12.2006.1
lavoro - disdetta abusiva -indennità - ore straordinarie
16 gennaio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2006.1
Data decisione, Autorità:
16.01.2007, IICCA
Titolo:
lavoro - disdetta abusiva -indennità - ore straordinarie
DISDETTA ABUSIVA
LAVORO STRAORDINARIO
art. 321c CO
art. 336 cpv. 1 let. d CO
art. 336a CO
Incarto n.
12.2006.1
Lugano
16 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.191 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 23 dicembre
2004 da
AO 1
rappr. daRA 2
contro
AP 1
rappr. dallo RA
1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 6'365.– per retribuzione di lavoro straordinario,
giorni festivi e vacanze – importo ridotto a fr. 4'261.70 in sede di
conclusioni – oltre interessi al 5% dall'esigibilità dei crediti, come pure al
pagamento di un'indennità per licenziamento abusivo da determinarsi dal
giudice, domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza del 15
dicembre 2005 ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare complessivi
fr. 12'032.95 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004 per indennità per
licenziamento abusivo e pagamento di ore supplementari prestate e fr. 1'200.–
per ripetibili;
appellante
la convenuta che con gravame del 22 dicembre 2005 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere l'istanza, condannando l'istante a versare fr.
1'200.– per ripetibili di prima sede, con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
mentre
l'istante postula la reiezione dell’appello con osservazioni del 12 gennaio
2006, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stata
assunta il 19 agosto 2002 dalla AP 1 di Mendrisio (in seguito AP 1) in qualità
di centralinista/segretaria. Il contratto di lavoro, concluso a tempo
indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo di fr. 4'300.–
su tredici mensilità (doc. B). In data 24 settembre 2003 il predetto contratto
è stato modificato, con il riconoscimento all'istante – con effetto retroattivo
al 1° settembre 2003 – della distribuzione del Tronc, ovvero di un compenso
forfetario per “lavori forniti durante i festivi, i fine settimana o fuori
orario” (doc. C).
2. Il 18 gennaio 2004,
l'istante ha fatto pervenire una missiva tramite e-mail (doc. H) ad un membro
del consiglio di amministrazione della convenuta. Nella medesima essa ha
segnalato il comportamento di __________ B__________, sua superiore, in
relazione a diversi licenziamenti intervenuti nella AP 1. A suo dire, la
rottura di almeno 12 contratti di lavoro su 30 del settore “Gastro” meritava un
approfondimento da parte dei responsabili della AP 1. Nell'e-mail in questione
– spedito con l'intento di evitare ingiustificate “Massenkündigungen” – AO 1 ha
in particolare parlato dello “Psychoterror” messo in atto da RA 1 nel settore “Gastro”
e delle, a suo dire, dubbie capacità e competenze di quest'ultima nel gestire
il personale di un'azienda.
3. Con raccomandata
del 21 gennaio 2004 la AP 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di
lavoro con AO 1, ciò con riferimento ai “motivi elencati nel colloquio”
avvenuto in quello stesso giorno (doc. D). Con lettere 4 e 19 febbraio 2004
(doc. E e F), l' RA 2, agendo a nome e per conto di AO 1, ha eccepito l'abusività
del licenziamento chiedendo la reintegrazione dell'istante sul posto di lavoro.
La AP 1 ha dal canto suo confermato il licenziamento (doc. G).
Nel seguito l'istante è
stata dichiarata inabile al lavoro per motivi medici (do. Q), con conseguente
sospensione della disdetta e proroga del periodo di preavviso (art. 336c CO).
Il rapporto di lavoro si è poi concluso il 31 luglio 2004, in corrispondenza
con la ripresa dell'abilità lavorativa.
4. Con istanza del 23
dicembre 2004 AP 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio Nord per chiedere la
condanna della AP 1 al pagamento di fr. 6'365.– netti per retribuzione di
lavoro straordinario, giorni festivi e vacanze, oltre interessi al 5%
dall'esigibilità dei crediti, come pure al pagamento di un'indennità per
licenziamento abusivo da determinarsi dal giudice. All'udienza dell'8 aprile
2005 AO 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la
convenuta, sostenendo in particolare la non abusività della disdetta del rapporto
di lavoro; la disdetta sarebbe, a suo dire, stata determinata dal fatto che
l'istante “non era contenta dell'impiego” e “da tempo minacciava reiteratamente
il proprio licenziamento”. Essa ha pure posto in compensazione le indennità che
l'istante avrebbe, a suo dire, ingiustamente percepito a titolo di Tronc dopo
il licenziamento, con la retribuzione – per altro pure contestata – di lavoro
straordinario, giorni festivi e vacanze. Di conseguenza, secondo la convenuta,
nulla è dovuto all'istante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali
conclusivi. Nelle conclusioni del 27 settembre 2005 AO 1 ha in particolare ridotto
a fr. 4'261.70 netti le proprie pretese per retribuzione di lavoro
straordinario, giorni festivi e vacanze.
