12.2005.8
incidente stradale - risarcimento danni - perdita di guadagno quale casalinga - predisposizione
10 aprile 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.8
Data decisione, Autorità:
10.04.2006, IICCA
Titolo:
incidente stradale - risarcimento danni - perdita di guadagno quale casalinga - predisposizione
DETERMINAZIONE DEL DANNO
FISSAZIONE DEL RISARCIMENTO
art. 41 CO
art. 42 CO
art. 44 CO
art. 46 CO
Incarto n.
12.2005.8
Lugano
10 aprile
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.15
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 26
gennaio 1999 da
AA 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall¿ RA 1
con cui l¿attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
di fr. 268'767,50 oltre interessi, somma ridotta in sede di conclusioni a fr.
161'359,20 (pretesa a titolo di risarcimento danni e torto morale);
domanda avversata dai convenuti, i quali, dopo aver postulato la
reiezione della petizione, l¿hanno ammessa in sede di conclusioni limitatamente
a fr. 24'030.- oltre interessi, e che il Pretore, con sentenza 10 dicembre 2004,
ha accolto per fr. 111'465.- più accessori;
appellanti i convenuti con atto di appello 14 gennaio 2005, con cui
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia
accolta limitatamente a fr. 37'699,70 oltre interessi;
mentre con le proprie osservazioni l¿attrice postula la reiezione
dell¿appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto 1. Il
giorno 29 agosto 1991, verso le ore 10 del mattino, la Opel Kadett
immatricolata TI __________ condotta da AP 1, che circolava a Magadino sulla
strada cantonale in direzione di San Nazzaro, ha tamponato la VW Golf GL
targata TI __________ guidata da AO 2 la quale, circolando davanti a lui nella
medesima direzione, aveva rallentato la propria corsa fino a fermarsi.
Incontestata la responsabilità del AP 1 nel sinistro, le spese di riparazione
del veicolo investito sono state assunte dalla sua assicurazione RC, e così le
spese di cura di AA 1 che ha sofferto per circa 10 mesi di disturbi dovuti al
cosiddetto ¿colpo di frusta¿.
Ben
presto AA 1 ha però iniziato a manifestare dolori all¿anca, per i quali si è
rivolta al dott. D__________ il quale nel settembre del 1992 ha diagnosticato
una coxartrosi all¿anca destra di origine traumatica, riconducibile al sinistro
del 1991. Il perito medico dell¿assicurazione dott. L__________, interpellato
in merito, ha diagnosticato una ¿coxartrosi bilaterale, più avanzata e
pronunciata a destra¿, precisando che ¿l¿artrosi all¿anca destra
sicuramente era già esistente prima dell¿incidente in oggetto sia pure in forma
silente ma ugualmente destinata a divenire manifesta e dolorosa col passar del
tempo¿. In merito all¿incidente della circolazione ha ritenuto che lo
stesso non poteva essere all¿origine dell¿artrosi ma ¿al più può aver agito
da fattore unicamente scatenante e accelerante l¿evoluzione¿.
L¿operazione
di ricostruzione totale dell¿anca destra mediante una protesi totale, eseguita
dal dott. D__________ nel mese di marzo 1993 è riuscita, ma AA 1 continua a
soffrire di dolori inguinali e in sede trocanterica a destra ed accusa degli
impedimenti a svolgere l¿attività di casalinga, tanto da dover ricorrere
all¿aiuto di terzi per parte dei lavori.
2. Con petizione 26 gennaio 1999, AP 1
ha chiesto la condanna di AO 2 al pagamento di fr. 268'767,50 oltre interessi,
sostenendo che, la responsabilità dell¿incidente della circolazione del 29
agosto 1991 essendo interamente a carico di AP 1, i convenuti sono tenuti al
risarcimento del danno derivatone. Quale conseguenza del sinistro vi sarebbero
in particolare i problemi sorti all¿anca destra che, malgrado l¿operazione di
ricostruzione dell¿articolazione, non sarebbero stati eliminati e limiterebbero
al 50% la sua capacità di occuparsi dell¿economia domestica. Ipotizzando un
impegno di 20 ore per settimana quale casalinga, l¿attrice valuta il danno
economico sulla base di 10 ore settimanali alla tariffa oraria di fr. 25.-,
pari a fr. 13'500.- annui. Calcola quindi il danno passato (7 anni e 6 mesi dal
sinistro) al momento della petizione in fr. 101'250.- e il danno futuro -
capitalizzato mediante la tavola Stauffer/Schätzle n. 20a - in fr. 117'517,50.
