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Decisione

12.2005.90

azione revocatoria

18 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

8. L’appellante censura

il giudizio impugnato nella misura in cui il Segretario assessore ha accertato la

volontà del di lei padre di agire in danno dei creditori, rilevando che la

donazione è avvenuta nel contesto di una radicale riorganizzazione dell’azienda

-che sino a quel momento rivestiva la forma di una ditta individuale- che

prevedeva di convogliarne le attività in varie società anonime, ciò che avrebbe

permesso anche la auspicata partecipazione di terze persone, separando nel

contempo l’attività aziendale da quella privata. Essa contesta poi che al

momento della donazione il donante si trovasse in una situazione d’insolvenza.

8.1 La

difficile situazione economica di __________ AO 4 all’epoca dei fatti emerge in

modo netto dall’istruttoria. Dal rapporto dell’ispettorato fiscale di Bellinzona,

allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli ispettori

rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante degli

utili, riconducibile d’una parte alla crisi nel settore in cui l’azienda

operava, e dall’altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori

all’estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti

perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello

stabile aziendale “C__________ T__________”, che avrebbe dovuto consentire la

razionalizzazione del lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo

elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri

finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il

contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da

un lato a realizzare una cifra d’affari molto alta per le necessità di

liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a

prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con

il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al

fallimento, ipotesi d’altronde già avanzata dal fiduciario signor C__________

della AO 3 secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure ipotizzabile un

concordato in particolare a causa della difficile commerciabilità del C__________

t__________” (Rapporto dell’ispettorato fiscale, Bellinzona, del 13 novembre

1996, nell’incarto richiamato dall’UT). La difficile situazione finanziaria è

confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei quali __________

C__________ era cliente. Così __________ B__________, funzionario dell’__________,

il quale ha ricordato che AO 3 aveva una situazione delicata e a rischio, tanto

che il suo incarto era trattato dal servizio crediti in sofferenza, ufficio al

quale le pratiche vengono trasmesse quando la situazione comincia a destare

preoccupazioni e vi sono per la banca rischi concreti di perdita (verbale 28

ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di

Lugano, sez. 4). Il teste __________ P__________, funzionario del CS, riferisce

che anche presso questa banca la posizione di __________ C__________ era

gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag. 2). Dall’estratto

dell’UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose esecuzioni in corso, per

un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne sono aggiunte altre, nel

1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre ancora nel 1999, fino al

decesso di __________ C__________, per oltre fr. 300'000.- (doc. E). L’apprezzamento

del Segretario assessore che ha ritenuto precaria la situazione economica di __________

C__________ al momento in cui ha fatto la donazione va pertanto confermato.

8.2 La

sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all’accertamento

dell’elemento soggettivo in capo a __________ C__________. Prima della cessione

degli immobili di Lugano, __________ C__________ ha messo ordine nell’intricata

situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti

ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva

anche l’attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa

ai due immobili è uscita dalla situazione difficile in cui si trovava, uscendo dal

“recovering” per essere trattata al fronte (testi __________ P__________,

verbale cit., pag. 2, e __________ B__________, verbale cit., pag. 6 e verbale

2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Con la

donazione della particella n. __________ di Lugano AP 1 ha ricevuto un immobile

del valore commerciale valutato in fr. 4'370'000.-, assumendosi i relativi

debiti ipotecari di fr. 3'550'000.- (doc. BB). Di conseguenza la prestazione (donazione

dell’immobile) e la controprestazione (assunzione dei debiti gravanti

l’immobile) non erano equivalenti e quindi l’operazione non era certo neutra

dal profilo finanziario. Nella situazione economica perlomeno difficile in cui

versava, __________ C__________ avrebbe potuto prevedere che la donazione era

suscettibile di causare un pregiudizio ai creditori, ritenuto che egli non si

liberava di un ingente debito ipotecario, bensì anche dell’ immobile che tale credito

garantivano e superavano per valore. Vero è che uno degli elementi che ha

permesso di valorizzare l’immobile è la rinuncia di AO 4 al proprio diritto di

usufrutto. A ragione qui il Segretario assessore osserva -e ciò peraltro

neppure è stato contestato in questa sede- che non v’è alcuna prova che la di

lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione dell’

immobile all’appellante.

In tale

situazione ben si deve ammettere l’agire in danno dei creditori, senza che sia

necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei

debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al

beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori.

8.3 A

mente dell’appellante, la donazione sarebbe stata una conseguenza della

ristrutturazione messa in atto da __________ C__________, che intendeva così

sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che

la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda

imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell’una

o dell’altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò

imponesse a __________ C__________ di privarsi degli attivi privati mediante la

donazione alla figlia. Se è vero che, mediante la donazione, egli si “liberava”

di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava non solo della

parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche del margine di

attivo.

9. Il Segretario

assessore ha ammesso che l’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai

creditori era riconoscibile alla convenuta, ciò a dipendenza dello stretto

rapporto di parentela tra donante e donataria, indizio questo atto a rendere

verosimile una connivenza tra i due. L’appellante nega che al momento della

donazione le fosse in qualche modo riconoscibile l’intenzione del padre di

agire in danno dei creditori, ritenuto che la di lui situazione finanziaria non

aveva nulla di preoccupante.

Va qui ricordato

che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di parentela

tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione naturale

che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione

finanziaria del debitore (Staehelin,

Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter, op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa

avvalorata in concreto dalla circostanza che l’appellante sapeva che il padre

aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità

generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta

causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e

dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag.

2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va

confermata.

Ne

discende la reiezione dell’appello. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

per i quali motivi

pronuncia:

1. L’appello

25 aprile 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

Tassa di

giustizia fr. 3'000.-

Spese fr.

50.

-

Totale fr.

3'050.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare agli

appellati complessivi fr. 5’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- avv __________

-

Studio Legale __________

- Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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