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Decisione

12.2005.82

riconoscimento di debito - azione di disconoscimento - onere della prova

21 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i pagamenti, l¿avv. AO 1 ha avviato la procedura esecutiva per il debito

residuo di fr. 40'000.-. Le opposizioni interposte dagli escussi ai PE sono

state rigettate dal Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 8 aprile

2002.

2. Con

petizione 7 maggio 2002, AP 1, AP 2 e R___ ______hanno chiesto il disconoscimento

del debito in narrativa, sostenendo che il convenuto avrebbe fatturato

prestazioni in eccesso, svolgendo inoltre i mandati in modo lacunoso ed inaccettabile.

Rilevano poi che al momento della conclusione dell¿accordo non sarebbero stati

considerati alcuni pagamenti fatti al convenuto né somme da esso trattenute

perché non comprese nei conteggi. Inoltre andrebbe ancora considerata una

fornitura di pietre al convenuto, già avvenuta ma non ancora fatturata, per un

importo di fr. 53'584,80, somma da porre in compensazione alle pretese della

controparte.

3. Con

risposta 5 marzo 2003 il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando di

aver correttamente eseguito tutti i mandati affidatigli e di aver fatturato

correttamente le proprie prestazioni, contestando l¿esistenza di acconti non

considerati. In merito alla fornitura delle pietre, osserva che trattavasi di

materiale utilizzato per la costruzione della sua strada, fornito alla T___ che

lo aveva poi posato ed alla quale egli aveva pagato le relative fatture. Rileva

poi che la convenzione in virtù della quale procede all¿incasso, era stata a

suo tempo stipulata su proposta della controparte medesima, la quale non aveva

mai contestato le fatture, per ottenere così delle agevolazioni e dilazioni di

pagamento. Gli organi delle società l¿avrebbero quindi accettata con piena

cognizione di causa.

Con gli

allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande,

e così con i rispettivi memoriali conclusivi.

4. Statuendo

il 7 marzo 2005, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 750.- e le spese a carico delle attrici in solido, con

l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 3¿000.- per ripetibili. Il Pretore

ha dapprima rilevato il carattere novatorio della convenzione, che ha

comportato l¿estinzione dei precedenti obblighi. In seguito ha considerato

tardiva la tesi dell¿errore essenziale perché, essendo stata sollevata dalle

attrici solo due anni dopo la firma della convenzione, era irrispettosa

dell¿art. 31 CO, ritenendola comunque infondata anche nel merito. Ha pure

respinto l¿eccezione di compensazione, la pretesa relativa alla fornitura di

pietre non essendo stata dimostrata.

5. AP

1 e AP 2 sono insorte contro il citato giudizio con appello 4 aprile 2005 con

cui chiedono in via principale l¿annullamento della sentenza e il rinvio

dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio e in via subordinata

l¿accoglimento della petizione e il disconoscimento del debito di cui trattasi,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

L¿appellato,

con scritto 21 giugno 2005 ha rinunciato a inoltrare osservazioni, chiedendo

nondimeno la reiezione del gravame.

La R___ _____non

ha appellato la sentenza. La società è stata radiata dal registro di commercio

in data 26 luglio 2005.

considerato

in diritto: 6. Con

l¿atto d¿appello le appellanti hanno prodotto un plico di documenti. In appello

essendo chiaramente esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), gli stessi vanno estromessi

dall¿incarto. Neppure può essere accolta la domanda di richiamare dalla Pretura

di Bellinzona l¿incarto della causa in essere tra AP 1 e A_ D_: la questione

ivi trattata è infatti estranea alla presente procedura, nella quale i fatti di

quella causa non sono neppure mai stati menzionati e quindi neppure possono

essere presi in considerazione in questa sede.

7. In

via principale le appellanti chiedono l¿annullamento della sentenza ed il

rinvio dell¿incarto al Pretore per un nuovo giudizio, previa conclusione della

procedura penale da essi avviata nei confronti del convenuto. La domanda di

annullamento della decisione impugnata è però lecita solo nei casi previsti

dall¿art. 326 CPC, qui non ricorrenti né invocati, e quindi di per sé la

richiesta delle appellanti dev¿essere dichiarata inammissibile (cfr. al

proposito Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 307 m. 1-3 e N. 790). In effetti, a prescindere

dal fatto che dall¿incarto nulla risulta in merito al procedimento penale di

cui trattasi - il Pretore nella sua sentenza si è limitato ad osservare che non

vi erano elementi sufficienti a sostegno della pretesa falsità in atti di cui

si sarebbe reso colpevole il convenuto, rispettivamente di una falsa

testimonianza del teste T__ (sentenza impugnata consid. 13) - si rileva che la

sua esistenza non è motivo d¿annullamento della sentenza impugnata. Se del caso

le appellanti dovranno procedere, datene le condizioni, come indicato dagli art.

