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Decisione

12.2006.120

Contratto di architetto - appalto - mercede - ribasso - clausola rebus sic stantibus

24 luglio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto d’appello 6 giugno 2006, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda

riconvenzionale limitatamente a fr. 54'772.46;

mentre

gli attori con osservazioni 28 agosto 2006 postulano la reiezione dell'appello;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: 1. Nel corso del 2001

gli architetti AO 1 e AO 2 si sono occupati della progettazione di una casa

bifamiliare, da edificare sul fondo no __________ RFD di __________ di proprietà

di AP 2. Una prima domanda di costruzione, presentata il 26 giugno 2001, è stata

respinta dall'autorità competente. Vi ha fatto seguito l'istanza 30 luglio

2001, accolta dal Municipio di V__________, che ha rilasciato la domanda di

costruzione, subordinandola però al completamento della documentazione, da

presentare prima dell'inizio dei lavori.

Il 7 novembre 2001 l'arch.

AO 1 ha inviato a AP 2 un preventivo di massima per la costruzione, che

indicava un costo di fr. 1'596'000.- comprensivo degli onorari d'architetto.

Nel contempo ha chiesto il pagamento di un acconto di fr. 26'000.- per il

lavoro sin lì svolto.

Dopo aver chiesto, con

lettera 9 novembre 2001, di sospendere ogni attività in relazione al precitato

progetto, il 30 novembre 2001 AP 2 ha comunicato alla controparte la sua

rinuncia alla realizzazione della costruzione, facendo altresì presente di aver

versato un importo di fr. 18'000.- per le prestazioni da progettista. Il successivo

21 gennaio 2002 gli arch. AO 1 e AO 2 le hanno quindi inviato una nota

d'onorario di complessivi fr. 55'759.55, reclamando il pagamento del saldo di

fr. 37'759.55.

2. Con

petizione 7 aprile 2003 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 2 e AP 2 al

pagamento dell’importo di fr. 37'759.55 quale mercede del contratto

d'architetto, calcolata in base ai parametri della norma SIA 102, adducendo di

aver regolarmente svolto le prestazioni richieste.

3. Con

risposta 23 maggio 2003 i convenuti si sono opposti alla petizione. Essi hanno

avantutto sostenuto che l'incarico di progettazione era stato conferito dalla

sola signora AP 2 sicché il di lei marito AP 1 sarebbe stato convenuto a torto

in giudizio, non essendo egli parte nella relazione contrattuale. In seguito

hanno contestato la legittimazione attiva dell'arch. AO 2, perché il mandato di

progettazione sarebbe stato affidato al solo arch.AO 1. Nel merito hanno sostenuto

che parte attrice non avrebbe rispettato le norme SIA 102, il lavoro non

essendo stato eseguito a regola d'arte ma in modo incompleto e di scarsa

qualità, ciò che avrebbe fatto venir meno il necessario rapporto di fiducia nei

confronti del progettista, inducendola a rescindere il contratto in essere. Per

quanto concerne la mercede, rilevate le carenze di quanto eseguito hanno poi

rilevato di aver già versato il dovuto con il pagamento dell'importo di fr.

18'000.-. Parte convenuta ha ancora sostenuto che il progetto presentato era

inutilizzabile, ciò che avrebbe comportato la necessità di farne elaborare uno

nuovo, diverso dal primo, con un costo di fr. 49'803.86; inoltre vi sarebbero

ulteriori danni quali spese legali (fr. 7'587.95), spese di tracciamento e

modinatura (fr. 986.85), costi della nuova licenza edilizia (fr. 1'676.50),

nota spese di fr. 570.- dell'arch. __________ e fr. 75.- per tasse acqua di

cantiere, per un importo complessivo di fr. 60'700.15, di cui chiede il

pagamento in via riconvenzionale.

4. Con

la replica e risposta riconvenzionale 9 dicembre 2002 gli attori hanno confermato

le proprie domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale.

Con gli

ulteriori allegati ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.

Con le

conclusioni gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 22'476.95, mentre

i convenuti hanno confermato le proprie domande.

