12.2006.118
Prescrizione nelle more della causa - perenzione processuale - decesso di una parte
13 agosto 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2006.118
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, IICCA
Titolo:
Prescrizione nelle more della causa - perenzione processuale - decesso di una parte
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
PRESCRIZIONE
SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCESSO
art. 138 CO
art. 80 cpv. 2 CPC-TI
art. 104 CPC-TI
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
art. 351 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.118
Lugano
13 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del
giudice Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.559
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con petizione 17
agosto 2001 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
CE 1, composta da:
AP 1
AP 2
entrambe rappr.
da RA 3
AP 3
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 360'000.- più interessi e la liberazione della garanzia
bancaria di pari importo prestata a suo tempo dalla convenuta, domanda
avversata dalla controparte che ha nel contempo presentato una domanda riconvenzionale;
ed ora sulle eccezioni di intervenuta perenzione processuale e di
intervenuta prescrizione della pretesa attorea sollevate il 6 ottobre 2005
dalle convenute AP 1 e AP 2 ed il 26 ottobre 2005 dalla convenuta AP 3, avversate
dall’attrice, che il Pretore con decreto 10 maggio 2006 ha respinto;
appellanti le convenute AP 1 e AP 2 con atto di appello 31 maggio
2006, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l’eccezione di perenzione processuale e con ciò di stralciare dai ruoli la
petizione e in subordine di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di
respingere la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 20 settembre 2006 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 28 agosto 2006 con cui questa Camera ha
stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo l’appello 1° giugno
2006 presentato da AP 3;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 17 agosto 2001 AO 1, con sede a B__________ (__________), ha chiesto
la condanna di CE 1, cittadina __________, al pagamento di fr. 360'000.- più
accessori, pretendendo in sostanza la rifusione del danno da lei asseritamente subito
a seguito dell’ingiustificata adozione di alcuni provvedimenti cautelari (art.
383 CPC).
2. CE
1 è deceduta il 28 settembre 2002 al suo domicilio __________, per cui il
Pretore, il 9 ottobre 2002, ha ordinato la sospensione del processo sino a
scadenza del termine per la rinuncia alla successione (art. 567 segg. CC). Su
richiesta dell’attrice, che evidenziava come gli art. 567 segg. CC non fossero in
concreto applicabili in quanto la successione era retta dal diritto __________,
il Pretore, con ordinanza 18 dicembre 2002, ha deciso (i) la revoca della
sospensione ordinata il 9 ottobre, (ii) l’assegnazione all’attrice di un
termine scadente il successivo 15 febbraio per chiedere alla competente
autorità giudiziaria __________ di fissare agli eredi della defunta un termine
entro cui dichiarare l’accettazione o la rinuncia dell’eredità e (iii) la
sospensione del procedimento fino ad evasione di quanto disposto ad (ii).
Successivamente,
con scritto 7 febbraio 2003, l’attrice ha dapprima comunicato al Pretore di
aver tempestivamente provveduto ad avviare in __________ la procedura volta a
far fissare agli eredi della convenuta il termine entro cui dichiarare
l’accettazione o la rinuncia dell’eredità, allegando copia della relativa
istanza ex art. 481 CCIt., datata 29 gennaio 2003, e in seguito, con lettera 17
maggio 2005, l’ha informato che l’erede AP 3 aveva accettato l’eredità senza
riserve il 17 febbraio 2002 e che le altre eredi AP 2 ed AP 1 l’avevano
accettata con beneficio d’inventario il 20 maggio 2003 rendendo con ciò priva
d’oggetto la procedura ex art. 481 CCIt., di qui la sua domanda di riattivare
la causa e di citare le parti per un’udienza per incombenti per chiarire i
poteri di rappresentanza del patrocinatore della defunta ed in vista di
un’eventuale soluzione transattiva della vertenza. Con ordinanza 18 maggio 2005
il Pretore ha quindi citato le parti a comparire in Pretura il 24 giugno 2005
per procedere ad un’udienza per incombenti, udienza che è poi stata rinviata a
più riprese ed ha infine avuto luogo il 6 ottobre 2005.
