12.2005.90
azione revocatoria
18 agosto 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2005.90
Data decisione, Autorità:
18.08.2006, IICCA
Titolo:
azione revocatoria
AZIONE REVOCATORIA
REVOCA PER DOLO
REVOCA PER DONAZIONE
art. 285 LEF
art. 288 LEF
Incarto n.
12.2005.90
Lugano
18 agosto
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.453
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 28 giugno
2001 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
tutti patrocinati dallo RA 5
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
4
chiedente la retrocessione da AP 1 all’eredità
giacente C__________ __________ __________ del fondo particella n. __________
RFD di __________, alla quale la convenuta si è opposta e che il Segretario
assessore ha accolto con sentenza 24 marzo 2005;
appellante la convenuta con atto 25 aprile 2005 con il
quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la
petizione;
mentre con osservazioni 27 giugno 2005 le parti
appellate postulano la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto: 1. Il
28 maggio 1999 è deceduto __________ C__________, titolare di un’attività
imprenditoriale nel settore dell’impiantistica sanitaria e del riscaldamento.
Il 25 giugno 1999 gli eredi legali del defunto (la vedova __________
C__________ ed i figli A__________ e D__________), rilevata la grave situazione
economica in cui versava la ditta individuale del defunto, hanno chiesto la
liquidazione d’ufficio dell’eredità, che è stata ordinata dal Pretore con
decreto 1 luglio 1999, incaricandone l’Ufficio fallimenti di Lugano.
Nella
graduatoria, che fa stato di passivi per oltre 34 milioni di franchi, figurano,
tra altri, la AO 1, __________ (fr. 50'664.-), AO 2, __________
(fr. 58'356.-), AO 3, __________ (fr. 64'193,25), AO 4, __________ (fr. 403'835.05)
e il Dipartimento finanze e economia, Bellinzona (fr.
157'493.-).
2. Con
petizione 28 giugno 2001 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e
il Dipartimento finanze e economia, agenti quali cessionari
per l’art. 260 LEF delle pretese della massa, invocando l’art. 285 LEF hanno
chiesto la revoca della donazione della particella n. __________ RFD di __________
da L__________ a AP 1 e la retrocessione del fondo all’eredità giacente fu __________
C__________. Gli attori rilevano che all’epoca della donazione la situazione finanziaria
di __________ C__________ era precaria. Nell’ambito della ristrutturazione del proprio
patrimonio, egli avrebbe costituito, rispettivamente acquisito alcune società, nelle
quali sarebbero poi state convogliate le varie attività aziendali. Contestualmente
egli avrebbe altresì donato alla figlia D__________, il 2 agosto 1996, la casa
di vacanza di L__________ e, il 14 gennaio 1998, gli stabili di reddito A__________
e G__________ (mappali n. __________ e __________ RFD di __________), il cui
valore sarebbe stato superiore agli oneri ipotecari -assunti dalla donataria- gravanti
gli immobili medesimi. Alla morte di __________ C__________ sarebbero così
rimasti a far parte dell’eredità unicamente i beni immobili oberati da debiti
ed alcuni altri attivi, valutati in circa fr. 12 milioni, a fronte di passivi per
circa 34 milioni. A mente degli attori sarebbero pertanto verificati gli
estremi degli art. 285 seg. LEF per ottenere la revoca della donazione di cui
trattasi, con tale atto il defunto avendo disposto di suoi attivi ai danni dei
creditori.
3. Con
risposta 19 ottobre 2001 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione,
contestando l’esistenza degli estremi di legge per la revoca della donazione. Adduce
che all’inizio del 1996 la situazione finanziaria di __________ C__________ non
era disastrata, mentre gli interventi intesi a ristrutturare le sue attività
avrebbero permesso di ridurre in modo importante la situazione debitoria. Non
corrisponderebbe quindi al vero che la riorganizzazione aziendale e le
donazioni avrebbero peggiorato la sua situazione finanziaria ledendo gli
interessi dei creditori. Inoltre, non solo non vi sarebbe un pregiudizio per i
creditori, ma neppure vi sarebbe stata l’intenzione del donante di agire a
discapito degli interessi dei creditori, così come la riconoscibilità di tale
circostanza da parte della donataria.
Con le
rispettive conclusioni entrambe le parti hanno ribadito le proprie domande.
4. Con
sentenza 24 marzo 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha accolto la petizione, ordinando la postulata retrocessione
dell’immobile, caricando spese e ripetibili alla convenuta.
5. Con
appello 25 aprile 2005 la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata
nel senso di respingere la petizione, mentre gli appellati ne chiedono la
reiezione
Considerato
In diritto: 6. La
revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono
stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei
5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in
cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi
creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). L’applicazione
dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio
effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato
una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di
certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato
la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002).
