12.2006.104
sfratto
18 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.104
Data decisione, Autorità:
18.05.2006, IICCA
Titolo:
sfratto
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.104
Lugano
18 maggio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.14
della Pretura del distretto di Leventina- promossa con istanza 24 marzo 2006 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
quest¿ultimo rappr.
da RA 2
volta ad ottenere lo sfratto dei convenuti dalla casa d¿abitazione
sita al mappale n. __________ RFD di __________;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione
dell¿istanza, e che il Pretore con decreto 3 maggio 2006 ha integralmente accolto;
appellante il solo convenuto AP 1 con appello 15 maggio 2006, con
cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, di annullare il decreto
di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i termini
rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di compravendita
del mappale in questione, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere
nell¿immobile sino all¿acquisto dello stesso, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l¿istante non è stata invitata a presentare le sue
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione
in materia di locazione,AO 1AO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di
Leventina lo sfratto di __________ e di AP 1 dalla casa d¿abitazione sita al
mappale n. __________ RFD di __________;
che
con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che la domanda si fondava
sul contratto di locazione di durata determinata stipulato il 14 dicembre 2004
(doc. A), avente scadenza al 31 gennaio 2006, e che tra le parti non era stato
concordato alcun rinnovo del contratto e nemmeno ne era stata chiesta la
protrazione, ha decretato lo sfratto dei convenuti;
che
con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione
dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione
del presente giudizio, il solo convenuto AP 1, rilevando che tra le parti era
stato stipulato un contratto misto di locazione finalizzato alla compravendita del
mappale in questione entro il termine indicativo e non perentorio del 31
gennaio 2006 (doc. A e B), di per sé quindi non scaduto, chiede di annullare il
decreto di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i
termini rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di
compravendita, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere nell¿immobile
sino all¿acquisto dello stesso;
che
la decisione di sfratto è corretta ed il gravame, del tutto infondato ed al
limite del temerario, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame
preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte
per le osservazioni;
che
in effetti l¿accordo aggiuntivo stipulato in occasione della sottoscrizione del
contratto di locazione ed avente per oggetto l¿impegno delle parti a vendere
rispettivamente ad acquistare entro il 31 gennaio 2006 il mappale in questione (doc.
B) -a prescindere dalla sua chiara nullità per vizio di forma- non influiva in
alcun modo sulla durata del contratto di locazione (doc. A), che terminava in
ogni caso il 31 gennaio 2006, e ciò nemmeno qualora si volesse seguire la tesi
del convenuto -oltretutto non sollevata in prima sede e dunque irrita (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC) e comunque non confermata dal tenore letterale dell¿accordo
(doc. B)- secondo cui la data indicata per effettuare l¿acquisto era solo
indicativa e non perentoria;
che
per il resto il convenuto qui appellante non ha neppure contestato l¿assunto
del Pretore -del tutto corretto- secondo cui le parti successivamente non
avevano concordato un prolungamento del contratto di locazione;
che
la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili
all¿istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali
osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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