5. Con

sentenza 15 maggio 2006 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo

di fr. 21'296.95, rigettando per il medesimo importo l’opposizione interposta

al PE no __________ dell’UE di __________. Il primo

giudice ha dapprima respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e

passiva sollevate dai convenuti. In seguito, qualificato quale appalto il

contratto in essere tra le parti, regolato dalla specifica normativa del CO e dalle

norme SIA, ha quantificato la mercede dovuta agli attori in fr. 39'386.95 e, di

conseguenza, tenuto conto dell'importo già pagato, ha condannato gli attori al

pagamento di fr. 21'296.95. Il primo giudice ha poi respinto la domanda

riconvenzionale. Pur rilevando che, malgrado il rilascio della licenza

edilizia, il lavoro svolto dagli attori era carente sotto diversi aspetti, ha però

respinto la richiesta di risarcimento dei pretesi danni, rilevando che le spese

fatte valere non erano conseguenza di errori degli attori bensì della scelta

dei committenti di abbandonare l'esecuzione del progetto elaborato dagli

architetti AO 1 e AO 2, negando quindi l'esistenza di un nesso di causalità fra

un eventuale atteggiamento negligente degli attori e le spese sostenute dai

convenuti. Per quanto riguarda invece le spese legali, ha rilevato che per

quanto concerne la nota intermedia di fr. 1'660.25 non era provata la connessione

con la presente vertenza, mentre la nota del 23 maggio 2003 era riferita

all'allestimento dell'allegato di risposta e domanda riconvenzionale di questa

causa, sicché non poteva essere fatta valere quale danno preprocessuale.

6. Con

appello 8 giugno 2006 la parte convenuta postula la riforma del giudizio di

prima istanza nel senso di respingere la petizione e accogliere la

domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 54'772.46.

Con

osservazioni 28 agosto 2006 la parte appellata postula la conferma della

sentenza impugnata.

Considerato

Considerandi

7.

Giusta

l'art. 308 CPC il termine per appellare nelle procedure ordinarie è di 20

giorni dalla notificazione della sentenza. Nel caso in esame la sentenza del

Pretore è stata intimata il 15 maggio 2006 alla parte convenuta, che l'ha

ricevuta il 16 maggio. Il termine per appellare scadeva quindi il 5 giugno.

Trattandosi però di giorno festivo, il termine è giunto a scadenza solo il

giorno successivo (art. 131 cpv. 3 CPC), 6 giugno. L'appello, rimesso alla

posta l'ultimo giorno utile, è quindi tempestivo.

8.

Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva

sollevata dai convenuti nei confronti dell'arch. AO 2 e così pure quella di

legittimazione passiva di AP 1, rilevando che in sede di duplica i convenuti avevano

rinunciato esplicitamente a sollevare le eccezioni di cui trattasi, ciò che

comportava la rinuncia a contestare sia il conferimento dell'incarico anche

all'arch. AO 2 sia che l'incarico di cui trattasi era stato conferito anche da AP

1.

A mente del primo giudice il comportamento dei convenuti, che avevano

riproposto le eccezioni in sede di conclusioni dopo avervi precedentemente

rinunciato non poteva essere tutelato in virtù del principio della buona fede

processuale.

Gli

appellanti censurano la decisione impugnata, rilevando che entrambe le

eccezioni attengono al diritto materiale, e quindi dovevano essere esaminate

d'ufficio dal giudice il quale, mancando le prove in merito al conferimento

dell'incarico da parte di AP 1 agli appellati e anche all'arch. AO 2 avrebbe

dovuto accoglierle. Se non che, il Pretore ha respinto le eccezioni

dichiarandole improponibili, perché in contrasto con il principio della buona

fede processuale, motivazione che gli appellanti neppure contestano. Su questo

punto l'appello va quindi respinto.

9.

Le

parti sono unanimi nel considerare il rapporto in essere quale appalto,

retto dagli art. 363 seg. CO.

Giusta

l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il

committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo

l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa

dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti

siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione

al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore

spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche

il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

9.1

Gli

appellanti contestano l'entità della mercede stabilita dal Pretore in fr.

39'386.95, sostenendo che la stessa sarebbe da fissare in fr. 22'400.-, di cui

fr. 22'000.- di onorari e fr. 400.- di spese, conformemente a quanto indicato

dall'arch. __________, da essi incaricato di procedere alla quantificazione. La

perizia giudiziaria non sarebbe per contro attendibile e errata su più punti.

In merito

alle censure indirizzate alla perizia giudiziaria, va avantutto rilevato che le

conclusioni cui giunge il perito designato dal Pretore, arch. __________, nella

quantificazione delle prestazioni eseguite non sono sostanzialmente differenti

da quelle dell'arch. __________, perito di parte incaricato dagli appellanti. Infatti

il perito giudiziario indica che tali prestazioni ammontano al 19.5 % del totale

(perizia 30 agosto 2004, pag. 10), mentre l'arch. Cattaneo le valuta nel 17% (perizia

arch. __________, pag. 9, nel doc. 2, n. 4). La differente valutazione riguarda

le percentuali riconosciute per le seguenti voci:

- stima

sommaria dei costi di costruzione e delle scadenze:

3% su

3.