A questo aggiunge poi la richiesta di risarcimento del torto morale,
quantificata in fr. 50'000.-.
3. Con
risposta 26 febbraio 1999 i convenuti si sono opposti alla petizione, sollevando
avantutto l¿eccezione di prescrizione. Nel merito hanno avversato le richieste
di controparte, argomentando che il processo di degenerazione
dell¿articolazione dell¿anca era già in corso al momento del sinistro che non può
quindi esserne considerato la causa. Essi contestano poi l¿esistenza del danno,
perché non sarebbe provato che la pretesa invalidità comporti anche
l¿impossibilità di occuparsi delle faccende domestiche e rilevano che la
necessità di un aiuto per occuparsi delle faccende domestiche sarebbe comunque da
ricondurre alle normali problematiche che sorgono con l¿avanzare dell¿età. Altro
oggetto di contestazione è poi il modo di calcolare il danno, così come il
numero di ore indicate e la remunerazione oraria, ma anche il tasso di
capitalizzazione applicato. Pure contestata è la richiesta di risarcimento del
torto morale, ritenuta esorbitante.
4. Con
gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive
domande.
Limitata
l¿udienza preliminare all¿esame dell¿eccezione di prescrizione e assunte le
relative prove, preso atto delle conclusioni inoltrate dalle parti, con
decisione 12 novembre 2001 il Pretore ha respinto l¿eccezione medesima.
Esperita
l¿istruttoria, con le conclusioni 6 ottobre 2004 l¿attrice ha ridotto la
propria domanda a fr. 161'359,20 oltre interessi, chiedendo fr. 10'500.- quale
risarcimento del costo delle cure di cui necessita a causa dei dolori all¿anca,
fr. 68'216,20 quale danno pregresso - calcolato al 6 ottobre 2004 -, fr. 32'643.-
quale danno futuro e fr. 50'000.- per torto morale.
Con
le proprie conclusioni 22 settembre 2004 i convenuti, dopo aver riconosciuto
che la coxartrosi era parzialmente riconducibile all¿incidente, hanno
considerato che l¿invalidità parziale di cui soffre l¿attrice può essere
attribuita solo parzialmente a loro responsabilità, nella misura del 10%. Per
quanto riguarda il danno hanno poi considerato giustificato tener conto di
un¿ora per giorno al costo di fr. 20.-, riconoscendo di conseguenza quale danno
passato - calcolato al 31 agosto 2004 - l¿importo di fr. 14'344.- e quale danno
futuro fr. 730.-, oltre a fr. 5'000.- per torto morale.
5. Statuendo
con sentenza 10 dicembre 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione.
Preso atto che di principio l¿obbligo al risarcimento era ammesso dai convenuti,
il primo giudice ha proceduto alla valutazione del danno e del risarcimento. Ha
così stabilito che l¿impegno dell¿attrice per l¿economia domestica era di 72
ore mensili, con un costo orario di fr. 20.- per il periodo antecedente il 2001
e successivamente fr. 25.-. Ha poi calcolato il danno pregresso in fr.
88'365.-, tenendo conto che i problemi all¿anca, malgrado la coxartrosi
preesistente non avrebbe avuto effetto invalidante prima di 10 anni e quindi ha
imputato interamente all¿incidente l¿incapacità lavorativa, mentre a far tempo
dal 2001 ha tenuto conto della predisposizione costituzionale dell¿attrice,
imputando l¿invalidità solo nella misura del 25 % al sinistro. Per quanto
riguarda invece il danno futuro, lo ha fissato in fr. 15'600.-. Non è poi
entrato nel merito della domanda di risarcimento per spese mediche in quanto
formulata solo tardivamente in sede di conclusioni. Per il torto morale ha da
ultimo riconosciuto un¿indennità di fr. 7¿500.-.
