12.2006.111
Appalto - difetti - ricusa - attribuzione del minor valore
9 luglio 2007Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.111
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
Appalto - difetti - ricusa - attribuzione del minor valore
GARANZIA PER DIFETTI
art. 368 cpv. 1 CO
art. 368 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2006.111
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1995.827
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 13
ottobre 1994 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'006.-
oltre interessi nonché, limitatamente a tale somma, il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 25 aprile 2006 ha accolto, salvo per quanto riguarda la
domanda di rigetto dell’opposizione al PE;
appellante
la convenuta con atto di appello 17 maggio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 21 giugno 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’autunno
1991 __________, titolare della ditta individuale __________, attiva tra
l’altro nella produzione di cartoni animati, incaricò la società AO 1, allora
in fase di costituzione, di musicare e sonorizzare una serie, in fase di
realizzazione, di 13 puntate di cartoni animati, ciascuna di 5 minuti, intitolata
__________. La mercede venne concordata forfetariamente in fr. 25'000.-,
pagabili alla consegna delle puntate (doc. D).
2. Le 13
puntate sonorizzate vennero consegnate con invio raccomandato del 31 dicembre
1992 (doc. I), anche se in precedenza, nel dicembre 1991, le prime 4 puntate erano
già state oggetto di esame da parte della committenza, che a quel momento aveva
chiesto ed ottenuto che la colonna sonora fosse ampliata, ciò che venne prontamente
fatto, con la relativa consegna delle puntate. A fine gennaio 1993 ebbe luogo
tra le parti l’incontro volto alla verifica del prodotto fornito: in
quell’occasione la committente, non soddisfatta del risultato ottenuto, chiese alla
ditta incaricata di apportare alcune modifiche e rimaneggiamenti, in
particolare di aggiungere nuovi rumori e di registrare la colonna musicale e
quella sonora su 2 canali distinti. Il 19 aprile 1993 (doc. AA), dopo che già
il 4 febbraio (doc. 8) tutte le puntate le erano state riconsegnate apparentemente
con le modifiche richieste e ciò nonostante - come è poi risultato
dall’istruttoria di causa (testi F__________ __________ e N__________ __________)
- in base agli accordi dovesse innanzitutto essere riconsegnata una sola
puntata a titolo di modello, la committente comunicò di ritenere utilizzabile
unicamente circa il 50% del materiale fornito, chiedendo nel contempo di adeguare
la fattura, soluzione questa prontamente contestata dalla controparte (doc.
BB), che, in aggiunta ai fr. 25'000.- già esposti in precedenza, provvide
pertanto a fatturarle anche i fr. 10'000.- per le prestazioni supplementari da
lei nel frattempo effettuate (doc. CC). In seguito, nonostante l’intervento dei
rispettivi legali, le posizioni delle parti si sono cristallizzate, per cui,
non essendo stata accettata una proposta transattiva formulata dalla
committenza, il 16 novembre 1993 quest’ultima ha ricusato l’opera (doc. II),
affidando i lavori di sonorizzazione a terzi.
3. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 ha chiesto la
condanna dapprima di __________, titolare della ditta individuale __________,
ed ora della AP 1, che nelle more della causa ha ripreso gli attivi ed i
passivi della ditta individuale, al pagamento di fr. 30'006.- più interessi nonché,
limitatamente a tale somma, il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, contestando che l’opera da
lei fornita fosse difettosa rispettivamente che la convenuta fosse legittimata
a ricusarla. Di qui, a suo dire, il benfondato della domanda di pagamento della
mercede (fr. 25'000.-) e di rimborso delle spese legali preprocessuali occorsele
(fr. 5’006.-).
4. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha integralmente accolto la petizione,
salvo per quanto riguardava la domanda di rigetto dell’opposizione al PE. Il giudice
di prime cure, dopo aver richiamato - a giusta ragione - le norme relative al
contratto di appalto, ha innanzitutto ritenuto che la convenuta aveva inesorabilmente
perso ogni diritto di garanzia nei confronti dell’attrice: la notifica dei
difetti, che egli aveva intravisto nella lettera di cui al doc. AA, non era in
effetti sufficientemente chiara ed era inoltre avvenuta solo a distanza di 2
mesi e mezzo dalla consegna dell’opera, risalente al 4 febbraio 1993, per cui
era in ogni caso tardiva; e comunque non risultava dagli atti se la parte
“rumoristica” della sonorizzazione, apparentemente poco riuscita, fosse stata a
suo tempo oggetto del contratto di appalto. Oltretutto il perito giudiziario
aveva confermato che la qualità delle cassette fornite dall’attrice rientrava
nella norma, mentre che l’indicazione sulle stesse dei dati tecnici e i
cosiddetti “Pegeltöne”, i quali, pur essendo insufficienti, non impedivano
nondimeno una normale utilizzazione delle cassette, quand’anche dovessero costituire
dei “difetti” ai sensi della legge, non erano comunque stati debitamente
notificati con il doc. AA, sicché anche in tal caso l’opera sarebbe già stata approvata.
