12.2006.105
lavoro - disdetta in tempo inopportuno - cumulo dei periodi di protezione
5 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2006.105
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, IICCA
Titolo:
lavoro - disdetta in tempo inopportuno - cumulo dei periodi di protezione
DISDETTA IN TEMPO INOPPORTUNO
art. 336c cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2006.105
Lugano
5 aprile 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.8
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 10
gennaio 2005 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dallo RA
2
con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 29'993.70 oltre interessi a titolo di stipendio, domanda
avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 3 maggio
2006 ha respinto;
appellante l'istante, che con atto 15 maggio 2006 chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente
l'istanza;
mentre la convenuta con osservazioni 2 giugno 2006
propone la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
1. AP 1 è stata assunta dalla AO 1 (in seguito S__________ __________ SA),
a far tempo dal 1° gennaio 1994 in qualità di ausiliaria di pulizia. Sofferente
da dicembre 2002 per problemi respiratori, i medici le hanno diagnosticato una bronchite
con componente asmatica. Dopo un'inabilità lavorativa iniziale - che risale
alla fine di dicembre 2002, inizio gennaio 2003 - e il tentativo di
ricominciare l'attività al 50%, essa è stata dichiarata inabile al lavoro al
100% dal 14 luglio 2003. Il 1° luglio 2004 ha fatto richiesta di prestazioni AI,
il cui esito non è noto.
Considerandi
2.
Con
lettera 11 gennaio 2004 la S__________ __________ SA ha disdetto il contratto
di lavoro per il 30 aprile 2004. In data 30 aprile 2004 AP 1 ha inoltrato
opposizione contro la disdetta, affermando di aver ritenuto in buona fede di
poter beneficiare della copertura assicurativa prevista dal regolamento
aziendale dei dipendenti anche dopo lo scioglimento del contratto di lavoro,
ciò che sarebbe invece possibile solo accettando la proposta di libero
passaggio dell'assicurazione C__________, le cui condizioni sarebbero però
inaccettabili perché eccessivamente onerose.
3.
Con
istanza 10 gennaio 2005 AP 1 ha chiesto l'accertamento della nullità della
disdetta del contratto di lavoro dell'11 gennaio 2004 e la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 29'993.70 oltre interessi a valere
quale 80% dello stipendio per i mesi da maggio a dicembre 2004 compresi.
L'istante sostiene che, dopo l'acutizzarsi della tosse/bronchite asmatica che
ha causato la sua incapacità lavorativa totale dal 14 luglio 2003, le è stata
diagnosticata una depressione ansiosa a dipendenza della quale è stata
giudicata inabile al lavoro al 100% dal 5 settembre 2003. Trattandosi di nuova
malattia, senza legame con la precedente, essa avrebbe fatto nascere un nuovo
periodo di protezione dalla disdetta di 180 giorni che giunge a scadenza il 3
marzo 2004, sicché la disdetta data l'11 gennaio sarebbe nulla.
La
convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che la disdetta è valida
perché le due malattie sono in realtà dipendenti l’una dall'altra. Comunque, a
mente della convenuta il contratto di lavoro è stato sciolto per accordo delle
parti, ritenuto che la condizione posta dall'istante per mettere fine al
contratto, e meglio l'assunzione dal parte del datore di lavoro di metà dei
premi dell'assicurazione C__________ fintanto che la dipendente avrebbe potuto
beneficiare delle indennità da parte dell'assicurazione era stata da lei
accettata.
Esperita
l’istruttoria, con le conclusioni le parti hanno confermato le rispettive
domande.
4.
Con
sentenza 3 maggio 2006, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha respinto l'istanza, considerando valida la disdetta.
Con appello
15.
maggio 2006 l'istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. La
parte appellata, con osservazioni 2 giugno 2006, postula la reiezione del
gravame.
considerato
in diritto: 5. L’art.
336c cpv. 1 lett. b CO dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro
non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di
lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili
a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal
secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto
anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel
capoverso 1 è nulla. L’obbligo di versare lo stipendio durante la malattia è a
sua volta regolato dagli art. 324a e 324b CO.
Il
Segretario assessore ha respinto l'istanza. Rilevato che le parti concordano
che, tenendo conto dell'incapacità lavorativa dovuta alla tosse/asma bronchiale
il termine di protezione di 180 giorni era rispettato e la disdetta valida, il
primo giudice ha esaminato se la seconda malattia, di natura psichica, fosse
correlata alla prima e, rispondendo affermativamente al quesito, ha negato che
la stessa fosse atta a far nascere un nuovo periodo di protezione di 180
giorni, e di conseguenza ha ritenuto valida la disdetta anche in relazione a
questa malattia. L'appellante censura la decisione, sostenendo che,
contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, non v'è alcuna connessione
tra le due malattie, e di conseguenza la disdetta è nulla perché intervenuta
durante il secondo periodo di protezione, dipendente dalla malattia psichica.
