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Decisione

12.2005.99

banca - credito lombard - posta trattenere

13 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con

petizione 29 maggio 2002 AP 1 ha chiesto la condanna di __________ al pagamento

della somma di fr. 600'000.- oltre interessi al 13% dal 14 agosto 1987.

L'attore sostiene che a seguito della vendita delle azioni __________ avvenuta

il 30 dicembre 1986, egli aveva saldato ogni debito che aveva nei confronti

della banca. Contemporaneamente egli aveva investito il patrimonio ancora

disponibile, pari a fr. 600'000.-, in __________. Poiché al 14 agosto 1987 __________

non poteva più vantare alcunché nei suoi confronti, essa, impossessandosi del

suo patrimonio per compensare inesistenti pretese creditorie ha agito in modo

illecito, neppure essendovi una costituzione in pegno dei suoi averi che le permettesse

di procedere come fatto.

3. Con

risposta 21 ottobre 2002 __________ ha chiesto la reiezione integrale della

petizione. Essa osserva come in realtà la vendita delle azioni __________ -avvenuta

il 10 luglio 1987 e non il 30 dicembre 1986- aveva permesso di coprire solo

parzialmente lo scoperto in conto corrente, mentre non v'era alcun investimento

in __________ per tale operazione neppure essendovi fondi disponibili. Rileva

poi che lo stesso attore aveva chiesto di poter usufruire di una linea di

credito nella forma del credito lombard, con messa a pegno dei titoli

acquistati. L'evoluzione dei mercati avendo poi portato ad un'eccessiva

esposizione del conto per rapporto al valore degli investimenti, la banca aveva

ingiunto al cliente di provvedere a integrare la copertura, ma, malgrado varie

promesse, egli non vi aveva provveduto, sicché essa aveva proceduto alla

vendita dei titoli, il cui ricavo non era però risultato sufficiente a coprire il

passivo. La convenuta asserisce poi di aver sempre puntualmente eseguito gli

ordini telefonici del cliente, senza che questi abbia mai sollevato obiezioni

di sorta, evidenziando che le prime contestazioni erano state fatte

tardivamente, oltre due anni dopo la realizzazione dei titoli.

4. Con

replica 20 novembre 2002 l'attore ha confermato le proprie domande. Ammesso di

aver chiesto un credito alla banca, rileva di averlo sempre utilizzato quale

credito "__________", come esplicitamente previsto dalle condizioni

generali dell'istituto. Censura poi il modo di procedere della banca, alla

quale rimprovera un agire scorretto nei suoi confronti per il fatto che, avendo

egli sottoscritto solo ed esclusivamente le condizioni generali della banca, ciò

non sarebbe sufficiente per poter ammettere la costituzione in pegno dei propri

averi, per la quale era ancora necessaria la firma dell'apposito specifico

modulo. Di conseguenza la banca non poteva neppure realizzare il titoli in

portafoglio. Ritiene inoltre che la banca non abbia fatto fronte ai suoi

obblighi di diligenza, avendo essa mancato in particolare nella consulenza e

nei consigli al cliente, causando quindi le perdite di cui trattasi.

Considerandi

5.

Con

duplica 15 gennaio 2003 la convenuta ha confermato le proprie domande, affermando

in particolare la correttezza del proprio agire con particolare riferimento al credito

lombard. In merito alla perdita subita dall'attore rileva poi che se egli

avesse venduto i titoli alla fine del 1986 avrebbe potuto realizzare in utile

di oltre fr. 276'249.-. Insistendo invece negli investimenti nonostante il

parere contrario della banca fino a quando la sua posizione si è fatta

debitoria, egli non può ora rimproverare alcunché alla convenuta.

6.

Con

sentenza 11 aprile 2005 il Pretore ha respinto la petizione.

