12.2005.81
reiezione di una domanda di accertamento preliminare
2 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.81
Data decisione, Autorità:
02.11.2005, IICCA
Titolo:
reiezione di una domanda di accertamento preliminare
DECISIONE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
art. 94 CPC-TI
art. 181 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.81
Lugano
2 novembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.101
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 4
agosto 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di 408’000.- Euro oltre interessi;
ed ora sulla decisione 1° marzo 2005 con la quale il
Pretore ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto
che con
petizione 4 agosto 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 al versamento di
408’000.- Euro quale pagamento del residuo del prezzo
derivante dalla vendita a quest’ultima di alcune società e partecipazioni
societarie;
che,
prima di inoltrare la risposta di causa, con istanza 1° settembre 2004 la
convenuta ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura
di Locarno-Città, chiedendo la reiezione in ordine della petizione e postulando
l’accertamento preliminare dell’eccezione;
che con
osservazioni 20 settembre 2004 l’attore ha chiesto la reiezione dell’eccezione;
che all’udienza
di discussione le parti hanno confermato le rispettive domande indicando i
mezzi di prova di cui intendevano avvalersi, ritenuto altresì che in caso di
mancata assunzione di queste il Pretore poteva decidere la domanda processuale
senza compiere ulteriori atti processuali;
che con
decisione 1° marzo 2005 il Pretore, con argomenti che non occorre qui esporre,
ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione, ritenendo
prematura una decisione sulla questione;
che, con
appello 6 aprile 2005, la AP 1 postula l’annullamento della decisione impugnata
e la sua riforma nel senso di accogliere l’eccezione e stralciare la causa dai
ruoli;
che con osservazioni
18 maggio 2005 la parte attrice ha postulato la reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 94 CPC il giudice decide con ordinanza i provvedimenti
disciplinanti il procedimento, mentre negli altri casi pronuncia sulla domanda
processuale mediante decreto;
che va
avantutto rilevato come, con la decisione impugnata, il Pretore non ha preso
alcuna decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale, limitandosi a
respingere la domanda di procedere già in via preliminare alla definizione
dell’eccezione stessa, la cui trattazione è quindi stata differita;
che, così
stando le cose, a dispetto dell’indicazione “decreta”, la decisione impugnata
costituisce in realtà un’ordinanza intesa a disciplinare il procedimento;
che la
forma dell’ordinanza è peraltro esplicitamente prevista dall’art. 181 CPC, in
virtù del quale il giudice può stabilire con tale provvedimento che l’udienza
preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni
processuali la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite;
che
l’ordinanza non è appellabile (art. 95 CPC) e di conseguenza l’appello è
irricevibile;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello 6 aprile 2005 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
Considerandi
600.
- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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