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Decisione

12.2005.83

eccezione di incompetenza territoriale

21 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.83

Data decisione, Autorità:

21.04.2005, IICCA

Titolo:

eccezione di incompetenza territoriale

FORO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

art. 25 LFORO

art. 38 LFORO

Incarto n.

12.2005.83

Lugano

21 aprile

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.4

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 18

dicembre 2000, da

AO 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

con la quale si chiede alla convenuta di voler

depositare, presso la Pretura, l’importo di Fr. 54'015.05 oltre interessi al 5%

a far tempo dal 1.6.1999 a fronte di una pretesa per atto illecito che

l’attrice ravvisa nel fatto di aver la convenuta versato tale importo,

corrispondente all’indennità di libero passaggio, al di lei marito senza la sua

autorizzazione rispettivamente in contrasto con un provvedimento cautelare del

Pretore che, nell’ambito di una causa di divorzio tra i coniugi AO 1, inibiva

ogni atto di disposizione sul conto di previdenza del signor AO 1.

Ed ora sull’appello 11 aprile 2005 della parte

convenuta nei confronti del decreto 31 marzo 2005 del Pretore che ha respinto

le eccezioni di incompetenza territoriale e di litispendenza da lei sollevate.

Avendo il Pretore concesso effetto sospensivo

all’appello con ordinanza 14 aprile 2005.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti

prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il

Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale poiché,

trattandosi di un’azione per atto illecito (art. 41 CO), il foro competente,

per l’art. 25 LForo – applicabile, per l’art. 38 LForo, alle cause come quella

all’esame introdotte prima della sua entrata in vigore – può essere anche

quello della parte danneggiata, ossia dell’attrice che risiede a Lugano ed è

sottoposta alla giurisdizione di quella Pretura;

che

l’appellante obietta che l’azione giudiziaria introdotta nei suoi confronti non

sia una causa per atto illecito dimenticando che l’attrice afferma, in

petizione (punto 8 a pag. 6) che “...la convenuta è incorsa in un palese

atto illecito, giusta l’art. 41 CO, che le impone di risarcire il danno

causato” e la stessa convenuta, in risposta (punto I a pag. 2) osserva che “Non

è data la competenza del foro di Lugano... perché l’azione è un’azione ex art.

41 CO di risarcimento del danno (così presunto da controparte)” e continua

contestando l’illiceità del suo agire e l’esistenza di un danno;

che, in

ogni caso, nell’ambito del proprio onere di allegazione è la parte procedente a

definire le domande di causa che sottopone al giudice, rispettivamente a

scegliere la base giuridica dei propri pretesi diritti e con ciò essa indica la

competenza del giudice senza che eventuali obiezioni della controparte a proposito

del tema giuridico della lite debbano essere prese in considerazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 4 m. 2 e N. 30);

che -

anche se l’art. 38 LForo non prevede espressamente quale sia la situazione di

azioni presentate, prima dell’introduzione della LForo, ad un tribunale

incompetente per le normative allora in vigore ma competente per nuova

disposizione della LForo – il principio che le norme di procedura sono

immediatamente applicabili e quello dell’economia di giudizio impongono di

ritenere competente il giudice adito prima dell’entrata in vigore della LForo,

se questa legge lo indica tale (BSK-Wittman, Art. 38 GestG N. 5; Dasser,

Komm. GestG, Zürich 2001, Art. 38 N. 8, 9);

che ne

consegue quindi la competenza del giudice di Lugano, anche se la parte

convenuta non ha sede nella sua giurisdizione ed il preteso atto illecito non

si è consumato nel territorio della stessa, poiché, per l’art. 25 LForo, per le

azioni da atto illecito è competente anche il foro del danneggiato ossia

dell’attrice;

che la

critica riguardante la trasmissione della causa ad altro giudice, oltre che

tardiva (l’ordinanza in questione risalendo al 22 gennaio 2003), è anche

irricevibile trattandosi appunto di ordinanza processuale non impugnabile;

che, per

quanto riguarda l’eccezione di litispendenza riferita all’esistenza della causa

inc. OA.2000.372 della Pretura di Lugano, è appena il caso di rilevare che

questa procedura è stata avviata nei confronti di __________ mentre quella che

qui ci occupa vede come parte convenuta la AP 1;

che

trattasi di due entità giuridiche (fondazioni) distinte e diverse (cfr. gli

estratti dal RC doc. S nell’inc. OA.2000.372 e doc. S in questo incarto) per cui

manca l’imprescindibile condizione della pendenza tra le medesime parti (eadem

res inter easdem partes; art. 35 LForo e art. 23 vCPC qualora fosse applicabile

la legge in vigore al momento dell’inoltro della seconda azione);

che

l’appello, totalmente infondato, può essere così respinto già all’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimazione alla

controparte per la risposta;

che le

spese di giudizio sono a carico dell’appellante soccombente, mentre non si

attribuiscono ripetibili alla controparte alla quale non è stata chiesta la

presentazione di sue osservazioni;

Per i quali motivi

viste per le spese l’art. 147 e seg. CPC e la

vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 11 aprile 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 400.-) sono a

carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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