5. Con sentenza 15
dicembre 2005, il Pretore ha accertato l'abusività della disdetta del rapporto
di lavoro e ritenuto giustificato riconoscere all'istante un'indennità per
licenziamento abusivo corrispondente a due mensilità di salario. Per quanto
concerne le restanti pretese di retribuzione fatte valere da AO 1, il primo
giudice non ha riconosciuto quelle relative alle vacanze. Ha per contro accertato
l'esecuzione di 33 ore e 9 minuti di lavoro straordinario (registrato mediante
timbratura) e 119 ore e 30 minuti di lavoro supplementare (non registrato), quest'ultimo
per il ritiro (prima della timbratura) e la consegna (dopo la timbratura) della
corrispondenza all'ufficio postale.
Il Pretore ha quindi parzialmente
accolto le richieste dell'istante condannando la convenuta a versare
complessivi fr. 12'032.95 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004,
corrispondenti a fr. 10'428.– a titolo di indennità per disdetta abusiva e fr.
1'604.95 netti per le restanti pretese; quest'ultimo importo costituisce il conguaglio della retribuzione di
lavoro straordinario/supplementare (fr. 4'841.40) e rincaro (fr. 128.30),
previa deduzione della somma riconosciuta dall'istante come percepita in
eccesso (fr. 3'199.60) e degli oneri sociali (9.33% del residuo lordo di fr.
1'770.10).
6. Con appello 22
dicembre 2005 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l'istanza, condannando AO 1 a versare fr. 1'200.– per ripetibili di
prima sede. Protesta pure spese e ripetibili di seconda sede. A mente
dell'appellante, non sarebbero dati i presupposti per ritenere abusiva la
disdetta del rapporto di lavoro. L'indennità per licenziamento abusivo dovrebbe
dunque essere negata o comunque limitata a una sola mensilità (fr. 4'300.–),
non accompagnata da interessi di sorta. L'appellante contesta pure il computo
delle ore per lavoro straordinario/ supplementare eseguito dal Pretore; ritiene
debbano essere riconosciute unicamente 24.21 ore straordinarie registrate con
timbratura (invece di 33 ore e 9 minuti) e 30 ore supplementari, non
registrate, per consegna e ritiro della corrispondenza all'Ufficio postale (invece
di 119 ore e 30 minuti). L'appellante rileva infine che la somma riconosciuta
dall'istante come percepita in eccesso (fr. 3'199.60) – da dedurre dall'importo
eventualmente riconosciuto a AO 1 – dovrebbe essere aumentata a fr. 8'683.50,
includendo quindi nella deduzione anche fr. 5'483.90 per un “Tronc non dovuto e
versato unicamente a seguito di un errore”.
Con
osservazioni 12 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
7. L'appellante si
aggrava in primo luogo contro l’abusività della
disdetta del rapporto di lavoro ritenuta dal Pretore. Il licenziamento non
sarebbe, a suo dire, una conseguenza diretta dell'“esternazione di disappunto”
di AO 1 “a lato della situazione lavorativa”. Le critiche sarebbero infatti
state seguite da “due riunioni” con la lavoratrice, nel corso delle quali essa
non avrebbe collaborato con il datore di lavoro “per tentare di trovare una
soluzione conciliativa”, ma avrebbe posto “delle condizioni sotto minaccia di
andarsene”. Questo comportamento di AO 1 avrebbe “chiaramente rotto quel
naturale rapporto di fiducia che deve vigere tra datore di lavoro e lavoratore
affinché a soffrirne non sia l'andamento del lavoro medesimo”. A torto.
7.1 Secondo l'art. 336
cpv. 1 lett. d CO, la disdetta è abusiva se data perché il destinatario fa
valere in buona fede pretese derivanti dal contratto di lavoro. Per
giurisprudenza invalsa la nozione di pretesa risultante dal contratto di lavoro
di cui all'art. 336 cpv. 1 lett. d CO deve essere interpretata estensivamente.
Si tratta non solo di pretese sgorganti direttamente dal contratto di lavoro o
da convenzioni collettive (SJ 2001 pag. 409 consid. 4) ma anche di pretese
dedotte dalla previdenza professionale o dal diritto al rispetto della
personalità sancito all'art. 328 CO (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, n. 1.28 ad art. 336 CO). Tra i diritti della personalità
rientra in particolare il diritto di esercitare in buona fede critiche nei
confronti dell'azienda (Philippe Nordmann,
Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer
Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, tesi Basel 1998, pag. 117 e
rif.). Il diritto di fedeltà del lavoratore e i rapporti di fiducia che reggono
il contratto di lavoro possono temperare questo diritto di critica e
giustificare in certe circostanze una disdetta, in particolare se gli attacchi
sono indirizzati a sottoposti e danneggiano l'ambiente di lavoro (cfr. DTF 127
III 86 consid. 2 con riferimento all'art. 336 cpv. 1 lett. a CO).