3. In
occasione di detta udienza, AP 2 ed AP 1 hanno tra l’altro eccepito che
l’attrice, la quale risultava essere stata sciolta dal 20 novembre 2001, non
poteva più essere parte del procedimento e neppure poteva essere sostituita da AO
1 con sede a T__________ __________ (A__________ - __________), che non era il
suo successore universale; ritenuto che nulla era stato intrapreso dalle parti
dal 7 febbraio 2003 o tutt’al più dal 27 marzo 2003, data di evasione della
procedura ex art. 481 CCIt., al 17 maggio 2005, esse hanno quindi chiesto che
la petizione fosse stralciata dai ruoli per l’intervenuta scadenza del termine
biennale di perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) rispettivamente che
fosse respinta per l’intervenuta scadenza del termine annuale di prescrizione
(art. 383 CPC e 60 CO). Con scritto 26 ottobre 2005 AP 3, non presente
all’udienza, ha dichiarato di far proprie le eccezioni sollevate dalle altre
convenute. L’attrice, con le sue osservazioni 15 dicembre 2005, si è invece opposta
alle eccezioni: essa ha rilevato di aver semplicemente cambiato la sua sede da
B__________ ad A__________ e che comunque, prudenzialmente, la pretesa litigiosa
era stata ceduta alla società con sede ad A__________; quanto all’eccezione di
perenzione processuale, la stessa era infondata, la sospensione della procedura
essendo stata ordinata fino a che le eredi si fossero definitivamente determinate
in merito all’accettazione dell’eredità, ritenuto che la dichiarazione di
accettazione della successione da parte di AP 2 ed AP 1 risaliva a meno di due
anni prima del 17 maggio 2005; e pure infondata era l’eccezione di
prescrizione, la stessa non essendo stata sollevata, in violazione dell’art. 80
cpv. 2 CPC, prima di ogni altro atto di causa. Nei loro successivi scritti le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.
4. Il
Pretore, con decreto 10 maggio 2006, ha ritenuto che l’attrice aveva
semplicemente trasferito la sua sede ad A__________ e che in ogni caso la
pretesa dedotta in causa era stata ceduta dalla vecchia alla nuova entità
societaria dopo l’inizio della presente lite e prima che la società __________
venisse poi radiata: dovendosi in tal caso applicare l’art. 110 CPC ed in
assenza del consenso della controparte al subentro in causa della cessionaria,
all’attrice doveva essere assegnato un termine di 60 giorni per chiedere la
propria reiscrizione nel Registro delle Società (ex art. 653 (2B) del Companies
Act 1985), ciò che è stato concretizzato nel dispositivo n. 2. Quanto alle
altre eccezioni, quella di perenzione processuale è stata respinta sulla base
delle argomentazioni dell’attrice, del tutto condivisibili. Lo stesso valeva
per l’eccezione di prescrizione, atteso che le convenute non avevano proposto la
relativa eccezione, come previsto dall’art. 80 cpv. 2 CPC, con domanda prima di
ogni altro atto di causa, ma erano passate o avevano espressamente o
tacitamente lasciato passare ad atti successivi (cfr. art. 29 cpv. 3 (recte: 4)
CPC per analogia), in particolare omettendo di proporre l’eccezione subito dopo
il suo compimento, nel febbraio 2004, rispettivamente dopo lo scritto 17 maggio
2005 della controparte. La reiezione delle due eccezioni è stata formalmente
decisa nel dispositivo n. 1.
5. Il
decreto 10 maggio 2006 è ora impugnato dalle convenute con due separati gravami,
ai quali il Pretore, con ordinanza 2 giugno 2006, ha accordato l’effetto
sospensivo richiesto.
Con
appello 31 maggio 2006 AP 1 e AP 2 chiedono di riformare il solo dispositivo n.
1 del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di perenzione
processuale e con ciò di stralciare dai ruoli la petizione e in subordine di
accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione. A
loro dire, l’eccezione di perenzione processuale doveva essere ammessa per due
ragioni: innanzitutto perché l’attrice, ovvero la società con sede a B__________,
destinataria dell’ordinanza 18 dicembre 2002, non aveva provveduto ad inoltrare
entro il 15 febbraio 2003 la procedura ex art. 481 CCIt., avviata invece dalla
sede di A__________, che però non era mai stata parte al procedimento; e inoltre
siccome la procedura ex art. 481 CCIt., fino alla cui evasione era stata a suo
tempo ordinata la sospensione, si era in realtà conclusa il 27 marzo 2003, per
cui in data 17 maggio 2005 il termine biennale di perenzione era ormai
trascorso. Ma anche l’eccezione di prescrizione, pacifico che il termine
annuale di cui all’art. 60 CO fosse scaduto, era fondata, non potendosi
ritenere che la richiesta di ridare corso alla causa ed indire a tale scopo
un’udienza per incombenti, formulata il 17 maggio 2005 da AO 1, A__________,
fosse di natura tale da precludere alle convenute la facoltà di eccepire
l’intervenuta prescrizione: già si era detto infatti che l’attrice, ormai
cancellata, non poteva più essere parte del procedimento dopo il 20 novembre
2001 e neppure poteva essere sostituita da AO 1, A__________, di modo che tutti
gli atti di causa effettuati da costoro dopo quella data, tra cui l’inoltro
dello scritto 17 maggio 2005, non erano validi, sicché le convenute ben
potevano prevalersi della prescrizione, senza violare quanto disposto dall’art.
