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Decisione

12.2006.104

sfratto

18 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.104

Data decisione, Autorità:

18.05.2006, IICCA

Titolo:

sfratto

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.104

Lugano

18 maggio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.14

della Pretura del distretto di Leventina- promossa con istanza 24 marzo 2006 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

quest¿ultimo rappr.

da RA 2

volta ad ottenere lo sfratto dei convenuti dalla casa d¿abitazione

sita al mappale n. __________ RFD di __________;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione

dell¿istanza, e che il Pretore con decreto 3 maggio 2006 ha integralmente accolto;

appellante il solo convenuto AP 1 con appello 15 maggio 2006, con

cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, di annullare il decreto

di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i termini

rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di compravendita

del mappale in questione, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere

nell¿immobile sino all¿acquisto dello stesso, il tutto protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l¿istante non è stata invitata a presentare le sue

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione

in materia di locazione,AO 1AO 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di

Leventina lo sfratto di __________ e di AP 1 dalla casa d¿abitazione sita al

mappale n. __________ RFD di __________;

che

con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che la domanda si fondava

sul contratto di locazione di durata determinata stipulato il 14 dicembre 2004

(doc. A), avente scadenza al 31 gennaio 2006, e che tra le parti non era stato

concordato alcun rinnovo del contratto e nemmeno ne era stata chiesta la

protrazione, ha decretato lo sfratto dei convenuti;

che

con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione

dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione

del presente giudizio, il solo convenuto AP 1, rilevando che tra le parti era

stato stipulato un contratto misto di locazione finalizzato alla compravendita del

mappale in questione entro il termine indicativo e non perentorio del 31

gennaio 2006 (doc. A e B), di per sé quindi non scaduto, chiede di annullare il

decreto di sfratto e di precisare che le parti concorderanno direttamente i

termini rispettivamente le modalità di sottoscrizione del contratto di

compravendita, fermo restando che egli è autorizzato a rimanere nell¿immobile

sino all¿acquisto dello stesso;

che

la decisione di sfratto è corretta ed il gravame, del tutto infondato ed al

limite del temerario, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame

preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte

per le osservazioni;

che

in effetti l¿accordo aggiuntivo stipulato in occasione della sottoscrizione del

contratto di locazione ed avente per oggetto l¿impegno delle parti a vendere

rispettivamente ad acquistare entro il 31 gennaio 2006 il mappale in questione (doc.

B) -a prescindere dalla sua chiara nullità per vizio di forma- non influiva in

alcun modo sulla durata del contratto di locazione (doc. A), che terminava in

ogni caso il 31 gennaio 2006, e ciò nemmeno qualora si volesse seguire la tesi

del convenuto -oltretutto non sollevata in prima sede e dunque irrita (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC) e comunque non confermata dal tenore letterale dell¿accordo

(doc. B)- secondo cui la data indicata per effettuare l¿acquisto era solo

indicativa e non perentoria;

che

per il resto il convenuto qui appellante non ha neppure contestato l¿assunto

del Pretore -del tutto corretto- secondo cui le parti successivamente non

avevano concordato un prolungamento del contratto di locazione;

che

la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili

all¿istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali

osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia

di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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