12.2006.109
Fideiussione a tempo indeterminato - ingiunzione del fideiussore al creditore - disdetta - mancato pagamento del debitore - pagamento del fideiussore - surrogazione
4 giugno 2007Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2006.109
Data decisione, Autorità:
04.06.2007, IICCA
Titolo:
Fideiussione a tempo indeterminato - ingiunzione del fideiussore al creditore - disdetta - mancato pagamento del debitore - pagamento del fideiussore - surrogazione
FIDEIUSSIONE SENZA TERMINE
FIDEIUSSIONE SOLIDALE
REGRESSO
art. 496 cpv. 1 CO
art. 507 CO
art. 511 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2006.109
Lugano
4 giugno 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.77 (azione
di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 7 febbraio 2000 da
AP 1
RA 2
contro
AO 1
rapp RA 1
con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 108'422.50
più interessi di cui ai PE n. 659666 e n. 728885 dell'UE di Lugano, domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 27 aprile 2006, ha
respinto;
appellante l'attore con atto di appello 15 maggio 2006, con cui
chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e
di accertare l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni del 3 luglio 2006, postula la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto 14 agosto 1995, la __________
ha confermato ad AP 1 una facilitazione creditizia, utilizzabile in conto
corrente fino a concorrenza di fr. 300'000.–, garantita da una fideiussione
solidale sottoscritta dalla AO 1, per un importo di fr. 330'000.– (doc. A). Con
lettera 17 settembre 1998 la AO 1 ha informato la __________ di non rinnovare
il suo impegno fideiussorio ed ha chiesto alla medesima di sollecitare ad AP 1
il rientro della posizione debitoria (doc. C). L'8 ottobre 1998 la __________
ha notificato ad AP 1 che il credito concesso era irrevocabilmente disdetto,
chiedendo il rimborso entro il 30 novembre 1998 dell'importo di fr. 213'306.--,
valuta 30 settembre 1998 (doc. E). Non avendo AP 1 proceduto al rimborso entro
il termine fissato dalla banca creditrice, quest'ultima con scritto 1° dicembre
1998 ha chiesto alla AO 1, quale garante, di versare entro il 15 dicembre 1998
l'importo scoperto di fr. 213'306.–, valuta 30 settembre 1998 (doc. G). In
seguito la __________ ha comunicato alla AO 1 che AP 1 era disposto a
rimborsare metà della sua esposizione debitoria (doc. H e I). Con lettera 4
gennaio 1999 le ha dipoi confermato che, previo pagamento dell'importo di fr.
108'422.50, avrebbe provveduto ad annullare la fideiussione solidale di fr.
330'000.-- emessa a copertura degli impegni assunti da AP 1 (doc. J). Il 13
gennaio 1999, come confermato dalla stessa banca (doc. K), la AO 1 ha pagato
l'importo di fr. 108'422.50 alla __________. Il 15 gennaio 1999 la AO 1 ha
chiesto ad AP 1 tra l'altro la rifusione entro il 22 gennaio 1999 dell'importo
di fr. 108'422.50 oltre interessi al 6% dal 12 gennaio 1999 (doc. L). AP 1 non
ha versato il saldo a lui richiesto e la AO 1 ha fatto spiccare nei suoi
confronti i precetti esecutivi n. 659666 (doc. B) e n. 728885 (doc. SS) dell'UE
di Lugano per fr. 108'422.50 oltre interessi al 6% dal 12 gennaio 1999. L'opposizione
interposta da AP 1 ai precetti esecutivi è stata respinta integralmente il 30
marzo 1999 dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, con sentenza confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello il 12 gennaio 2000 (doc. M).
Fatti
B. Con
petizione 7 febbraio 2000 AP 1 ha chiesto, tra l'altro, il disconoscimento del
debito in questione, adducendo, con riferimento agli art. 511 CO e 496 CO, che
non vi sarebbe stata nei suoi confronti una valida diffida e che non sarebbero
venute in essere le condizioni richieste dalla legge per porre termine alla
fideiussione. Di conseguenza il credito, a suo dire, non sarebbe mai stato disdetto,
per cui il debito non sarebbe mai divenuto esigibile; quindi sia la
resiliazione della fideiussione che quella della linea di credito sarebbero
totalmente ingiustificate e gli atti compiuti dalla __________ e dalla AO 1 non
sarebbero validi e pertanto la convenuta nulla potrebbe esigere dall'attore, il
quale avrebbe sempre ottemperato ai suoi impegni nei confronti della banca. La
fideiussione sottoscritta dalla AO 1 sarebbe, a suo dire, oltretutto nulla. La AO
1 si è opposta alla petizione con risposta del 9 gennaio 2001. Nei successivi
allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi.
