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Decisione

12.2006.105

lavoro - disdetta in tempo inopportuno - cumulo dei periodi di protezione

5 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. AP 1 è stata assunta dalla AO 1 (in seguito S__________ __________ SA),

a far tempo dal 1° gennaio 1994 in qualità di ausiliaria di pulizia. Sofferente

da dicembre 2002 per problemi respiratori, i medici le hanno diagnosticato una bronchite

con componente asmatica. Dopo un'inabilità lavorativa iniziale - che risale

alla fine di dicembre 2002, inizio gennaio 2003 - e il tentativo di

ricominciare l'attività al 50%, essa è stata dichiarata inabile al lavoro al

100% dal 14 luglio 2003. Il 1° luglio 2004 ha fatto richiesta di prestazioni AI,

il cui esito non è noto.

Considerandi

2.

Con

lettera 11 gennaio 2004 la S__________ __________ SA ha disdetto il contratto

di lavoro per il 30 aprile 2004. In data 30 aprile 2004 AP 1 ha inoltrato

opposizione contro la disdetta, affermando di aver ritenuto in buona fede di

poter beneficiare della copertura assicurativa prevista dal regolamento

aziendale dei dipendenti anche dopo lo scioglimento del contratto di lavoro,

ciò che sarebbe invece possibile solo accettando la proposta di libero

passaggio dell'assicurazione C__________, le cui condizioni sarebbero però

inaccettabili perché eccessivamente onerose.

3.

Con

istanza 10 gennaio 2005 AP 1 ha chiesto l'accertamento della nullità della

disdetta del contratto di lavoro dell'11 gennaio 2004 e la condanna della

convenuta al pagamento della somma di fr. 29'993.70 oltre interessi a valere

quale 80% dello stipendio per i mesi da maggio a dicembre 2004 compresi.

L'istante sostiene che, dopo l'acutizzarsi della tosse/bronchite asmatica che

ha causato la sua incapacità lavorativa totale dal 14 luglio 2003, le è stata

diagnosticata una depressione ansiosa a dipendenza della quale è stata

giudicata inabile al lavoro al 100% dal 5 settembre 2003. Trattandosi di nuova

malattia, senza legame con la precedente, essa avrebbe fatto nascere un nuovo

periodo di protezione dalla disdetta di 180 giorni che giunge a scadenza il 3

marzo 2004, sicché la disdetta data l'11 gennaio sarebbe nulla.

La

convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che la disdetta è valida

perché le due malattie sono in realtà dipendenti l’una dall'altra. Comunque, a

mente della convenuta il contratto di lavoro è stato sciolto per accordo delle

parti, ritenuto che la condizione posta dall'istante per mettere fine al

contratto, e meglio l'assunzione dal parte del datore di lavoro di metà dei

premi dell'assicurazione C__________ fintanto che la dipendente avrebbe potuto

beneficiare delle indennità da parte dell'assicurazione era stata da lei

accettata.

Esperita

l’istruttoria, con le conclusioni le parti hanno confermato le rispettive

domande.

4.

Con

sentenza 3 maggio 2006, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del

Pretore, ha respinto l'istanza, considerando valida la disdetta.

Con appello

15.

maggio 2006 l'istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. La

parte appellata, con osservazioni 2 giugno 2006, postula la reiezione del

gravame.

considerato

in diritto: 5. L’art.

336c cpv. 1 lett. b CO dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro

non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di

lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili

a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal

secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto

anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel

capoverso 1 è nulla. L’obbligo di versare lo stipendio durante la malattia è a

sua volta regolato dagli art. 324a e 324b CO.

Il

Segretario assessore ha respinto l'istanza. Rilevato che le parti concordano

che, tenendo conto dell'incapacità lavorativa dovuta alla tosse/asma bronchiale

il termine di protezione di 180 giorni era rispettato e la disdetta valida, il

primo giudice ha esaminato se la seconda malattia, di natura psichica, fosse

correlata alla prima e, rispondendo affermativamente al quesito, ha negato che

la stessa fosse atta a far nascere un nuovo periodo di protezione di 180

giorni, e di conseguenza ha ritenuto valida la disdetta anche in relazione a

questa malattia. L'appellante censura la decisione, sostenendo che,

contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, non v'è alcuna connessione

tra le due malattie, e di conseguenza la disdetta è nulla perché intervenuta

durante il secondo periodo di protezione, dipendente dalla malattia psichica.

