12.2005.99
banca - credito lombard - posta trattenere
13 novembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2005.99
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, IICCA
Titolo:
banca - credito lombard - posta trattenere
BANCA
CREDITO / CREDITI
RESPONSABILITÀ
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2005.99
Lugano
13 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Chiesa e Pellegrini, in sostituzione di Epiney-Colombo
e Lardelli, esclusi,
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.333
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 29
maggio 2002 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
1
chiedente la condanna
della parte convenuta al pagamento dell'importo di fr. 600'000.-
oltre interessi al 13% dal
14 agosto 1987, domanda avversata dalla parte convenuta e
che il Pretore ha
respinto con sentenza 11 aprile 2005;
appellante l'attore
che, con atto 5 maggio 2005, chiede che "l'atto di citazione in appello
alla sentenza 11.4.05 è
integralmente e compiutamente accolta";
mentre con osservazioni
11 luglio 2005 la parte appellata postula la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli
atti,
ritenuto
in fatto: 1. AP 1 era titolare della relazione bancaria cifrata no __________
"__________" presso la succursale di __________ di __________,
composta di due conti correnti -uno in franchi svizzeri ed uno in marchi
tedeschi- e di un deposito titoli.
Al
31 dicembre 1986 l'estratto conto attestava investimenti per un valore totale
di Fr. 2'068'590.-, a fronte dei quali vi erano passivi in conto corrente per
complessivi Fr. 1'792'341.-, con un saldo attivo di Fr. 276'249.-. L'estratto
indicava altresì che il deposito titoli era costituito in pegno.
In
seguito, la situazione del conto si è degradata, tanto che al 24 luglio 1987 il
valore degli investimenti era sceso a fr. 1'769'000.- mentre il conto corrente presentava
un saldo negativo di fr. 2'049'479.-, con un passivo di fr. 280'479.-.
Non
avendo il titolare del conto dato seguito all'ingiunzione di integrare la
copertura, nel corso del mese di agosto 1987 __________ ha proceduto alla
vendita dei titoli, in esito alla quale il conto è risultato in passivo per fr.
251'153.05.
Successivamente
AP 1 ha contestato il modo di operare della banca, senza però ottenere
soddisfazione.
Nel
corso del 1999 AP 1 si è rivolto all'__________ delle banche svizzere. Questi, vista
la presa di posizione di __________ e esaminata la documentazione messagli a
disposizione dalla banca, ha osservato che in considerazione delle divergenze
sullo svolgimento dei fatti una mediazione risultava inattuabile. L'__________
ha quindi trasmesso al AP 1, oltre alla risposta di __________, anche i 5
fascicoli di documenti da essa prodotti.
Fatti
2. Con
petizione 29 maggio 2002 AP 1 ha chiesto la condanna di __________ al pagamento
della somma di fr. 600'000.- oltre interessi al 13% dal 14 agosto 1987.
L'attore sostiene che a seguito della vendita delle azioni __________ avvenuta
il 30 dicembre 1986, egli aveva saldato ogni debito che aveva nei confronti
della banca. Contemporaneamente egli aveva investito il patrimonio ancora
disponibile, pari a fr. 600'000.-, in __________. Poiché al 14 agosto 1987 __________
non poteva più vantare alcunché nei suoi confronti, essa, impossessandosi del
suo patrimonio per compensare inesistenti pretese creditorie ha agito in modo
illecito, neppure essendovi una costituzione in pegno dei suoi averi che le permettesse
di procedere come fatto.
3. Con
risposta 21 ottobre 2002 __________ ha chiesto la reiezione integrale della
petizione. Essa osserva come in realtà la vendita delle azioni __________ -avvenuta
il 10 luglio 1987 e non il 30 dicembre 1986- aveva permesso di coprire solo
parzialmente lo scoperto in conto corrente, mentre non v'era alcun investimento
in __________ per tale operazione neppure essendovi fondi disponibili. Rileva
poi che lo stesso attore aveva chiesto di poter usufruire di una linea di
credito nella forma del credito lombard, con messa a pegno dei titoli
acquistati. L'evoluzione dei mercati avendo poi portato ad un'eccessiva
esposizione del conto per rapporto al valore degli investimenti, la banca aveva
ingiunto al cliente di provvedere a integrare la copertura, ma, malgrado varie
promesse, egli non vi aveva provveduto, sicché essa aveva proceduto alla
vendita dei titoli, il cui ricavo non era però risultato sufficiente a coprire il
passivo. La convenuta asserisce poi di aver sempre puntualmente eseguito gli
ordini telefonici del cliente, senza che questi abbia mai sollevato obiezioni
di sorta, evidenziando che le prime contestazioni erano state fatte
tardivamente, oltre due anni dopo la realizzazione dei titoli.