C. Statuendo
il 27 aprile 2006 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 3'500.- e le spese a carico dell' attore, con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili. Il Pretore ha dapprima
rilevato che la AO 1 ha fatto capo alla facoltà concessa al fideiussore
dall'art 511 CO, chiedendo alla __________ di procedere nei confronti del
debitore per il rientro della posizione debitoria; ciò che la banca ha fatto
contattando in tal senso AP 1, per poi disdire con lettera 8 ottobre 1998 il
credito in conto corrente per il 30 novembre 1998. Non avendo quest'ultimo
provveduto al rimborso, si è venuta a realizzare, secondo il primo giudice, la
condizione prevista dall'art. 496 cpv. 1 CO secondo cui il fideiussore solidale
(la AO 1) può essere perseguito prima del debitore principale (AP 1), se il
medesimo è in ritardo nella sua prestazione. La banca, rileva ancora il
Pretore, saputo che AP 1 era disposto a rimborsare la metà della sua
esposizione, ha chiesto al garante il pagamento dell'importo residuo di fr.
108'422.50; importo poi regolarmente saldato dalla AO 1, con diritto di
regresso di quest'ultima nei confronti di AP 1 in virtù dell'art. 507 CO. Il
primo giudice ha pure respinto la tesi dell'attore secondo cui l'atto di
fideiussione sarebbe stato nullo e ha ritenuto inammissibili e di nessun
giovamento le argomentazioni – nuove in quanto fatte valere solo con le
conclusioni di causa – fondate da AP 1 sulla testimonianza resa da __________.
D. AP
1 è insorto con appello del 15 maggio 2006, con cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare
l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Nelle osservazioni del 3 luglio 2006 la AO 1 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che
l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con
la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.
Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è
tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al
debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per
dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non
comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a
danno del debitore e istante (Rep.
1986 pag. 89; Stoffel, Voies
d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.
Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 511 cpv. 2 CO, quando la fideiussione è stata stipulata per tempo
indeterminato e la scadenza del debito può essere determinata dalla disdetta
del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può
pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, faccia
valere il suo credito contro il debitore principale. L'ingiunzione che il
fideiussore rivolge al creditore è un atto unilaterale soggetto a ricezione; la
medesima non soggiace ad una forma particolare, ma deve indicare in termini
sufficientemente chiari che il fideiussore intende determinare il creditore ad
intraprendere il recupero di quanto gli è dovuto (Pestalozzi, Basler Kommentar, 3ª edizione, n. da 1 a 5 ad art. 511 CO; Meier, Commentaire romand, n. 2 e 6 ad art. 511 CO; sentenza
del Tribunale federale 4C.220/2005 del 2 dicembre 2005). Se il creditore non
acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato (Meier, op. cit., n. 13 ad art. 511 CO).
Qualora il creditore acconsenta e il debitore principale, ricevuta la disdetta
e la richiesta di restituzione, non provveda al rimborso del credito, si
realizzano le condizioni d'applicazione dell'art. 496 cpv. 1 CO, secondo cui il
fideiussore solidale può essere perseguito prima del debitore principale se
quest'ultimo è in ritardo nella sua prestazione. L'art. 507 CO garantisce in
tal caso al fideiussore un diritto di regresso nei confronti del debitore
principale, fino a concorrenza della somma da lui pagata, a condizione che il
debito principale sia esigibile (Pestalozzi,
op. cit., n. 5 ad art. 507 CO; Meier,
op. cit., n. 7 ad art. 507 CO) e che egli non abbia omesso in modo negligente
di opporre al creditore le eccezioni che appartengono al debitore principale (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 502 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 6222). Il fideiussore che
rinuncia a far valere le eccezioni che gli sono proprie, non perde per contro
il diritto di regresso nei confronti del debitore principale (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502
CO; Meier, op. cit., n. 20 ad
art. 502 CO).