7.2 Per quanto qui
concerne, vi è una chiara relazione tra le critiche formulate da AO 1 il 18
gennaio 2004 (con l'e-mail di cui al doc. H) nei confronti di __________ B__________,
sua superiore, e il licenziamento in tronco deciso nei tre giorni successivi,
il 21 gennaio 2004, dalla AP 1. L'appellante non nega del resto l'esistenza di
un rapporto diretto tra i due fatti, là dove ammette (appello, pag. 7 verso il
mezzo) che a seguito del menzionato e-mail “il direttore della AP 1” ha indetto
due riunioni con AO 1 “allo scopo di discutere la problematica”. L'appellante giustifica
il licenziamento in tronco dell'appellata con il fatto che quest'ultima, nel
corso delle due menzionate riunioni, non avrebbe collaborato con il datore di
lavoro “per tentare di trovare una soluzione conciliativa”; nulla dice tuttavia
sul genere di collaborazione richiesto e su contenuti e obiettivi della pretesa
“soluzione conciliativa”. I toni esasperati usati dal direttore – che durante
la prima riunione ha urlato “per circa un quarto d'ora/mezz'ora” (cfr.
deposizione __________ T__________, verbale pag. 18) – sono per altro piuttosto
indice di soluzione impositiva. Né d'altronde l'appellante sostiene e comprova
che le critiche formulate da __________ nella menzionata missiva del 18 gennaio
2004, o nei tre giorni successivi, abbiano danneggiato l'ambiente di lavoro. La
ricorrente si limita in effetti a riferire di non meglio precisate “condizioni”
(cfr. appello, pag. 9 verso il mezzo) che avrebbe posto l'appellata – durante le
predette riunioni – “alla continuazione del rapporto di lavoro”. Appare dunque
abusiva una disdetta notificata tre giorni dopo le critiche formulate dalla
lavoratrice nei confronti della sua superiore – non estranee alla protezione
prevista dall'art. 336 CO – con la sola giustificazione dell'esistenza di non
meglio specificate “condizioni” che sarebbero state poste dalla lavoratrice
stessa alla continuazione del rapporto di lavoro. Il riferimento alla sentenza
del Tribunale federale di cui al DTF 127 III 86 appare poi non appropriato.
Nella fattispecie ora in esame non siamo in effetti in presenza di un quadro dirigente
che esterna ai subalterni il proprio dissenso con la direzione, minacciando di
lasciare l'impiego; quanto piuttosto di una semplice subordinata
(centralinista/segretaria) che esprime legittime critiche nei confronti di una
sua superiore. Su questo punto l'appello è dunque privo di fondamento.
8. L'appellante
contesta pure la decisione del primo giudice di fissare l'indennità per
licenziamento abusivo in due mensilià. Postula che la medesima venga ridotta a
una sola mensilità (fr. 4'300.–), senza corresponsione di interessi di sorta.
La valutazione
dell’indennità dovuta nel caso di disdetta abusiva è affidata al giudice
nell’ambito del suo libero apprezzamento ed in applicazione delle regole del
diritto e dell’equità. Di conseguenza l’autorità d’appello può riesaminare
liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo
quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente
ingiuste o inique (DTF 109 II 391, 118 II 55). Ciò che non è il caso nella
fattispecie ora in esame, ritenuto che una concolpa della lavoratrice non è
stata provata dalla ricorrente – né tantomeno emerge dagli atti – e che
un'indennità di due mensilità è già stata giudicata adeguata in situazioni
analoghe (da ultimo, II CCA 24. 11.2006, inc. 12.2005.160). Anche su questo
punto l'appello cade dunque nel vuoto, con conseguente conferma dell'indennità
per licenziamento abusivo fissata dal Pretore in fr. 10'428.–. Non v'è poi
ragione per non concedere su tale importo – la cui definizione è stata lasciata
interamente al giudice – la corresponsione di interessi. Gli stessi
decorreranno tuttavia dalla data della sentenza di prime cure, costitutiva del
diritto vantato dall'istante (per tante, Rep. 1994, 350). La sentenza di primo grado
va dunque riformata di conseguenza.
9. L'appellante si
aggrava anche avverso il computo delle ore per lavoro straordinario/
supplementare eseguito dal Pretore. Ritiene debbano essere riconosciute
unicamente 24.21 ore straordinarie registrate con timbratura (invece di 33 ore
e 9 minuti) e 30 ore supplementari, non registrate, per consegna e ritiro della
corrispondenza all'Ufficio postale (invece di 119 ore e 30 minuti).
9.1 Per quanto concerne
le ore straordinarie registrate con timbratura, dai tabulati della AP 1 (doc. rich.
