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Decisione

12.2006.122

procedura accelerata - replica orale - nuove prove - testimonianza dell'ex organo

31 maggio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti in questione, atti a comprovare le asserzioni di replica ed a

confutare quanto indicato dalla convenuta in sede di risposta. La censura è

fondata.

Contrariamente

all’assunto del giudice di prime cure, l’art. 394 cpv. 1 CPC, secondo cui

all’udienza di una causa retta dalla procedura accelerata le parti possono

replicare e duplicare e discutono preliminarmente e cumulativamente le domande

di prove indicate negli atti di causa, non può essere inteso nel senso che a

quel momento non sia più possibile assumere nuove prove documentali o, più in

generale, notificare altre prove non indicate con la petizione o la risposta

scritte. L’onere di allegazione, concretizzato tra l’altro dal diritto di

replica e di duplica, comprende in effetti non solo la facoltà di allegare i

fatti rilevanti, ma anche quella di indicare le prove a sostegno delle proprie

affermazioni (Kofmel, Das Recht auf Beweis im Zivilverfahren, Berna 1992, p. 219; Hohl, La

réalisation du droit et les procédures rapides, Friborgo 1994, p. 148), tanto

più che l’art. 399 CPC rinvia per analogia alle disposizioni sulla procedura

ordinaria, che per l’appunto prevede una soluzione di quel genere (art. 175

seg. CPC). Che la norma di legge in esame debba essere concretamente interpretata

in tal senso è pure provato dal fatto che l’art. 391 cpv. 3 CPC prevede

espressamente che l’attore possa prendere posizione su un’eventuale domanda

riconvenzionale in sede di replica orale, il che presuppone ovviamente che egli

a quel momento abbia la possibilità di produrre e di far assumere le prove atte

ad inficiare la pretesa di parte avversa. Del resto, se nelle cause

inappellabili rette dalla procedura accelerata, in forza del rimando di cui all’art.

294 cpv. 2 CPC contenuto nell’art. 400 CPC, è riconosciuto alle parti il

diritto di notificare nuove prove in sede di udienza, non si vede proprio per

quale motivo la soluzione dovrebbe invece essere diversa per le cause

appellabili rette da quella medesima procedura. Ma quand’anche, per ipotesi, la

norma in questione non dovesse essere intesa in tal modo, la soluzione non

sarebbe in ogni caso diversa: per diritto federale, in presenza di un

procedimento - come quello in parola - la cui sentenza cresce in forza di cosa

giudicata materiale, è in effetti escluso che il diritto cantonale possa

prevedere una procedura che limiti la facoltà di assumere i mezzi di prova

rilevanti ad accertare il benfondato della pretesa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, n. 547 ad art. 394; Hohl, op.

cit., p. 154 seg.; DTF 117 II 554 consid. 2d, 120 II 352 consid. 2 e 3). In

altre parole, nella procedura accelerata, che altro non è che un procedimento

ordinario effettuato in sostanza secondo modalità semplificate e termini

abbreviati (Hohl, op. cit., p. 311 e 314), le regole in materia di prova sono in

realtà invariate, ciò che esclude che nella stessa possa essere prevista una

limitazione nell’amministrazione delle prove (Hohl, op. cit., p. 153

e 312).

È

pertanto a torto che nella fattispecie il Segretario assessore non ha concesso

all’attore di produrre agli atti i doc. M-Q, ivi compreso il doc. M1, pure

contenuto nei documenti versati a suo tempo agli atti (verbale 23 marzo 2006 p.

2), che oltretutto - ma ciò, a ben vedere, neppure costituiva un requisito per

la loro ammissione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 166) - erano senz’altro

rilevanti, siccome atti a confutare quanto indicato dalla convenuta in risposta

rispettivamente a comprovare le asserzioni di replica.

6.2 Pure

censurata, per le medesime ragioni, è la decisione con cui il Segretario

assessore ha respinto la domanda di ispezione a RC dell’attore, rilevando come

la stessa non fosse stata indicata tra i mezzi di prova nell’allegato

petizionale, come invece previsto dall’art. 390 cpv. 1 CPC. L’obiezione è

infondata.

Nonostante

al considerando precedente sia stato specificato che alle parti debba di

principio essere riconosciuto il diritto di notificare nuove prove in sede di

udienza, tra cui quindi anche quello di chiedere per la prima volta l’ispezione

a RC, si osserva però che nella fattispecie l’assunzione di questa prova non può

essere ammessa, siccome la stessa non appare rilevante (art. 184 cpv. 1 CPC). La

giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire che

l’autorità giudicante può porre termine all’assunzione delle prove ove quelle

già esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione ed essa abbia

acquistato, in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata

delle prove ancora ripropostele, la certezza che queste non potrebbero

modificare la sua opinione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 184). Ora, nel caso di specie si

è proprio verificata questa eventualità. Con l’ispezione a RC, limitata più che

altro ai giustificativi relativi all’aumento del capitale della convenuta (verbale

23 marzo 2006 p. 1), l’attore intendeva in effetti confutare l’argomentazione di

quest’ultima secondo cui egli sarebbe stato promotore della costituzione della

società, rispettivamente ne sarebbe stato, e ne sarebbe tuttora, azionista

(risposta p. 3). Sennonché i documenti già versati agli atti, e meglio il doc.

O, avente per oggetto il rogito di costituzione della società, rispettivamente

i doc. P e Q, relativi ai rogiti in cui si era proceduto all’aumento del

capitale sociale, chiarivano in modo esaustivo le relative circostanze. Di qui

la sostanziale inutilità della prova richiesta.

6.3 L’attore

censura infine il fatto che il primo giudice non abbia ammesso l’assunzione del

teste M__________ __________, ex amministratore della convenuta, che pure

avrebbe potuto riferire su questioni rilevanti. La censura merita senz’altro accoglimento.

In base alla dottrina ed alla giurisprudenza l’ex-organo di una società non

dovrebbe in effetti essere incapace a testimoniare, poiché tale valutazione va

riferita al momento in cui avviene la deposizione e la pregressa funzione

potendo influire solo sul giudizio di attendibilità del teste (Cocchi,

Testimonianza degli amministratori e degli azionisti di una società anonima

parte in causa, in RSPC 2005 p. 102 n. 28; SJ 1988 p. 218).

7. Il

querelato giudizio, emanato così senza che alla parte attrice sia stata data la

possibilità di assumere prove rilevanti offerte secondo i dettami procedurali,

deve pertanto essere annullato ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC (cfr.

pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 15 ad art. 184), sicché l’appello

dev’essere accolto già nella sua richiesta principale, senza che sia possibile

pronunciarsi sulla domanda subordinata.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono

la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 1° giugno 2006 di AP 1 è accolto.

§ La sentenza 18 maggio 2006 è annullata e gli atti sono ritornati al

Segretario assessore per la continuazione della procedura ai sensi dei

considerandi.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 650.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà

alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale

o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un

pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe

immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura

probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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