Preso

atto dell'ammissione dell'attore di aver sottoscritto le condizioni generali

della banca, il primo giudice ha rilevato che, malgrado gli obblighi impostigli

dalle suddette condizioni, egli non aveva contestato nei termini né le

operazioni né gli estratti conto, che diventavano quindi vincolanti. Ha poi

evidenziato che in applicazione alle condizioni generali la banca disponeva di

un diritto di pegno e di compensazione per tutti i crediti, cosicché essa

poteva procedere alla realizzazione dei titoli, ritenuto che la sua richiesta

al cliente di integrare il margine di copertura si era rivelata infruttuosa. In

merito alle varie operazioni effettuate sul conto "__________", ha

poi ritenuto provato che i relativi ordini fossero stati impartiti

telefonicamente dal cliente, non da ultimo ritenuto che, l'esecuzione dei

medesimi figurando sugli estratti conto trasmessigli, la mancata contestazione

ne comportava la ratifica.

In

merito alla carenza documentale lamentata dall'attore, il primo giudice ha ancora

rilevato come tale situazione non era ascrivibile alla banca, perché la stessa

aveva trasmesso i propri documenti -di cui non aveva estratto copia- all'__________

delle banche, il quale a sua volta li aveva inviati al AP 1, il quale li aveva poi

eliminati malgrado l'esistenza del contenzioso tra le parti.

7.

Con

atto 5 maggio 2005 AP 1 chiede che "l'atto di citazione in appello alla

sentenza 11.4.05 è integralmente e compiutamente accolta".

Con

osservazioni 11 luglio 2005 l'appellata postula la reiezione del gravame.

Considerato

In diritto: 8. Preliminarmente si rileva che la

domanda di sospensione del procedimento, formulata a pag. 50 dell'allegato

ricorsuale, è da ritenere priva d'oggetto. La motivazione della domanda

risiedeva infatti nella necessità di attendere l'esito della procedura penale

avviata dall'appellante nei confronti delle persone che hanno testimoniato

nella presente causa. Poiché la procedura è stata evasa con la decisione di non

luogo a procedere 1 marzo 2005 della PP Fiorenza Bergomi per il fatto che

"dall'esame degli atti del procedimento penale non emergono sufficienti

elementi per ritenere concreti indizi di reato", vien meno il motivo per

il quale è stata postulata la sospensione.

9.

Giusta

l'art. 309 CPC, l'appello deve, tra l'altro, contenere, a pena di nullità, le

domande, che devono essere formulate in modo chiaro. Ciò perché esse delimitano

la portata dell'appello e quindi la competenza dell'autorità adita. Non va

infatti dimenticato che, nell'ambito del procedimento retto dalla massima

Dispositivo

dispositiva, l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la

nullità della sentenza (ICCTF 7.3.1997, cit. in Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 7 ad art. 309 CPC).

Nel

caso in esame l'appellante chiede che "l'atto di citazione in appello alla

sentenza 11.4.05 è integralmente e compiutamente accolta". Egli non

formula quindi domande di giudizio, né è dato a comprendere il significato

della domanda di accogliere "l'atto di citazione in appello", procedura

neppure prevista dal CPC.

Ne

discende che l'appello -peraltro presentato da persona che, quale "Avv.

Dott." è da considerare cognito della materia- è nullo per il chiaro

disposto dell'art. 309 CPC.

10. A

prescindere dalla sua nullità, l'appello andrebbe comunque respinto anche nel

merito. Non v'è infatti contestazione sul fatto, accertato dal Pretore,

che la banca aveva concesso un credito __________ all'appellante, il quale

ammette pacificamente tale circostanza anche in questa sede, dove dà pure per

scontato il diritto di pegno insito nel credito __________ (replica pag. 1, appello

pag. 29 in fine). Ciononostante l'appellante sostiene che la banca non disponeva

del diritto di pegno, rimproverandole di aver agito scorrettamente, erogandogli

un credito superiore al valore degli investimenti.