346 e seg CPC, nelle vie della restituzione in intero.

8. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni

dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il

disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell¿azione in

disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a

dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore

sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare

l¿inesistenza del debito. L¿inversione dei ruoli processuali non comporta in

altri termini anche il capovolgimento dell¿onere della prova a danno del

debitore e istante (Rep. 1986

pag. 89; Stoffel, Voies

d¿exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.

Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).

9. Con

la convenzione 13 febbraio 2001 le parti, premesso che esse intendevano

risolvere con la medesima il problema in essere dipendente dalle pretese dell¿avv.

AO 1 per sue prestazioni quale legale e membro del consiglio d¿amministrazione

delle tre società, hanno convenuto che ¿le prestazioni passate e presenti

dell¿avv. AO 1, di qualsiasi genere esse siano, effettuate a favore delle

società (quale legale o membro del consiglio di Amministrazione) saranno

estinte mediante pagamento della somma di fr. 60'000.- ... senza interessi ...¿,

importo ¿dovuto in solido dalle società¿, dichiarando ¿...così di

avere definitivamente risolto i reciproci rapporti e di non vantare nessuna

ulteriore pretesa¿ (doc. 1). Quest¿accordo costituisce un chiaro e inequivocabile

riconoscimento del debito da parte delle società appellanti ed è di per sé

sufficiente a dimostrare l¿esistenza del credito vantato dall¿appellato. Era

quindi compito delle appellanti, che si oppongono al pagamento della somma pattuita

nell¿accordo, dimostrare di non esserne vincolate.

9.1 Il

Pretore ha accertato la validità della convenzione in narrativa, rilevando che

le contestazioni sollevate dalle attrici non erano tali da costituire un errore

essenziale ai sensi dell¿art. 24 CO, trattandosi semmai di semplice mancanza di

accortezza nella stipula della convenzione stessa, di cui esse medesime devono

sopportare le conseguenze. Ciò non da ultimo ritenuto che le contestazioni

sollevate riguardavano proprio i punti controversi che le parti con quell¿accordo

hanno voluto dirimere. Inoltre il primo giudice ha pure considerato tardiva

l¿adduzione dell¿errore, perché sollevato solo due anni dopo la stipula della

convenzione.

Con

il proprio gravame le appellanti non hanno più contestato la validità della

convenzione, che è di conseguenza confermata.

9.2 Il

Pretore, osservato che la convenzione era stata redatta da giuristi, ha

rilevato che dalla stessa emerge chiaramente la volontà reciproca delle parti di

estinguere gli obblighi precedenti e di sostituirli con un nuovo rapporto

giuridico. In queste circostanze ha ritenuto verificate le condizioni della

novazione, concludendo che ciò aveva comportato la sostituzione dei precedenti

rapporti giuridici con la convenzione medesima.

Anche

su questo punto la sentenza è rimasta incontestata e va confermata.

9.3 Con

l¿atto d¿appello le appellanti rimettono in discussione l¿operato

dell¿appellato, al quale rimproverano imperizia, scarsa trasparenza e disonestà

nello svolgimento dei mandati affidatigli quale amministratore e legale delle

società. A prescindere dalla questione a sapere se tali doglianze siano fondate,

le censure rivolte all¿operato della controparte sono tutte attinenti ai

pregressi rapporti contrattuali fra le parti, che però sono estinti per effetto

della novazione e di conseguenza non hanno da essere esaminati perché sono

privi di efficacia.

Non

vi sono pertanto motivi per negare la validità alla convenzione stipulata tra

le parti.

10. Rilevato

da ultimo come non vi siano contestazioni neppure in punto alla reiezione

dell¿eccezione di compensazione - respinta dal Pretore che ha ritenuto non provata

l¿esistenza del credito per la fornitura di pietre - l¿appello, infondato,

dev¿essere respinto.

Gli oneri

del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto

che l¿appellato non ha chiesto l¿attribuzione di ripetibili in appello.

Motivi per i quali,

pronuncia: 1. L'appello

4 aprile 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali d¿appello, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 550.¿

b) spese fr.

50.

¿

fr.

600.

¿

sono

poste a carico delle appellanti in solido.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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