12.2006.106
Diritto di essere sentito. Portata dell'obbligo del giudice di assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto dalle parti.
22 giugno 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.106
Data decisione, Autorità:
22.06.2007, IICCA
Titolo:
Diritto di essere sentito. Portata dell'obbligo del giudice di assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto dalle parti.
ANNULLABILITÀ
ONERE DELLA PROVA
ORDINANZA SULLE PROVE
PROVA / PROVE
PROVA DA ASSUMERE
PROVA O PROVE
art. 8 CC
art. 142 let. b CPC-TI
art. 143 CPC-TI
art. 144 cpv. 1 CPC-TI
art. 182 cpv. 2 CPC-TI
art. 184 CPC-TI
art. 322 let. b CPC-TI
art. 326 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.106
Lugano
22 giugno
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.312
(già inc. n. 1490 e poi OA.95.20) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2 - promossa con petizione 10 settembre 1992 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
CC 1 composta di:
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. da RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'930'000.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dal convenuto che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 aprile
2006 ha respinto;
appellante
l’attore, che con atto di appello 16 maggio 2006 chiede:
A) L’appello del signor AP 1, __________,
è accolto nel merito, [...].
Di
conseguenza.
1. La sentenza 24/27.04.2006 del
Pretore del Distretto di Lugano - sezione 2 - è annullata e riformata come
segue:
a) La petizione è parzialmente
accolta: l’CC 1, ora gli eredi signori AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 sono condannati
a pagare al signor AP 1 l’importo di fr. 3'425'575.45 + interesse al 5% dal
31.10.1989.
b) L’ordinanza 18.05.2001 del
Pretore è annullata. Le prove indicate all’udienza preliminare sono ammesse e
si procede all’assunzione delle medesime.
c) Conseguentemente viene
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo N. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano, limitatamente all’importo di fr.
3'425'575.45 + interesse al 5% dal 31.10.1989.
d) La tassa di giustizia di
fr. 30'000.- e le spese sono a carico di metà per parte, compensate le
ripetibili.
2. Tasse
e ripetibili di seconda istanza a carico degli appellati.
mentre la
parte convenuta con osservazioni 20 giugno 2006 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
corso degli anni Settanta i clienti del __________ di __________ titolari dei
conti cifrati n. __________ e n. __________ vennero consigliati dagli organi
della banca di effettuare degli investimenti tramite la società T__________ __________,
con la promessa della corresponsione di un interesse di favore e
l’assicurazione che le operazioni non sarebbero state assoggettate all’imposta
preventiva né al pagamento di interessi negativi. Poiché tuttavia, come si è
potuto appurare solo negli anni successivi a seguito dell’intervento delle
autorità federali preposte, anche queste operazioni erano in realtà soggette all’imposta
preventiva e al prelevamento degli interessi negativi, la banca, il 29 aprile
1977, provvide a trattenere, a garanzia delle somme non corrisposte allo Stato,
parte degli averi dei clienti, che in data 5 maggio 1980 ammontavano ancora a fr.
4'305'761.30 per il titolare del conto n. __________ e a fr. 301'061.45 per il
titolare del conto n. __________.
2. Nel
frattempo, già nel corso del 1979, i titolari dei due conti si erano rivolti
all’avv. CC 1 affinché costui, sia pure tenendo conto delle loro particolari
esigenze di riservatezza, tutelasse i loro interessi nei confronti del __________
ed in particolare facesse in modo che le loro pretese non avessero a
prescriversi. Fu così che in una prima fase, dopo aver fatto cedere alla
società F__________ __________ i crediti in questione, l’avvocato, tramite i suoi
collaboratori, il 29 maggio 1981 inoltrò una domanda d’esecuzione nei confronti
della banca per fr. 5'755'675’58 più interessi al 5% (dalla data del PE, doc.