Gli

argomenti dell'appellante sono invero contraddittori. Il credito lombard infatti

è, per definizione, un credito accordato dietro costituzione in pegno di titoli

o di merci (per tutti: Emch/Renz/Arpagaus,

Das Schweizerische Bankgeschäft, 6. ed., no 825) sicché, ammettendo l'esistenza

di un credito di tale natura, appare arduo contestare l'esistenza del diritto

di pegno. Inoltre, l'art. 8 delle condizioni generali della banca - che

l'appellante ammette di aver firmato in occasione dell'apertura del conto

(appello pag. 28)- prevede che "la banca ha un diritto di pegno su tutti i

valori che essa tiene in deposito per conto del cliente presso di sé o altrove

e, trattandosi di averi, il diritto di compensazione per tutti i suoi crediti

..." (doc. 3), diritto di pegno la cui esistenza è esplicitamente indicata

anche negli estratti conto senza che ciò sia mai stato oggetto di contestazione

da parte dell'appellante. Ciò basta per dover ammettere l'esistenza del diritto

di pegno della banca sugli averi dell'appellante e segnatamente sui titoli in

deposito.

Quantomeno

ardito è poi l'argomento che, le condizioni generali essendo state firmate in

occasione dell'apertura del conto, la loro valenza si esaurirebbe in quell'atto

medesimo e quindi esse sarebbero successivamente prive di valore.

In

merito alla doglianza che la banca avrebbe contravvenuto ai suoi obblighi

attuando operazioni sul conto malgrado la mancanza delle necessarie coperture,

va rilevato che l'appellante rimprovera a torto alla banca di essere venuta

meno ai suoi obblighi, ciò considerato che, come rettamente osservato dal

Pretore e non contestato in questa sede, è stato lui stesso ad insistere presso

la banca per poter continuare ad operare quando non vi erano più margini di

copertura e malgrado il parere del consulente (sentenza 11 aprile 2005, pag. 8;

teste De Giorgi, verbale 2 dicembre 2003).

11. Il

Pretore ha rilevato come l'atto di pegno conferiva alla banca il diritto di

chiedere al cliente di portare nuove garanzie, pena la vendita libera dei pegni,

sicché, le garanzie supplementari non essendo state fornite, la banca era in

diritto di procedere alla vendita dei titoli. L'appellante censura

la sentenza impugnata, contestando di essere stato informato da parte della

banca in merito alla situazione del suo conto.

Se

non che, l'appellante non ha mai contestato in precedenza di essere stato richiesto

di fornire garanzie supplementari. Trattasi quindi di contestazioni nuove, sollevate

per la prima volta in appello e come tali irricevibili, l'art. 321 CPC

escludendo la facoltà di addurre in appello nuovi fatti, prove o eccezioni.

Comunque,

v'è agli atti lo scritto 31 luglio 1987 con il quale la banca, rilevato che al

29 luglio il conto presentava uno scoperto di fr. 280'479.-, facendo

riferimento ad un colloquio telefonico del giorno precedente, ribadiva la

richiesta di copertura dello scoperto entro il successivo giovedì 6 agosto

(doc. 8), neppure questo mai contestato.

12. Il

Pretore ha ancora accertato che l'attore non aveva contestato gli estratti

conto nel termine di un mese prescritto dalle condizioni generali della banca, sicché

gli stessi gli erano opponibili. L'appellante contesta tale conclusione,

rilevando di aver contestato l'estratto conto del 31.12 1986 già il 15 gennaio

successivo, tanto che le sue richieste erano state integralmente accolte.

La

contestazione dell'estratto del 31 dicembre 1986 -la cui tempestività non ha da

essere esaminata- non è però d'aiuto all'appellante. In effetti è sempre

l'appellante ad affermare che la successiva protesta è quella del 24 novembre

1989. Considerato che le operazioni di vendita dei titoli oggetto di

contestazione risalgono al mese di settembre 1987, le doglianze del gennaio

1987 non potevano evidentemente concernere queste, nei confronti delle quali le

prime contestazioni, sollevate nel novembre 1989, sono manifestamente tardive.

