12.2006.112
richiesta di completazione della perizia - appellabilità
1 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.112
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, IICCA
Titolo:
richiesta di completazione della perizia - appellabilità
PERIZIA / PERIZIE
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
art. 94 CPC-TI
art. 252 cpv. 4 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.112
Lugano
1° giugno
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.192
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 5
novembre 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.-
oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte;
ed ora sullo
scritto 5 aprile 2006, con cui l¿attore ha chiesto di voler ordinare al perito
di completare il proprio referto sulla base della nuova documentazione versata
agli atti, che il Pretore con decisione 15 maggio 2006 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 23 maggio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta di completazione della
perizia, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione 5 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in lite AP 1 al fine di ottenere
il pagamento delle prestazioni d¿architetto da lui svolte in vista
dell¿edificazione della part. n. __________ di __________, a suo dire pari al
52% di quelle fatturabili in caso di completo espletamento del mandato;
che con
il referto 14/17 ottobre 2005 il perito giudiziario ha ritenuto che sulla base
della documentazione versata agli atti le prestazioni effettuate dall¿attore
potevano ammontare al massimo al 23% di quelle fatturabili;
che con lo
scritto (recte: domanda processuale) 5 aprile 2006 in esame l¿attore ha chiesto
di voler ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base
della documentazione che nel frattempo era stata acquisita in accoglimento di
un¿istanza di edizione da terzi;
che con
la decisione qui impugnata, denominata ¿decreto¿, il Pretore ha accolto tale
richiesta, da lui in sostanza considerata un¿istanza di restituzione in intero;
che con
l¿appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio
nel senso di respingere l¿istanza di restituzione in intero, ritenendo non date
le condizioni per il suo accoglimento;
che il
gravame, manifestamente infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito
dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che questa
Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, nell¿ambito di una precedente
impugnativa concernente proprio queste medesime parti (II CCA 23 gennaio
2006 inc. n. 12.2006.19), che la richiesta di ordinare al perito la
completazione del proprio referto sulla base di nuova documentazione non
costituisce un¿istanza di restituzione in intero -nè l¿attore l¿ha del resto
preteso- ma una semplice domanda processuale, e soprattutto che la decisione
del Pretore sulla particolare questione, a prescindere dalla forma e dalla
terminologia usata dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.
94), non può essere oggetto di appellazione (art. 95 cpv. 1 CPC), trattandosi
manifestamente di una semplice ordinanza in materia di prove (art. 94 cpv. 1 e
252 cpv. 4 CPC);
che del
resto la decisione del Pretore di ammettere la completazione della perizia
costituisce l¿unica possibile conseguenza dell¿accoglimento da parte sua
dell¿istanza di edizione documenti dal terzo, che di per sé avrebbe anzi dovuto
indurlo, d¿ufficio (art. 88 lett. a CPC), a far sì che la nuova documentazione
prodotta, di cui il perito aveva a suo tempo lamentato l¿assenza dall¿incarto,
fosse finalmente sottoposta all¿esame peritale: sennonché anche in tal caso la
sua pronuncia avrebbe costituito un¿ordinanza, pacificamente inappellabile;
che
l¿appello deve pertanto essere respinto siccome irricevibile, ritenuto che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 23 maggio 2006 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia
di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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