Il primo giudice ha quindi pure evidenziato, a titolo abbondanziale, che la
convenuta nemmeno aveva fornito prova alcuna sull’ammontare dell’eventuale
minor valore dell’opera. Ed era poi pacifico che essa non potesse più ricusare
l’opera, dopo aver in precedenza optato per la riduzione della mercede. In tali
circostanze, ben si poteva ritenere che la mercede pattuita, in fr. 25'000.-,
fosse dovuta, come pure dovuti erano i fr. 5'006.- per le spese legali ante
causam, visto che quelle somme, il cui importo era stato sufficientemente
comprovato e non era stato contestato in dettaglio dalla convenuta, si
riferivano all’attività svolta dal legale dell’attrice per tentare un
componimento amichevole, sia pure non riuscito, della vertenza.
5. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Contrariamente
all’assunto del Pretore, non era vero che la consegna dell’opera fosse avvenuta
il 4 febbraio 1993. La consegna, che presupponeva la messa a disposizione del
committente della necessaria documentazione accompagnatoria, segnatamente delle
indicazioni tecniche sui nastri forniti e dei formulari relativi ai diritti
d’autore, non era anzi mai avvenuta, ciò che permetteva alla convenuta di
avvalersi dei rimedi offerti dall’art. 366 CO. Ma se anche, per ipotesi, si
volesse ammettere che in concreto la consegna fosse effettivamente avvenuta, la
stessa doveva essere fatta risalire già al 31 dicembre 1992. Ora, essendo
incontestabile da una parte, sulla base della perizia giudiziaria, che l’opera
consegnata era difettosa, anche perché le parti avevano a suo tempo concordato
l’aggiunta di effetti “rumoristici”, e dall’altra che i difetti erano stati
notificati tempestivamente ed in modo sufficientemente chiaro già a fine
gennaio 1993, non vi era chi non vedeva come la convenuta nelle particolari
circostanze, visto che l’attrice aveva contestato la difettosità dell’opera e
con ciò rifiutato la riparazione della stessa o la riduzione della mercede,
fosse senz’altro legittimata ad optare per la ricusa dell’opera, anche perché
la controparte aveva dichiarato di vietarle qualsiasi utilizzo parziale o modificato
del materiale fornito. Nessuna mercede era pertanto dovuta all’attrice e ancor
meno il risarcimento delle sue spese di patrocinio preprocessuale, tanto più
che alle pretese di parte avversa poteva essere posto in compensazione l’importo
di fr. 3'610.90 relativo alle proprie spese preprocessuali.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. A
detta della convenuta, l’attrice non potrebbe innanzitutto pretendere il
pagamento della mercede contrattualmente pattuita, siccome il contratto di
appalto sarebbe stato da lei validamente rescisso ai sensi dell’art. 366 CO o
comunque giusta l’art. 368 cpv. 1 CO.
7.1 La
censura d’appello, secondo cui l’opera non sarebbe ancora stata consegnata, ciò
che legittimerebbe la convenuta ad avvalersi dei rimedi offerti dall’art. 366
CO ed in particolare della facoltà di recedere dal contratto, è infondata.
