12.2006.120
Contratto di architetto - appalto - mercede - ribasso - clausola rebus sic stantibus
24 luglio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2006.120
Data decisione, Autorità:
24.07.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto - appalto - mercede - ribasso - clausola rebus sic stantibus
ARCHITETTO
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
MERCEDE
art. 18 CO
art. 372 CO
Incarto n.
12.2006.120
Lugano
24 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.39
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 7
aprile 2003 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
dall' RA 1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall' RA 2
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 37'759.55 oltre
accessori (ridotto a fr. 22'476.95 in sede di conclusioni), nonché il rigetto
delle opposizioni interposte ai PE no __________ dell’UE di __________, domande
alle quali i convenuti si sono opposti, chiedendo in via riconvenzionale la
condanna degli attori al pagamento dell’importo di fr. 60'700.15 oltre
interessi e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 15 maggio 2006,
accogliendo la petizione limitatamente a fr. 21'296.95, levando l’opposizione ai
PE in oggetto e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto d’appello 6 giugno 2006, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale limitatamente a fr. 54'772.46;
mentre
gli attori con osservazioni 28 agosto 2006 postulano la reiezione dell'appello;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 2001
gli architetti AO 1 e AO 2 si sono occupati della progettazione di una casa
bifamiliare, da edificare sul fondo no __________ RFD di __________ di proprietà
di AP 2. Una prima domanda di costruzione, presentata il 26 giugno 2001, è stata
respinta dall'autorità competente. Vi ha fatto seguito l'istanza 30 luglio
2001, accolta dal Municipio di V__________, che ha rilasciato la domanda di
costruzione, subordinandola però al completamento della documentazione, da
presentare prima dell'inizio dei lavori.
Il 7 novembre 2001 l'arch.
AO 1 ha inviato a AP 2 un preventivo di massima per la costruzione, che
indicava un costo di fr. 1'596'000.- comprensivo degli onorari d'architetto.
Nel contempo ha chiesto il pagamento di un acconto di fr. 26'000.- per il
lavoro sin lì svolto.
Dopo aver chiesto, con
lettera 9 novembre 2001, di sospendere ogni attività in relazione al precitato
progetto, il 30 novembre 2001 AP 2 ha comunicato alla controparte la sua
rinuncia alla realizzazione della costruzione, facendo altresì presente di aver
versato un importo di fr. 18'000.- per le prestazioni da progettista. Il successivo
21 gennaio 2002 gli arch. AO 1 e AO 2 le hanno quindi inviato una nota
d'onorario di complessivi fr. 55'759.55, reclamando il pagamento del saldo di
fr. 37'759.55.
2. Con
petizione 7 aprile 2003 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 2 e AP 2 al
pagamento dell’importo di fr. 37'759.55 quale mercede del contratto
d'architetto, calcolata in base ai parametri della norma SIA 102, adducendo di
aver regolarmente svolto le prestazioni richieste.
3. Con
risposta 23 maggio 2003 i convenuti si sono opposti alla petizione. Essi hanno
avantutto sostenuto che l'incarico di progettazione era stato conferito dalla
sola signora AP 2 sicché il di lei marito AP 1 sarebbe stato convenuto a torto
in giudizio, non essendo egli parte nella relazione contrattuale. In seguito
hanno contestato la legittimazione attiva dell'arch. AO 2, perché il mandato di
progettazione sarebbe stato affidato al solo arch.AO 1. Nel merito hanno sostenuto
che parte attrice non avrebbe rispettato le norme SIA 102, il lavoro non
essendo stato eseguito a regola d'arte ma in modo incompleto e di scarsa
qualità, ciò che avrebbe fatto venir meno il necessario rapporto di fiducia nei
confronti del progettista, inducendola a rescindere il contratto in essere. Per
quanto concerne la mercede, rilevate le carenze di quanto eseguito hanno poi
rilevato di aver già versato il dovuto con il pagamento dell'importo di fr.
18'000.-. Parte convenuta ha ancora sostenuto che il progetto presentato era
inutilizzabile, ciò che avrebbe comportato la necessità di farne elaborare uno
nuovo, diverso dal primo, con un costo di fr. 49'803.86; inoltre vi sarebbero
ulteriori danni quali spese legali (fr. 7'587.95), spese di tracciamento e
modinatura (fr. 986.85), costi della nuova licenza edilizia (fr. 1'676.50),
nota spese di fr. 570.- dell'arch. __________ e fr. 75.- per tasse acqua di
cantiere, per un importo complessivo di fr. 60'700.15, di cui chiede il
pagamento in via riconvenzionale.
4. Con
la replica e risposta riconvenzionale 9 dicembre 2002 gli attori hanno confermato
le proprie domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con gli
ulteriori allegati ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con le
conclusioni gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 22'476.95, mentre
i convenuti hanno confermato le proprie domande.