% arch.__________ e 2% arch. __________;

- stima

dei costi di costruzione e scadenze:

11% su 12.5%

arch. __________ e 9 % arch. __________

- procedura

per la licenza di costruzione:

0.5

%

su 1.5% arch. __________ e 1% arch. __________.

Interpellato

in merito alle ragioni per cui è giunto a tali risultati, il perito giudiziario

ne ha dato spiegazione nella delucidazione della perizia del 19 ottobre 2004.

Per quali motivi la valutazione del perito di parte - non eseguita in

contraddittorio e di cui neppure è dato sapere di quale documentazione

disponesse, non essendo di particolare utilità in tal senso la descrizione sommaria

a pag. 2 del suo referto, né la sua deposizione testimoniale (verbale 28

settembre 2005, pag. 5) - debba prevalere su quella del perito giudiziario non

è dato comprendere. Certo, la valutazione del perito giudiziario in merito allo

sconto del 35% - sul quale comunque si tornerà più avanti - è perlomeno

discutibile, ma ciò non è motivo sufficiente per inficiare la validità della

perizia sugli altri punti.

Neppure

la pretesa incompletezza della perizia porta a un diverso risultato. Contrariamente

a quanto sostenuto dagli appellanti, il perito ha invero risposto alla domanda

postagli circa un eventuale minor valore dell'opera dovuta alla scarsa qualità

di quanto fornito, rilevando che malgrado le pecche riscontrate il progetto era

comunque ancora conforme alle esigenze poste dalla norma SIA, tant'è che la

licenza edilizia era stata ottenuta. Le conseguenze delle mancanze dei doveri

di diligenza avevano infatti causato lungaggini nell'ottenimento della licenza

edilizia e ritardi nell'ottenimento del finanziamento dell'opera, senza però che

ciò potesse giustificare una riduzione della mercede (perizia cit. pag. 12).

9.2

Il

Pretore ha ritenuto che la riduzione della mercede del 35% pattuita tra le

parti costituiva un ribasso e non invece uno sconto inteso a favorire un rapido

pagamento del dovuto. Ha però ritenuto che il ribasso fosse vincolato alla

condizione che agli architetti venisse attribuito l'incarico di portare a

termine la costruzione cosicché, la condizione essendo venuta meno, la

riduzione dell'onorario non appariva più giustificata. Gli appellanti censurano

la sentenza su questo punto, sostenendo che la rescissione del contratto non

conferiva alla controparte il diritto di modificarne le condizioni.

Le parti

non contestano che lo "sconto" del 35% sia da qualificare siccome

ribasso, cioè semplice riduzione della mercede, non connessa ad un pagamento

immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., no 1244). Ciò premesso, si

rileva che l'onorario è stato oggetto di contrattazione tra le parti, le quali

hanno pattuito un ribasso del 35% rispetto alla tariffa stabilita nelle norme SIA

102.

Seppure tale onorario sia stato concordato per l'integralità delle

prestazioni dell'architetto, nulla permette però di concludere che la

concessione del ribasso fosse in qualche modo condizionata all'esecuzione

completa dell'incarico; nella corrispondenza scambiata dalle parti su questo

argomento manca qualsiasi accenno a quest'eventualità. Per quanto concerne lo

scritto 16 novembre 2001 (doc. X) - successivo alla sospensione dei lavori

chiesta dai committenti - esso può essere considerato alla stregua di una proposta

di modifica dell'accordo sulla mercede, non accettata dai committenti e quindi

ininfluente sugli accordi già perfezionati.

Gli

appellati pretendono di dipartirsi dall'accordo relativo allo sconto, sostenendo

che sarebbero venute meno le condizioni per le quali essi lo avevano concesso,

invocando quindi la clausula rebus sic stantibus. L'applicazione di

siffatta clausola presuppone tuttavia una modifica sostanziale della

situazione, tale che la prestazione di uno dei contraenti non appare più

adeguatamente remunerata dalla controprestazione originariamente pattuita, circostanza

questa che gli appellati non hanno preteso né dimostrato. Di conseguenza,

mancando sufficienti motivi per negare il ribasso, lo stesso va concesso. La

diversa opinione del perito giudiziario non può essere seguita, ritenuto che,

trattandosi di questione giuridica e non tecnica, la stessa esulava dalle sue

competenze. Su questo punto l'appello merita quindi protezione.

9.3

L'appellante

contesta l'importo di fr. 1'080.- riconosciuto dal Pretore quale spesa per il

rilievo del terreno, sostenendo che tale operazione, oltre a non essere stata richiesta

era pure inutile perché controparte aveva ricevuto un piano di curve di livello

del terreno completo e una planimetria, documentazione sufficiente per poter procedere

con la progettazione.