4. Con
replica 20 novembre 2002 l'attore ha confermato le proprie domande. Ammesso di
aver chiesto un credito alla banca, rileva di averlo sempre utilizzato quale
credito "__________", come esplicitamente previsto dalle condizioni
generali dell'istituto. Censura poi il modo di procedere della banca, alla
quale rimprovera un agire scorretto nei suoi confronti per il fatto che, avendo
egli sottoscritto solo ed esclusivamente le condizioni generali della banca, ciò
non sarebbe sufficiente per poter ammettere la costituzione in pegno dei propri
averi, per la quale era ancora necessaria la firma dell'apposito specifico
modulo. Di conseguenza la banca non poteva neppure realizzare il titoli in
portafoglio. Ritiene inoltre che la banca non abbia fatto fronte ai suoi
obblighi di diligenza, avendo essa mancato in particolare nella consulenza e
nei consigli al cliente, causando quindi le perdite di cui trattasi.
Considerandi
5.
Con
duplica 15 gennaio 2003 la convenuta ha confermato le proprie domande, affermando
in particolare la correttezza del proprio agire con particolare riferimento al credito
lombard. In merito alla perdita subita dall'attore rileva poi che se egli
avesse venduto i titoli alla fine del 1986 avrebbe potuto realizzare in utile
di oltre fr. 276'249.-. Insistendo invece negli investimenti nonostante il
parere contrario della banca fino a quando la sua posizione si è fatta
debitoria, egli non può ora rimproverare alcunché alla convenuta.
6.
Con
sentenza 11 aprile 2005 il Pretore ha respinto la petizione.
Preso
atto dell'ammissione dell'attore di aver sottoscritto le condizioni generali
della banca, il primo giudice ha rilevato che, malgrado gli obblighi impostigli
dalle suddette condizioni, egli non aveva contestato nei termini né le
operazioni né gli estratti conto, che diventavano quindi vincolanti. Ha poi
evidenziato che in applicazione alle condizioni generali la banca disponeva di
un diritto di pegno e di compensazione per tutti i crediti, cosicché essa
poteva procedere alla realizzazione dei titoli, ritenuto che la sua richiesta
al cliente di integrare il margine di copertura si era rivelata infruttuosa. In
merito alle varie operazioni effettuate sul conto "__________", ha
poi ritenuto provato che i relativi ordini fossero stati impartiti
telefonicamente dal cliente, non da ultimo ritenuto che, l'esecuzione dei
medesimi figurando sugli estratti conto trasmessigli, la mancata contestazione
ne comportava la ratifica.
In
merito alla carenza documentale lamentata dall'attore, il primo giudice ha ancora
rilevato come tale situazione non era ascrivibile alla banca, perché la stessa
aveva trasmesso i propri documenti -di cui non aveva estratto copia- all'__________
delle banche, il quale a sua volta li aveva inviati al AP 1, il quale li aveva poi
eliminati malgrado l'esistenza del contenzioso tra le parti.
7.
Con
atto 5 maggio 2005 AP 1 chiede che "l'atto di citazione in appello alla
sentenza 11.4.05 è integralmente e compiutamente accolta".
Con
osservazioni 11 luglio 2005 l'appellata postula la reiezione del gravame.
Considerato
In diritto: 8. Preliminarmente si rileva che la
domanda di sospensione del procedimento, formulata a pag. 50 dell'allegato
ricorsuale, è da ritenere priva d'oggetto. La motivazione della domanda
risiedeva infatti nella necessità di attendere l'esito della procedura penale
avviata dall'appellante nei confronti delle persone che hanno testimoniato
nella presente causa. Poiché la procedura è stata evasa con la decisione di non
luogo a procedere 1 marzo 2005 della PP Fiorenza Bergomi per il fatto che
"dall'esame degli atti del procedimento penale non emergono sufficienti
elementi per ritenere concreti indizi di reato", vien meno il motivo per
il quale è stata postulata la sospensione.
9.
