 29

aprile 2004, pag. 7).

5.

Come

rileva con pertinenza il primo giudice, il licenziamento dell’istante è

immediatamente successivo a quello della dipendente S__________ (cinque giorni,

cfr. doc. E e F). Ma non solo. Dagli atti emerge in modo chiaro che il

licenziamento segue anche una discussione sorta per il recupero di ore

lavorative. Il collega R__________ ha ricordato che l’istante si era opposta alla

proposta della datrice di lavoro di far recuperare ai dipendenti una settimana

di lavoro in seguito alla ritardata apertura del negozio (verbale dell’8

settembre 2004, pag. 2). F__________ ha riferito che nella riunione dei

dipendenti avvenuta poco dopo il licenziamento di S__________ la direttrice

aveva espresso il suo disaccordo per tale misura e per la proposta della

datrice di lavoro di far recuperare ai collaboratori le ore mancanti in seguito

all’apertura del negozio con una settimana di ritardo e che il giorno seguente

è venuta a conoscenza del licenziamento dell’istante (verbale del 29 aprile

2004, pag. 6) e che i dipendenti si erano convinti, in particolare per la

cronologia dei fatti, che la direttrice era stata licenziata per aver difeso la

ex collaboratrice e per essersi opposta al recupero delle ore (pag. 7). A prescindere

dall’episodio del licenziamento di S__________ e dal rifiuto dell’istante di

condividere la posizione della datrice di lavoro sui motivi da dare ai colleghi

per spiegare il provvedimento, dunque, è palese che la datrice di lavoro ha

reagito con il licenziamento alle posizioni assunte dalla direttrice per la

gestione del personale. Si deve pertanto concludere che il primo giudice non ha

abusato del suo potere di apprezzamento ritenendo abusivo il licenziamento

notificato all’istante per aver fatto valere i diritti derivanti dal contratto

di lavoro, ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. Il rimprovero relativo

all’apprezzamento delle prove si rivela dunque inconsistente, tanto più se si

considera che nell’ambito del diritto del lavoro il giudice apprezza liberamente

le prove (art. 343 cpv. 4 CO). Infondato, l’appello deve essere respinto su

questo punto.

6.

In

via subordinata l’appellante chiede di ridurre a fr. 5'900.- l’indennità per

licenziamento abusivo di fr. 19'175.- stabilita dal primo giudice, per tenere

conto della breve durata del rapporto di lavoro (4 settimane), disdetto durante

il periodo di prova, e della concolpa della dipendente, che si era dimostrata

incapace di adempiere la funzione per la quale era stata assunta. La parte che

disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il

cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze

(art. 336a cpv. 1 CO), che non può superare l’equivalente di sei mesi di

salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha duplice natura,

punitiva dell’autore e riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher

Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire

romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità

(art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un

ampio margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui

unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di

salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al

lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in

particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le

conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni

contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto

di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una

eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).

L’autorità di appello può riesaminare le valutazioni del primo giudice

effettuate in base al proprio libero apprezzamento, ma in tal caso l’autorità

di seconda istanza procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le

decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o

inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; JAR 2004

pag. 540).

Nella

fattispecie, il Segretario assessore ha accordato all’istante un’indennità di

fr. 19'175.-, pari a tre mesi di stipendio (cfr. doc. B), motivando tale

decisione con le conseguenze del licenziamento per l’istante, con la sua

assenza di concolpa e con la solidità finanziaria della convenuta. I criteri

considerati dal primo giudice sono pertinenti. La durata del rapporto di lavoro

è invero stata di sole quattro settimane, come rilevato dall’appellante, e il

licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova, ma esso ha avuto

nondimeno gravi ripercussioni per l’istante, quarantacinquenne che è rimasta

disoccupata per diversi mesi (doc. Q) e che aveva disdetto il precedente

rapporto di lavoro per entrare alle dipendenze della convenuta (doc. A). Se si

considera inoltre la superficialità con cui ha agito la convenuta, licenziando

una dipendente che aveva manifestato il proprio dissenso sulle modalità del

licenziamento di una collaboratrice e sul recupero di ore lavorative, senza il

minimo riguardo per la perdita di guadagno così provocata, si deve ritenere che

il primo giudice non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento. Né si può

parlare di concolpa della dipendente alla luce dell’istruttoria, che ha anzi

dimostrato l’impegno di costei nell’adeguarsi alle direttive e al metodo della

datrice di lavoro (cfr. consid. 4). L’appello, infondato in ogni suo punto,

deve dunque essere respinto.

7.

Non

si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente

soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili.

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello

25.

marzo 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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