Lexipedia

Decisione

12.2006.112

richiesta di completazione della perizia - appellabilità

1 giugno 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.112

Data decisione, Autorità:

01.06.2006, IICCA

Titolo:

richiesta di completazione della perizia - appellabilità

PERIZIA / PERIZIE

PROVVEDIMENTO PROCESSUALE

art. 94 CPC-TI

art. 252 cpv. 4 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.112

Lugano

1° giugno

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.192

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 5

novembre 2004 da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

con cui

l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.-

oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte;

ed ora sullo

scritto 5 aprile 2006, con cui l¿attore ha chiesto di voler ordinare al perito

di completare il proprio referto sulla base della nuova documentazione versata

agli atti, che il Pretore con decisione 15 maggio 2006 ha accolto;

appellante

la convenuta con atto di appello 23 maggio 2006, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta di completazione della

perizia, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l'attore non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la petizione 5 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in lite AP 1 al fine di ottenere

il pagamento delle prestazioni d¿architetto da lui svolte in vista

dell¿edificazione della part. n. __________ di __________, a suo dire pari al

52% di quelle fatturabili in caso di completo espletamento del mandato;

che con

il referto 14/17 ottobre 2005 il perito giudiziario ha ritenuto che sulla base

della documentazione versata agli atti le prestazioni effettuate dall¿attore

potevano ammontare al massimo al 23% di quelle fatturabili;

che con lo

scritto (recte: domanda processuale) 5 aprile 2006 in esame l¿attore ha chiesto

di voler ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base

della documentazione che nel frattempo era stata acquisita in accoglimento di

un¿istanza di edizione da terzi;

che con

la decisione qui impugnata, denominata ¿decreto¿, il Pretore ha accolto tale

richiesta, da lui in sostanza considerata un¿istanza di restituzione in intero;

che con

l¿appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio

nel senso di respingere l¿istanza di restituzione in intero, ritenendo non date

le condizioni per il suo accoglimento;

che il

gravame, manifestamente infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito

dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla

controparte per le eventuali osservazioni;

che questa

Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, nell¿ambito di una precedente

impugnativa concernente proprio queste medesime parti (II CCA 23 gennaio

2006 inc. n. 12.2006.19), che la richiesta di ordinare al perito la

completazione del proprio referto sulla base di nuova documentazione non

costituisce un¿istanza di restituzione in intero -nè l¿attore l¿ha del resto

preteso- ma una semplice domanda processuale, e soprattutto che la decisione

del Pretore sulla particolare questione, a prescindere dalla forma e dalla

terminologia usata dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.

94), non può essere oggetto di appellazione (art. 95 cpv. 1 CPC), trattandosi

manifestamente di una semplice ordinanza in materia di prove (art. 94 cpv. 1 e

252 cpv. 4 CPC);

che del

resto la decisione del Pretore di ammettere la completazione della perizia

costituisce l¿unica possibile conseguenza dell¿accoglimento da parte sua

dell¿istanza di edizione documenti dal terzo, che di per sé avrebbe anzi dovuto

indurlo, d¿ufficio (art. 88 lett. a CPC), a far sì che la nuova documentazione

prodotta, di cui il perito aveva a suo tempo lamentato l¿assenza dall¿incarto,

fosse finalmente sottoposta all¿esame peritale: sennonché anche in tal caso la

sua pronuncia avrebbe costituito un¿ordinanza, pacificamente inappellabile;

che

l¿appello deve pertanto essere respinto siccome irricevibile, ritenuto che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 23 maggio 2006 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia

di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster