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Decisione

12.2005.87

appello su spese e ripetibili

9 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i cui limiti sono stati stabiliti tenendo conto dell’esaurimento degli stati

processuali che, nel caso concreto, non sono però stati tutti compiuti. Non facendolo,

il primo giudice ha ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento, applicando una

tassa di giustizia eccessiva. Tenuto conto degli atti compiuti e del valore

litigioso, una tassa di fr. 2’000.- appare senz’altro congrua. Su questo punto

l’appello va parzialmente accolto.

L’appellante

chiede invero di fissare la tassa in fr. 900.- invocando il principio della parità

di trattamento. Su questo argomento l’appellante non può essere seguita, perché

pone a paragone due situazioni sostanzialmente differenti, rette da norme

diverse. La decisione del Pretore di Mendrisio-Nord, alla quale l’appellante si

richiama, è infatti un decreto processuale (art. 100 CPC) e la tassa di

giustizia è fissata in applicazione dell’art. 19 LTG, che prevede - per i

decreti e le ordinanze processuali - una tassa da fr. 30.- a fr. 10'000.-. La decisione

qui impugnata, con la quale il Pretore ha dichiarato irricevibile l’azione, è

invece una sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 378 ad art. 100 CPC) e come tale non le sono applicabili

i limiti dell’art. 19 LTG, bensì quelli dell’art. 17 LTG.

7. Per

quanto concerne le ripetibili, la TOA prevede per valori litigiosi da fr.

500'000.- a 1'500'000.- un onorario normale variante dal 4 al 7%. Applicato al

valore litigioso della causa di cui trattasi, ciò corrisponde ad un onorario

tra fr. 40'000.- e fr. 70'000.-. Il Pretore, stante che la procedura non è

terminata con un giudizio di merito, ha tenuto conto di entrambi i criteri dell’onorario

ad valorem e del dispendio orario, applicando la nota formula del Consiglio di

moderazione (BOA no 7, marzo 1994, pag. 21). Valutato il dispendio orario in 8

Considerandi

ore e applicando una tariffa oraria di fr. 250.-, ha quindi fissato le ripetibili

in fr. 4'000.-. L’appellante contesta l’importo delle ripetibili. Osserva che

nell’ambito della propria decisione relativa all’eccezione di incompetenza, la

Pretura di Mendrisio-Nord ha attribuito alla controparte fr. 1'000.- di

ripetibili. Poiché la presente procedura si sarebbe limitata a dirimere la sola

eccezione di litispendenza, non si giustificherebbe di attribuire un importo

superiore. Inoltre, l’impegno del legale di controparte sarebbe stato invero

limitato, l’allegato di risposta della causa di cui trattasi essendo sostanzialmente

un mero adattamento del memoriale presentato nell’ambito della causa già

pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord. Non sarebbe pertanto giustificato

il dispendio di tempo di 8 ore indicato dal Pretore.

Su questo

punto l’appello va respinto. Il primo giudice ha invero già tenuto conto nella

sua valutazione che la fattispecie era conosciuta al patrocinatore della

convenuta, rilevando che lo stesso ha dovuto redigere un allegato di risposta

di 11 pagine, con un dispendio stimato in 8 ore. Tenuto conto che v’era già la

risposta nella parallela causa presso la Pretura di Mendrisio-Nord, il numero

di ore può invero apparire a prima vista generoso. Va però evidenziato che la

nuova causa ha comunque dovuto essere esaminata, e confrontata con quella già

pendente presso un’altra Pretura, ciò che ha poi permesso di concludere che era

sostanzialmente uguale a quella, con la conseguenza che è stato sollevato ed

esaminato il problema della litispendenza. Il primo giudice, valutando il

dispendio orario del patrocinatore in 8 ore non ha quindi abusato o anche solo

ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento.

Il fatto

che la Pretore di Mendrisio-Nord abbia attribuito fr. 1'000.- ripetibili con la

decisione sulla competenza non è atto a indurre a diversa conclusione.

Ne discende che l'appello va accolto nei limiti dei considerandi.

La parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello né si è opposta

allo stesso, sicché non può essere considerata soccombente e quindi non le

possono essere poste a carico spese né riconosciute ripetibili. La tassa e le

spese di giustizia, ridotte, sono a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia:

1. L'appello

25 aprile 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza

la sentenza 23 marzo 2005 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è

così riformata:

3. La tassa di giustizia, fissata in fr. 2’000.- e le spese, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1 che rifonderà alla

controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.-- sono

a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

terzi

implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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