6), seguita da quella datata 27 maggio 1982 (doc. NN2), a cui hanno fatto
seguito le esecuzioni del 20 maggio 1983 (con interessi ora dal 1° giugno 1982,
doc. NN4) e del 22 maggio 1984 (doc. NN5); l’esecuzione del 21 giugno 1985 vedeva
un aumento dell’importo richiesto a fr. 6'000'000.- più interessi (dal 29
aprile 1977, doc. NN6), somma riproposta con le esecuzioni del 20 maggio 1986
(doc. NN7), del 24 aprile 1987 (doc. NN8) e del 13 aprile 1988 (doc. NN10); con
esecuzione 28 marzo 1989 (doc. 75) l’importo richiesto è quindi stato
ulteriormente aumentato a fr. 20'000'000.- più interessi all’8%. In una seconda
fase e meglio a far tempo dal 1988, dopo aver preso atto, visto anche l’esito di
precedenti cause in fattispecie analoghe approdate fino al Tribunale federale,
della modalità di computo del danno subito dai clienti, che in sostanza
corrispondeva alla differenza tra lo stato attuale dei loro conti e le maggiori
somme che essi avrebbero ipoteticamente incassato se, consci delle trattenute,
avessero rinunciato ad investire presso T__________ __________ optando invece
per altri investimenti, l’avvocato si adoperò, facendo pure capo dall’estate
del 1989 alla collaborazione del prof. __________, nella ricerca di una
soluzione transattiva della vertenza, ottenendo la disponibilità della banca a
transigere, nel luglio 1988 per un importo di circa fr. 1'200'000.- (doc. 36),
nel dicembre 1988 per un importo di fr. 1'900'000.- (doc. 46) ed infine, nel
febbraio 1990, per un importo di fr. 4'000'000.- (doc. 76), soluzione questa
che trovò l’adesione da parte dei clienti e venne adottata con convenzione 23
marzo 1990 (doc. T).
3. Con
petizione 10 settembre 1992, i cui argomenti sono stati completati con la
replica, AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere dai titolari dei conti n. __________
e n. __________ le relative pretese, ha convenuto in lite CC 1, chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 6'930'000.- più interessi ed accessori. Egli ha in
sostanza rimproverato al convenuto di non aver dato tempestivamente seguito alle
richieste dei clienti, formulate il 12 maggio 1980 (doc. D e E), di
interrompere la prescrizione delle loro pretese verso la banca, che allora si
doveva presumere o comunque, nel dubbio o per maggiore prudenza, non si poteva né
doveva escludere essere di carattere annuale, rispettivamente di non aver agito
con la necessaria diligenza allorché aveva finalmente proceduto a spiccare i
precetti esecutivi, inoltrati in effetti quando il termine annuale era ormai
trascorso - la scadenza annuale non era stata in ogni caso ossequiata neppure
con il precetto esecutivo del 1985 (doc. NN6) - e contenenti un’errata data di
decorrenza degli interessi rispettivamente un importo in capitale
insufficiente. Queste negligenze avevano di fatto indebolito la posizione nelle
trattative dei clienti, che, confrontati con il rischio, a quel momento tutt’altro
che remoto, che le loro pretese potessero essere in parte o integralmente
prescritte, si erano visti “costretti” ad accettare una transazione con la
banca per soli fr. 4'000'000.-, quando in realtà l’importo a cui essi avrebbero
potuto legittimamente aspirare, secondo il parere del prof. __________, si
aggirava tra fr. 10'330'000.- e fr. 10'930'000.- (doc. H).
