12.2005.92
sfratto - appello - nova
29 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.92
Data decisione, Autorità:
29.04.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - appello - nova
APPELLO
OBBLIGO DEL CONDUTTORE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 257d CO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.92
Lugano
29 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.338
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di
sfratto 14 marzo 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
che il
Segretario assessore ha accolto, con decreto 19 aprile 2005, ordinando ai
convenuti di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni
l’appartamento di 3 1/2 locali nello stabile denominato __________ sito in __________
a __________;
ed
ora sull’istanza di ricorso 26 aprile 2005 dei convenuti;
mentre
l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto: che
con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il
contratto di locazione tra le parti (doc. B) era stato validamente disdetto per
il 28 febbraio 2005 (doc. E, F) ai sensi dell’art. 257d CO (mora del
conduttore) e che l’ente locato non era stato riconsegnato per quella scadenza,
ha senz’altro decretato lo sfratto dei convenuti;
che
con l’istanza di ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, i convenuti, dopo
aver espresso la loro seria intenzione a voler far fronte a tutti gli arretrati,
ribadendo che tale situazione non era dovuta alla loro volontà ma al mancato
incasso di diverse fatture, chiedono in sostanza che sia concesso loro un po’
di tempo, ca. 25 giorni, per poter racimolare la somma richiesta dalla
controparte dopo l’emanazione del primo giudizio;
che
il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che
le considerazioni contenute nell’appello sono in effetti irricevibili, siccome
formulate per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC);
che
in ogni caso i convenuti, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui
all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno hanno indicato per quali ragioni di
fatto e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da
riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);
che,
abbondanzialmente, se anche si volesse tener conto di quanto addotto
nell’appello, si osserva innanzitutto che il fatto che i convenuti si siano
detti disposti a pagare tutti gli importi arretrati non toglie che essi non
avevano corrisposto tempestivamente le somme per le quali erano stati a suo
tempo diffidati con i doc. C e D, ciò che legittimava senz’altro l’istante a
disdire il contratto e a chiedere lo sfratto (II CCA 21 marzo 2005 inc.
n. 12.2005.63); quanto invece alla domanda di concessione di un breve periodo di
tempo per poter mettere insieme la somma richiesta dalla controparte, si rileva
che essi non hanno assolutamente preteso né tanto meno provato che in
conseguenza del versamento di quella somma quest’ultima avrebbe accettato di
revocare lo sfratto;
che
l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo ai
convenuti della tassa di giustizia e delle spese;
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 313bis, 148 e 506 segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 26 aprile 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr.
80.
- e spese fr. 20.-) sono a carico degli appellanti in solido.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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