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Decisione

12.2005.80

contratto di dentista - onerosità - remunerazione

22 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Nel

periodo dal 26 novembre 1998 al 2 ottobre 2000, AO 1 si è sottoposto a cure

dentarie, compreso il risanamento dell¿impianto protesico, presso il dentista AP

1. Per le proprie prestazioni professionali il AP 1 ha emesso una nota

d¿onorario per complessivi fr. 87¿675.-, importo sul quale AO 1 ha pagato

acconti per complessivi fr. 60'000.-, rifiutandosi invece di versare i

rimanenti fr. 27'675.-. Da qui l¿inoltro della presente azione giudiziaria con

quale l¿attore ha chiesto la condanna del convenuto al saldo delle proprie

prestazioni e alla quale il convenuto si è opposto sostenendo che sin

dall¿inizio le parti avevano stabilito il costo degli interventi concordandolo

in fr. 67'000.-, importo pagabile ratealmente. Avendo già pagato fr. 60'000.-, egli

si è riconosciuto debitore della differenza di fr. 7'000.-.

Considerandi

2.

Con il querelato giudizio il primo giudice ha parzialmente accolto la

petizione. Ritenuta non dimostrata l¿esistenza del preteso accordo di una

mercede forfetaria, il Pretore, rilevato che il perito giudiziario ha

quantificato l¿onorario per le prestazioni dell¿attore in fr. 65'240.-, ha

condannato il convenuto al pagamento di fr. 7'000.-, importo di cui questi si

era riconosciuto debitore.

3.

Con

appello 6 aprile 2005, l¿attore chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

Con

osservazioni 22 aprile 2005, la controparte postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 4. Tra

le parti in causa è venuto in essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO).

Infatti, a prescindere dalla cura eseguita - ancorché presenti elementi più

vicini alle caratteristiche dell¿appalto - le prestazioni di un dentista

intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all¿ambito

del mandato (Fellmann, Berner

Kommentar, Berna 1992, n. 185 ad art. 394 CO e n. 398 ad art. 398 CO).

L¿allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora

parte integrante del mandato e soggiace all¿obbligo di fedele e diligente

esecuzione del contratto ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO (DTF 110 II

379). L¿art. 394 cpv. 3 CO dispone poi che una mercede è dovuta al mandatario quando

essa sia stipulata o voluta dall¿uso. Una volta stabilito il principio

dell¿onerosità delle prestazioni del mandatario, la mercede, in caso di mancato

accordo tra le parti su un determinato importo, va determinata dal giudice

secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, Fellmann, op. cit, n. 395 segg. ad art. 394 CO). Per determinare

l¿onorario è possibile far capo alle tariffe di associazioni professionali, a

condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale espressione di quanto è

usuale nello specifico settore professionale, in modo da costituire un

attendibile punto di riferimento (Fellmann,

op. cit., n. 417 segg. ad art. 394 CO). Esse sono comunque da applicare tenendo

conto del caso concreto, segnatamente del lavoro fornito e del valore dei

materiali impiegati nonché delle spese generali del mandatario (Fellmann, op. cit., n. 413 segg. ad

art. 394 CO; Weber, Basler

Kommentar, n. 37 segg. ad art. 394 CO). La prova in merito all¿adeguatezza

dell¿onorario dev¿essere portata dal mandatario (art. 8 CC; Fellmann, op. cit., n. 423 segg. ad

art. 394 CO; Weber, op. cit., n.

41.

ad art. 394 CO)

5.

Il Pretore ha

determinato l¿onorario dell¿attore tenendo conto del tariffario della Società

svizzera di odontostomatologia, utilizzato quale base anche dal perito

giudiziario. L¿appellante censura la sentenza impugnata, e sostiene che il

primo giudice avrebbe applicato a torto il menzionato tariffario, inapplicabile

perché egli non vi soggiace. Inoltre sarebbe stata applicata erroneamente la

tariffa per le assicurazioni sociali in luogo di quella per i pazienti privati,

in base alla quale l¿onorario sarebbe ben superiore a quello esposto e neppure

sarebbe stato tenuto conto delle difficoltà che il caso concreto presentava.

Già si è detto che,

in mancanza di una pattuizione sull¿onorario, il giudice lo determina secondo

il suo prudente criterio, potendo tener conto - datene le condizioni, qui non

contestate - quale riferimento delle tariffe di categoria, anche qualora

l¿interessato, pur appartenendo alla categoria stessa, non sia membro della

relativa associazione. Nella misura in cui l¿appellante contesta

l¿applicabilità della tariffa della Società svizzera di odontostomatologia,

la censura va dunque respinta.

L¿appellante afferma

poi che la valutazione del perito non tiene conto delle particolarità del caso

concreto, segnatamente delle difficoltà degli interventi e delle conseguenze

negative derivanti dal mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze da

parte del paziente. In merito a questa censura va rilevato che in realtà il

perito ha tenuto conto, nella misura in cui aveva a disposizione gli elementi

necessari, del grado di difficoltà, evidenziando che non vi erano indicazioni

relative alle effettive difficoltà terapeutiche riscontrate durante gli

interventi, ciò che lo ha indotto ad applicare un valore medio della tariffa.

Il perito ha altresì considerato che il convenuto aveva mancato alcuni

appuntamenti, concludendo che ciò non aveva causato particolari problemi (perizia

pag. 6). Incombeva in realtà all¿appellante l¿onere di addurre, ancor prima che

provare, quegli elementi atti a giustificare l¿applicazione dei massimi

tariffari. Non avendolo fatto egli è qui malvenuto a mettere in dubbio la

concludenza della perizia, argomentando che il perito non avrebbe tenuto conto di

elementi che lui stesso ha omesso di indicare.

Di transenna si

rileva ancora che, anche volendo seguire l¿appellante e ritenere a lui non

applicabile la tariffa di categoria, sicché la perizia sarebbe inutilizzabile,

la conseguenza non sarebbe certo quella di dover ritenere dimostrato l¿onorario

che egli ha esposto, dovendosi invece concludere, in applicazione dei principi

dell¿art. 8 CC, che non è stata fornita prova alcuna in merito alla congruità

dell¿onorario.

Ne discende che

l¿appello dev¿essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

L¿appello 6 aprile

2005.

di AP 1 è respinto.

2.

Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 500.-

da

anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di versare alla

controparte fr. 1¿000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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