5. Con
sentenza 15 maggio 2006 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo
di fr. 21'296.95, rigettando per il medesimo importo l’opposizione interposta
al PE no __________ dell’UE di __________. Il primo
giudice ha dapprima respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e
passiva sollevate dai convenuti. In seguito, qualificato quale appalto il
contratto in essere tra le parti, regolato dalla specifica normativa del CO e dalle
norme SIA, ha quantificato la mercede dovuta agli attori in fr. 39'386.95 e, di
conseguenza, tenuto conto dell'importo già pagato, ha condannato gli attori al
pagamento di fr. 21'296.95. Il primo giudice ha poi respinto la domanda
riconvenzionale. Pur rilevando che, malgrado il rilascio della licenza
edilizia, il lavoro svolto dagli attori era carente sotto diversi aspetti, ha però
respinto la richiesta di risarcimento dei pretesi danni, rilevando che le spese
fatte valere non erano conseguenza di errori degli attori bensì della scelta
dei committenti di abbandonare l'esecuzione del progetto elaborato dagli
architetti AO 1 e AO 2, negando quindi l'esistenza di un nesso di causalità fra
un eventuale atteggiamento negligente degli attori e le spese sostenute dai
convenuti. Per quanto riguarda invece le spese legali, ha rilevato che per
quanto concerne la nota intermedia di fr. 1'660.25 non era provata la connessione
con la presente vertenza, mentre la nota del 23 maggio 2003 era riferita
all'allestimento dell'allegato di risposta e domanda riconvenzionale di questa
causa, sicché non poteva essere fatta valere quale danno preprocessuale.
6. Con
appello 8 giugno 2006 la parte convenuta postula la riforma del giudizio di
prima istanza nel senso di respingere la petizione e accogliere la
domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 54'772.46.
Con
osservazioni 28 agosto 2006 la parte appellata postula la conferma della
sentenza impugnata.
Considerato
Considerandi
7.
Giusta
l'art. 308 CPC il termine per appellare nelle procedure ordinarie è di 20
giorni dalla notificazione della sentenza. Nel caso in esame la sentenza del
Pretore è stata intimata il 15 maggio 2006 alla parte convenuta, che l'ha
ricevuta il 16 maggio. Il termine per appellare scadeva quindi il 5 giugno.
Trattandosi però di giorno festivo, il termine è giunto a scadenza solo il
giorno successivo (art. 131 cpv. 3 CPC), 6 giugno. L'appello, rimesso alla
posta l'ultimo giorno utile, è quindi tempestivo.
8.
Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva
sollevata dai convenuti nei confronti dell'arch. AO 2 e così pure quella di
legittimazione passiva di AP 1, rilevando che in sede di duplica i convenuti avevano
rinunciato esplicitamente a sollevare le eccezioni di cui trattasi, ciò che
comportava la rinuncia a contestare sia il conferimento dell'incarico anche
all'arch. AO 2 sia che l'incarico di cui trattasi era stato conferito anche da AP
1.
A mente del primo giudice il comportamento dei convenuti, che avevano
riproposto le eccezioni in sede di conclusioni dopo avervi precedentemente
rinunciato non poteva essere tutelato in virtù del principio della buona fede
processuale.
Gli
appellanti censurano la decisione impugnata, rilevando che entrambe le
eccezioni attengono al diritto materiale, e quindi dovevano essere esaminate
d'ufficio dal giudice il quale, mancando le prove in merito al conferimento
dell'incarico da parte di AP 1 agli appellati e anche all'arch. AO 2 avrebbe
dovuto accoglierle. Se non che, il Pretore ha respinto le eccezioni
dichiarandole improponibili, perché in contrasto con il principio della buona
fede processuale, motivazione che gli appellanti neppure contestano. Su questo
punto l'appello va quindi respinto.
9.
Le
parti sono unanimi nel considerare il rapporto in essere quale appalto,
retto dagli art. 363 seg. CO.
Giusta
l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il
committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo
l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa
dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti
siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione
al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore
spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche
il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
9.1
Gli
appellanti contestano l'entità della mercede stabilita dal Pretore in fr.
39'386.95, sostenendo che la stessa sarebbe da fissare in fr. 22'400.-, di cui
fr. 22'000.- di onorari e fr. 400.- di spese, conformemente a quanto indicato
dall'arch. __________, da essi incaricato di procedere alla quantificazione. La
perizia giudiziaria non sarebbe per contro attendibile e errata su più punti.