Innanzitutto si osserva che l’argomentazione della convenuta, posta alla base
del suo ragionamento, secondo cui i lavori di sonorizzazione effettuati
dall’attrice non potrebbero nemmeno essere considerati consegnati siccome
costei non le aveva messo a disposizione la necessaria documentazione
accompagnatoria, segnatamente le indicazioni tecniche sui nastri forniti ed i
formulari relativi ai diritti d’autore, è stata formulata per la prima volta e
quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede e non
può pertanto essere presa in considerazione. Ma a prescindere da quanto
precede, pure irricevibile, stante l’assoluta novità delle circostanze di fatto
addotte in questa sede a sostegno della tesi (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sarebbe
l’eventuale applicabilità dell’art. 366 CO. L’esistenza di un caso di applicazione
della fattispecie di cui al cpv. 1 CO della norma - per altro nemmeno pretesa
dalla convenuta - è in ogni caso esclusa già per il fatto che la disposizione riguardava
più che altro l’ipotesi che l’opera (rispettivamente la sua riparazione, cfr. Chaix,
Commentaire Romand, N. 6 ad art. 366 CO; Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, 3a ed.,
N. 7 ad art. 366 CO) fosse stata iniziata con ritardo o che la sua esecuzione
fosse stata differita oltre il convenuto tanto da far prevedere che non sarebbe
stata consegnata in tempo: sennonché nel caso di specie queste eventualità non
ricorrevano, visto e considerato che la ricusa di cui al doc. II era
intervenuta a seguito del rifiuto da parte dell’attrice di aderire ad una
proposta transattiva dopo che la convenuta in precedenza aveva optato per la
riduzione della mercede - o meglio, come indicato da quest’ultima negli
allegati di causa, “vista l’assoluta mancanza di disponibilità a trovare un
accomodamento transattivo e per evitare complicazioni sotto l’aspetto della
Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini” (risposta
p. 9, cfr. pure l’allegato conclusivo p. 9) - e non invece per il fatto che i
lavori di sonorizzazione (rispettivamente quelli di riparazione dell’opera) erano
stati avviati dall’attrice in ritardo o erano stati da lei differiti oltre il
convenuto; tanto più che il contratto neppure prevedeva un determinata data di
consegna per l’opera - la data di consegna fissata in seguito per il giugno
1992 (doc. P e R) non aveva potuto essere rispettata siccome le ultime puntate da
sonorizzare erano state consegnate solo con notevole ritardo (cfr. doc. BB) - e
nemmeno era stato previsto un termine per l’effettuazione della riparazione. Quanto
poi all’eventuale applicazione nel caso concreto della fattispecie di cui al
cpv. 2 della norma (che a sua volta può entrare in considerazione anche dopo
che l’opera è stata consegnata, ma solo nel caso in cui è chiesta
l’eliminazione del difetto cfr. Chaix, op. cit., N. 27 ad art. 366 CO e N.
53 ad art. 368 CO), sia pure con gli effetti del cpv. 1, la stessa è pure
esclusa siccome non risulta, come detto, che la ricusa di cui al doc. II sia
stata messa in atto per il fatto che era prevedibile con certezza che l’opera
sarebbe stata per riuscire difettosa o non conforme al contratto oppure ancora siccome
l’appaltatore sarebbe stato in mora con le opere di riparazione, tesi di fatto
queste che per altro sono state evocate dalla convenuta - sempre poi che lo
siano state veramente - per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede: il perito giudiziario, smentendo di
fatto l’applicabilità della norma, ha oltretutto confermato che i lavori di
sonorizzazione effettuati dall’attrice erano sostanzialmente utilizzabili da un
punto di vista tecnico (perizia 10 aprile 1999 p. 4, complemento perizia 23
aprile 2001 p. 3, complemento perizia 1° giugno 2001 p. 2), anche se in alcuni
casi s’imponevano alcuni lavori di adattamento o altri chiarimenti (complemento
perizia 23 aprile 2001 p. 3); nulla si è invece potuto evincere, in assenza di
una prova peritale sulla particolare questione, in merito alle asserite carenze
artistiche dell’opera.
7.2 Dovendosi
pertanto escludere che la convenuta nella sede pretorile abbia inteso avvalersi
dei rimedi, per altro non applicabili, di cui all’art. 366 CO - che costituiscono
una semplice facoltà (Chaix, op. cit., N. 4 ad art. 366 CO; Zindel/Pulver, op.
cit., N. 2 ad art. 366 CO) - scegliendo invece di far capo a quelli offertile
dall’art. 367 seg. CO, si tratta ora di esaminare se ed eventualmente in quale
misura questi ultimi siano fondati.
7.2.1 L’art.
367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve
verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne
all’appaltatore i difetti, ritenuto che per difetto s’intende la sua difformità
dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta
difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o
che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto
di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244 consid. 5aa; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1356 segg.).
Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è
tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti,
altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370
cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a
notificare i difetti va determinata tenendo conto delle specifiche circostanze
che caratterizzano il singolo caso (Chaix,
op. cit., N. 17 ad art. 370 CO), fermo restando però che il termine è più breve
se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142
consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del
tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di
pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit., n. 2175; Chaix, op.
cit., N. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,
op. cit., N. 16 ad art. 370 CO). In applicazione dell’art. 8 CC, il committente
che intende avvalersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività
della notifica dei difetti, dimostrando quando gli stessi gli sono divenuti
riconoscibili e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se è
assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può ignorare simile circostanza
neanche se, per avventura, il committente non alleghi tale fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
m. 46 ad art. 183).
