12.2005.82
riconoscimento di debito - azione di disconoscimento - onere della prova
21 marzo 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.82
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, IICCA
Titolo:
riconoscimento di debito - azione di disconoscimento - onere della prova
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
ONERE DELLA PROVA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 8 CC
art. 17 CO
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2005.82
Lugano
21 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.15
della Pretura del Distretto di Riviera (azione di disconoscimento del debito) promossa
con petizione 7 maggio 2002 da
AP 1
AP 2
contro
AO 1
con cui
le attrici hanno chiesto il disconoscimento del debito di fr. 40'000.- oltre
accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 7
marzo 2005 ha respinto;
appellanti
le attrici con atto di appello 4 aprile 2005 con cui chiedono in via principale
l¿annullamento della sentenza e il rinvio dell¿incarto al Pretore per un nuovo
giudizio e in via subordinata l¿accoglimento della petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
visto
lo scritto 21 giugno 2005 del convenuto che postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. L¿avvocato
AO 1 è stato presidente del consiglio di amministrazione delle società AP 1, AP
2 (allora ancora I) e R__ P___ SA, da febbraio 1998 a maggio 2000, svolgendo
per le medesime anche dei mandati professionali quale avvocato. Dopo le sue
dimissioni dal consiglio di amministrazione, rimanevano ancora scoperte note
professionali per le sue prestazioni a favore delle predette società, per un
importo complessivo di fr. 91'624,60 (comprensivo di un prestito di fr.
52'000.-). Le parti hanno in seguito stipulato un accordo inteso a ¿risolvere i
rapporti patrimoniali tra le parti¿ mediante il quale le tre società si
riconoscevano debitrici solidali nei confronti dell¿avv. AO 1 della somma di
fr. 60¿000.-, che si impegnavano a saldare in dodici rate mensili di fr.
5'000.- cadauna. Dopo il versamento di quattro rate, le debitrici avendo sospeso
Fatti
i pagamenti, l¿avv. AO 1 ha avviato la procedura esecutiva per il debito
residuo di fr. 40'000.-. Le opposizioni interposte dagli escussi ai PE sono
state rigettate dal Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 8 aprile
2002.
2. Con
petizione 7 maggio 2002, AP 1, AP 2 e R___ ______hanno chiesto il disconoscimento
del debito in narrativa, sostenendo che il convenuto avrebbe fatturato
prestazioni in eccesso, svolgendo inoltre i mandati in modo lacunoso ed inaccettabile.
Rilevano poi che al momento della conclusione dell¿accordo non sarebbero stati
considerati alcuni pagamenti fatti al convenuto né somme da esso trattenute
perché non comprese nei conteggi. Inoltre andrebbe ancora considerata una
fornitura di pietre al convenuto, già avvenuta ma non ancora fatturata, per un
importo di fr. 53'584,80, somma da porre in compensazione alle pretese della
controparte.
3. Con
risposta 5 marzo 2003 il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando di
aver correttamente eseguito tutti i mandati affidatigli e di aver fatturato
correttamente le proprie prestazioni, contestando l¿esistenza di acconti non
considerati. In merito alla fornitura delle pietre, osserva che trattavasi di
materiale utilizzato per la costruzione della sua strada, fornito alla T___ che
lo aveva poi posato ed alla quale egli aveva pagato le relative fatture. Rileva
poi che la convenzione in virtù della quale procede all¿incasso, era stata a
suo tempo stipulata su proposta della controparte medesima, la quale non aveva
mai contestato le fatture, per ottenere così delle agevolazioni e dilazioni di
pagamento. Gli organi delle società l¿avrebbero quindi accettata con piena
cognizione di causa.
Con gli
allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande,
e così con i rispettivi memoriali conclusivi.
4. Statuendo
il 7 marzo 2005, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 750.- e le spese a carico delle attrici in solido, con
l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 3¿000.- per ripetibili. Il Pretore
ha dapprima rilevato il carattere novatorio della convenzione, che ha
comportato l¿estinzione dei precedenti obblighi. In seguito ha considerato
tardiva la tesi dell¿errore essenziale perché, essendo stata sollevata dalle
attrici solo due anni dopo la firma della convenzione, era irrispettosa
dell¿art. 31 CO, ritenendola comunque infondata anche nel merito. Ha pure
respinto l¿eccezione di compensazione, la pretesa relativa alla fornitura di
pietre non essendo stata dimostrata.
5. AP
1 e AP 2 sono insorte contro il citato giudizio con appello 4 aprile 2005 con
cui chiedono in via principale l¿annullamento della sentenza e il rinvio
dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio e in via subordinata
l¿accoglimento della petizione e il disconoscimento del debito di cui trattasi,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L¿appellato,
con scritto 21 giugno 2005 ha rinunciato a inoltrare osservazioni, chiedendo
nondimeno la reiezione del gravame.
La R___ _____non
ha appellato la sentenza. La società è stata radiata dal registro di commercio
in data 26 luglio 2005.
considerato
in diritto: 6. Con
l¿atto d¿appello le appellanti hanno prodotto un plico di documenti. In appello
essendo chiaramente esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), gli stessi vanno estromessi
dall¿incarto. Neppure può essere accolta la domanda di richiamare dalla Pretura
di Bellinzona l¿incarto della causa in essere tra AP 1 e A_ D_: la questione
ivi trattata è infatti estranea alla presente procedura, nella quale i fatti di
quella causa non sono neppure mai stati menzionati e quindi neppure possono
essere presi in considerazione in questa sede.