3.
Per
quanto qui concerne, come rettamente indicato dal Pretore, dagli atti risulta che
la __________ ha confermato il 14 agosto 1995 ad AP 1 una facilitazione creditizia
per tempo indeterminato, utilizzabile in conto corrente fino a concorrenza di
fr. 300'000.–, garantita da una fideiussione solidale sottoscritta il 19 agosto
1991.
dalla AO 1, per un importo di fr. 330'000.– (doc. A). La fideiussione è
precisa, specifica e ben determinata, in quanto riferita alla creditrice “__________,
__________” e ad una facilitazione creditizia da quest'ultima concessa ad “AP 1”,
ciò fino “a concorrenza della somma di fr. 330'000.–”. Questo dato di fatto
permette di escludere la nullità dell'atto di fideiussione asserita
dall'appellante (appello, pag. 9 in basso e pag. 10 in alto). A titolo
abondanziale va comunque rilevato che la nullità della fideiussione può essere
eccepita solo dal fideiussore nei confronti del creditore (Pestalozzi, op. cit., n. 3 ad art. 502
CO; Meier, op. cit., n. 2 ad art.
502.
CO), ciò che non è stato il caso nella fattispecie ora in esame. Al
debitore principale (beneficiario del credito garantito) non è tuttavia data la
facoltà di opporre al fideiussore una negligenza che infici il diritto di
regresso a norma dell'art. 507 CO, per non aver fatto valere nei confronti del
creditore la nullità dell'atto di fideiussione (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502 CO; Meier, op. cit., n. 20 ad art. 502
CO). Nella misura in cui mira a disconoscere l'esistenza del debito, per una
presunta nullità dell'atto di fideiussione, l'appello è dunque privo di
consistenza.
4.
Dagli
atti risulta pure che la AO 1 (garante), con scritto del 17 settembre 1998 alla
__________ (creditrice) [doc. C], ha fatto capo alla facoltà concessagli
dall'art. 511 cpv. 2 CO ed ha ingiunto a quest'ultima di disdire e far
rientrare il suo credito nei confronti di AP 1 (debitore principale). I termini
dell'ingiunzione sono chiari e non sono oggetto di contestazione. La __________
ha dato seguito all'ingiunzione e, con lettera 8 ottobre 1998, ha disdetto il
“credito in conto corrente n. 306'516” concesso a favore di AP 1, chiedendo a
quest'ultimo il rimborso entro il 30 novembre 1998 dell'avere vantato dalla
banca nei suoi confronti, pari a fr. 213'306.– (doc. E). L'appellante contesta
la validità della disdetta, con riferimento alla lettera di cui al documento F,
con la quale la __________ avrebbe, a suo dire, confermato in data 18 marzo
1999.
che la relazione n. 306'516 tra la banca e AP 1 continuava a sussistere.
In assenza di una valida disdetta del debito principale, secondo l'appellante,
“il credito della AO 1” non potrebbe “essere considerato come esigibile”. A
torto.
Va
detto che in assenza di una valida disdetta, sarebbe semmai il debito
principale a non essere esigibile dalla banca creditrice. Se la AO 1 avesse
pagato alla __________ un importo chiesto da quest'ultima per un debito non
esigibile, l'attore potrebbe opporre alla convenuta di aver agito
negligentemente per non avere eccepito la non esigibilità del credito (Meier, op. cit., n. 9 ad art. 502 CO).
Ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in esame.
La
disdetta data dalla banca creditrice con lettera 8 ottobre 1998 (doc. E) era in
realtà valida a tutti gli effetti. Non avendo AP 1 provveduto al rimborso del
debito entro il termine fissato per il 30 novembre 1998, il debitore principale
si trovava in ritardo con la sua prestazione (doc. G) ed il requisito
dell'esigibilità era ossequiato. Il fatto poi che AP 1 abbia sempre pagato gli
interessi e gli ammortamenti è privo di rilevanza. La disdetta e la richiesta
di rimborso non sono infatti in relazione all'ottemperamento o meno degli
impegni dell'attore nei confronti della banca, ma conseguenti all'ingiunzione
fatta dalla garante alla creditrice a norma dell'art. 511 CO.
