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Decisione

12.2005.98

ammissibilità di richiesta accessoria di rigetto dell'opposizione - lodo parziale - ultra petita

17 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.98

Data decisione, Autorità:

17.02.2006, IICCA

Titolo:

ammissibilità di richiesta accessoria di rigetto dell'opposizione - lodo parziale - ultra petita

FONDAMENTO DEL GIUDIZIO

LODO PARZIALE

RICORSO PER NULLITÀ

art. 36 let. c CIA

art. 36 let. e CIA

Incarto n.

12.2005.98

Lugano

17 febbraio

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente, quale autorità giudiziaria in materia

d¿arbitrato, per statuire sul ricorso per nullità 10 maggio 2005 di

RI 1

rappr. dall¿ RA

1

nei confronti del lodo parziale 12 aprile 2005

dell¿arbitro unico avv. M__________ emanato nella procedura arbitrale che

oppone il ricorrente alla

CO 1

rappr. dall¿ RA

Considerandi

2.

al quale, quest¿ultima, con osservazioni 27 giugno

2005, si è opposta.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della

procedura.

Considerato

in fatto ed in diritto

che la CO 1 ha proposto, avanti all¿arbitro avv. M__________

un¿azione nei confronti del condomino RI 1 per ottenere il pagamento

dell¿importo di Fr. 6'105.50 a titolo di interessi sulle spese condominiali,

pagate in ritardo e per le quali era stato condannato in precedenti procedure

arbitrali, ed il conseguente rigetto definitivo dell¿opposizione al PE n. __________

dell¿UEF di __________;

che, in

sede di contraddittorio sulla domanda, il convenuto RI 1, __________ perché, a

suo modo di vedere, oramai privo di qualsiasi effetto essendo già stato oggetto

di una precedente sentenza di rigetto definitivo parziale dell¿opposizione;

che

l¿arbitro ha sicuramente confuso il senso e la portata dell¿eccezione tanto è

vero che nelle motivazioni del lodo impugnato afferma che ¿In sostanza, parte

convenuta sostiene che la presente vertenza sia improponibile...¿ e che è

opportuno pronunciarsi, con lodo parziale, su tale aspetto ¿ritenuto che

l¿eventuale accoglimento dell¿eccezione porrebbe fine alla lite¿;

che invece

l¿eventuale accoglimento dell¿eccezione riferita al PE, così come espressa,

avrebbe unicamente tolto la domanda di rigetto definitivo dell¿opposizione ma

non quella di condanna al pagamento, contro la quale RI 1 non ha eccepito

l¿irricevibilità ma ha argomentato nel merito;

che la

dottrina ritiene del resto inammissibile pronunciare un lodo parziale

riguardante una questione indissolubilmente legata ad un¿altra (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l¿arbitrage, ad art. 32 n. 2, pag. 179);

che

quindi nemmeno si poneva la necessità di decidere preliminarmente l¿eccezione

poiché la stessa, siccome accessoria alla domanda di condanna, sarà oggetto di

esame al momento della decisione sul merito e nemmeno affrontata, poiché più

non necessaria, se la domanda di condanna al pagamento venisse respinta;

che, in

queste condizioni, il lodo impugnato va annullato perché esce dal quadro delle

conclusioni delle parti pronunciando su di un¿eccezione (quella di res

iudicata) mai sollevata e realizzando il motivo di nullità dell¿ art. 36 litt.

c) e litt. e) CIA che vieta all¿arbitro di decidere punti litigiosi non

deferitigli rispettivamente di pronunciarsi extra ed ultra petita;

che,

invece, l¿eccezione che avrebbe avuto ragione di essere affrontata

preliminarmente, riservata una sua istruttoria se necessaria, era quella di

carenza di autorizzazione a stare in lite che sarebbe però, in ogni caso,

sanabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI,

ad art. 38 CPC m. 45 e 46);

che le

spese e le ripetibili seguono la soccombenza della parte resistente al ricorso;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso per nullità 10 maggio 2005 di RI 1 è accolto e di

conseguenza il lodo parziale 12 aprile 2005 dell¿arbitro avv. M__________ è

annullato.

2.

Le

spese di giudizio di Fr. 150.-, già anticipate dal ricorrente, sono a carico

della controparte CO 1 che gli rifonderà, inoltre, Fr. 400.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

all¿arbitro avv. M__________

terzi implicati

AR 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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