6. Con appello 14 gennaio 2005 i convenuti chiedono
la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione solo per
l¿importo di fr. 37'699,70 oltre interessi. Essi contestano la valutazione del
primo giudice in punto all¿incidenza della predisposizione costituzionale
dell¿attrice, che sarebbe stata sottovalutata, rimproverandogli di essersi
scostato senza valido motivo dalle conclusioni del perito e di essere giunto ad
un risultato insostenibile. Chiedono quindi che sia rivisto il grado di
invalidità. Per quanto concerne il danno, ne contestano il calcolo,
rimproverando al Pretore di aver considerato un numero eccessivo di ore,
fondandosi su premesse di fatto non addotte né verificate. Riconoscono comunque
a titolo di danno pregresso fr. 23'609,25 e fr. 6'950.- quale danno futuro, oltre
a fr. 7'500.- per torto morale. Contestata è poi la ripartizione delle spese di
giudizio, che chiedono siano caricate in ragione di 17/20 all¿attrice.
7. Con
osservazioni 28 febbraio 2005 la parte appellata postula la reiezione del
gravame.
L¿appello
adesivo di pari data è stato stralciato dai ruoli per il tardivo versamento
dell¿anticipo.
Considerato
8. Contestato
è in questa sede l¿ammontare del danno economico, mentre non vi sono
contestazioni di principio sull¿obbligo di risarcimento del danno né
sull¿importo assegnato quale risarcimento del torto morale.
L'art. 46
cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 62 cpv. 1 LCStr, prevede che la vittima di
lesioni corporali ha diritto al risarcimento del danno che risulta dalla sua
incapacità di lavoro ¿ totale o parziale ¿ e dal pregiudizio all'avvenire
economico. La legge distingue la perdita di guadagno attuale, corrispondente a
quella stabilita al giorno della sentenza della giurisdizione cantonale davanti
alla quale possono essere addotti per l'ultima volta fatti nuovi (DTF 125 III
14 consid. 2c) e il pregiudizio all'avvenire economico, nel caso in cui
l'incapacità di lavoro perdura perché la parte lesa è diventata totalmente o
parzialmente invalida (Werro, Commentaire
Romand, Code des Obligations, n. 12 ad art. 46 CO). Il pregiudizio è inteso in
senso economico e determinante è la perdita della capacità di guadagno. Secondo
la giurisprudenza, il danno connesso all'invalidità va definito, per quanto
possibile, in modo concreto. Il giudice si fonderà sul tasso d'invalidità
medico (o teorico) e valuterà poi i suoi effetti sulla capacità di guadagno o
l'avvenire economico del leso. È quindi indispensabile, per stabilire le
conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro, stimare il guadagno che la
parte lesa avrebbe conseguito nell'ambito della sua attività professionale
qualora il sinistro non si fosse verificato, tenendo conto anche degli aumenti
o delle diminuzioni probabili (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141 con
rinvii). In seguito occorre dedurre da tale salario il reddito effettivo
dell¿attività professionale esercitata nel medesimo periodo. La differenza
rappresenta il danno concreto derivante dall¿incapacità di lavoro (DTF 99 II
214 consid. 3 a e b). Una lesione corporale può però avere conseguenze
negative anche sulle attività non remunerate, qual¿è segnatamente la cura
dell¿economia domestica, che pure sono da risarcire, da compensare essendo in
tal caso la perdita di valore economico dovuta al pregiudizio nella capacità
lavorativa nell¿economia domestica. Ciò che è il caso anche se il risarcimento
non sia poi utilizzato per remunerare un aiuto domestico perché i lavori
vengono distribuiti internamente alla famiglia (DTF 129 III 135, consid. 4.2.1,
127 III 403, consid. 4.b.aa). Per valutare il tempo necessario alle attività
domestiche, il giudice può procedere in modo astratto, fondandosi
esclusivamente su dati statistici che permettono di quantificare il dispendio
orario medio per il disbrigo delle faccende, oppure esaminare la situazione
concreta, basandosi sui dati statistici e prendendo in considerazione le
attività effettivamente svolte dalla persona in questione (DTF 129 III 135,
consid. 4.2.1). Il danno va quindi calcolato valutando il numero delle ore
dedicate all¿economia domestica, moltiplicandole per il costo orario di un
ausiliario.
Il danno
dev¿essere dimostrato da chi ne chiede il risarcimento (at. 42 cpv. 1 CO).
9. Quale
danno fino al momento della sentenza il Pretore ha riconosciuto un importo di
fr. 88'365.-. Quale base di calcolo ha ritenuto un impegno mensile per
l¿economia domestica di 72 ore. Gli appellanti contestano il numero di ore,
rimproverando al Pretore di averne riconosciute più di quelle richieste
dall¿attrice, che neppure erano state dimostrate.