6.

Non

è contestato che l'art. 336c cpv. 1 CO è da intendere nel senso che, qualora vi

siano più motivi di impedimento al lavoro, per ognuno di questi motivi il

lavoratore beneficia del periodo di protezione legale istituito dall'art. 336c

CO (cosiddetto cumulo dei periodi di protezione). In tal senso le parti concordano

pure che, qualora vi siano più malattie senza legame tra di loro, ciascuna di

esse è suscettibile di far beneficiare il lavoratore di un proprio periodo di

protezione. Ciò è peraltro conforme alla giurisprudenza e dottrina maggioritari

(DTF 124 III 474, 120 II 124; Streiff /

Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. ed. 2006, pag. 720 seg.).

È quindi

unicamente da esaminare se, in concreto, le due malattie di cui soffre

l'appellante siano indipendenti l'una dall'altra, con conseguente nullità della

disdetta, oppure se vi sia un legame tra le stesse, nel qual caso la disdetta

sarebbe valida e operante.

7.

Va

qui precisato che l'appellante soffre di due distinte patologie: un'asma

bronchiale e una sindrome ansioso depressiva. Dagli atti risulta che l'asma

bronchiale ha causato un'incapacità lavorativa duratura dell'appellante dal 15

luglio 2003. Risulta comunque pure che essa è stata inabile al lavoro per

problemi respiratori già all'inizio del 2003 (doc. E, F). Per quanto concerne

la sindrome ansioso depressiva, questa è stata diagnosticata per la prima volta

il 18 luglio 2003 dal dr G__________ (teste dr __________ G__________ verbale 6

giugno 2005, pag. 2). I certificati medici agli atti non permettono però di

fare chiarezza in merito alle conseguenze della problematica depressiva, della

quale, benché risulti sia stata a tratti prevalente sui problemi respiratori,

non è dato a sapere se ed in quale misura abbia causato l'incapacità lavorativa

dell'appellante. In effetti, il certificato doc. L da essa invocato è inidoneo

allo scopo. Dal doc. G risulta che l'incapacità lavorativa al 100% è iniziata

il 15 luglio 2003 ed era ancora tale il 9 ottobre 2003. Il certificato doc. L

attesta poi un'incapacità lavorativa al 100% dal 5 settembre 2003, ma non

indica alcuna diagnosi (neppure il precedente certificato doc. G) e, comunque,

costituisce la continuazione, dal profilo temporale, del certificato doc. G

che, come già detto colloca l'inizio dell'inabilità lavorativa al 15 luglio.

Appare quindi impossibile stabilire con sufficiente precisione se e quando la

problematica psichica abbia causato l'incapacità lavorativa. Già per questo

motivo non si può ammettere un ulteriore periodo di protezione di 180 giorni

dal mese di settembre 2003.

Inoltre, dagli

atti emerge l'esistenza di un'influenza reciproca tra la problematica

respiratoria e quella psichica, tanto che la componente psichica di ordine

depressivo è indicata quale fattore amplificatore della sindrome asmatica (doc.

I; teste dr __________ __________ K__________, verbale 23 aprile 2005, pag. 4),

mentre i disturbi nervosi sono a loro volta legati almeno in parte al protrarsi

dei problemi di salute (atto VII, perizia 26 novembre 2005, pag. 4). Se ne deve

concludere che v'è un legame tra le due problematiche, le quali sono peraltro state

entrambe indicate anche dall'appellante quali cause dell'inabilità lavorativa

nella domanda di prestazioni AI (doc. M). Di conseguenza anche per questo

motivo non è possibile ritenere che la problematica psichiatrica sia atta a far

beneficiare l'appellante di un nuovo periodo di protezione di cui all'art. 336c

cpv. 1 CO.

8.

Ne

discende che l'appello dev'essere respinto.

Non si

percepiscono tasse né spese (art. 417 CPC ). Le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per

quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, la stessa va respinta

perché, a prescindere dalla questione a sapere se la richiedente sia in grado

di far fronte alle spese di patrocinio, la procedura in appello non era

provvista di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

2. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura

d’appello presentata da AP 1 è respinta.

3. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà all'appellata fr. 900.-

per ripetibili.

4. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il

valore litigioso è di fr. 29'993.70 e che si tratta di vertenza in materia di

diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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