Su questo

punto l'appello va disatteso. Il perito giudiziario ha infatti considerato che

la prestazione di cui trattasi era necessaria perché i piani forniti dalla

committenza risalivano a 24 anni prima e quindi dovevano essere verificati,

ritenuto che qualora i progettisti non vi avessero proceduto, essi avrebbero

agito in modo negligente (audizione del perito arch. __________, verbale 13

aprile 2005, pag. 2). Il fatto che l'architetto __________, interpellato

successivamente dagli appellanti, abbia ritenuto sufficiente la documentazione

ricevuta dai committenti (verbale 28 settembre 2005, pag. 7) non è motivo per

mettere in dubbio le conclusioni del perito.

9.4

Il

Pretore ha respinto la domanda dei convenuti intesa a diminuire la mercede di

fr. 6'000.-, ritenendo d'un canto improponibile l'eccezione di compensazione e rilevando

dall'altro che non era provato il preteso danno. Gli appellanti allegano

nuovamente in questa sede l'esistenza del preteso danno, ma non si confrontano

in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata, talché su questo

punto l'appello si rivela irricevibile.

10.

Gli

appellanti censurano il giudizio impugnato anche in punto alla reiezione della domanda

riconvenzionale, rimproverando al Pretore di non aver considerato che gli

appellati avevano vietato loro di far uso del progetto, che diventava così

inservibile. Se non che, gli appellati non hanno vietato l'uso dei piani come

pretendono gli appellanti, ma ne hanno subordinato l'utilizzazione al pagamento

della mercede, precisando che "fino al pagamento delle prestazioni

eseguite, il progetto rimane di nostra proprietà, e non può essere riprodotto e

trasmesso a terzi per alcun motivo (ingegnere escluso)", ciò che

peraltro risulta coerente con quanto statuito dall'art. 1.6.4 della norma SIA

102.

Scegliendo di non pagare le prestazioni di controparte, gli appellanti si

sono quindi essi stessi preclusi la possibilità di utilizzare i piani. Sebbene

tali piani non erano immediatamente utilizzabili perché incompleti, la

documentazione avrebbe comunque potuto essere completata da terzi. Ciò comportava

invero un importante impegno finanziario (perizia cit. pag. 2), ma non va

dimenticato che per le prestazioni non eseguite o eseguite solo parzialmente

l'onorario non è stato riconosciuto o lo è stato solo in proporzione a quanto

fatto.

Per

quanto concerne da ultimo la nota intermedia del patrocinatore degli

appellanti, fatta valere quale posta di danno, e contestata dalla controparte, il

Pretore l'ha respinta perché non era possibile chiarire se tali spese fossero

giustificate. Con questa motivazione gli appellanti neppure si confrontano,

tanto che anche su questo punto l'appello si rivela irricevibile.

11.

Per i

motivi che precedono l’appello dev'essere parzialmente accolto e la mercede

ridotta a fr. 26'811.35 (39'044.60 - 13'665.60 + 1’080.- + 352.35). Tenuto

conto del pagamento di fr. 18'000.-, il saldo scoperto è di fr. 8'811.35. Gli

oneri processuali di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

quelle di primo grado essendo da modificare di conseguenza.

Motivi per i quali,

richiamato per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: I. L'appello 6 giugno 2006 AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza impugnata, invariato rimanendo il dispositivo no 2, è

modificata come segue:

1.

In

parziale accoglimento della petizione AP 2 e AP 1, __________, sono tenuti in

solido a versare agli architetti AO 1 e AO 2, Locarno, la somma di fr. 8'811.35

oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2002.

§ Per

tale importo sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da AP 2

e AP 1 ai precetti esecutivi n. __________ del 28 giugno / 1° luglio 2002

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, oltre alle spese esecutive

di fr. 100.-.

§§ La

tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese di fr. 4'191.60 ( di cui fr. 4'036.60

per la perizia), da anticipare in solido dagli attori, sono poste a carico di quest'ultimi

in solido in ragione di ¾ e per la rimanenza di ¼ sono poste, pure in solido a

carico dei convenuti, ai quali gli attori rifonderanno fr. 2'750.- di

ripetibili parziali.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 1'250.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr. 1'300.-

sono

poste a carico per 1/10 degli appellati e per il resto della parte appellante, la

quale rifonderà a controparte fr. 2’500.- di ripetibili parziali.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore di causa è di fr. 21'296.95, rispettivamente di fr. 54'772.46

per la riconvenzionale, contro

la presente sentenza è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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