Nel caso
di specie, pur non essendo noto l’esatto contenuto del contratto concluso tra
le parti volto alla sonorizzazione dei cartoni animati, è incontestabile che
l’opera realizzata dovesse effettivamente essere considerata difettosa,
specialmente nella misura in cui la colonna musicale non risultava
particolarmente variata e non permetteva dunque di sottolineare le diverse
situazioni rispettivamente laddove, in alcuni punti, nemmeno si sentivano
rumori od effetti speciali (testi F__________ __________ e N__________ __________).
Stante la difettosità dell’opera, che, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice di prime cure, risultava essere stata consegnata alla convenuta, assieme
alla fattura finale (doc. I e 6), per invio raccomandato già ai primi di
gennaio 1993, è tutt’altro che scontato - nonostante l’attrice abbia rinunciato
ad eccepire la circostanza, ammettendo anzi espressamente la tempestività della
notifica (conclusioni p. 8, osservazioni p. 8) - che la notifica dei difetti
avvenuta alla fine di gennaio 1993 fosse tempestiva, visto e considerato che la
giurisprudenza ha già avuto modo di ammettere la tardività di un difetto che era
stato segnalato 10 (ICCTF 10 dicembre 1997 4C.517/1996), 14 (ICCTF 14 giugno
1999 4C.112/1999) o anche 20 (Rep. 1993 p. 200, II CCA 12 settembre 1996
inc. n. 12.96.125, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140) giorni dopo la consegna
dell’opera. D’altro canto, se la consegna dovesse invece essere considerata
avvenuta solo il 4 febbraio 1993 (doc. 8), la notifica dei difetti, risalente
al successivo 19 aprile (doc. AA), sarebbe inesorabilmente tardiva. La
questione non necessita tutto sommato di essere approfondita, visto e
considerato che, come vedremo, la domanda dell’attrice volta al pagamento della
mercede deve comunque essere ammessa per i motivi esposti qui di seguito.
7.2.2 I
diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono
regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o
di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il
risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in
proporzione al minor valore dell’opera, o ancora, se ciò non cagioni
all’appaltatore spese esorbitanti, di chiedere la riparazione gratuita
dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.
2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1
CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di
appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF
98 II 122) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche
obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle
prestazioni già effettuate. Come risulta dal testo della norma, premessa
indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave
da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più
equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch, op. cit., n. 1488, 1556 e segg.). Nella seconda
eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non
propone invece la rescissione del contratto, limitandosi unicamente a postulare
l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Di
principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa
offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si
tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione
relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in
linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate
(DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835).
Il diritto di scelta del committente viene ripristinato solo qualora
l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando
tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se - nonostante la loro
esecuzione - l'opera rimane difettosa (Gauch,
op. cit., n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC,
se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per
ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107
II 348).
Nel caso
concreto quand’anche si volesse riconoscere alla convenuta la possibilità,
almeno teorica, di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO in
quanto la controparte avrebbe contestato il suo diritto di far valere la
riduzione della mercede (Gauch,
op. cit., n. 1697), è in ogni caso incontestabile che la ricusa da lei posta in
atto il 16 novembre 1993 (doc. II) non può però, all’atto pratico, essere
tutelata, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un difetto così grave da
rendere l’opera inservibile per lei o comunque tale da non poterle più
equamente imporre la sua accettazione: essa stessa, in precedenza, aveva in
effetti già pacificamente dato atto che il lavoro dell’attrice era parzialmente
utilizzabile, all’incirca nella misura del 50% (doc. AA; cfr. pure doc. DD e 9);
e soprattutto il perito giudiziario aveva concluso, sia pure dopo aver
esaminato unicamente gli aspetti tecnici (nulla è dato a sapere invece in
merito agli aspetti artistici, ove per altro la componente soggettiva gioca un
ruolo rilevante), che l’opera dell’attrice era normalmente utilizzabile, anche
se in parte previa l’adozione di alcuni accorgimenti. E, contrariamente a
quanto preteso dalla convenuta, oltretutto per la prima volta e quindi irritualmente
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) in questa sede, nemmeno risultava poi che il
provvedimento era stato da lei pronunciato siccome l’attrice avrebbe dichiarato
di volerle vietare qualsiasi utilizzo parziale o modificato del materiale
fornito: del resto il fatto che in occasione dello scritto del 25 ottobre 1993
(doc. 13) quest’ultima, sentendosi presa in giro per aver scoperto che i
cartoni animati erano nel frattempo già stati consegnati alla __________ in
vista della loro messa in onda con una colonna sonora “orrendamente mutilata” nonostante
la convenuta continuasse ad insistere a farle accettare una transazione volta a
farle eseguire altri lavori di ripristino, le abbia dichiarato di pretendere a
quel momento l’integrale pagamento delle sue spettanze “altrimenti avvieremo
tutte le procedure necessarie per recuperare i crediti e tutelare i diritti
d’autore”, non poteva ovviamente essere inteso dalla convenuta nel senso di un
divieto di utilizzo della sonorizzazione, anche se in precedenza, ma per altro solo
nei confronti della __________, l’attrice aveva effettivamente ventilato una
tale minaccia (teste C__________ __________).
