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Decisione

12.2005.9

appalto - difetti - minor valore - danno estetico

13 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i disegni e le indicazioni del progettista e risulta conforme agli stessi. L¿appellante

non si è invero mai confrontato negli allegati preliminari con il problema della

gravità del difetto né con le conseguenze che esso comporta dal profilo

estetico, limitandosi a chiedere il rifacimento dell¿opera perché difettosa

(duplica pag. 4, conclusioni pag. 3). Comunque, il difetto in questione, sia

pure fastidioso, non è di gravità tale da compromettere l¿opera in modo tanto rilevante

da permetterne la ricusa ma consente, semmai, di chiedere il risarcimento del

minor valore.

8.5 Così stando le cose,

la pretesa dell¿appellante avrebbe però di principio dovuto essere respinta. Per

consolidata giurisprudenza infatti il committente è di principio legato alla

scelta di uno dei mezzi di difesa previsti dall¿art. 368 CO tosto che ne ha

dato comunicazione all¿appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo

unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o

nell¿altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva

alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti;

Rep. 1999, pag. 215, 1993, pag. 197, 1985, pag. 133; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835). Se in concreto

fossero dati sufficienti motivi per ripristinare il diritto di scelta del committente

una volta stabilito che la ricusa non era possibile, è questione che può

rimanere indecisa, l¿appaltatore non essendosi aggravato contro la decisione

del Pretore.

8.6 Stante la natura puramente estetica del difetto, il minor valore

dell¿opera è difficilmente oggettivabile in termini economici e di conseguenza

va stabilito facendo capo al prudente apprezzamento del giudice (art. 42 cpv. 2

CO; ICCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K. consid. 6; II CCA 5 febbraio 2001 in re

P./L. AG e lc.; Gauch, op. cit.,

n. 1667). Quando il Pretore applica le regole del diritto e dell¿equità laddove

la legge gli riserva il libero apprezzamento, come nel caso dell¿art. 42 CO,

l¿autorità d¿appello può riesaminare liberamente una tale

valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni,

rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 307 m. 32). In concreto il Pretore, seguendo l¿opinione del

perito giudiziario ha determinato il minor valore dell¿opera in fr. 1'750.-,

pari ad ¼ del valore della prestazione fatturata importo che, tenuto conto

della situazione specifica appare congruo e, in mancanza di specifiche

critiche, può senz¿altro essere confermato.

Ne

discende che l¿appello è parzialmente accolto. Il saldo dovuto dall¿appellante

è quindi di fr. 31'395.09 (fr. 33'145,09 dedotti fr. 1'750.-), arrotondato a

fr. 31'395,10, sicché la sentenza del Pretore dev¿essere riformata in tal senso.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della prima sede, e così quelle

d¿appello, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: I. L'appello

17 gennaio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 10 dicembre 2004 del Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3 è riformata come segue:

1. La

petizione è parzialmente accolta.

1.1. Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare alla AO

1, __________, l¿importo di fr. 31'395.10 oltre

interessi al 5% a partire dal 15 maggio 1998.

1.2. È

fatto ordine all¿ufficiale dei registri del Distretto di Lugano di procedere

all¿iscrizione in via definitiva dell¿ipoteca legale per la somma di fr.

31'395.10 oltre interessi al 5% a partire dal 15 maggio 1998 a carico della

part. N. 1436 RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________ ed a favore

della AO 1, __________.

2. La

tassa di giustizia in fr.2'000.- (duemila) e le spese, da anticipare dalla

parte attrice, come pure le spese di perizia già anticipate come di rito,

restano a suo carico in ragione di 1/5 e sono poste a carico del convenuto in

ragione dei rimanenti 4/5, con l¿obbligo per quest¿ultimo di rifondere alla controparte

fr. 2'250.- di ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali d¿appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

550.

-

da

anticipare dall'appellante, sono poste a carico per 1/8 della parte appellata e

per i rimanenti 7/8 sono a carico dell¿appellante, il quale rifonderà a

controparte fr. 800.- di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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