Certo,

l'appellante sostiene di non essere stato a conoscenza della situazione perché,

a dipendenza dell'ordine di trattenere la posta, gli estratti venivano immessi

nella sua cartella, sicché neppure si potrebbe sostenere che egli ne conosceva

il contenuto. Se non che, allorquando una banca accetta di trattenere presso di

sé la corrispondenza che essa invia al cliente, queste comunicazioni gli sono

opponibili come se le avesse ricevute (Bourgknecht,

La responsabilité de la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6

nota 26; DTF 104 II 194 cons. 2 in fine; RSDA 1998 p. 197 r2; Rep. 1996 p. 37; IICCA

1 febbraio 1999 in re S./A.; doc. 35). Parimenti si presume che il cliente

abbia immediatamente preso conoscenza delle comunicazioni inviategli con tale

metodo. In altre parole, per quanto concerne gli effetti giuridici dell’assenza

di reazione, il destinatario della corrispondenza trattenuta

presso una banca è trattato come quello che ha effettivamente ricevuto la

corrispondenza. Tuttavia, viste le conseguenze urtanti che potrebbero derivare

dall’applicazione rigida di tale finzione, rimane riservata al giudice la

facoltà di apprezzare in equità la situazione; una situazione manifestamente

contraria all’equità - ciò che ad esempio si verifica nel caso in cui una banca

agisca scientemente a detrimento del cliente senza che nulla possa far prevedere

tale comportamento (Bourgknecht, op. cit., ibidem) - potrà quindi essere

sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; ICCTF 13 agosto 1996

in re F. SA/M.; cfr. pure, in materia di abuso di diritto, ZR 1998 N. 90 p. 221

e seg.), estremi che, in concreto non ricorrono.

13. L'appellante

sostiene ancora che gli ordini prodotti dal CS sarebbero falsi

e redatti ad arte (appello pag. 27). Trattasi, ancora una volta, di eccezione

nuova e irritualmente proposta, quindi irricevibile in applicazione dell'art.

321 CPC. Peraltro la censura, riguardante tutti gli ordini prodotti dalla banca,

appare chiaramente strumentale alla presente causa, considerato che concerne

indistintamente tutte le operazioni, anche quelle in merito alle quali

l'appellante non ha mai sollevato eccezioni di sorta.

14. Il

Pretore ha ritenuto che l'appellante non può prevalersi della mancanza di

documentazione. Constatato che la Banca aveva trasmesso -senza conservarne una

copia- 5 classificatori di documenti inerenti la relazione "__________",

e meglio i fascicoli "formalità", "corrispondenza AP 1",

"nostra corrispondenza", "estratti conto" e "estratti

deposito", all'__________, che l'__________ li aveva a sua volta trasmessi

all'attore, e che l'attore stesso invece di conservarli li aveva eliminati

malgrado l'esistenza del contenzioso, il primo giudice ha ritenuto che egli non

poteva ora ribaltare le conseguenze del suo agire sulla controparte. L'appellante

censura la sentenza del Pretore, al quale rimprovera di non aver tenuto conto

che i documenti trasmessigli dall'__________ erano stati da lui eliminati

perché uguali a quelli che già aveva, mentre quelli chiesti in edizione erano

altri, non contenuti nei fascicoli.