4. Il
convenuto si è opposto alla petizione, eccependo preliminarmente la carente
legittimazione attiva dell’attore, la prescrizione della pretesa attorea e la
falsità di un documento, questioni queste che nel frattempo, dopo una breve
istruttoria, sono già state evase con decisione 22 febbraio 1999 di questa
Camera, cresciuta in giudicato. Nel merito egli ha invece osservato che le
pretese nei confronti della banca erano chiaramente di carattere contrattuale e
quindi soggette ad un termine di prescrizione decennale, rispettivamente che,
se anche fossero state di natura delittuale, il termine di prescrizione non
sarebbe stato quello di un anno, bensì ancora quello decennale (o eventualmente
quinquennale); e in ogni caso il mancato ossequio dell’eventuale termine
annuale o quinquennale non sarebbe stato imputabile a lui, ma ai clienti, che
non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti interruttivi della
prescrizione. Se i clienti avevano ritenuto di accettare la transazione,
l’avevano poi fatto liberamente e dopo aver valutato ogni aspetto della
fattispecie, in particolare i molteplici rischi - specie in punto all’ammontare
del danno, non però in punto alla prescrizione, che non era intervenuta e
neppure era stata seriamente eccepita dalla controparte - i costi e i tempi che
sarebbero stati legati ad un’eventuale procedura giudiziaria, e non per
“mitigare” il presunto danno più elevato, per altro non comprovato, di cui si
voleva rendere responsabile il convenuto. Responsabili di quell’eventuale
maggior danno erano in realtà altri mandatari dei clienti, che con il loro
comportamento avevano contribuito ad aumentare il rischio processuale, in
particolare sottoscrivendo dichiarazioni di rinuncia ad ogni pretesa nei
confronti della banca e impedendo al convenuto di agire tempestivamente a
tutela delle pretese dei mandanti.
5. In
occasione dell’udienza preliminare del 23 giugno 1999 le parti hanno provveduto
a notificare le prove a sostegno delle proprie antitetiche tesi: l’attore ha in
particolare chiesto l’audizione di 7 testimoni, l’interrogatorio formale del
convenuto e l’esperimento di 3 perizie giudiziarie; il convenuto, oltre ad
essersi opposto alle prove formulate dalla controparte, ritenute irrilevanti
per l’esito della lite, ha chiesto in via subordinata l’audizione di 2
testimoni e l’edizione di una serie di documenti dai titolari dei conti n. __________
e n. __________. Con ordinanza 18 maggio 2001 il Pretore non ha ammesso alcuna
delle prove offerte dalle parti, rilevando che a norma dell’art. 184 cpv. 1 CPC
le prove potevano essere assunte solo per accertare fatti rilevanti per il
giudizio e riservando per il resto una più precisa motivazione in sede di
sentenza (art. 182 cpv. 2 CPC).
6. Con
la sentenza 24 aprile 2006 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione,
caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 30'000.- e le spese e facendogli
obbligo di versare alla controparte fr. 80'000.- per ripetibili. Il giudice di
prime cure ha ritenuto che l’asserita negligenza addebitata al convenuto
consisteva in sostanza nel non aver provveduto ad interrompere un termine di
prescrizione annuale. Sennonché, come stabilito dal Tribunale federale in una
fattispecie analoga (sentenza 13 marzo 1984 C251/83, pubblicata in DTF 110 II
360 consid. 5 = doc. 11), la pretesa dei mandanti del convenuto nei confronti
del __________ era inequivocabilmente di natura contrattuale, per cui il
termine di prescrizione da ossequiare era unicamente quello ordinario di 10
anni fissato dall’art. 127 CO. Ne conseguiva da una parte che non vi era alcuna
necessità di interrompere la decorrenza di un (inesistente) termine di
prescrizione annuale e dall’altra che in tali circostanze il rimprovero mosso
al convenuto risultava del tutto infondato, così come la domanda di
risarcimento danni formulata nei suoi confronti. Di qui l’inutilità di assumere
le prove offerte dalle parti in occasione dell’udienza preliminare.
7. L’attore,
con l’atto di appello 16 maggio 2006 che qui ci occupa, dopo aver premesso che
la sua pretesa veniva ora limitata a fr. 3'425'575.45 più interessi ed accessori,
chiede di giudicare così come specificato in ingresso, mentre la parte
convenuta, con osservazioni 20 giugno 2006, postula la reiezione del gravame,
nella misura in cui è ricevibile. Delle singole argomentazioni delle parti si
dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Prima
di poter esaminare il merito del gravame, si tratta di evadere le censure che,
a detta della parte appellata, indurrebbero fortemente a dubitare della
ricevibilità in ordine dell’appello. Le stesse, come vedremo, sono infondate.
