12.2005.83
eccezione di incompetenza territoriale
21 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.83
Data decisione, Autorità:
21.04.2005, IICCA
Titolo:
eccezione di incompetenza territoriale
FORO
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 25 LFORO
art. 38 LFORO
Incarto n.
12.2005.83
Lugano
21 aprile
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.4
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 18
dicembre 2000, da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con la quale si chiede alla convenuta di voler
depositare, presso la Pretura, l’importo di Fr. 54'015.05 oltre interessi al 5%
a far tempo dal 1.6.1999 a fronte di una pretesa per atto illecito che
l’attrice ravvisa nel fatto di aver la convenuta versato tale importo,
corrispondente all’indennità di libero passaggio, al di lei marito senza la sua
autorizzazione rispettivamente in contrasto con un provvedimento cautelare del
Pretore che, nell’ambito di una causa di divorzio tra i coniugi AO 1, inibiva
ogni atto di disposizione sul conto di previdenza del signor AO 1.
Ed ora sull’appello 11 aprile 2005 della parte
convenuta nei confronti del decreto 31 marzo 2005 del Pretore che ha respinto
le eccezioni di incompetenza territoriale e di litispendenza da lei sollevate.
Avendo il Pretore concesso effetto sospensivo
all’appello con ordinanza 14 aprile 2005.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il
Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale poiché,
trattandosi di un’azione per atto illecito (art. 41 CO), il foro competente,
per l’art. 25 LForo – applicabile, per l’art. 38 LForo, alle cause come quella
all’esame introdotte prima della sua entrata in vigore – può essere anche
quello della parte danneggiata, ossia dell’attrice che risiede a Lugano ed è
sottoposta alla giurisdizione di quella Pretura;
che
l’appellante obietta che l’azione giudiziaria introdotta nei suoi confronti non
sia una causa per atto illecito dimenticando che l’attrice afferma, in
petizione (punto 8 a pag. 6) che “...la convenuta è incorsa in un palese
atto illecito, giusta l’art. 41 CO, che le impone di risarcire il danno
causato” e la stessa convenuta, in risposta (punto I a pag. 2) osserva che “Non
è data la competenza del foro di Lugano... perché l’azione è un’azione ex art.
41 CO di risarcimento del danno (così presunto da controparte)” e continua
contestando l’illiceità del suo agire e l’esistenza di un danno;
che, in
ogni caso, nell’ambito del proprio onere di allegazione è la parte procedente a
definire le domande di causa che sottopone al giudice, rispettivamente a
scegliere la base giuridica dei propri pretesi diritti e con ciò essa indica la
competenza del giudice senza che eventuali obiezioni della controparte a proposito
del tema giuridico della lite debbano essere prese in considerazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 4 m. 2 e N. 30);
che -
anche se l’art. 38 LForo non prevede espressamente quale sia la situazione di
azioni presentate, prima dell’introduzione della LForo, ad un tribunale
incompetente per le normative allora in vigore ma competente per nuova
disposizione della LForo – il principio che le norme di procedura sono
immediatamente applicabili e quello dell’economia di giudizio impongono di
ritenere competente il giudice adito prima dell’entrata in vigore della LForo,
se questa legge lo indica tale (BSK-Wittman, Art. 38 GestG N. 5; Dasser,
Komm. GestG, Zürich 2001, Art. 38 N. 8, 9);
che ne
consegue quindi la competenza del giudice di Lugano, anche se la parte
convenuta non ha sede nella sua giurisdizione ed il preteso atto illecito non
si è consumato nel territorio della stessa, poiché, per l’art. 25 LForo, per le
azioni da atto illecito è competente anche il foro del danneggiato ossia
dell’attrice;
che la
critica riguardante la trasmissione della causa ad altro giudice, oltre che
tardiva (l’ordinanza in questione risalendo al 22 gennaio 2003), è anche
irricevibile trattandosi appunto di ordinanza processuale non impugnabile;
che, per
quanto riguarda l’eccezione di litispendenza riferita all’esistenza della causa
inc. OA.2000.372 della Pretura di Lugano, è appena il caso di rilevare che
questa procedura è stata avviata nei confronti di __________ mentre quella che
qui ci occupa vede come parte convenuta la AP 1;
che
trattasi di due entità giuridiche (fondazioni) distinte e diverse (cfr. gli
estratti dal RC doc. S nell’inc. OA.2000.372 e doc. S in questo incarto) per cui
manca l’imprescindibile condizione della pendenza tra le medesime parti (eadem
res inter easdem partes; art. 35 LForo e art. 23 vCPC qualora fosse applicabile
la legge in vigore al momento dell’inoltro della seconda azione);
che
l’appello, totalmente infondato, può essere così respinto già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimazione alla
controparte per la risposta;
che le
spese di giudizio sono a carico dell’appellante soccombente, mentre non si
attribuiscono ripetibili alla controparte alla quale non è stata chiesta la
presentazione di sue osservazioni;
Per i quali motivi
viste per le spese l’art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 11 aprile 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 400.-) sono a
carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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