L’infondatezza
della ricusa dell’opera, che così ne risulta, non comporta però di per sé il buon
fondamento della pretesa attorea volta al pagamento della mercede. Proprio in
tal caso, in base alla giurisprudenza, si constata in effetti il verificarsi di
uno di quei casi in cui il principio dell'affidamento deve sopperire
all'eccessivo rigore schematico delle norme sul contratto d'appalto: stabilito
che il difetto non è tale da rendere l'opera inaccettabile o inutilizzabile,
occorre dunque determinare il minor valore dell'opera e con esso l'ammontare
della riduzione della mercede pattuita (II CCA 22 ottobre 1996 inc. n.
12.96.156, 17 febbraio 1998 inc. n. 12.97.250, 16 dicembre 1999 inc. n.
12.1999.188, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129; ICCTF 7 luglio 2006
4C.147/2006). Sennonché, è in definitiva proprio questa impostazione a
comportare il riconoscimento della pretesa dell’attrice. In effetti la
convenuta non ha assolutamente ritenuto di contestare in questa sede l’assunto,
formulato in via abbondanziale dal giudice di prime cure, secondo cui essa non
avrebbe fornito prova alcuna sull’ammontare dell’eventuale minor valore
dell’opera, sicché lo stesso deve essere considerato assodato, senza
possibilità di riesame da parte dell’autorità di seconda istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307). La decisione pretorile era per altro
ineccepibile, visto e considerato che da nessun atto di causa, e nemmeno dalla
perizia giudiziaria, che pure elencava le carenze tecniche del lavoro
dell’attrice (perizia 10 aprile 1999 p. 3 segg., complemento perizia 23 aprile
2001 p. 2 segg.), sia pure confermandone la normale utilizzabilità, si poteva
evincere in quale misura fosse giustificata una riduzione della mercede a
seguito della difettosità dell’opera; quanto poi all’ammontare della riduzione della
mercede proposta a suo tempo dalla convenuta, la quale in un primo tempo riteneva
utilizzabile l’opera consegnatale in ragione del 50% (doc. AA) e in seguito
limitatamente a fr. 5'000.- (doc. 9), lo stesso si fondava su semplici
allegazioni di parte, rimaste prive di qualsiasi risconto probatorio. La
mancanza della prova circa l’ammontare del minor valore dell’opera fornita
impone dunque di attribuire all’attrice la totalità dei fr. 25'000.- oggetto
del contratto.
8. La
convenuta contesta pure di essere tenuta a rifondere all’attrice i fr. 5'006.- riconosciutile
dal giudice di prime cure a titolo di rimborso per le spese legali preprocessuali
occorsele. Sennonché, visto che la sua contestazione in questa sede si riduceva
alla frase “ancora meno [dovuto è] il risarcimento delle sue spese di patrocinio preprocessuale”
(appello p. 21), la relativa censura deve senz’altro essere dichiarata
irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
9. La
parte convenuta chiede infine che le spese da lei assunte a titolo di patrocinio
legale preprocessuale, di fr. 3'610.90, vengano a loro volta poste in
compensazione al credito vantato dalla controparte. La richiesta è infondata. Secondo
la giurisprudenza le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della
causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, costituiscono
in effetti una posta di danno, solo a condizione che l'assistenza legale sia
giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF 12
febbraio 2003 4C.288/2002; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n.
12.2004.163, 24 aprile 2007 inc. n. 12.2006.77). Ora, nel caso di specie, tali
condizioni non ricorrono. A parte il fatto che l’attività del legale della
convenuta era risultata alquanto limitata - e come tale, secondo la procedura
cantonale, dovrebbe di principio essere compresa nelle ripetibili - si osserva
in effetti come la stessa, prestata tutto sommato in una vertenza non
particolarmente complessa, di fatto non si era nemmeno rivelata appropriata, se
si pon mente all’esito della lite, del tutto sfavorevole alla sua cliente. Di
qui l’infondatezza della pretesa.
10. Ne
discende la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza di
prime cure.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su di
un valore litigioso di fr. 30'006.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 17 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
750.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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