8.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dalla parte convenuta, l’appello in questione non può
innanzitutto essere dichiarato irricevibile per il fatto che, a suo dire,
l’attore qui appellante sembrerebbe aver abbandonato la tesi della prescrizione
non decennale delle pretese formulate nei confronti della banca, per sostenere ora,
per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la
tesi secondo cui l’atteggiamento dei due patrocinatori dei clienti (il convenuto
ed il prof. __________) avrebbero indotto nei clienti una tale incertezza da
indurli a sottoscrivere una transazione per essi sfavorevole. In realtà,
quand’anche ciò corrispondesse al vero - ciò che può rimanere indeciso - si
osserva in effetti che l’attore, dichiarando in questa sede che “è indubbio
che se il patrocinatore avesse, almeno per maggior sicurezza, interrotto
tempestivamente ogni possibile subentrare della prescrizione (semmai questa
fosse stata annuale), l’incertezza che ha pesantemente condizionato la
trattativa con il __________ non ci sarebbe stata ed il __________ avrebbe
risarcito totalmente il danno causato” (appello p. 18), ha però pure
ribadito che alla controparte andava comunque rimproverata un’imprudenza, e
quindi una negligenza, per non aver a suo tempo interrotto il decorso della
prescrizione annuale, tesi, questa, evocata già a p. 41 seg. e 55 della replica
e di cui il convenuto aveva per altro esplicitamente ammesso il carattere non
nuovo in sede di udienza preliminare (cfr. verbale 23 giugno 1999 p. 5): se ne deve
concludere che, quanto meno nella misura in cui è riproposta questa tesi,
l’appello non risulta essere fondato esclusivamente su tesi nuove e non può
quindi, per questo motivo, essere dichiarato irricevibile.
8.2 Neppure
si può poi condividere l’assunto della parte convenuta secondo cui l’appello in
parola sarebbe inammissibile in ordine in quanto, in violazione dell’art. 309
cpv. 2 lett. f CPC, non sarebbero state indicate in dettaglio in cosa
consisterebbero l’insufficiente o il non corretto accertamento dei fatti e/o la
difettosa applicazione del diritto da parte del giudice di prime cure,
rispettivamente per non aver l’attore indicato gli eventuali motivi di nullità
della sentenza impugnata. Pur dovendosi dare atto alla convenuta dell’estrema
stringatezza e concisione della critica al giudizio di prime cure contenuta nel
gravame, in sostanza limitata ai punti 18 e 19 dell’atto di appello (p. 17 e
18), si osserva in effetti che il fatto - già evocato in precedenza - che
l’appellante, dopo aver ribadito che alla controparte andava rimproverata un’imprudenza
per non aver a suo tempo interrotto il decorso della prescrizione annuale,
abbia aggiunto che “tutto ciò non è stato oggetto di indagine alcuna e non è
stato esaminato da parte del giudice di prima istanza” (p. 18), consente
tutto sommato di afferrare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 18
ad art. 309) - anche perché sull’esigenza di motivazione del gravame non si
deve essere eccessivamente rigorosi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art.
309) - quale sia in fatto e in diritto il rimprovero mosso al primo giudice,
che è in sostanza quello di non aver ritenuto rilevante una circostanza che in
realtà lo era e di non aver quindi concesso all’attore di far assumere le prove
che gli avrebbero permesso di suffragare quei fatti e in seguito di determinare
il pregiudizio che glien’era derivato, il tutto in violazione del suo diritto
di essere sentito.