Affinché
l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore
abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente
la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore
poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio
ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo
diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno
sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 4C.262/2002; Peter, Commentaire Romand, n. 10 ad
art. 288 LEF; Staehelin, Basler Kommentar,
n. 16 ad art. 288 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ni
32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la connivenza del
terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto, prestando l’attenzione
che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso avrebbe avuto
quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 99 III 89).
7. Il Segretario
assessore ha ritenuto che con la donazione di cui trattasi __________ C__________
ha deliberatamente sottratto ai propri creditori il valore residuo degli
immobili trapassati alla figlia, creando loro un danno. L’appellante contesta
che la donazione abbia provocato un -neppure dimostrato- danno ai creditori. Adduce
in proposito che nella definizione dei valori degli immobili non sarebbe da
tener conto del loro valore di mercato nell’ambito di una normale trattativa di
compravendita, bensì del possibile ricavo, notevolmente inferiore, ottenibile
mediante vendita ai pubblici incanti. Rileva poi che gli ulteriori immobili di
proprietà del defunto, veduti appunto mediante asta pubblica, avrebbero
fruttato un ricavo ben inferiore - in media del 28%- ai valori stabiliti dalle stime
peritali. Tenendo conto di questa circostanza il valore degli immobili oggetto
di donazione sarebbe quindi di fr. 6'476’911.- in luogo dei fr. 9'009'475.-
attribuitogli dal perito dell’UEF, insufficiente per soddisfare i crediti assistititi
da pegno, ammontanti a complessivamente fr. 7'878'000.-. Di conseguenza gli
altri creditori non avrebbero tratto alcun beneficio dalla vendita agli incanti
degli immobili e quindi la donazione non avrebbe causato loro alcun danno.
Il perito ing. __________,
così incaricato dall’UEF, ha stabilito il valore delle particelle n. __________
e __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, donate dal
defunto alla qui convenuta, calcolandolo in base a entità metriche e valori
medi unitari e in base al reddito, indicando valori di fr. 4'285'000.- per la
particella n. __________ RFD di __________, fr. 4'370'000.- per la particella
n. __________ RFD di __________ e fr. 354'475.- per il fondo n. __________ RFD
di __________. Questi valori, posti dagli appellati alla base delle proprie
considerazioni nella valutazione del danno, non sono mai stati contestati prima
d’ora dall’appellante. In prima istanza essa aveva sì negato che la donazione fosse
avvenuta a danno dei creditori, argomentando che la riorganizzazione delle
attività del donante aveva permesso di ridurre i di lui debiti privati di oltre
6,8 milioni di franchi e quelli aziendali di oltre 10 milioni -peraltro senza
considerare che a fronte di tale riduzione dei debiti vi è anche una,
consistente, riduzione degli attivi, che, nel caso dei debiti privati, supera
il valore dei debiti- senza però mai mettere in dubbio i valori di stima
peritali. Poiché il tema della lite è fissato e limitato dalle
domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta,
rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la convenuta non ha
sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non
sono proponibili nelle conclusioni e tantomeno in sede di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 22, 23 e 28
ad art. 78). Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo limite sono per
principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da
respingere in ordine, e sfuggono ad un esame di merito. Di conseguenza,
rilevato come la contestazione relativa al valore degli immobili sia stata
sollevata per la prima volta in sede di appello, la stessa non va esaminata,
essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni
(art. 321 CPC).
Fatti
8. L’appellante censura
il giudizio impugnato nella misura in cui il Segretario assessore ha accertato la
volontà del di lei padre di agire in danno dei creditori, rilevando che la
donazione è avvenuta nel contesto di una radicale riorganizzazione dell’azienda
-che sino a quel momento rivestiva la forma di una ditta individuale- che
prevedeva di convogliarne le attività in varie società anonime, ciò che avrebbe
permesso anche la auspicata partecipazione di terze persone, separando nel
contempo l’attività aziendale da quella privata. Essa contesta poi che al
momento della donazione il donante si trovasse in una situazione d’insolvenza.
