12.2005.87
appello su spese e ripetibili
9 agosto 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2005.87
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, IICCA
Titolo:
appello su spese e ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
art. 17 LTG
art. 11 TOA
Incarto n.
12.2005.87
Lugano
9 agosto 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.92
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 16
settembre 2004 da
AP 1
RA 2
contro
AO 1
RA 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 1'005'672.- oltre
interessi al 5% dal 1 aprile 2004;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 23 marzo 2005 ha respinto
in ordine;
appellante
l’attrice con atto di appello 25 aprile 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre la tassa di giustizia e le ripetibili;
mentre
il convenuto non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. Con
petizione 16 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento
dell’importo di fr. 1'005'672.- oltre interessi al 5% dal 1 aprile 2004.
L’attrice ha sostenuto di essere stata deliberatamente ingannata nell’ambito delle
trattative che hanno portato alla conclusione di un contatto per la locazione
di due piani dello stabile C__________ - di proprietà del convenuto - nei quali
essa ha installato un negozio __________, contratto poi rescisso perché
l’autorità pubblica non ha concesso le necessarie autorizzazioni. L’attrice,
rilevato che la causa fonda sia su un contratto di locazione sia su un atto
illecito, ha inoltrato una prima causa alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord, invocando il foro del domicilio del convenuto, incoando
successivamente la medesima causa anche presso la Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud, competente in virtù del foro del contratto di locazione.
2. Con
la propria risposta alla petizione nella causa pendente avanti la Pretura di
Mendrisio-Sud, AO 1 si è opposto alla petizione sollevando, tra l’altro,
l’eccezione di litispendenza, perché l’identica causa era già pendente presso
la Pretura di Mendrisio-Nord, precedentemente adita dall’attrice con petizione
5 luglio 2004.
3. Con
decreto 3 dicembre 2004 - cresciuto in giudicato - il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accertato la propria competenza, respingendo
le eccezioni di incompetenza territoriAO 1
Con
istanza 18 febbraio 2005 l’attrice, rilevato che la Pretura di Mendrisio-Nord aveva
ammesso la propria giurisdizione, ha quindi chiesto la congiunzione di entrambe
le cause presso la medesima.
Con
sentenza 23 marzo 2005, il Pretore di Mendrisio-Sud ha ritenuto fondata
l’eccezione di litispendenza, respingendo in ordine la petizione e ponendo la
tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese a carico dell’attrice con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'000.- per ripetibili.
4. Con ricorso (recte: appello) del 25 aprile 2005, l’attrice postula la
riforma del giudizio impugnato chiedendo che la tassa di giustizia sia fissata
in fr. 900.- e le ripetibili in fr. 1'000.-.
5. La
tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della
natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 LTG), nei
termini stabiliti dal III capitolo della medesima legge, tenuto conto che, di
fronte ad un elevato valore di causa, la stessa va adeguatamente moderata per
tenere conto dei principi della proporzionalità e dell’equivalenza che in virtù
del diritto federale informano tutte le riscossioni tributarie. Anche gli
emolumenti giudiziari devono infatti mantenersi in un rapporto ragionevole con
la complessità della causa e con l’impegno richiesto al tribunale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 50 ad art.
148).
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di
giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere
d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che
non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi
della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).
6. In
concreto, stante il valore litigioso di 1'005'672.35, il Pretore ha fissato la
tassa di giustizia in fr. 6'000.-.
L’appellante
la considera eccessiva, argomentando che la decisione di respingere in ordine
la petizione altro non sarebbe che una logica conseguenza della precedente
decisione emanata dalla Pretura di Mendrisio-Nord relativa alla competenza, e
come tale non avrebbe richiesto un particolare impegno da parte del magistrato.
Invoca poi la parità di trattamento, chiedendo di fissare la tassa in fr. 900.-
come fatto dal Pretore di Mendrisio-Nord nel proprio giudizio.
L’art. 17
LTG prevede, per cause di valore da 1 a 2 milioni di franchi, una tassa di
giustizia da fr. 5'000.- a fr. 30'000.-. La qui contestata tassa di fr. 6'000.-
rientra quindi di per sé nei limiti della tariffa. Cionondimeno l’appello
merita di essere parzialmente accolto. Se è pur vero che il Pretore è rimasto
entro i limiti imposti dalla legge applicando una tassa poco al di sopra del
minimo, va anche rilevato che la procedura è stata sospesa dopo l’intimazione
dell’allegato di risposta e che non sono state fatte udienze né è stato compiuto
alcun atto istruttorio. Ciò imponeva, in applicazione dei principi che reggono
la fissazione della tassa di giustizia, di scostarsi da quanto prevede la LTG,
Fatti
i cui limiti sono stati stabiliti tenendo conto dell’esaurimento degli stati
processuali che, nel caso concreto, non sono però stati tutti compiuti. Non facendolo,
il primo giudice ha ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento, applicando una
tassa di giustizia eccessiva. Tenuto conto degli atti compiuti e del valore
litigioso, una tassa di fr. 2’000.- appare senz’altro congrua. Su questo punto
l’appello va parzialmente accolto.