La
censura è infondata. Seppure l¿attrice non ha fornito informazioni circa la
propria economia domestica, né ha precisato i criteri che essa ha adottato per
determinare il suo impegno in quest¿ambito, è nondimeno risaputo che essa vive
con la figlia e che dispone di una residenza secondaria con giardino __________
__________. Il numero di persone presenti nell¿economia domestica è un sicuro
elemento di giudizio, che permette una valutazione del tempo dedicato
all¿economia domestica anche se non è conosciuta la grandezza dell¿alloggio. Il
recente studio di Ria Wiggenhauser-Baumann (Der Haushaltschaden im
Haftpflichtfall, Ossingen 2002) indica che donne sole, attive professionalmente
a tempo pieno, dedicano settimanalmente all¿economia domestica 11,6 ore (50
anni, appartamento di 1 locale e mezzo: Modellhaushalt 2), rispettivamente 15,7
ore (52 anni, appartamento di 3 locali: Modellhaushalt 5), 18 ore (61 anni, un
appartamento di 4 locali; Modellhaushalt 7) e 30,8 ore (48 anni, appartamento
di 4 locali). Per un¿economia domestica di due persone, entrambe attive
professionalmente a tempo pieno, l¿impegno è di 28,3 ore (appartamento da 3,5
locali; Modellhaushalt 12), 31,5 ore (appartamento da 4,5 locali;
Modellhaushalt 15) e 33,3 ore (appartamento da 2 locali; Modellhaushalt 16). Due
persone entrambe pensionate sono invece impegnate per 35,8 ore (appartamento da
3 e casetta di vacanza di 2 locali con giardino; Modellhaushalt 17). Lo studio dell¿Ufficio federale di statistica, che ha analizzato l¿impegno
individuale delle persone componenti l¿economia domestica, indica a sua volta che
una donna sola senza attività lavorativa si occupa dell¿economia domestica
durante 104 ore mensili (24 ore settimanali; tabella 1). In un¿economia
domestica di 2 persone il tempo impiegato sale poi a 136 ore (31,6 ore
settimanali; tabella 2). Non tenendo conto del tempo impiegato per attività
manuali, cura del giardino e animali domestici, risulta ancora un impegno di
oltre 19 ore per una donna sola e 25 ore per un¿economia domestica con due
persone (cfr. Pribnow / Widmer /
Sousa-Poza / Geiser, Die Bestimmung des Haushaltschadens auf der Basis
des SAKE, HAVE 2002 pag. 28 segg.). Questo studio indica altresì che persone
attive professionalmente si occupano per meno tempo dell¿economia domestica in
ragione del 20% e più. Di conseguenza, anche sapendo solo che l¿economia
domestica è composta di 2 persone, vale a dire dell¿attrice che all¿epoca del
sinistro aveva 65 anni e della figlia maggiorenne, e che esse dispongono di una
residenza secondaria con giardino, la valutazione del Pretore che ha tenuto
conto di 72 ore mensili, pari a 16,7 ore settimanali o 2,4 ore giornaliere per
lo svolgimento dei lavori domestici resiste alle critiche. Su questo punto
l¿appello è quindi da respingere.
10.
Diversa è invece la situazione in merito al numero di ore delle quali il
primo giudice ha disposto il risarcimento. Il Pretore ha ritenuto che fino alla
fine del 2000 l¿invalidità dell¿attrice era dovuta unicamente al sinistro, considerando
che la coxartrosi preesistente non avrebbe avuto effetto invalidante prima di
10 anni, e ha quindi imputato interamente all¿incidente l¿incapacità lavorativa
fino alla fine del 2000. Per il periodo successivo ha invece tenuto conto anche
della predisposizione costituzionale dell¿attrice, concludendo che l¿invalidità
- il cui grado ha accertato nel 45% - era da ricondurre al sinistro solo nella
misura del 25%.
Gli
appellanti censurano la sentenza dolendosi che non tien conto della
predisposizione costituzionale anche per il periodo antecedente il 2001.
