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Decisione

12.2005.91

azione revocatoria

18 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

8. L’appellante censura

il giudizio impugnato nella misura in cui il Segretario assessore ha accertato

la volontà del di lei padre di agire in danno dei creditori, rilevando che le

donazioni sono avvenute nel contesto di una radicale riorganizzazione dell’azienda

-che sino a quel momento rivestiva la forma di una ditta individuale- che

prevedeva di convogliarne le attività in varie società anonime, ciò che avrebbe

permesso anche la auspicata partecipazione di terze persone, separando nel

contempo l’attività aziendale da quella privata. Essa contesta poi che al

momento delle donazioni il donante si trovasse in una situazione d’insolvenza.

8.1 La

difficile situazione economica di AO 2 all’epoca dei fatti emerge in modo netto

dall’istruttoria. Dal rapporto dell’ispettorato fiscale di Bellinzona,

allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli

ispettori rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante

degli utili, riconducibile d’una parte alla crisi nel settore in cui l’azienda

operava, e dall’altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori

all’estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti

perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello

stabile aziendale “C__________ T__________”, che avrebbe dovuto consentire la

razionalizzazione del lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo

elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri

finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il

contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da

un lato a realizzare una cifra d’affari molto alta per le necessità di

liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a

prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con

il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al

fallimento, ipotesi d’altronde già avanzata dal fiduciario signor C__________

della __________ secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure

ipotizzabile un concordato in particolare a causa della difficile

commerciabilità del __________” (Rapporto dell’ispettorato fiscale, Bellinzona,

del 13 novembre 1996, nell’incarto richiamato dall’UT). La difficile situazione

finanziaria è confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei

quali __________ C__________ era cliente. Così __________, funzionario

dell’UBS, il quale ha ricordato che __________ C__________ aveva una situazione

delicata e a rischio, tanto che il suo incarto era trattato dal servizio

crediti in sofferenza, ufficio al quale le pratiche vengono trasmesse quando la

situazione comincia a destare preoccupazioni e vi sono per la banca rischi

concreti di perdita (verbale 28 ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001,

inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Il teste __________ P__________,

funzionario del CS, riferisce che anche presso questa banca la posizione di __________

C__________ era gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag.

2). Dall’estratto dell’UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose

esecuzioni in corso, per un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne

sono aggiunte altre, nel 1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre

ancora nel 1999, fino al decesso di __________ C__________, per oltre fr.

300'000.- (doc. E). L’apprezzamento del Segretario assessore che ha ritenuto

precaria la situazione economica di__________ C__________ al momento in cui ha

fatto le donazioni va pertanto confermato.

8.2 La

sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all’accertamento

dell’elemento soggettivo in capo a __________ C__________. Prima della cessione

degli immobili, __________ C__________ ha messo ordine nell’intricata

situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti

ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva

anche l’attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa

ai due immobili di Lugano è uscita dalla situazione difficile in cui si

trovava, uscendo dal “recovering” per essere trattata al fronte (testi __________

P__________, verbale cit., pag. 2, e __________ B__________, verbale cit., pag.

6 e verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4).

Con la

donazione della particella n. __________ di __________ e __________ RFD di __________

AP 1 ha ricevuto due immobili: il primo del valore commerciale valutato in fr.

4'285'000.-, gravato da debiti ipotecari per fr. 4'050’00.- (doc. H), l’altro del

valore di fr. 354'475.- e gravato da ipoteche per fr. 278'000.- (doc. LL). Di

conseguenza la prestazione (donazione degli immobili) e la controprestazione

(assunzione dei debiti gravanti gli immobili) non erano equivalenti e quindi

l’operazione non era certo neutra dal profilo finanziario. Nella situazione

economica perlomeno difficile in cui versava, __________ C__________ avrebbe

potuto prevedere che le donazioni erano suscettibili di causare un pregiudizio

ai creditori, ritenuto che egli non si liberava di ingenti debiti ipotecari,

bensì anche degli immobili che garantivano tali debiti e li superavano per

valore. Vero è che uno degli elementi che ha permesso di valorizzare l’immobile

di Lugano è la rinuncia di __________ C__________ al proprio diritto di

usufrutto. A ragione qui il Segretario assessore osserva -e ciò peraltro

neppure è stato contestato in questa sede- che non v’è alcuna prova che la di

lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione degli

immobili all’appellante.

In tale

situazione ben si deve ammettere l’agire in danno dei creditori, senza che sia

necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei

debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al

beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori.

8.3 A

mente dell’appellante, le donazioni sarebbero state una conseguenza della

ristrutturazione messa in atto da __________ C__________, che intendeva così

sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che

la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda

imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell’una

o dell’altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò

imponesse a __________ C__________ di privarsi degli attivi privati mediante la

donazione alla figlia. Se è vero è che, mediante le donazioni, egli si

“liberava” di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava

non solo della parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche

del margine di attivo.

9. Il

Segretario assessore ha ammesso che l’intenzione del debitore di arrecare

pregiudizio ai creditori era riconoscibile alla convenuta, ciò a dipendenza

dello stretto rapporto di parentela tra donante e donataria, indizio questo

atto a rendere verosimile una connivenza tra i due. L’appellante nega che al

momento della donazione le fosse in qualche modo riconoscibile l’intenzione del

padre di agire in danno dei creditori, ritenuto che la di lui situazione

finanziaria non aveva nulla di preoccupante.

Va qui

ricordato che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di

parentela tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione

naturale che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione

finanziaria del debitore (Staehelin,

Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter, op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa

avvalorata in concreto dalla circostanza che l’appellante sapeva che il padre

aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità

generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta

causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e

dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag.

2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va

confermata.

Ne

discende la reiezione dell’appello. Le spese e le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

per i quali motivi

pronuncia:

1. L’appello

25 aprile 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

Tassa di

giustizia fr. 1'100.-

Spese fr.

50.

-

Totale fr.

1'150.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare agli

appellati complessivi fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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