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Decisione

12.2005.86

notaio - responsabilità

5 luglio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1

10. Il Pretore

ha respinto la petizione nella misura in cui gli attori chiedevano il

risarcimento della somma di fr. 50'000.- da essi versata quale caparra e che il

notaio non aveva inserito nel contratto di compravendita, perché non ha

ritenuto provato che l’importo in questione andasse computato sul prezzo di

vendita piuttosto che sulla mercede d’appalto. Gli appellanti censurano la

sentenza su questo punto, adducendo che dagli atti risulterebbe che l’importo

in questione era da dedurre dal prezzo di compravendita e che tale volontà

degli acquirenti era perfettamente nota anche al notaio, il quale avrebbe

dovuto tenerne conto nella redazione dell’atto.

Vero è

che dalla ricevuta del 30 marzo 1994 (doc. B) non è possibile ricavare certezze

in merito all’uso della caparra di fr. 50'000.-, essendovi il riferimento sia

alla compravendita, sia al contratto generale. Come le parti abbiano inteso

conteggiare tale importo diventa però chiaro leggendo il contratto d’appalto,

sottoscritto anche dagli appellanti, che indica chiaramente la somma totale

dell’appalto (fr. 339'000.-) con l’indicazione “fr. 50'000.- già pagati il 30

marzo 2004 (vedi ricevuta)” e fr. 52'680.- da pagare “assieme al rogito per

lavori già eseguiti” (doc. D). È quindi di meridiana evidenza che la caparra

era da computare sul prezzo dell’appalto e non invece sul prezzo del terreno.

Ciò è confermato dalla circostanza che gli appellanti hanno firmato l’ordine di

bonifico di fr. 118'000.- che porta l’indicazione “acquisto terreno” a favore

del venditore (doc. E), importo pari all’intero prezzo di vendita, oltre a

quello di fr. 52'680.- a favore della E__________ __________, per l’importo

stabilito nel contratto generale (doc. E).

Il

richiamo degli appellanti allo scritto 14 febbraio 1994 dell’ AP 1 alla Banca

Raiffeisen (doc. I) non permette altra conclusione. In quello scritto il

notaio, facendo la cronistoria della vicenda, ha indicato che all’inizio

l’acconto era stato dato sul prezzo di vendita, ciò che, alla lettura della

relativa ricevuta è senz’altro sostenibile. Nel medesimo scritto il notaio

riferisce però in seguito il cambiamento della destinazione della somma di fr.

50’000.- stabilito dalle parti (punto 5). Inserito nel contesto del documento,

invece che avulso dallo stesso, il punto 1 assume tutt’altra connotazione

rispetto a quella ne danno gli appellanti, frutto di una lettura parziale del

documento.

Per

quanto concerne poi l’argomento addotto dagli appellanti che la firma dei

documenti di cui trattasi sarebbe avvenuta non per loro libera scelta bensì su

pressione del notaio, lo stesso è rimasto allo stadio di puro parlato, essi non

avendo fornito il benché minimo indizio in suo suffragio.

Ne

discende che l’appello, non privo di temerarietà, dev’essere respinto.

11. Per

quanto concerne l’istanza di assistenza giudiziaria formulata da AO 2 e AO 1,

la stessa va accolta nella misura in cui essi resistono all’appello di

controparte, essendo dati sia il requisito dell’indigenza, sia quello della

possibilità di esito favorevole. La domanda va invece respinta nella misura in

cui è formulata nell’ambito del loro appello perché il gravame, manifestamente

infondato, difettava sin dall’inizio del requisito della probabilità di esito

favorevole.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 21 aprile 2005 dell’ __________ è respinto

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’400.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr. 1’450.-

già

anticipate dagli appellanti, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di appello.

3.

L'appello 25 aprile 2005 di AO 2 e AO 1 è respinto.

4.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’400.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr. 1’450.-

sono

poste a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere alla controparte

fr. 3’000.- per ripetibili di appello.

5.

L’istanza

di assistenza giudiziaria di AO 2 e AO 1 è accolta limitatamente alla procedura

d’appello promossa da AP 1 e per il resto è respinta.

6.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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