La
predisposizione costituzionale della vittima consiste in uno stato patologico
preesistente che aggrava casualmente il danno (Brehm, Berner Kommentar, n. 54
ad art. 44 CO). Una predisposizione costituzionale va presa in considerazione
quale causa concomitante fortuita nel quadro della determinazione del danno
oppure in quello della fissazione del risarcimento. La predisposizione
costituzionale che si sarebbe manifestata anche in assenza dell¿evento dannoso
è da considerare nell¿ambito del calcolo del danno giusta l¿art. 42 CO, per il
quale il danno può essere imputato al responsabile solo nella misura in cui è
effettivamente riconducibile all¿evento dannoso. In tal caso va tenuto conto proporzionalmente
delle conseguenze pecuniarie di una predisposizione costituzionale che si
sarebbero con certezza o comunque molto verosimilmente verificate anche in
mancanza dell¿evento dannoso. Qualora invece il danno verosimilmente non si
sarebbe prodotto senza l¿evento dannoso, l¿autore ne sarebbe responsabile anche
se il particolare stato patologico ha favorito l¿insorgere del danno o lo ha
aggravato. In tal caso è da tener conto della predisposizione quale motivo di
riduzione del risarcimento (art. 44 CO; DTF 131 III 12, consid. 4 e rif.).
11. Nel
caso di cui trattasi risulta che l¿incidente della circolazione non è da
considerare quale unica causa dei problemi all¿anca, ma piuttosto l¿elemento
che ha provocato un¿accelerazione del processo degenerativo dell¿articolazione
dell¿anca che già era in atto, anticipandone in modo significativo le
conseguenze invalidanti (perizia dott. S__________, pag. 7). Il perito ha
stabilito che, in assenza dell¿incidente, la medesima situazione sarebbe
intervenuta 8 o 10 anni più tardi (perizia dott. S__________, pag. 10, ad 3). Così
stando le cose, la decisione impugnata non convince laddove imputa interamente
e unicamente all¿incidente l¿invalidità fino a tutto il 2000. La soluzione
adottata dal primo giudice presuppone invero un¿origine traumatica dell¿esistente
affezione all¿anca, avente quale conseguenza un¿improvvisa limitazione della
mobilità, quando in realtà la situazione invalidante si sarebbe gradualmente
aggravata nel tempo, essendo la conseguenza di un¿evoluzione progressiva del
processo artrosico. Inoltre, imputando interamente l¿invalidità al sinistro
fino al momento in cui la stessa sarebbe comunque intervenuta, si dovrebbe poi
negare il risarcimento per il periodo successivo, perché da quel momento l¿incidente
avrebbe esaurito i suoi effetti quale elemento acceleratore. Nell¿impossibilità
di stabilire quale sarebbe stata l¿evoluzione nel tempo della coxartrosi
all¿anca destra senza il concorso dell¿incidente, è più adeguato alla
situazione concreta tener conto dell¿incidenza dell¿evento dannoso dal momento
in cui si è verificato e anche per il futuro. Questa è peraltro anche la via
seguita dall¿attrice, che in sede di conclusioni ha quantificato il danno,
passato e futuro, tenendo conto unicamente della percentuale d¿incidenza del sinistro.
Procedendo
in questo modo, rilevato che il Pretore ha accertato un grado di invalidità del
45%, dovuto nella misura del 25% all¿incidente, si può procedere a ricalcolare
il danno, sulla base di 2,4 ore al giorno, tenendo conto dei seguenti gradi di
invalidità:
100%
dal 29.8.1991 al 30.9.1991 79 h (33 g. )
45%
dal 1.10.1991 al 28.2.1992 163 h (151 g.)
11,25%
dal 1.3.1992 al 28.3.1993 106 h (393 g.)
100%
dal 29.3.1993 al 31.8.1993 374 h (156 g.)
45%
dal 1.9.1993 al 30.11.1993 98 h (91 g.)
11,25%
dal 1.12.1993 al 31.12.2000 698 h (2586 g.)
11,25%
dal 1.1.2001 al 31.12.2004 394 h (1460 g.)
per
un totale di 1¿912 ore di cui 1¿518 a fr. 20.- (fr. 30¿360.-) e 394 a fr. 25.-
(fr. 9¿850.-) per complessivi fr. 40¿210.-.
12. La
censura sollevata dagli appellanti, che rimproverano alla controparte di aver
raddoppiato il numero di ore dell¿economia domestica va invece respinta. In
sede di petizione l¿attrice ha asserito un impegno nell¿economia domestica di
20 ore settimanali. Tenuto conto di un grado di invalidità costante del 50% ha
quindi quantificato il danno in 10 ore settimanali. Quale danno pregresso ha poi
chiesto il pagamento di 540 ore annuali (recte 520, e meglio 10 ore per 52
settimane) a fr. 25.- l¿ora, corrispondenti a fr. 13'500.- (recte 13'000.-).