La

censura è infondata. Contrariamente a quanto esposto dall'appellante - in modo

invero prolisso e contorto- il Pretore ha correttamente inquadrato la

situazione, tant'è che già con l'ordinanza sulle prove ha rilevato come l'attore

non poteva chiedere l'edizione dalla convenuta dei documenti che già possedeva

-ciò essendo in contrasto con le norme di procedura- mentre ha ritenuto legittima

la richiesta di edizione di eventuali documenti non contenuti nei fascicoli,

che poi la banca ha prodotto quali documenti 11, 12 e 13. L'appellante si è

invero limitato a contestare genericamente e globalmente la documentazione in

atti, senza però indicare con un minimo di approssimazione dove e in relazione

a quali operazioni essa fosse lacunosa. Le contestazioni essendo relative alle

operazioni poste in atto dalla banca nel periodo agosto-settembre 1987 intese

alla realizzazione dei titoli, che risultano dagli estratti versati agli atti

-non essendovi invece contestazioni concrete in merito ad altre operazioni- la

documentazione di cui l'attore lamenta la mancanza non appare poi di

particolare rilievo. Ciò non da ultimo per il fatto che, la vendita dei titoli

essendo avvenuta in via di realizzazione del pegno, essa non necessitava

evidentemente di ordini da parte del titolare del conto, il quale nulla può

trarre a proprio vantaggio dalla loro mancanza. La questione non merita comunque

ulteriore approfondimento, già per il fatto che il Pretore non ha respinto la

petizione per mancanza di documenti, bensì perché ha ritenuto provata la

regolarità dell'agire della banca.

15. Per

quanto concerne le contestazioni sollevate dall'appellante in merito al valore

probatorio delle testimonianze dei dipendenti della convenuta, si rileva che il

Pretore le ha comunque valutate tenendo conto del complesso degli elementi

probatori, con il quale esse appaiono congruenti. Il solo fatto che

l'appellante abbia inoltrato una querela penale per falsa testimonianza non è

evidentemente sufficiente per scalzarne il valore probatorio ritenuto che,

comunque, neppure il Procuratore Pubblico ha ravvisato elementi atti a

sostanziare il reato ipotizzato.

16. Il

Pretore ha respinto la petizione considerando in via abbondaziale non provato

il danno di cui è chiesto il risarcimento. L'appellante censura la sentenza impugnata

anche su questo punto, sostenendo che il danno è dimostrato già per il fatto

che, ancora al 14 agosto 1997 egli aveva sul suo conto averi netti in titoli

per fr. 835'954.05, poi spariti.

Anche

su questo punto la censura appare infondata. Dall'estratto doc. B risulta

infatti che al 24 luglio 1987 il valore degli investimenti era sceso a fr.

1'769'000.- mentre il passivo del conto corrente era aumentato a fr.

2'049'479.-, con un saldo debitore di fr. 280'479.-. Per il mese di agosto 1987

v'è poi un solo estratto (7 agosto), che indica il conto debitore per fr.

396'332.02, conto che anche successivamente e fino alla sua chiusura è sempre

stato in rosso (doc. B). Non v'è invece alcuna traccia del preteso attivo. In

particolare è poi rimasto senza prova alcuna il fatto -contestato dalla

convenuta sin dalla risposta di causa- posto dall'attore a fondamento della

propria domanda risarcitoria, che egli aveva in essere un investimento in bond

per un valore netto di fr. 600'000.-, investimento che non risulta, così come

neppure risulta, come appena esposto, un saldo attivo per un simile importo.

17. L'appellante

contesta, da ultimo, il valore litigioso accertato dal Pretore e le ripetibili

assegnate a controparte, chiedendone una riconsiderazione. La richiesta va

disattesa già per il fatto che l'appellante non indica a quale importo

sarebbero da ricondurre il valore litigioso e le ripetibili. Per quanto

concerne in particolare il valore litigioso, va comunque osservato che l'attore

chiede la rifusione del 13% annuo non quale interesse di mora bensì quale risarcimento

del danno per mancato guadagno, argomentando che tale sarebbe stato il reddito

conseguito con l'investimento in bond. Così stando le cose, la valutazione del

Pretore che nel valore litigioso ha computato anche tale elemento resiste alle

critiche.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello 5 maggio 2005 di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3'900.-

b)

spese fr. 100.-

fr.

4'000.-

sono

posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata

fr. 20'000.- di ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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