8.1 La
difficile situazione economica di __________ AO 4 all’epoca dei fatti emerge in
modo netto dall’istruttoria. Dal rapporto dell’ispettorato fiscale di Bellinzona,
allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli ispettori
rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante degli
utili, riconducibile d’una parte alla crisi nel settore in cui l’azienda
operava, e dall’altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori
all’estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti
perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello
stabile aziendale “C__________ T__________”, che avrebbe dovuto consentire la
razionalizzazione del lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo
elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri
finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il
contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da
un lato a realizzare una cifra d’affari molto alta per le necessità di
liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a
prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con
il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al
fallimento, ipotesi d’altronde già avanzata dal fiduciario signor C__________
della AO 3 secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure ipotizzabile un
concordato in particolare a causa della difficile commerciabilità del C__________
t__________” (Rapporto dell’ispettorato fiscale, Bellinzona, del 13 novembre
1996, nell’incarto richiamato dall’UT). La difficile situazione finanziaria è
confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei quali __________
C__________ era cliente. Così __________ B__________, funzionario dell’__________,
il quale ha ricordato che AO 3 aveva una situazione delicata e a rischio, tanto
che il suo incarto era trattato dal servizio crediti in sofferenza, ufficio al
quale le pratiche vengono trasmesse quando la situazione comincia a destare
preoccupazioni e vi sono per la banca rischi concreti di perdita (verbale 28
ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di
Lugano, sez. 4). Il teste __________ P__________, funzionario del CS, riferisce
che anche presso questa banca la posizione di __________ C__________ era
gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag. 2). Dall’estratto
dell’UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose esecuzioni in corso, per
un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne sono aggiunte altre, nel
1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre ancora nel 1999, fino al
decesso di __________ C__________, per oltre fr. 300'000.- (doc. E). L’apprezzamento
del Segretario assessore che ha ritenuto precaria la situazione economica di __________
C__________ al momento in cui ha fatto la donazione va pertanto confermato.
8.2 La
sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all’accertamento
dell’elemento soggettivo in capo a __________ C__________. Prima della cessione
degli immobili di Lugano, __________ C__________ ha messo ordine nell’intricata
situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti
ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva
anche l’attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa
ai due immobili è uscita dalla situazione difficile in cui si trovava, uscendo dal
“recovering” per essere trattata al fronte (testi __________ P__________,
verbale cit., pag. 2, e __________ B__________, verbale cit., pag. 6 e verbale
2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Con la
donazione della particella n. __________ di Lugano AP 1 ha ricevuto un immobile
del valore commerciale valutato in fr. 4'370'000.-, assumendosi i relativi
debiti ipotecari di fr. 3'550'000.- (doc. BB). Di conseguenza la prestazione (donazione
dell’immobile) e la controprestazione (assunzione dei debiti gravanti
l’immobile) non erano equivalenti e quindi l’operazione non era certo neutra
dal profilo finanziario. Nella situazione economica perlomeno difficile in cui
versava, __________ C__________ avrebbe potuto prevedere che la donazione era
suscettibile di causare un pregiudizio ai creditori, ritenuto che egli non si
liberava di un ingente debito ipotecario, bensì anche dell’ immobile che tale credito
garantivano e superavano per valore. Vero è che uno degli elementi che ha
permesso di valorizzare l’immobile è la rinuncia di AO 4 al proprio diritto di
usufrutto. A ragione qui il Segretario assessore osserva -e ciò peraltro
neppure è stato contestato in questa sede- che non v’è alcuna prova che la di
lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione dell’
immobile all’appellante.
In tale
situazione ben si deve ammettere l’agire in danno dei creditori, senza che sia
necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei
debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al
beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori.
8.3 A
mente dell’appellante, la donazione sarebbe stata una conseguenza della
ristrutturazione messa in atto da __________ C__________, che intendeva così
sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che
la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda
imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell’una
o dell’altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò
imponesse a __________ C__________ di privarsi degli attivi privati mediante la
donazione alla figlia. Se è vero che, mediante la donazione, egli si “liberava”
di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava non solo della
parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche del margine di
attivo.
9. Il Segretario
assessore ha ammesso che l’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai
creditori era riconoscibile alla convenuta, ciò a dipendenza dello stretto
rapporto di parentela tra donante e donataria, indizio questo atto a rendere
verosimile una connivenza tra i due. L’appellante nega che al momento della
donazione le fosse in qualche modo riconoscibile l’intenzione del padre di
agire in danno dei creditori, ritenuto che la di lui situazione finanziaria non
aveva nulla di preoccupante.
Va qui ricordato
che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di parentela
tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione naturale
che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione
finanziaria del debitore (Staehelin,
Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter, op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa
avvalorata in concreto dalla circostanza che l’appellante sapeva che il padre
aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità
generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta
causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e
dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag.
2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va
confermata.
Ne
discende la reiezione dell’appello. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello
25 aprile 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
Tassa di
giustizia fr. 3'000.-
Spese fr.
50.
-
Totale fr.
3'050.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare agli
appellati complessivi fr. 5’000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- avv __________
-
Studio Legale __________
- Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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