80 cpv. 2 CPC; in ogni caso l’applicazione per analogia dell’art. 29 cpv. 4 CPC
da parte del Pretore all’eccezione di prescrizione maturata in corso di causa
non si giustificava, in quanto essa avrebbe precluso la corretta applicazione
delle norme di diritto federale e segnatamente dell’art. 138 CO.
Quanto
all’appello 1° giugno 2006 di AP 3, lo stesso è stato stralciato dai ruoli
dalla scrivente Camera con decreto 28 agosto 2006, per mancato versamento
dell’anticipo.
6. Delle
osservazioni 20 settembre 2006 con cui l’attrice postula la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. L’art.
351 cpv. 2 e 3 CPC prevede che il giudice stralcia dal ruolo, d’ufficio, la
causa in cui nessuna delle parti e neppure il giudice stesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 351 con rif.) nel corso di due anni
consecutivi ha compiuto un atto processuale, fermo restando però che i termini
non decorrono quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza e
quando il processo rimane sospeso giusta l’art. 107 CPC o giusta gli art. 104 e
106 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 44 ad art. 351 con rif.; cfr. pure II CCA 20
settembre 2005 inc. n. 12.2005.6).
8. Nel
caso di specie si tratta in sostanza di stabilire se nelle more della causa ed
in particolare tra il 9 ottobre 2002, data di sospensione della procedura a
seguito del decesso di CE 1, ed il 6 ottobre 2005, data in cui le convenute AP
1 e AP 2 qui appellanti hanno eccepito l’intervenuta perenzione processuale, il
termine biennale dell’art. 351 cpv. 2 CPC sia effettivamente venuto a scadenza
senza che nessuna delle parti o il giudice abbia compiuto atti processuali.
8.1 È
manifestamente a torto che le appellanti cercano in questa sede di prevalersi
della presunta incapacità di essere parte dell’attrice, siccome - a suo dire - AO
1, B__________, sarebbe stata cancellata nelle more della causa e proprio per
questo motivo il primo giudice le avrebbe imposto di reiscriversi, mentre che AO
1, A__________, non sarebbe mai subentrata in causa in sua vece. Di per sé non
si vede in effetti in che modo tale aspetto possa influire sull’eccezione di
perenzione processuale, il cui esito dipende unicamente dal fatto che siano o
non siano stati compiuti atti processuali durante due anni consecutivi, tanto
più che la questione - come vedremo nei considerandi che seguono - può in
realtà essere risolta senza che si debbano prendere in considerazione gli atti
processuali, potenzialmente contestati, compiuti dall’attrice dopo la data del
suo scioglimento, il 20 novembre 2001 (doc. 47). In tali circostanze, il fatto,
evidenziato nel gravame dalle appellanti, che la società con sede a B__________,
destinataria dell’ordinanza 18 dicembre 2002, non avesse provveduto ad avviare
entro il 15 febbraio 2003 la procedura ex art. 481 CCIt., che in realtà
risultava essere stata promossa in sua vece dalla sede di A__________ (cfr.
doc. 48), potrebbe forse significare che essa non aveva ossequiato al punto (ii)
dell’ordinanza 18 dicembre 2002 con la conseguente decadenza della sospensione -
ma, come vedremo più oltre, così non è - ma in ogni caso non comporta la
perenzione della causa.