Né
del resto il documento F, menzionato dall'appellante, permette di ritenere che
“la reale volontà delle parti, segnatamente quella della __________” fosse di
“non disdire il credito concesso al signor AP 1” (appello, pag. 8 verso
l'alto). E' pur vero che con lettera 18 marzo 1998, spedita via fax dalla banca
il 18 marzo 1999 (doc. F) – ciò che permette, in assenza per altro di una
specifica contestazione della convenuta, di ritenere giusta quest'ultima data –
la __________ ha confermato la sussistenza della relazione bancaria n. 306'516;
da detto scritto non si può tuttavia dedurre la non validità della disdetta
notificata l'8 ottobre 1998. Dagli atti risulta infatti che la disdetta non è
rimasta senza seguito nei rapporti tra le parti. La __________ ha anzi preteso
il 17 dicembre 1998 dalla AO 1, fideiussore solidale, il versamento di fr.
108'422.50 ad estinzione del mutuo e della fideiussione solidale e ciò proprio con
riferimento alla disdetta dell'8 ottobre 1998 e agli accordi nel frattempo intercorsi
tra la banca creditrice ed il debitore principale (doc. H). Intervenuto il
pagamento, la fideiussione solidale è stata debitamente annullata il 13 gennaio
1999.
(doc. K). Il 12 febbraio 1999 la __________, con riferimento a nuovi
accordi intervenuti con AP 1, ha dipoi concesso a quest'ultimo un nuovo limite
di credito in conto corrente utilizzabile fino a concorrenza di fr. 108'098.50,
non più assistito da garanzie (cfr. plico doc. 7, fascicolo documentazione
prodotta dalla __________). Il fatto che dopo la conclusione di quest'ultimo
accordo tra __________ e l'attore [accordo poi sostituito da un ulteriore “contratto di credito” del 2 ottobre
2002.
(cfr. plico doc. 2, fascicolo documentazione prodotta dalla __________)], sia stata mantenuta la medesima relazione
bancaria (doc. F e plico doc. 3, fascicolo documentazione prodotta dalla __________)
– poi disdetta dall'attore il 30 giugno 2003 (appello, pag. 8 in alto) – non ha
rilevanza sulla validità della disdetta notificata dalla creditrice l'8 ottobre
1998.
(doc. E). Le argomentazioni d'appello sono dunque prive di consistenza.
5.
L'appellante
si aggrava pure per il fatto che non vi sarebbe stato, da parte sua, ritardo
nel rimborsare alla banca lo scoperto di fr. 213'306.– entro il 30 novembre
1998.
La __________ non l'avrebbe, a suo dire, diffidato di fornire la
prestazione. Non sarebbero dunque dati “i presupposti della corretta
applicazione art. 496 cpv. 1 CO”, ciò con riferimento alla dottrina da lui
menzionata (appello, pag. 9 verso l'alto). A torto.
E'
pur vero che, secondo la dottrina (in parte citata anche dall'appellante),
l'applicazione dell'art. 496 cpv. 1 CO – in virtù del quale il fideiussore
solidale può essere perseguito prima del debitore principale se quest'ultimo è
in ritardo nella sua prestazione – presuppone non solo che il debito principale
sia esigibile, ma anche che vi sia un ritardo qualificato del debitore
principale nel pagamento del debito e meglio che quest'ultimo sia stato oggetto
di una diffida di pagamento (Tercier,
op. cit., n. 6083; Meier, op.
cit., n. 13 e 14 ad art. 496 CO). La mancanza di una diffida, che comporti il
ritardo qualificato del debitore principale, rientra tuttavia nelle eccezioni
di cui dispone il fideiussore a titolo proprio (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 502 CO). Il fatto che il fideiussore
abbia rinunciato a far valere una simile eccezione nei confronti del creditore,
non inficia quindi il diritto di regresso del garante nei confronti del
debitore principale a norma dell'art. 507 CO (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502
CO; Meier, op. cit., n. 20 ad
art. 502 CO). Nella misura in cui mira a disconoscere
l'esistenza del debito, per l'assenza di una diffida di fornire la prestazione
a lui rivolta dalla __________, l'appello cade nuovamente nel vuoto.
6.