L’appellante
chiede invero di fissare la tassa in fr. 900.- invocando il principio della parità
di trattamento. Su questo argomento l’appellante non può essere seguita, perché
pone a paragone due situazioni sostanzialmente differenti, rette da norme
diverse. La decisione del Pretore di Mendrisio-Nord, alla quale l’appellante si
richiama, è infatti un decreto processuale (art. 100 CPC) e la tassa di
giustizia è fissata in applicazione dell’art. 19 LTG, che prevede - per i
decreti e le ordinanze processuali - una tassa da fr. 30.- a fr. 10'000.-. La decisione
qui impugnata, con la quale il Pretore ha dichiarato irricevibile l’azione, è
invece una sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 378 ad art. 100 CPC) e come tale non le sono applicabili
i limiti dell’art. 19 LTG, bensì quelli dell’art. 17 LTG.
7. Per
quanto concerne le ripetibili, la TOA prevede per valori litigiosi da fr.
500'000.- a 1'500'000.- un onorario normale variante dal 4 al 7%. Applicato al
valore litigioso della causa di cui trattasi, ciò corrisponde ad un onorario
tra fr. 40'000.- e fr. 70'000.-. Il Pretore, stante che la procedura non è
terminata con un giudizio di merito, ha tenuto conto di entrambi i criteri dell’onorario
ad valorem e del dispendio orario, applicando la nota formula del Consiglio di
moderazione (BOA no 7, marzo 1994, pag. 21). Valutato il dispendio orario in 8
Considerandi
ore e applicando una tariffa oraria di fr. 250.-, ha quindi fissato le ripetibili
in fr. 4'000.-. L’appellante contesta l’importo delle ripetibili. Osserva che
nell’ambito della propria decisione relativa all’eccezione di incompetenza, la
Pretura di Mendrisio-Nord ha attribuito alla controparte fr. 1'000.- di
ripetibili. Poiché la presente procedura si sarebbe limitata a dirimere la sola
eccezione di litispendenza, non si giustificherebbe di attribuire un importo
superiore. Inoltre, l’impegno del legale di controparte sarebbe stato invero
limitato, l’allegato di risposta della causa di cui trattasi essendo sostanzialmente
un mero adattamento del memoriale presentato nell’ambito della causa già
pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord. Non sarebbe pertanto giustificato
il dispendio di tempo di 8 ore indicato dal Pretore.
Su questo
punto l’appello va respinto. Il primo giudice ha invero già tenuto conto nella
sua valutazione che la fattispecie era conosciuta al patrocinatore della
convenuta, rilevando che lo stesso ha dovuto redigere un allegato di risposta
di 11 pagine, con un dispendio stimato in 8 ore. Tenuto conto che v’era già la
risposta nella parallela causa presso la Pretura di Mendrisio-Nord, il numero
di ore può invero apparire a prima vista generoso. Va però evidenziato che la
nuova causa ha comunque dovuto essere esaminata, e confrontata con quella già
pendente presso un’altra Pretura, ciò che ha poi permesso di concludere che era
sostanzialmente uguale a quella, con la conseguenza che è stato sollevato ed
esaminato il problema della litispendenza. Il primo giudice, valutando il
dispendio orario del patrocinatore in 8 ore non ha quindi abusato o anche solo
ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento.
Il fatto
che la Pretore di Mendrisio-Nord abbia attribuito fr. 1'000.- ripetibili con la
decisione sulla competenza non è atto a indurre a diversa conclusione.
Ne discende che l'appello va accolto nei limiti dei considerandi.
La parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello né si è opposta
allo stesso, sicché non può essere considerata soccombente e quindi non le
possono essere poste a carico spese né riconosciute ripetibili. La tassa e le
spese di giustizia, ridotte, sono a carico dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia:
1. L'appello
25 aprile 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza
la sentenza 23 marzo 2005 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è
così riformata:
3. La tassa di giustizia, fissata in fr. 2’000.- e le spese, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1 che rifonderà alla
controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.-- sono
a carico dell’appellante.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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