8.2 Ma
torniamo ad esaminare l’ordinanza 18 dicembre 2002, il cui significato è in
realtà chiaro. Decaduta la sospensione ordinata il precedente 9 ottobre (punto
i), in base alla stessa e meglio al suo punto (ii) l’attrice era tenuta entro
il 15 febbraio 2003 ad avviare in __________ la procedura ex art. 481 CCIt., cioè
a chiedere alla competente autorità giudiziaria __________ di fissare agli
eredi della defunta il termine entro cui dichiarare l’accettazione o la
rinuncia dell’eredità, ritenuto che in virtù del punto (iii) la procedura
sarebbe rimasta sospesa fino all’evasione di quanto disposto al punto (ii),
ovvero fino a che l’autorità italiana si fosse espressa sull’avviata procedura
ex art. 481 CCIt., interpretazione questa corroborata dalla motivazione addotta
nei considerandi della decisione, secondo cui “occorre pertanto assegnare alla
parte attrice principale un termine per procedere come all’art. 481 CCIt. e
sospendere la vertenza fino a definizione di quel procedimento”. Si impone così
una prima conclusione parziale e cioè che l’interpretazione data al punto (iii)
dall’attrice e dal Pretore, secondo cui la sospensione della procedura sarebbe
stata ordinata fino a che le eredi si fossero definitivamente determinate in
merito all’accettazione dell’eredità, è errata.
Malgrado
sia pacifico che la procedura ex art. 481 CCIt. si sia conclusa già il 27 marzo
2003 (doc. 48) e che da quel momento, in base all’ordinanza 18 dicembre 2002 la
sospensione sarebbe venuta meno, ciò non permette però ancora di ritenere
fondata l’eccezione di perenzione processuale. L’art. 104 CPC prevede infatti
che in caso di decesso di una parte, il processo resta sospeso sino alla
scadenza del termine per la rinuncia alla successione. Si tratta di una
sospensione obbligatoria del processo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 3 ad art. 104 con rif.), imposta dalla legge per sapere se
qualcuno degli eredi e chi intende continuare il processo in cui era coinvolta
la persona defunta (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, p.
409). Nella fattispecie ciò significa che, nonostante quanto ordinato dal
giudice con l’ordinanza 18 dicembre 2002 (punti i e iii), la causa rimaneva in
realtà sospesa per legge fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla
successione, che in base al diritto italiano era di 10 anni (art. 480 CCIt.), o
comunque fino alla data di accettazione o non accettazione della successione da
parte degli eredi (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., § 28 n. 94), che in
concreto è avvenuta il 20 maggio 2003, con la dichiarazione di accettazione da
parte degli ultimi eredi, AP 1 e AP 2 (doc. AR). Per questo medesimo motivo,
ovvero siccome l’art. 104 CPC prevede una sospensione obbligatoria del processo
dal decesso di una parte fino alla scadenza del termine per la rinuncia della
successione, è pure privo di conseguenze pratiche il fatto che l’attrice possa
eventualmente non aver ossequiato il punto (ii) dell’ordinanza 18 dicembre 2002
che le faceva obbligo di avviare in __________, in prima persona, entro il 15 febbraio
2003 la procedura ex art. 481 CCIt., anche in questo caso dovendosi ritenere
che la causa rimaneva comunque sospesa per legge, tanto più che il mancato
ossequio di quel termine non era assortito da una qualsiasi comminatoria, quale
ad esempio quella dello stralcio della causa.
8.3 Ammesso
con ciò che la sospensione della causa ex art. 104 CPC era terminata il 20
maggio 2003, resta ora da esaminare se il successivo atto processuale sia
avvenuto entro il termine biennale. Il quesito dev’essere risolto
affermativamente. In effetti, quand’anche non si volesse ammettere la validità
della richiesta 17 maggio 2005 dell’attrice per la sua presunta incapacità di
essere parte, resterebbe comunque il fatto che l’indomani, il 18 maggio 2005,
il Pretore aveva provveduto a citare le parti ad un’udienza, ciò che
costituisce un atto interruttivo della prescrizione (Schwander,
OR-Handkommentar, N. 1 ad art. 138 CO) e quindi anche della perenzione
processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC, disposizione che si basa su un concetto
analogo di “atto giudiziario” (Rep. 1982 p. 133; II CCA 2 febbraio 2006
inc. n. 12.2006.31). Ne discende l’infondatezza dell’eccezione di perenzione
processuale.
9. Giusta
l’art. 138 cpv. 1 CO quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o
eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova
prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o
decisione del giudice. Da un punto di vista processuale, il codice di rito
prescrive, all’art. 80 cpv. 2 CPC, che la prescrizione può essere fatta valere
anche al di fuori degli allegati preliminari, purché si sia compiuta in corso
di causa, precisando tuttavia che in quel caso essa deve essere proposta prima
di ogni altro atto di causa.
