12.2005.80
contratto di dentista - onerosità - remunerazione
22 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2005.80
Data decisione, Autorità:
22.05.2006, IICCA
Titolo:
contratto di dentista - onerosità - remunerazione
DENTISTA
REMUNERAZIONE
art. 394 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2005.80
Lugano
22 maggio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.59
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 7
giugno 2001 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. dallo RA
1
con cui l¿attore ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr. 27'675.- oltre accessori;
domanda avversata dal
convenuto e che il Pretore, con sentenza 2 marzo 2005, ha accolto limitatamente
a fr. 7'000.- oltre accessori;
appellante l¿attore che,
con atto 6 aprile 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con
osservazioni 22 aprile 2005, postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. Nel
periodo dal 26 novembre 1998 al 2 ottobre 2000, AO 1 si è sottoposto a cure
dentarie, compreso il risanamento dell¿impianto protesico, presso il dentista AP
1. Per le proprie prestazioni professionali il AP 1 ha emesso una nota
d¿onorario per complessivi fr. 87¿675.-, importo sul quale AO 1 ha pagato
acconti per complessivi fr. 60'000.-, rifiutandosi invece di versare i
rimanenti fr. 27'675.-. Da qui l¿inoltro della presente azione giudiziaria con
quale l¿attore ha chiesto la condanna del convenuto al saldo delle proprie
prestazioni e alla quale il convenuto si è opposto sostenendo che sin
dall¿inizio le parti avevano stabilito il costo degli interventi concordandolo
in fr. 67'000.-, importo pagabile ratealmente. Avendo già pagato fr. 60'000.-, egli
si è riconosciuto debitore della differenza di fr. 7'000.-.
Considerandi
2.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha parzialmente accolto la
petizione. Ritenuta non dimostrata l¿esistenza del preteso accordo di una
mercede forfetaria, il Pretore, rilevato che il perito giudiziario ha
quantificato l¿onorario per le prestazioni dell¿attore in fr. 65'240.-, ha
condannato il convenuto al pagamento di fr. 7'000.-, importo di cui questi si
era riconosciuto debitore.
3.
Con
appello 6 aprile 2005, l¿attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 22 aprile 2005, la controparte postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 4. Tra
le parti in causa è venuto in essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO).
Infatti, a prescindere dalla cura eseguita - ancorché presenti elementi più
vicini alle caratteristiche dell¿appalto - le prestazioni di un dentista
intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all¿ambito
del mandato (Fellmann, Berner
Kommentar, Berna 1992, n. 185 ad art. 394 CO e n. 398 ad art. 398 CO).
L¿allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora
parte integrante del mandato e soggiace all¿obbligo di fedele e diligente
esecuzione del contratto ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO (DTF 110 II
379). L¿art. 394 cpv. 3 CO dispone poi che una mercede è dovuta al mandatario quando
essa sia stipulata o voluta dall¿uso. Una volta stabilito il principio
dell¿onerosità delle prestazioni del mandatario, la mercede, in caso di mancato
accordo tra le parti su un determinato importo, va determinata dal giudice
secondo il suo prudente criterio (DTF 117 II 282, Fellmann, op. cit, n. 395 segg. ad art. 394 CO). Per determinare
l¿onorario è possibile far capo alle tariffe di associazioni professionali, a
condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale espressione di quanto è
usuale nello specifico settore professionale, in modo da costituire un
attendibile punto di riferimento (Fellmann,
op. cit., n. 417 segg. ad art. 394 CO). Esse sono comunque da applicare tenendo
conto del caso concreto, segnatamente del lavoro fornito e del valore dei
materiali impiegati nonché delle spese generali del mandatario (Fellmann, op. cit., n. 413 segg. ad
art. 394 CO; Weber, Basler
Kommentar, n. 37 segg. ad art. 394 CO). La prova in merito all¿adeguatezza
dell¿onorario dev¿essere portata dal mandatario (art. 8 CC; Fellmann, op. cit., n. 423 segg. ad
art. 394 CO; Weber, op. cit., n.
41.
ad art. 394 CO)
5.
Il Pretore ha
determinato l¿onorario dell¿attore tenendo conto del tariffario della Società
svizzera di odontostomatologia, utilizzato quale base anche dal perito
giudiziario. L¿appellante censura la sentenza impugnata, e sostiene che il
primo giudice avrebbe applicato a torto il menzionato tariffario, inapplicabile
perché egli non vi soggiace. Inoltre sarebbe stata applicata erroneamente la
tariffa per le assicurazioni sociali in luogo di quella per i pazienti privati,
in base alla quale l¿onorario sarebbe ben superiore a quello esposto e neppure
sarebbe stato tenuto conto delle difficoltà che il caso concreto presentava.
Già si è detto che,
in mancanza di una pattuizione sull¿onorario, il giudice lo determina secondo
il suo prudente criterio, potendo tener conto - datene le condizioni, qui non
contestate - quale riferimento delle tariffe di categoria, anche qualora
l¿interessato, pur appartenendo alla categoria stessa, non sia membro della
relativa associazione. Nella misura in cui l¿appellante contesta
l¿applicabilità della tariffa della Società svizzera di odontostomatologia,
la censura va dunque respinta.
L¿appellante afferma
poi che la valutazione del perito non tiene conto delle particolarità del caso
concreto, segnatamente delle difficoltà degli interventi e delle conseguenze
negative derivanti dal mancato rispetto degli appuntamenti e delle scadenze da
parte del paziente. In merito a questa censura va rilevato che in realtà il
perito ha tenuto conto, nella misura in cui aveva a disposizione gli elementi
necessari, del grado di difficoltà, evidenziando che non vi erano indicazioni
relative alle effettive difficoltà terapeutiche riscontrate durante gli
interventi, ciò che lo ha indotto ad applicare un valore medio della tariffa.
Il perito ha altresì considerato che il convenuto aveva mancato alcuni
appuntamenti, concludendo che ciò non aveva causato particolari problemi (perizia
pag. 6). Incombeva in realtà all¿appellante l¿onere di addurre, ancor prima che
provare, quegli elementi atti a giustificare l¿applicazione dei massimi
tariffari. Non avendolo fatto egli è qui malvenuto a mettere in dubbio la
concludenza della perizia, argomentando che il perito non avrebbe tenuto conto di
elementi che lui stesso ha omesso di indicare.
Di transenna si
rileva ancora che, anche volendo seguire l¿appellante e ritenere a lui non
applicabile la tariffa di categoria, sicché la perizia sarebbe inutilizzabile,
la conseguenza non sarebbe certo quella di dover ritenere dimostrato l¿onorario
che egli ha esposto, dovendosi invece concludere, in applicazione dei principi
dell¿art. 8 CC, che non è stata fornita prova alcuna in merito alla congruità
dell¿onorario.
Ne discende che
l¿appello dev¿essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
L¿appello 6 aprile
2005.
di AP 1 è respinto.
2.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 500.-
da
anticiparsi dall¿appellante, restano a suo carico con l¿obbligo di versare alla
controparte fr. 1¿000.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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