8.3 E
nemmeno si può infine ritenere che le domande d’appello sarebbero confuse, contraddittorie
e comunque incomprensibili, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 309
cpv. 2 lett. e CPC. Pur dovendosi anche in questo caso dar atto alla parte
convenuta che la formulazione delle domande d’appello non era un esempio di
coerenza e di chiarezza, è in ogni caso incontestabile che la richiesta
dell’attore, formulata al punto A1b, di annullamento dell’ordinanza sulle prove
e di dar seguito all’assunzione delle prove, il tutto ovviamente ad opera della
scrivente Camera (cfr. appello p. 18), dovesse in realtà precedere, da un punto
di vista puramente logico e temporale, la richiesta di condanna della
controparte al pagamento delle somme dovute di cui al punto A1a e quella di
rigettare, per tale importo, l’opposizione al PE di cui al punto A1c. Essendo
stato tuttavia possibile appurare l’esatto significato delle richieste
formulate, l’irregolarità è comunque priva di conseguenze pratiche (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 309). Quanto poi alle perplessità della
parte convenuta in merito alla possibilità di chiedere in occasione
dell’impugnazione della decisione finale l’annullamento di un’ordinanza, in
concreto dell’ordinanza sulle prove, le stesse sono in realtà infondate, la
giurisprudenza avendo in effetti già avuto modo di confermare la legittimità di
tale modo di procedere (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n.
12.2006.16, 15 marzo 2007 inc. n. 12.2006.9).
9. Ammessa
con ciò la almeno parziale ricevibilità in ordine dell’appello, nel senso che
con quel rimedio giuridico l’attore, dopo aver censurato la mancata assunzione
da parte del Pretore delle prove offerte in occasione dell'udienza preliminare,
di cui postula l'assunzione ad opera di questa Camera, chiede in sostanza di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr.
3'425'575.45 più accessori, si tratta ora di esaminare se il gravame sia o meno
fondato nel merito.
9.1 Il
diritto di essere sentito comprende varie facoltà: non solo quella di
esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di indicare prove
sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di
determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid 4b; 116 Ia 99
consid. b e rinvii). In linea di principio l’autorità deve quindi assumere le
prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale
(DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi probatori il
cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11
consid. 2a e b, 100 consid. 5) e tale decisione deve basarsi su una valutazione
anticipata della concludenza della prova offerta e verrà pronunciata solo nel
caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante. Tale
valutazione del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di
diritto contro le sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria
decisione (art. 182 cpv. 2 CPC) ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un
mezzo di prova costituisce, oltre che violazione dell’art. 8 CC (DTF 114
II 290), violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost (Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 4
Cost. n. 106). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura
formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza
rispettarlo (Müller, op. cit., art. 4 Cost. n. 100), così come del resto previsto
dall’art. 142 lett. b CPC che commina la nullità dell’atto quando la parte non
è stata messa in condizione di rispondere (ossia di essere sentita) oppure
anche dall’art. 143 CPC che dispone l’annullamento degli atti di procedura in
urto alle norme del codice di rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC,
quando la violazione arreca un pregiudizio irrimediabile alla parte (II CCA 20
ottobre 1997 inc. n. 12.96.232, 18 agosto 2004 inc. n. 12.2004.36-37).
9.2 Nel
caso di specie il Pretore ha rifiutato di assumere tutte le prove offerte dalle
parti per il motivo che lo ha poi indotto a concludere per la reiezione della
petizione, ovvero siccome, sulla base di una giurisprudenza del Tribunale
federale risalente al 1984, la pretesa dei titolari dei conti n. __________ e
n. __________ nei confronti del __________ era di natura contrattuale, per cui
il termine di prescrizione da ossequiare era solo quello ordinario di 10 anni
fissato dall’art. 127 CO, ciò che escludeva la necessità per il convenuto di
interrompere la decorrenza di un termine di prescrizione annuale e rendeva infondato
il rimprovero mosso nei suoi confronti.