10. Nel
caso di specie non è contestato che il termine annuale di cui all’art. 60 CO
sia scaduto nelle more della causa, tra il 20 maggio 2003 ed il 18 maggio 2005,
senza che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione. L’unica
questione che resta da esaminare è pertanto quella di sapere se le convenute AP
1 e AP 2 abbiano eccepito l’intervenuta prescrizione conformemente alla legge.
10.1 Anche
con riferimento all’eccezione di prescrizione le appellanti cercano di
prevalersi del fatto che l’attrice non potrebbe più essere parte del
procedimento dopo il 20 novembre 2001 e neppure potrebbe essere sostituita da AO
1, A__________, per cui tutti gli atti di causa effettuati da costoro dopo
quella data, tra cui l’inoltro dello scritto 17 maggio 2005, non sarebbero
validi, ciò che legittimava le convenute ad eccepire validamente la
prescrizione, senza con ciò violare l’art. 80 cpv. 2 CPC. A torto. In realtà,
anche in questo caso, la questione della presunta incapacità di essere parte
dell’attrice è ininfluente per l’esito dell’eccezione. Nel caso di specie è in
effetti incontestabile che l’intervenuta prescrizione, eccepita dalle
appellanti il 6 ottobre 2005, non risulta essere stata da loro proposta con
domanda processuale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 180 ad art. 80; Olgiati, op. cit., p.
136) prima di ogni altro atto di causa. Prima dell’inoltro di quella domanda
processuale il giudice aveva in effetti già proceduto a tutta una serie di atti
processuali e meglio all’emanazione di varie ordinanze processuali ex art. 95 e
136 cpv. 3 CPC, in particolare citando il 18 maggio 2005 le parti all’udienza
per incombenti e poi rinviando a più riprese, il 10 giugno, il 17 giugno, il 22
giugno e il 27 giugno 2005, quella stessa udienza. Oltretutto anche le stesse
convenute avevano in precedenza già inoltrato un atto giudiziale ex art. 136
cpv. 1 CPC, chiedendo, il 10 giugno 2005, il rinvio dell’udienza. Stando così
le cose, non è nemmeno necessario stabilire se ad inibire la possibilità di
sollevare l’eccezione di prescrizione pendente causa sia solamente l’esistenza
di precedenti atti di causa dell’eccipiente, oppure sia già sufficiente la sola
esistenza di precedenti atti di causa della controparte o del giudice.
10.2 Del
tutto infondata è infine l’argomentazione delle appellanti secondo cui la
regolamentazione dell’art. 80 cpv. 2 CPC violerebbe la forza derogatoria del
diritto federale nella misura in cui impedirebbe ad una parte di prevalersi
della prescrizione intervenuta nel corso di causa. La dottrina e la giurisprudenza
sono concordi nel ritenere che spetta al diritto cantonale stabilire fino a che
momento possa essere validamente eccepita la prescrizione (Spiro, Die
Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen,
Vol. I, § 231 p. 558 n. 16; Von Tuhr/Escher,
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, Vol. II, § 81 n. 34a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 180 ad art. 80; DTF 119 II 108 consid. 3a;
sentenza inedita del Tribunale federale del 7 dicembre 2004 4C.211/2004 consid.
3). Ora, l’art. 80 cpv. 2 CPC non impedisce affatto ad una parte di far valere
la prescrizione che si è verificata nel corso di causa (cfr. DTF 123 III 213
consid. 5a), tanto è vero che proprio a questo scopo è stata prevista
un’eccezione al principio della concentrazione dell’art. 78 CPC, ma le impone
di agire con una certa sollecitudine, prima che vengano effettuati altri atti
di causa, il tutto per far sì che la questione sia chiarita al più presto,
senza ulteriori intralci alla procedura. Non si tratta per altro di una
soluzione iniqua o illogica e in ogni caso non si può ritenere che il
legislatore ticinese, codificando la norma, abbia precluso la corretta
applicazione delle norme di diritto federale e segnatamente dell’art. 138 CO.
11. Ne
discende, a conferma del primo giudizio che respingeva entrambe le eccezioni,
la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso
di fr. 360'000.-, seguono l’integrale soccombenza delle convenute qui
appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che l’estrema brevità delle osservazioni
all’appello giustifica l’attribuzione all’attrice appellata di un’indennità
ripetibile ridotta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 31 maggio 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di versare
all’appellata, in solido, fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una
decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la
stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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