12.2006.117
notificazione direttamente alla parte invece che al patrocinatore - sfratto - parte preclusa
5 ottobre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.117
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, IICCA
Titolo:
notificazione direttamente alla parte invece che al patrocinatore - sfratto - parte preclusa
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 120 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.117
Lugano
5 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.583 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promossa con istanza di sfratto 28 aprile 2006 da
,
Lugano
contro
S__________ __________, Lugano
rappr. dall’avv.,
Lugano-Besso
con cui
l'istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 2 1/2 locali
sito nel Palazzo F__________ in Via S__________ a P__________;
domanda
che il convenuto, precluso, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con
decreto 19 maggio 2006;
appellante
la parte convenuta, che con atto di appello con domanda di effetto sospensivo
del 29 maggio 2006, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza di sfratto, con protesta di spese e ripetibili e richiesta
di beneficio dell'assistenza giudiziaria;
richiamato
il decreto 7 giugno 2006 con cui l'allora Presidente di questa Camera ha
conferito al gravame l’effetto sospensivo;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in
fatto e in diritto
che
con contratto 20 dicembre 2004 G__________ __________ ha dato in locazione a S__________
__________ l’appartamento di 2 1/2 locali sito nel Palazzo F__________ in Via S__________
__________ a P__________ (doc. A);
che
il contratto, di durata indeterminata, prevedeva tra l’altro il versamento
mensile di una pigione di fr. 750.- e di una quota parte per le spese
accessorie di fr. 150.-;
che
con scritto 12 dicembre 2005 la locatrice, rilevando l’esistenza di uno
scoperto di fr. 940.- (per l'affitto e la quota parte delle spese accessorie
del mese di novembre 2005, come pure per le spese di sollecito), ha assegnato
al conduttore un termine di 30 giorni per provvedere al relativo pagamento, in
difetto di che il contratto sarebbe stato rescisso in applicazione dell’art.
257d CO (doc. B);
che,
non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il 23 gennaio 2006 la
locatrice con formulario ufficiale ha disdetto il contratto per il 28 febbraio
2006 (doc. C);
che
un tentativo di conciliazione avviato dalla locatrice il 4 aprile 2006 presso
l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, per la mancata riconsegna
dell'appartamento locato, è risultato infruttuoso non avendo il conduttore
presenziato all'udienza del 27 aprile 2006;
che,
successivamente, con istanza del 28 aprile 2006 la locatrice ha chiesto lo
sfratto del conduttore dall’ente locato;
che
con raccomandata N. 01508490 dell'8 maggio 2006 il Pretore ha citato il convenuto
a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 18 maggio successivo;
che
la raccomandata non è stata ritirata;
che
all’udienza di discussione è comparsa unicamente la rappresentante
dell'istante, che si è riconfermata nelle sue allegazioni;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che l’istanza si fondava
sul contratto di locazione e che lo stesso era stato disdetto, ha decretato lo
sfratto del convenuto dai locali occupati entro dieci giorni dall'intimazione
del decreto, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr.
100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;
che
con l’appello, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, il convenuto chiede
la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto;
che
l’appellante in sostanza chiede l'annullamento della sentenza non essendo stato
regolarmente citato all'udienza, venendo con ciò meno la possibilità di
difendersi; non sarebbe inoltre stato informato il suo rappresentante legale
noto, a suo dire, alla controparte e al giudice e neppure il Patronato penale
alla cui vigilanza è sottoposto e la disdetta sarebbe nulla non avendo egli
ricevuto “la comminatoria ex art. 257d CO” del 12 dicembre 2005;
che
innanzitutto giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene,
di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata
per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la
consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in re
G./G.H.);
che
in particolare nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene
posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera notificato al
momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato
ritiro l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44);
che
nella fattispecie la notificazione della citazione al convenuto è pertanto
valida, non avendo per altro egli addotto alcun motivo a giustificazione del
mancato ritiro della raccomandata;
che
la notifica di un'istanza e di una citazione direttamente ad una parte e non al
suo patrocinatore, anche se noto alla controparte non è nulla, spettando al
convenuto, regolarmente citato alla discussione, farsi parte diligente e
interessarsi presso il suo patrocinatore circa la sua partecipazione
all'udienza, rispettivamente accertarsi se egli fosse a conoscenza della
convocazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 120 n. 25; Rep. 2000 n. 39);
che
il Pretore, ricevuta l'istanza 28 aprile 2006, dalla quale non risultava alcun
patrocinatore di S__________ __________, agendo in conformità con quanto
previsto dall'art. 120 cpv. 1 CPC, l'ha correttamente notificata alla parte
convenuta menzionata nella medesima;
che
il CPC non impone del resto al giudice di verificare l'esistenza di un rapporto
di rappresentanza non indicato nell'allegato, neppure qualora il convenuto
disponga già di un patrocinatore in altra vertenza presso di lui pendente;
che
al Patronato penale non sono affidati compiti di rappresentare il convenuto in
giudizio, per cui la notifica da parte del giudice a norma dell'art. 120 cpv. 1
CPC – o anche solo la “comunicazione” – di atti giudiziari concernenti una
persona soggetta alla sua vigilanza non entra in considerazione;
che
di conseguenza il convenuto, il quale risulta così esser stato citato
regolarmente all’udienza di discussione e che non è comparso, è precluso nella
lite (art. 135 cpv. 1 CPC);
che
l’appellante ritiene in ogni caso che “l'appellata sostiene ma non dimostra di
aver inviato la comminatoria di disdetta ex art. 257d CO il 12 dicembre 2005” e
quindi la disdetta sarebbe nulla;
che,
prima di esaminare in dettaglio tale contestazione, va rilevato che per
costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di
appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie
il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il
diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p. 283; II CCA 29
settembre 1998 in re M./F. SA);
che
tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico
della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze
processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei
confronti del convenuto contumace al quale, pur essendo data la facoltà
d’appellare, non è però permesso - in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni - di avvalersi di
contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal
giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 321 CPC n. 5; II CCA 29 settembre
Fatti
1998 in re M./F. SA);
che,
ciò premesso, la censura sollevata dall’appellante, formulata per la prima
volta in questa sede e non rilevabile d’ufficio, è manifestamente irricevibile;
che
ad ogni modo la censura di nullità della disdetta non era stata sollevata
neppure davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione presso il
quale il conduttore era stato convenuto dalla locatrice; risultando per contro
dalla lettera spedita dal Patronato penale il 26 aprile 2006 al predetto
Ufficio che S__________ A__________ era in possesso di “documentazione relativa
alla disdetta” e che “la mancata evasione della corrispondenza e il mancato
ritiro delle raccomandate” rientra in “una situazione di disagio assai
importante” del conduttore;
che
di conseguenza il Pretore ha giustamente concluso per la legittimità
dell’istanza di sfratto, per cui l’appello, del tutto infondato, deve essere
respinto;
che,
quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta,
l'appello risultando sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di buon esito
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che,
gli oneri processuali, volutamente ridotti per tener conto del caso
particolare, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni al
gravame;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 29 maggio 2006 di S__________ A__________ è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da S__________ A__________ è
respinta.
3.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.– sono posti a
carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione:
- avv. __________,
Via Soldino 22, Lugano-Besso
- G__________ __________
__________ __________ SA, , Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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