Giusta
l'art. 309 CPC, l'appello deve, tra l'altro, contenere, a pena di nullità, le
domande, che devono essere formulate in modo chiaro. Ciò perché esse delimitano
la portata dell'appello e quindi la competenza dell'autorità adita. Non va
infatti dimenticato che, nell'ambito del procedimento retto dalla massima
Dispositivo
dispositiva, l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la
nullità della sentenza (ICCTF 7.3.1997, cit. in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 7 ad art. 309 CPC).
Nel
caso in esame l'appellante chiede che "l'atto di citazione in appello alla
sentenza 11.4.05 è integralmente e compiutamente accolta". Egli non
formula quindi domande di giudizio, né è dato a comprendere il significato
della domanda di accogliere "l'atto di citazione in appello", procedura
neppure prevista dal CPC.
Ne
discende che l'appello -peraltro presentato da persona che, quale "Avv.
Dott." è da considerare cognito della materia- è nullo per il chiaro
disposto dell'art. 309 CPC.
10. A
prescindere dalla sua nullità, l'appello andrebbe comunque respinto anche nel
merito. Non v'è infatti contestazione sul fatto, accertato dal Pretore,
che la banca aveva concesso un credito __________ all'appellante, il quale
ammette pacificamente tale circostanza anche in questa sede, dove dà pure per
scontato il diritto di pegno insito nel credito __________ (replica pag. 1, appello
pag. 29 in fine). Ciononostante l'appellante sostiene che la banca non disponeva
del diritto di pegno, rimproverandole di aver agito scorrettamente, erogandogli
un credito superiore al valore degli investimenti.
Gli
argomenti dell'appellante sono invero contraddittori. Il credito lombard infatti
è, per definizione, un credito accordato dietro costituzione in pegno di titoli
o di merci (per tutti: Emch/Renz/Arpagaus,
Das Schweizerische Bankgeschäft, 6. ed., no 825) sicché, ammettendo l'esistenza
di un credito di tale natura, appare arduo contestare l'esistenza del diritto
di pegno. Inoltre, l'art. 8 delle condizioni generali della banca - che
l'appellante ammette di aver firmato in occasione dell'apertura del conto
(appello pag. 28)- prevede che "la banca ha un diritto di pegno su tutti i
valori che essa tiene in deposito per conto del cliente presso di sé o altrove
e, trattandosi di averi, il diritto di compensazione per tutti i suoi crediti
..." (doc. 3), diritto di pegno la cui esistenza è esplicitamente indicata
anche negli estratti conto senza che ciò sia mai stato oggetto di contestazione
da parte dell'appellante. Ciò basta per dover ammettere l'esistenza del diritto
di pegno della banca sugli averi dell'appellante e segnatamente sui titoli in
deposito.
Quantomeno
ardito è poi l'argomento che, le condizioni generali essendo state firmate in
occasione dell'apertura del conto, la loro valenza si esaurirebbe in quell'atto
medesimo e quindi esse sarebbero successivamente prive di valore.
In
merito alla doglianza che la banca avrebbe contravvenuto ai suoi obblighi
attuando operazioni sul conto malgrado la mancanza delle necessarie coperture,
va rilevato che l'appellante rimprovera a torto alla banca di essere venuta
meno ai suoi obblighi, ciò considerato che, come rettamente osservato dal
Pretore e non contestato in questa sede, è stato lui stesso ad insistere presso
la banca per poter continuare ad operare quando non vi erano più margini di
copertura e malgrado il parere del consulente (sentenza 11 aprile 2005, pag. 8;
teste De Giorgi, verbale 2 dicembre 2003).
11. Il
Pretore ha rilevato come l'atto di pegno conferiva alla banca il diritto di
chiedere al cliente di portare nuove garanzie, pena la vendita libera dei pegni,
sicché, le garanzie supplementari non essendo state fornite, la banca era in
diritto di procedere alla vendita dei titoli. L'appellante censura
la sentenza impugnata, contestando di essere stato informato da parte della
banca in merito alla situazione del suo conto.
Se
non che, l'appellante non ha mai contestato in precedenza di essere stato richiesto
di fornire garanzie supplementari. Trattasi quindi di contestazioni nuove, sollevate
per la prima volta in appello e come tali irricevibili, l'art. 321 CPC
escludendo la facoltà di addurre in appello nuovi fatti, prove o eccezioni.