7. In
via principale le appellanti chiedono l¿annullamento della sentenza ed il
rinvio dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio, previa conclusione della
procedura penale da essi avviata nei confronti del convenuto. La domanda di
annullamento della decisione impugnata è però lecita solo nei casi previsti
dall¿art. 326 CPC, qui non ricorrenti né invocati, e quindi di per sé la
richiesta delle appellanti dev¿essere dichiarata inammissibile (cfr. al
proposito Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 307 m. 1-3 e N. 790). In effetti, a prescindere
dal fatto che dall¿incarto nulla risulta in merito al procedimento penale di
cui trattasi - il Pretore nella sua sentenza si è limitato ad osservare che non
vi erano elementi sufficienti a sostegno della pretesa falsità in atti di cui
si sarebbe reso colpevole il convenuto, rispettivamente di una falsa
testimonianza del teste T__ (sentenza impugnata consid. 13) - si rileva che la
sua esistenza non è motivo d¿annullamento della sentenza impugnata. Se del caso
le appellanti dovranno procedere, datene le condizioni, come indicato dagli art.
346 e seg CPC, nelle vie della restituzione in intero.
8. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni
dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il
disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell¿azione in
disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a
dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore
sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare
l¿inesistenza del debito. L¿inversione dei ruoli processuali non comporta in
altri termini anche il capovolgimento dell¿onere della prova a danno del
debitore e istante (Rep. 1986
pag. 89; Stoffel, Voies
d¿exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.
Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).
9. Con
la convenzione 13 febbraio 2001 le parti, premesso che esse intendevano
risolvere con la medesima il problema in essere dipendente dalle pretese dell¿avv.
AO 1 per sue prestazioni quale legale e membro del consiglio d¿amministrazione
delle tre società, hanno convenuto che ¿le prestazioni passate e presenti
dell¿avv. AO 1, di qualsiasi genere esse siano, effettuate a favore delle
società (quale legale o membro del consiglio di Amministrazione) saranno
estinte mediante pagamento della somma di fr. 60'000.- ... senza interessi ...¿,
importo ¿dovuto in solido dalle società¿, dichiarando ¿...così di
avere definitivamente risolto i reciproci rapporti e di non vantare nessuna
ulteriore pretesa¿ (doc. 1). Quest¿accordo costituisce un chiaro e inequivocabile
riconoscimento del debito da parte delle società appellanti ed è di per sé
sufficiente a dimostrare l¿esistenza del credito vantato dall¿appellato. Era
quindi compito delle appellanti, che si oppongono al pagamento della somma pattuita
nell¿accordo, dimostrare di non esserne vincolate.
9.1 Il
Pretore ha accertato la validità della convenzione in narrativa, rilevando che
le contestazioni sollevate dalle attrici non erano tali da costituire un errore
essenziale ai sensi dell¿art. 24 CO, trattandosi semmai di semplice mancanza di
accortezza nella stipula della convenzione stessa, di cui esse medesime devono
sopportare le conseguenze. Ciò non da ultimo ritenuto che le contestazioni
sollevate riguardavano proprio i punti controversi che le parti con quell¿accordo
hanno voluto dirimere. Inoltre il primo giudice ha pure considerato tardiva
l¿adduzione dell¿errore, perché sollevato solo due anni dopo la stipula della
convenzione.
Con
il proprio gravame le appellanti non hanno più contestato la validità della
convenzione, che è di conseguenza confermata.
9.2 Il
Pretore, osservato che la convenzione era stata redatta da giuristi, ha
rilevato che dalla stessa emerge chiaramente la volontà reciproca delle parti di
estinguere gli obblighi precedenti e di sostituirli con un nuovo rapporto
giuridico. In queste circostanze ha ritenuto verificate le condizioni della
novazione, concludendo che ciò aveva comportato la sostituzione dei precedenti
rapporti giuridici con la convenzione medesima.
Anche
su questo punto la sentenza è rimasta incontestata e va confermata.
9.3 Con
l¿atto d¿appello le appellanti rimettono in discussione l¿operato
dell¿appellato, al quale rimproverano imperizia, scarsa trasparenza e disonestà
nello svolgimento dei mandati affidatigli quale amministratore e legale delle
società. A prescindere dalla questione a sapere se tali doglianze siano fondate,
le censure rivolte all¿operato della controparte sono tutte attinenti ai
pregressi rapporti contrattuali fra le parti, che però sono estinti per effetto
della novazione e di conseguenza non hanno da essere esaminati perché sono
privi di efficacia.
Non
vi sono pertanto motivi per negare la validità alla convenzione stipulata tra
le parti.
10. Rilevato
da ultimo come non vi siano contestazioni neppure in punto alla reiezione
dell¿eccezione di compensazione - respinta dal Pretore che ha ritenuto non provata
l¿esistenza del credito per la fornitura di pietre - l¿appello, infondato,
dev¿essere respinto.
Gli oneri
del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto
che l¿appellato non ha chiesto l¿attribuzione di ripetibili in appello.
Motivi per i quali,
pronuncia: 1. L'appello
4 aprile 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali d¿appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 550.¿
b) spese fr.
50.
¿
fr.
600.
¿
sono
poste a carico delle appellanti in solido.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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