6.
Non
è contestato che l'art. 336c cpv. 1 CO è da intendere nel senso che, qualora vi
siano più motivi di impedimento al lavoro, per ognuno di questi motivi il
lavoratore beneficia del periodo di protezione legale istituito dall'art. 336c
CO (cosiddetto cumulo dei periodi di protezione). In tal senso le parti concordano
pure che, qualora vi siano più malattie senza legame tra di loro, ciascuna di
esse è suscettibile di far beneficiare il lavoratore di un proprio periodo di
protezione. Ciò è peraltro conforme alla giurisprudenza e dottrina maggioritari
(DTF 124 III 474, 120 II 124; Streiff /
Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. ed. 2006, pag. 720 seg.).
È quindi
unicamente da esaminare se, in concreto, le due malattie di cui soffre
l'appellante siano indipendenti l'una dall'altra, con conseguente nullità della
disdetta, oppure se vi sia un legame tra le stesse, nel qual caso la disdetta
sarebbe valida e operante.
7.
Va
qui precisato che l'appellante soffre di due distinte patologie: un'asma
bronchiale e una sindrome ansioso depressiva. Dagli atti risulta che l'asma
bronchiale ha causato un'incapacità lavorativa duratura dell'appellante dal 15
luglio 2003. Risulta comunque pure che essa è stata inabile al lavoro per
problemi respiratori già all'inizio del 2003 (doc. E, F). Per quanto concerne
la sindrome ansioso depressiva, questa è stata diagnosticata per la prima volta
il 18 luglio 2003 dal dr G__________ (teste dr __________ G__________ verbale 6
giugno 2005, pag. 2). I certificati medici agli atti non permettono però di
fare chiarezza in merito alle conseguenze della problematica depressiva, della
quale, benché risulti sia stata a tratti prevalente sui problemi respiratori,
non è dato a sapere se ed in quale misura abbia causato l'incapacità lavorativa
dell'appellante. In effetti, il certificato doc. L da essa invocato è inidoneo
allo scopo. Dal doc. G risulta che l'incapacità lavorativa al 100% è iniziata
il 15 luglio 2003 ed era ancora tale il 9 ottobre 2003. Il certificato doc. L
attesta poi un'incapacità lavorativa al 100% dal 5 settembre 2003, ma non
indica alcuna diagnosi (neppure il precedente certificato doc. G) e, comunque,
costituisce la continuazione, dal profilo temporale, del certificato doc. G
che, come già detto colloca l'inizio dell'inabilità lavorativa al 15 luglio.
Appare quindi impossibile stabilire con sufficiente precisione se e quando la
problematica psichica abbia causato l'incapacità lavorativa. Già per questo
motivo non si può ammettere un ulteriore periodo di protezione di 180 giorni
dal mese di settembre 2003.
Inoltre, dagli
atti emerge l'esistenza di un'influenza reciproca tra la problematica
respiratoria e quella psichica, tanto che la componente psichica di ordine
depressivo è indicata quale fattore amplificatore della sindrome asmatica (doc.
I; teste dr __________ __________ K__________, verbale 23 aprile 2005, pag. 4),
mentre i disturbi nervosi sono a loro volta legati almeno in parte al protrarsi
dei problemi di salute (atto VII, perizia 26 novembre 2005, pag. 4). Se ne deve
concludere che v'è un legame tra le due problematiche, le quali sono peraltro state
entrambe indicate anche dall'appellante quali cause dell'inabilità lavorativa
nella domanda di prestazioni AI (doc. M). Di conseguenza anche per questo
motivo non è possibile ritenere che la problematica psichiatrica sia atta a far
beneficiare l'appellante di un nuovo periodo di protezione di cui all'art. 336c
cpv. 1 CO.
8.
Ne
discende che l'appello dev'essere respinto.
Non si
percepiscono tasse né spese (art. 417 CPC ). Le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per
quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta
perché, a prescindere dalla questione a sapere se la richiedente sia in grado
di far fronte alle spese di patrocinio, la procedura in appello non era
provvista di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello
15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura
d’appello presentata da AP 1 è respinta.
3. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà all'appellata fr. 900.-
per ripetibili.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il
valore litigioso è di fr. 29'993.70 e che si tratta di vertenza in materia di
diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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