Comunque,
v'è agli atti lo scritto 31 luglio 1987 con il quale la banca, rilevato che al
29 luglio il conto presentava uno scoperto di fr. 280'479.-, facendo
riferimento ad un colloquio telefonico del giorno precedente, ribadiva la
richiesta di copertura dello scoperto entro il successivo giovedì 6 agosto
(doc. 8), neppure questo mai contestato.
12. Il
Pretore ha ancora accertato che l'attore non aveva contestato gli estratti
conto nel termine di un mese prescritto dalle condizioni generali della banca, sicché
gli stessi gli erano opponibili. L'appellante contesta tale conclusione,
rilevando di aver contestato l'estratto conto del 31.12 1986 già il 15 gennaio
successivo, tanto che le sue richieste erano state integralmente accolte.
La
contestazione dell'estratto del 31 dicembre 1986 -la cui tempestività non ha da
essere esaminata- non è però d'aiuto all'appellante. In effetti è sempre
l'appellante ad affermare che la successiva protesta è quella del 24 novembre
1989. Considerato che le operazioni di vendita dei titoli oggetto di
contestazione risalgono al mese di settembre 1987, le doglianze del gennaio
1987 non potevano evidentemente concernere queste, nei confronti delle quali le
prime contestazioni, sollevate nel novembre 1989, sono manifestamente tardive.
Certo,
l'appellante sostiene di non essere stato a conoscenza della situazione perché,
a dipendenza dell'ordine di trattenere la posta, gli estratti venivano immessi
nella sua cartella, sicché neppure si potrebbe sostenere che egli ne conosceva
il contenuto. Se non che, allorquando una banca accetta di trattenere presso di
sé la corrispondenza che essa invia al cliente, queste comunicazioni gli sono
opponibili come se le avesse ricevute (Bourgknecht,
La responsabilité de la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6
nota 26; DTF 104 II 194 cons. 2 in fine; RSDA 1998 p. 197 r2; Rep. 1996 p. 37; IICCA
1 febbraio 1999 in re S./A.; doc. 35). Parimenti si presume che il cliente
abbia immediatamente preso conoscenza delle comunicazioni inviategli con tale
metodo. In altre parole, per quanto concerne gli effetti giuridici dell’assenza
di reazione, il destinatario della corrispondenza trattenuta
presso una banca è trattato come quello che ha effettivamente ricevuto la
corrispondenza. Tuttavia, viste le conseguenze urtanti che potrebbero derivare
dall’applicazione rigida di tale finzione, rimane riservata al giudice la
facoltà di apprezzare in equità la situazione; una situazione manifestamente
contraria all’equità - ciò che ad esempio si verifica nel caso in cui una banca
agisca scientemente a detrimento del cliente senza che nulla possa far prevedere
tale comportamento (Bourgknecht, op. cit., ibidem) - potrà quindi essere
sanzionata a titolo di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; ICCTF 13 agosto 1996
in re F. SA/M.; cfr. pure, in materia di abuso di diritto, ZR 1998 N. 90 p. 221
e seg.), estremi che, in concreto non ricorrono.
13. L'appellante
sostiene ancora che gli ordini prodotti dal CS sarebbero falsi
e redatti ad arte (appello pag. 27). Trattasi, ancora una volta, di eccezione
nuova e irritualmente proposta, quindi irricevibile in applicazione dell'art.
321 CPC. Peraltro la censura, riguardante tutti gli ordini prodotti dalla banca,
appare chiaramente strumentale alla presente causa, considerato che concerne
indistintamente tutte le operazioni, anche quelle in merito alle quali
l'appellante non ha mai sollevato eccezioni di sorta.
14. Il
Pretore ha ritenuto che l'appellante non può prevalersi della mancanza di
documentazione. Constatato che la Banca aveva trasmesso -senza conservarne una
copia- 5 classificatori di documenti inerenti la relazione "__________",
e meglio i fascicoli "formalità", "corrispondenza AP 1",
"nostra corrispondenza", "estratti conto" e "estratti
deposito", all'__________, che l'__________ li aveva a sua volta trasmessi
all'attore, e che l'attore stesso invece di conservarli li aveva eliminati
malgrado l'esistenza del contenzioso, il primo giudice ha ritenuto che egli non
poteva ora ribaltare le conseguenze del suo agire sulla controparte. L'appellante
censura la sentenza del Pretore, al quale rimprovera di non aver tenuto conto
che i documenti trasmessigli dall'__________ erano stati da lui eliminati
perché uguali a quelli che già aveva, mentre quelli chiesti in edizione erano
altri, non contenuti nei fascicoli.