L'assunto
pretorile circa l’esistenza di un termine di prescrizione decennale, effettuato
per altro con un giudizio ex post e non sulla base dei dati a
disposizione nel 1980, nel 1985 o ancora al momento delle trattative poi
sfociate nella transazione, è in realtà eccessivamente riduttivo e, quand’anche
fosse effettivamente fondato - ciò che non necessita di essere deciso in questa
sede - non poteva ancora comportare la reiezione della petizione. Come si è
detto in precedenza, al convenuto era in effetti stato rimproverato anche il
fatto che egli, oltretutto richiesto di agire in tal senso (doc. D e E), non
aveva ritenuto di interrompere prima e di tenere costantemente interrotto poi,
in presenza di una situazione di insicurezza giuridica e in ogni caso per
maggior prudenza, il termine annuale di prescrizione, ciò che di fatto aveva
permesso alla banca di evocare nelle trattative l’eventualità, ritenuta nel
1989-1990 tutt’altro che remota dallo stesso prof. __________ (con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale del 10 marzo 1989 C.527/1987, doc. DD3; cfr.
doc. 66, 70, 73, H, PP28 e PP30), che la prescrizione, annuale, potesse essere
intervenuta (doc. L e M) con le gravi conseguenze che sarebbero potute derivare
ai clienti, argomento questo di cui essa non avrebbe ovviamente potuto
prevalersi se il termine annuale fosse invece stato interrotto tempestivamente nel
1980, prima dell’inoltro del PE di cui al doc. 6, e ancora in seguito nel 1985,
con il PE di cui al doc. NN6. Di conseguenza, prima di poter respingere la
petizione a seguito della sua ferma convinzione dell’esistenza di un termine
decennale di prescrizione, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sul
buon fondamento in fatto e in diritto di quest’ultima tesi e, se la stessa non
fosse stata di immediata soluzione - come in realtà non è - avrebbe dovuto dare
alla parte attrice la possibilità di far assumere le prove necessarie ad
accertare i fatti rilevanti e, in seguito, sull’ammontare del danno; ed alla
parte convenuta di provare le circostanze atte ad inficiare la tesi di parte
avversa.
9.3 Per
le considerazioni che precedono la decisione impugnata dev’essere annullata ed
altrettanto deve valere (art. 144 cpv. 1 CPC) per il precedente atto
giudiziario rappresentato dall’ordinanza sulle prove. L’incarto deve pertanto
essere ritornato al Pretore affinché abbia a verificare quali prove, tra quelle
indicate dalle parti all’udienza preliminare, possono essere rilevanti per
accertare le violazioni dell’obbligo di diligenza rimproverate al convenuto,
ritenuto che è escluso che le prove non assunte dal Pretore lo possano essere,
ai sensi dell’art. 322 lett. b CPC, da questa Camera, perché la violazione del
diritto di essere sentito comporta la nullità della sentenza e quindi l’inesistenza
di una decisione della quale l’autorità d’appello possa essere investita e la
necessità invece di un nuovo giudizio da parte del primo giudice (art. 326 CPC;
Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 322; cfr. pure II CCA 9 giugno 1997 inc.
n. 12.97.103 e le sentenze II CCA citate).
10. L’esito
del giudizio, che di fatto comporta l’annullamento della sentenza impugnata e
dell’ordinanza sulle prove, a fronte della richiesta di appello di annullare la
sentenza e di riformarla, previa assunzione delle prove non assunte in prima
sede, nel senso di accogliere la petizione per fr. 3'425'575.45 più accessori,
implica di fatto di accogliere parzialmente il gravame ai sensi dei
considerandi, con soccombenza delle parti in ragione di metà ciascuna. La tassa
di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 3'425'575.45, seguono la soccombenza (art. 148
CPC), ritenuto che le ripetibili possono essere compensate.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 16 maggio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi
dei considerandi e di conseguenza la sentenza 24 aprile 2006 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, così come l’ordinanza sulle prove 18 maggio
2001, sono annullate.
§ Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della
procedura ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 14’950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 15’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste
a carico dell’appellata, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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