In merito
alle censure indirizzate alla perizia giudiziaria, va avantutto rilevato che le
conclusioni cui giunge il perito designato dal Pretore, arch. __________, nella
quantificazione delle prestazioni eseguite non sono sostanzialmente differenti
da quelle dell'arch. __________, perito di parte incaricato dagli appellanti. Infatti
il perito giudiziario indica che tali prestazioni ammontano al 19.5 % del totale
(perizia 30 agosto 2004, pag. 10), mentre l'arch. Cattaneo le valuta nel 17% (perizia
arch. __________, pag. 9, nel doc. 2, n. 4). La differente valutazione riguarda
le percentuali riconosciute per le seguenti voci:
- stima
sommaria dei costi di costruzione e delle scadenze:
3% su
3.
% arch.__________ e 2% arch. __________;
- stima
dei costi di costruzione e scadenze:
11% su 12.5%
arch. __________ e 9 % arch. __________
- procedura
per la licenza di costruzione:
0.5
%
su 1.5% arch. __________ e 1% arch. __________.
Interpellato
in merito alle ragioni per cui è giunto a tali risultati, il perito giudiziario
ne ha dato spiegazione nella delucidazione della perizia del 19 ottobre 2004.
Per quali motivi la valutazione del perito di parte - non eseguita in
contraddittorio e di cui neppure è dato sapere di quale documentazione
disponesse, non essendo di particolare utilità in tal senso la descrizione sommaria
a pag. 2 del suo referto, né la sua deposizione testimoniale (verbale 28
settembre 2005, pag. 5) - debba prevalere su quella del perito giudiziario non
è dato comprendere. Certo, la valutazione del perito giudiziario in merito allo
sconto del 35% - sul quale comunque si tornerà più avanti - è perlomeno
discutibile, ma ciò non è motivo sufficiente per inficiare la validità della
perizia sugli altri punti.
Neppure
la pretesa incompletezza della perizia porta a un diverso risultato. Contrariamente
a quanto sostenuto dagli appellanti, il perito ha invero risposto alla domanda
postagli circa un eventuale minor valore dell'opera dovuta alla scarsa qualità
di quanto fornito, rilevando che malgrado le pecche riscontrate il progetto era
comunque ancora conforme alle esigenze poste dalla norma SIA, tant'è che la
licenza edilizia era stata ottenuta. Le conseguenze delle mancanze dei doveri
di diligenza avevano infatti causato lungaggini nell'ottenimento della licenza
edilizia e ritardi nell'ottenimento del finanziamento dell'opera, senza però che
ciò potesse giustificare una riduzione della mercede (perizia cit. pag. 12).
9.2
Il
Pretore ha ritenuto che la riduzione della mercede del 35% pattuita tra le
parti costituiva un ribasso e non invece uno sconto inteso a favorire un rapido
pagamento del dovuto. Ha però ritenuto che il ribasso fosse vincolato alla
condizione che agli architetti venisse attribuito l'incarico di portare a
termine la costruzione cosicché, la condizione essendo venuta meno, la
riduzione dell'onorario non appariva più giustificata. Gli appellanti censurano
la sentenza su questo punto, sostenendo che la rescissione del contratto non
conferiva alla controparte il diritto di modificarne le condizioni.
Le parti
non contestano che lo "sconto" del 35% sia da qualificare siccome
ribasso, cioè semplice riduzione della mercede, non connessa ad un pagamento
immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., no 1244). Ciò premesso, si
rileva che l'onorario è stato oggetto di contrattazione tra le parti, le quali
hanno pattuito un ribasso del 35% rispetto alla tariffa stabilita nelle norme SIA
102.
Seppure tale onorario sia stato concordato per l'integralità delle
prestazioni dell'architetto, nulla permette però di concludere che la
concessione del ribasso fosse in qualche modo condizionata all'esecuzione
completa dell'incarico; nella corrispondenza scambiata dalle parti su questo
argomento manca qualsiasi accenno a quest'eventualità. Per quanto concerne lo
scritto 16 novembre 2001 (doc. X) - successivo alla sospensione dei lavori
chiesta dai committenti - esso può essere considerato alla stregua di una proposta
di modifica dell'accordo sulla mercede, non accettata dai committenti e quindi
ininfluente sugli accordi già perfezionati.
Gli
appellati pretendono di dipartirsi dall'accordo relativo allo sconto, sostenendo
che sarebbero venute meno le condizioni per le quali essi lo avevano concesso,
invocando quindi la clausula rebus sic stantibus. L'applicazione di
siffatta clausola presuppone tuttavia una modifica sostanziale della
situazione, tale che la prestazione di uno dei contraenti non appare più
adeguatamente remunerata dalla controprestazione originariamente pattuita, circostanza
questa che gli appellati non hanno preteso né dimostrato. Di conseguenza,
mancando sufficienti motivi per negare il ribasso, lo stesso va concesso. La
diversa opinione del perito giudiziario non può essere seguita, ritenuto che,
trattandosi di questione giuridica e non tecnica, la stessa esulava dalle sue
competenze. Su questo punto l'appello merita quindi protezione.