La
censura è infondata. Contrariamente a quanto esposto dall'appellante - in modo
invero prolisso e contorto- il Pretore ha correttamente inquadrato la
situazione, tant'è che già con l'ordinanza sulle prove ha rilevato come l'attore
non poteva chiedere l'edizione dalla convenuta dei documenti che già possedeva
-ciò essendo in contrasto con le norme di procedura- mentre ha ritenuto legittima
la richiesta di edizione di eventuali documenti non contenuti nei fascicoli,
che poi la banca ha prodotto quali documenti 11, 12 e 13. L'appellante si è
invero limitato a contestare genericamente e globalmente la documentazione in
atti, senza però indicare con un minimo di approssimazione dove e in relazione
a quali operazioni essa fosse lacunosa. Le contestazioni essendo relative alle
operazioni poste in atto dalla banca nel periodo agosto-settembre 1987 intese
alla realizzazione dei titoli, che risultano dagli estratti versati agli atti
-non essendovi invece contestazioni concrete in merito ad altre operazioni- la
documentazione di cui l'attore lamenta la mancanza non appare poi di
particolare rilievo. Ciò non da ultimo per il fatto che, la vendita dei titoli
essendo avvenuta in via di realizzazione del pegno, essa non necessitava
evidentemente di ordini da parte del titolare del conto, il quale nulla può
trarre a proprio vantaggio dalla loro mancanza. La questione non merita comunque
ulteriore approfondimento, già per il fatto che il Pretore non ha respinto la
petizione per mancanza di documenti, bensì perché ha ritenuto provata la
regolarità dell'agire della banca.
15. Per
quanto concerne le contestazioni sollevate dall'appellante in merito al valore
probatorio delle testimonianze dei dipendenti della convenuta, si rileva che il
Pretore le ha comunque valutate tenendo conto del complesso degli elementi
probatori, con il quale esse appaiono congruenti. Il solo fatto che
l'appellante abbia inoltrato una querela penale per falsa testimonianza non è
evidentemente sufficiente per scalzarne il valore probatorio ritenuto che,
comunque, neppure il Procuratore Pubblico ha ravvisato elementi atti a
sostanziare il reato ipotizzato.
16. Il
Pretore ha respinto la petizione considerando in via abbondaziale non provato
il danno di cui è chiesto il risarcimento. L'appellante censura la sentenza impugnata
anche su questo punto, sostenendo che il danno è dimostrato già per il fatto
che, ancora al 14 agosto 1997 egli aveva sul suo conto averi netti in titoli
per fr. 835'954.05, poi spariti.
Anche
su questo punto la censura appare infondata. Dall'estratto doc. B risulta
infatti che al 24 luglio 1987 il valore degli investimenti era sceso a fr.
1'769'000.- mentre il passivo del conto corrente era aumentato a fr.
2'049'479.-, con un saldo debitore di fr. 280'479.-. Per il mese di agosto 1987
v'è poi un solo estratto (7 agosto), che indica il conto debitore per fr.
396'332.02, conto che anche successivamente e fino alla sua chiusura è sempre
stato in rosso (doc. B). Non v'è invece alcuna traccia del preteso attivo. In
particolare è poi rimasto senza prova alcuna il fatto -contestato dalla
convenuta sin dalla risposta di causa- posto dall'attore a fondamento della
propria domanda risarcitoria, che egli aveva in essere un investimento in bond
per un valore netto di fr. 600'000.-, investimento che non risulta, così come
neppure risulta, come appena esposto, un saldo attivo per un simile importo.
17. L'appellante
contesta, da ultimo, il valore litigioso accertato dal Pretore e le ripetibili
assegnate a controparte, chiedendone una riconsiderazione. La richiesta va
disattesa già per il fatto che l'appellante non indica a quale importo
sarebbero da ricondurre il valore litigioso e le ripetibili. Per quanto
concerne in particolare il valore litigioso, va comunque osservato che l'attore
chiede la rifusione del 13% annuo non quale interesse di mora bensì quale risarcimento
del danno per mancato guadagno, argomentando che tale sarebbe stato il reddito
conseguito con l'investimento in bond. Così stando le cose, la valutazione del
Pretore che nel valore litigioso ha computato anche tale elemento resiste alle
critiche.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello 5 maggio 2005 di AP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3'900.-
b)
spese fr. 100.-
fr.
4'000.-
sono
posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata
fr. 20'000.- di ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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