L'appellante
sostiene che la decisione del Pretore sarebbe “arbitraria” in quanto egli mai
si sarebbe “dichiarato disposto né nei confronti della __________, né nei
confronti della AO 1 a rimborsare alcunché”. Non sarebbe pertanto, a suo dire,
provato che “l'importo versato dall'appellata costituisca un suo credito a
carico del signor AP 1”. A torto.
Essendo
il credito della __________ divenuto esigibile il 1° dicembre 1998 (doc. E), a
seguito del mancato pagamento da parte di AP 1, la AO 1 non necessitava di un
consenso di quest'ultimo per rimborsare l'importo alla banca. Comunque non
risulta che tra il 1° dicembre 1998 (giorno dell'esigibilità, doc. E) e il l'8
gennaio 1999 (giorno del rimborso alla banca da parte della garante, doc. I e
J), AP 1 abbia invitato la AO 1 a non dar seguito ad una richiesta di restituzione
della banca o abbia reso noto alla garante eccezioni – a lui pertinenti e inficianti
l'obbligo di restituzione – da opporre all'istituto di credito (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502
CO; Meier, op. cit., n. 18 ad
art. 502 CO). In assenza di una comprovata negligenza nell'opporre eccezioni di
pertinenza di AP 1 alla banca creditrice, la AO 1 è dunque,
per legge, surrogata nei diritti della creditrice fino a concorrenza della
somma da lei pagata (art. 507 cpv. 1 e 2 CO; Meier, op. cit., n. 2 ad art. 507 CO); da
ciò deriva il credito che la AO 1 vanta legittimamente nei confronti di AP 1.
L'appellante
si aggrava pure per il fatto che l'appellata non avrebbe, a suo dire,
minimamente dimostrato “il motivo dell'entità del versamento effettuato alla __________”
(appello, pag. 4 verso l'alto): non vi sarebbe stato, in altri termini, un accordo
da parte sua alla restituzione parziale. La doglianza è di difficile
comprensione. E' comunque da respingere. Già s'è detto che il consenso di AP 1
era comunque superfluo. Nulla impediva del resto alla AO 1 di
procedere ad un rimborso solo parziale del credito; rimborso che in definitiva
è andato a vantaggio dell'appellante stesso, che si trova a dover ora restituire
un importo visibilmente inferiore a quello che avrebbe dovuto rifondere se
l'esposizione creditoria fosse stata interamente rimborsata. Le argomentazioni
d'appello si rivelano, una volta di più, prive di consistenza.
7.
L'appellante
si sofferma infine su alcune dichiarazioni fatte dal teste __________, che
illustrerebbero, a suo dire, la genesi e lo scopo della fideiussione e
chiarirebbero che “il signor AP 1 non era debitore della AO 1 per quel che
concerne la fideiussione presso la __________”. Il ricorrente ammette che simili
asserzioni non si trovano “negli allegati di petizione e di replica”. Aggiunge
che non poteva essere altrimenti, “visto che il teste non era ancora stato
sentito”. Ritiene tuttavia arbitrario il fatto che il Pretore non ne abbia
tenuto conto (appello, 6 verso il mezzo). A torto.
Il
motivo che il ricorrente adduce a sostegno dell'inesistenza del debito – ossia
che lo scopo della concessione della linea di credito era la “copertura di un
debito della Signora __________” e che “l'operazione era stata fatta
nell'interesse di quest'ultima e non di AP 1” – è stato addotto per la prima
volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale ed è pertanto
irricevibile (art. 78 CPC). Poco importa se la circostanza sia stata riferita
da un testimone in sede di audizione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto
modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non
divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve
tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza
non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art.
78; NRCP 2004 p. 546; II
CCA 30 giugno 2005 inc.
n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91); a meno che la loro successiva
adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in
intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc.
n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso nella fattispecie.
Su questo punto l'appello non necessita pertanto di ulteriore disamina.
8.
L'appello,
infondato in ogni punto, deve di conseguenza essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico
dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia
si è tenuto conto di un valore di causa pari a fr. 108'422.50.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
dichiara e
pronuncia:
1.
L’appello
15.
maggio 2006 di AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 1'800.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
1'850.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla AO 1 fr. 5’500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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