9.3
L'appellante
contesta l'importo di fr. 1'080.- riconosciuto dal Pretore quale spesa per il
rilievo del terreno, sostenendo che tale operazione, oltre a non essere stata richiesta
era pure inutile perché controparte aveva ricevuto un piano di curve di livello
del terreno completo e una planimetria, documentazione sufficiente per poter procedere
con la progettazione.
Su questo
punto l'appello va disatteso. Il perito giudiziario ha infatti considerato che
la prestazione di cui trattasi era necessaria perché i piani forniti dalla
committenza risalivano a 24 anni prima e quindi dovevano essere verificati,
ritenuto che qualora i progettisti non vi avessero proceduto, essi avrebbero
agito in modo negligente (audizione del perito arch. __________, verbale 13
aprile 2005, pag. 2). Il fatto che l'architetto __________, interpellato
successivamente dagli appellanti, abbia ritenuto sufficiente la documentazione
ricevuta dai committenti (verbale 28 settembre 2005, pag. 7) non è motivo per
mettere in dubbio le conclusioni del perito.
9.4
Il
Pretore ha respinto la domanda dei convenuti intesa a diminuire la mercede di
fr. 6'000.-, ritenendo d'un canto improponibile l'eccezione di compensazione e rilevando
dall'altro che non era provato il preteso danno. Gli appellanti allegano
nuovamente in questa sede l'esistenza del preteso danno, ma non si confrontano
in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata, talché su questo
punto l'appello si rivela irricevibile.
10.
Gli
appellanti censurano il giudizio impugnato anche in punto alla reiezione della domanda
riconvenzionale, rimproverando al Pretore di non aver considerato che gli
appellati avevano vietato loro di far uso del progetto, che diventava così
inservibile. Se non che, gli appellati non hanno vietato l'uso dei piani come
pretendono gli appellanti, ma ne hanno subordinato l'utilizzazione al pagamento
della mercede, precisando che "fino al pagamento delle prestazioni
eseguite, il progetto rimane di nostra proprietà, e non può essere riprodotto e
trasmesso a terzi per alcun motivo (ingegnere escluso)", ciò che
peraltro risulta coerente con quanto statuito dall'art. 1.6.4 della norma SIA
102.
Scegliendo di non pagare le prestazioni di controparte, gli appellanti si
sono quindi essi stessi preclusi la possibilità di utilizzare i piani. Sebbene
tali piani non erano immediatamente utilizzabili perché incompleti, la
documentazione avrebbe comunque potuto essere completata da terzi. Ciò comportava
invero un importante impegno finanziario (perizia cit. pag. 2), ma non va
dimenticato che per le prestazioni non eseguite o eseguite solo parzialmente
l'onorario non è stato riconosciuto o lo è stato solo in proporzione a quanto
fatto.
Per
quanto concerne da ultimo la nota intermedia del patrocinatore degli
appellanti, fatta valere quale posta di danno, e contestata dalla controparte, il
Pretore l'ha respinta perché non era possibile chiarire se tali spese fossero
giustificate. Con questa motivazione gli appellanti neppure si confrontano,
tanto che anche su questo punto l'appello si rivela irricevibile.
11.
Per i
motivi che precedono l’appello dev'essere parzialmente accolto e la mercede
ridotta a fr. 26'811.35 (39'044.60 - 13'665.60 + 1’080.- + 352.35). Tenuto
conto del pagamento di fr. 18'000.-, il saldo scoperto è di fr. 8'811.35. Gli
oneri processuali di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
quelle di primo grado essendo da modificare di conseguenza.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: I. L'appello 6 giugno 2006 AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza impugnata, invariato rimanendo il dispositivo no 2, è
modificata come segue:
1.
In
parziale accoglimento della petizione AP 2 e AP 1, __________, sono tenuti in
solido a versare agli architetti AO 1 e AO 2, Locarno, la somma di fr. 8'811.35
oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2002.
§ Per
tale importo sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da AP 2
e AP 1 ai precetti esecutivi n. __________ del 28 giugno / 1° luglio 2002
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, oltre alle spese esecutive
di fr. 100.-.
§§ La
tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese di fr. 4'191.60 ( di cui fr. 4'036.60
per la perizia), da anticipare in solido dagli attori, sono poste a carico di quest'ultimi
in solido in ragione di ¾ e per la rimanenza di ¼ sono poste, pure in solido a
carico dei convenuti, ai quali gli attori rifonderanno fr. 2'750.- di
ripetibili parziali.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 1'250.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr. 1'300.-
sono
poste a carico per 1/10 degli appellati e per il resto della parte appellante, la
quale rifonderà a controparte fr. 2’500.- di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che il valore di causa è di fr. 21'296.95, rispettivamente di fr. 54'772.46
per la riconvenzionale, contro
la presente sentenza è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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