I) risulta che AO 1, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 e la fine
di agosto 2003 ha eseguito 30 ore e 37 minuti supplementari, di cui 6 ore e 25
minuti prestate nei giorni festivi (15 agosto 2003) e di domenica (20 luglio
2003 e 17 agosto 2003). Il computo del Pretore – che aveva riconosciuto 33 ore
e 9 minuti (sentenza impugnata, consid. 5.4.2 pag. 12 e 13 – deve dunque essere
modificato di conseguenza.
9.2 Per le ore
supplementari non registrate con timbratura, per consegna e ritiro della
corrispondenza all'Ufficio postale (prima o dopo la timbratura) giova ricordare
che l'onere della prova (art. 8 CC) incombe all'istante. Esso è tuttavia
facilitato dal fatto che, per giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca che
il lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non
è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste
sarà stimato applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2
CO (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.14 ad
art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 16 ad art. 321c CO; DTF 128 III 271 consid.
2b; DTF 24 settembre 1998 4C.239/1998; per tante II CCA 27 ottobre 2006, inc. n. 12.2005.176).
Il Pretore ha ritenuto
accertato che l'istante, nel periodo tra il 19 agosto 2002 e il 31 agosto 2003
ha regolarmente prelevato la mattina (prima della timbratura) e consegnato la
sera (dopo la timbratura) la corrispondenza postale presso l'ufficio postale. La
regolarità di detta incombenza trova conferma nelle testimonianze di __________
D__________ D__________ (verbale pag. 20) e di __________ T__________ (verbale,
pag. 27). Il primo giudice ha dipoi stimato l'impiego da parte dell'istante di
30 minuti al giorno e computato le ore supplementari prestate in circa 119 ore
e 30 minuti. La mezz'ora giornaliera stimata dal Pretore, per recasi due volte
presso l'ufficio postale (la prima volta al mattino e la seconda la sera),
percorrere ogni volta una distanza superiore al chilometro – lungo un'arteria
trafficata soprattutto nelle ore serali di punta – ed eseguire le incombenze di
sportello, appare fin anche generosa per la AP 1. Detta generosità compensa
senz'altro il fatto che nei primi due mesi di settembre e ottobre 2002
(appello, pag. 13 verso l'alto) l'operazione serale sia stata svolta da
un'altra segretaria. La decisione del Pretore su questo punto merita dunque di
essere confermata.
9.3 Tenuto conto di
quanto sopra esposto (consid. 9.1 e 9.2), il computo delle ore
straordinarie/supplementari eseguito dal primo giudice (sentenza impugnata,
pag. 13 nel mezzo) va modificato nel senso di riconoscere 153 ore e 20 minuti.
Considerando uno stipendio orario di fr. 24.85, la GCA è tenuta a versare a
tale titolo fr. 4'763.– (fr. 24.85 x 125% x 153 ore e 20 minuti).
10. Va infine respinta
la pretesa dell'appellante di compensare l'importo di fr. 5'483.90 da lei
versato a AO 1 a titolo di Tronc per il periodo successivo al licenziamento e
fino alla fine del rapporto di lavoro. Come rettamente ritenuto dal Pretore,
con il versamento la AP 1 ha in effetti ammesso, per atti concludenti, che il Tronc
era parte integrante dello stipendio. Del resto, in ragione della regolarità
del versamento, l'istante poteva legittimamente fare affidamento sull'ottenimento
del Tronc, con conseguente diritto di percepirlo anche se esonerata dall'onere
lavorativo. Su questo punto l'appello va dunque pure respinto.
11. In conclusione,
l'appello va parzialmente accolto, e la sentenza del Pretore riformata, nel
senso di accogliere l'istanza e condannare la convenuta a versare all'istante fr.
1'533.60 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004 [fr.
1691.40 (fr. 4'763.– + fr.128.– ./. fr. 3'199.60) ./.
9.33% di tale importo] e fr.
10'428.– oltre interessi al 5% dalla data della sentenza di primo grado quale
indennità per licenziamento abusivo. L'esito dell'appello non comporta
modifiche delle ripetibili di prima sede.
Non si prelevano tasse
né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non
superiore a fr. 30'000.–. La convenuta verserà all'istante un'equa indennità
per ripetibili d'appello, proporzionata all'ampia soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 22 dicembre 2005 della AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 15 dicembre 2005 della Pretura di Mendrisio Nord, è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza la convenuta è condannata a versare alla signora AO 1 gli importi
di fr. 1'533.60 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2004 e fr. 10'428.– oltre
interessi al 5% dal 15 dicembre 2005 quale indennità per
licenziamento abusivo.
2. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è
tenuta a corrispondere all'istante fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d'appello.
L'appellante rifonderà all'appellata fr. 800.– per parti di ripetibili
d'appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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