Tenendo conto che il Pretore ha calcolato il danno pregresso fino al 31
dicembre 2004, vale a dire per un periodo di tempo di 13 anni e 17 settimane,
le ore da computare per il risarcimento sarebbero 6'930, per un costo
complessivo di fr. 173'250.-. In sede di conclusioni l¿attrice ha poi
modificato il metodo di calcolo. Essa si è però sempre basata su un impegno
complessivo di 20 ore settimanali a fr. 25.- l¿ora ma, in luogo di applicarvi
il tasso di invalidità costante del 50%, ha tenuto conto dei gradi di
invalidità effettivi indicati dal perito nei singoli periodi di tempo,
chiedendo quindi il pagamento di fr. 68'216,20, pari a 2¿728 ore al costo di
fr. 25.- l¿ora, ben meno quindi di quanto postulato in precedenza.
13. Gli
appellanti sostengono che dopo il 1 dicembre 1993 sarebbe da riconoscere solo
un¿ora giornaliera perché da quel momento la figlia dell¿appellata, rientrata
al termine degli studi universitari, è tornata a vivere con la madre. Ciò
perché non sarebbe risarcibile l¿intero ammontare delle spese necessarie per
accudire l¿abitazione, abitata da madre e figlia, bensì soltanto la metà di
esse, vale a dire quelle riferite alla sola madre. In tal senso sostengono che
il cosiddetto danno normativo sarebbe da risarcire integralmente solo laddove
dell¿attività domestica profitta il coniuge, il quale in base al diritto
matrimoniale ha l¿obbligo legale di provvedere al mantenimento della famiglia, non
invece nel caso come in concreto dove ne profitta una figlia maggiorenne e economicamente
indipendente.
La
censura va respinta già perché, come già esposto in precedenza, il numero di
ore impiegato per l¿economia domestica appare congruo anche tenendo conto di un
contributo della figlia, in concreto non quantificabile ma comunque
verosimilmente inferiore alla metà dell¿impegno complessivo già per il fatto
che essa è professionalmente attiva a tempo pieno. Inoltre, non essendo dato di
sapere per quanto tempo la figlia continuerà a vivere con la madre, nel calcolo
del danno sarebbe comunque da tener conto del tempo che una persona sola nelle
condizioni dell¿attrice impiegherebbe per le faccende domestiche. Ciò per
evitare che in caso in cui la figlia lasciasse l¿economia domestica parte del
danno ricada sull¿attrice.
14. Per
quanto riguarda il danno futuro, confermate le ore impiegate per l¿economia
domestica come stabilite dal Pretore e gli ulteriori parametri non essendo
contestati, l¿importo di fr. 15'600.- va confermato, e così pure l¿indennità
per torto morale, rimasta anch¿essa incontestata.
In
conclusione, in parziale accoglimento dell¿appello la sentenza va riformata nel
senso che la petizione è accolta per fr. 63'310.- (40'210.- + 15'600.- +
7'500.-). L¿esito del giudizio, che vede l¿appellata soccombente in ragione di
3/4 impone anche una diversa ripartizione delle spese e ripetibili di prima
istanza.
Per
quanto concerne le ripetibili, gli appellanti postulano una diversa
ripartizione rispetto a quella fatta dal Pretore, che le ha compensate. Se non
che, su questo punto l¿appello si rivela irricevibile perché gli appellanti
hanno omesso di indicare quale indennità rivendicano a tale titolo (Cocchi /
Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 11).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Nella
misura in cui è ricevibile l'appello 14 gennaio 2005 di AP 1 e AP 2 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 dicembre 2004 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna è così riformata:
1. In
parziale accoglimento della petizione, i AP 1, e AP 2, sono tenuti in solido a
versare all¿attrice AA 1, la somma di fr. 63'310.- oltre interessi al 5% dal 15
marzo 1998 su fr. 40'210.- e dal 10 dicembre 2004 su fr. 23'100.-.
2. La
tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese di fr. 7¿460.-, da anticipare dalla
parte attrice rimangono a suo carico per 3/4 e per il resto sono poste a carico
dei convenuti in solido. Le ripetibili sono compensate.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1¿450.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr. 1¿500.-
sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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