12.2005.88
sfratto - parte preclusa - nova
28 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.88
Data decisione, Autorità:
28.04.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - parte preclusa - nova
APPELLO
MANCATA PRODUZIONE DELLA RISPOSTA
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 169 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.88
Lugano
28 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.250
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di
sfratto 1° marzo 2005 da
AO 1
contro
AP 1
che il
Segretario assessore ha accolto, con decreto 6/15 aprile 2005, facendo ordine
al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante, entro 10 giorni,
l’appartamento di 2 1/2 locali al 1° piano dello stabile denominato __________
sito in __________ a __________;
ed ora sullo
scritto (“opposizione”) 25 aprile 2005 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il
decreto qui impugnato il Segretario assessore, preso atto che il contratto di
locazione tra le parti (doc. B) era stato sciolto dall’istante, con disdetta
ordinaria (doc. A), per il successivo 28 febbraio 2005, e che l’ente locato non
era stato restituito, ha senz’altro accolto l’istanza di sfratto;
che con l’opposizione
(recte: appello) che qui ci occupa, il convenuto, dopo aver ribadito la serietà
dei motivi, già esposti al momento dell’inoltro della domanda di rinvio, che
gli hanno impedito di presenziare all’udienza di discussione, adduce in
sostanza di aver contestato a suo tempo la disdetta innanzi all’Ufficio di
conciliazione di Breganzona, procedura tutt’ora inevasa, sicché esclude di poter
essere oggetto di uno sfratto; egli chiede pure, nel caso non lo si ritenesse
in grado di difendersi adeguatamente, di farglielo presente e di indicargli a
quali aiuti poter far capo;
che il
gravame, sufficientemente comprensibile sia in fatto che in diritto e dunque
sicuramente non tale da imporre, ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CPC, la diffida al
convenuto a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore con la
comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio, può senz’altro
essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza
necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in
effetti il convenuto, non avendo partecipato all’udienza di discussione, senza
aver in questa sede censurato il giudizio -per altro del tutto corretto- con
cui il primo giudice gli aveva negato il rinvio dell’udienza, è rimasto
inesorabilmente precluso nella lite e dunque non è autorizzato a far valere nella
procedura d’appello nuovi fatti prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), sicché quanto da lui dichiarato in questa sede a sostegno
dell’infondatezza del decreto di sfratto deve senz’altro essere sanzionato come
inammissibile;
che a
prescindere da quanto precede, egli non ha assolutamente provato di aver inoltrato,
verosimilmente l’11 dicembre 2004, un’istanza di contestazione della disdetta
all’Ufficio di conciliazione, tanto è vero che quest’ultima autorità,
tempestivamente interpellata dal primo giudice, ha confermato che presso di lei
non era pendente nessuna istanza tre le parti e di aver ricevuto dal convenuto
solo uno scritto interlocutorio datato 11 febbraio 2005, precisando però di non
aver mai visto in precedenza la lettera 11 dicembre 2004 allegata a quello
scritto (“mai ricevuta!”);
che in
tali circostanze l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile, con accollo al convenuto appellante della tassa di
giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e 313bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
1. L’appello 25 aprile 2005 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.– (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
3.Intimazione:
-
-
Comunicazione
Considerandi
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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