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Decisione

12.2006.125

contratto di assicurazione - indennità giornaliere per malattia - prescrizione

13 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.125

Data decisione, Autorità:

13.02.2007, IICCA

Titolo:

contratto di assicurazione - indennità giornaliere per malattia - prescrizione

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA

PRESCRIZIONE

art. 46 LCA

Incarto n.

12.2006.125

Lugano

13 febbraio

2007/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.833

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 10

dicembre 2004 da

AP 1

RA 2

contro

AO 1

RA 1

con la

quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.

21'993.90, oltre interessi, – ridotti in sede di conclusioni a fr. 16'883.60

più interessi – per sopravvenienza di un rischio coperto da polizza

assicurativa, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e che il Pretore ha

respinto con sentenza 31 maggio 2006;

appellante

l'attrice con atto di appello 13 giugno 2006, con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 12'247.20 oltre

interessi, protestando spese di entrambe le sedi e chiedendo il beneficio

dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello;

mentre

la convenuta propone nelle sue osservazioni dell'5 luglio 2006 di respingere

l'appello, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. La ditta __________

M__________ SA, __________ (in seguito __________ SA) ha assunto, con

decorrenza dal 15 gennaio 1999, AP 1 in qualità di operaia pulitrice. La __________

SA ha stipulato per i suoi dipendenti, presso la AO 1, un'assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, retta

dalle condizioni generali d'assicurazione AO 1 edizione 1996 (in seguito CGA

1996) [incarto richiamato __________,

doc. 1 e 2]. La predetta assicurazione prevede in

particolare la corresponsione di un'indennità giornaliera, tale da garantire

l'80% del salario, dopo un periodo d'attesa di 14 giorni.

Considerandi

2.

AP 1 l'11 febbraio

2002.

è divenuta inabile al lavoro a causa di un infortunio sul posto lavoro. Il

caso è stato assunto dalla SUVA, che ha versato le prestazioni di legge,

segnatamente le indennità giornaliere per perdita di guadagno. Dal 1° settembre

2002.

la SUVA ha sospeso il versamento delle indennità sulla base di un

accertamento del suo medico di fiducia (Dr. __________ M__________) del 14

agosto 2002, che attestava che l'incapacità lavorativa della lavoratrice non

era più in relazione di causalità adeguata con l'infortunio dell'11 febbraio

2002, ma da ascrivere ormai a malattia (doc. V). La SUVA ha quindi invitato

l'assicurata a rivolgersi all'assicurazione malattia (doc. Z). A seguito

dell'opposizione di AP 1, l'8 ottobre 2002 la SUVA ha confermato la propria

decisione (doc. HH), che ha trovato pure conferma definitiva il 25 marzo 2003

davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (doc. II).

AP 1, nel frattempo licenziata dal datore di lavoro con effetto al 31

luglio 2002, si è quindi rivolta alla AO 1, che però ha rifiutato di

corrispondere prestazioni in applicazione dell' assicurazione collettiva

d'indennità giornaliera in caso di malattia precedentemente stipulata dalla __________

SA.

3.

Con petizione 10

dicembre 2004 l'attrice ha sostenuto – con riferimento al certificato medico di

cui al doc. UU – che la malattia “ha avuto inizio ancora durante la vigenza del

rapporto di lavoro”. Ha quindi chiesto che la AO 1 fosse condannata a versarle

le indennità di malattia stabilite contrattualmente per il periodo dal 1°

settembre 2002 al 30 luglio 2003, da lei quantificate in complessivi fr.

21'993.90, oltre interessi. Con risposta 3 marzo 2005 la convenuta si è opposta

alla petizione ed ha in particolare eccepito la prescrizione della pretese

assicurative, avendo l'attrice fatto valere la sua richiesta dopo la scadenza

del termine di due anni fissato dall'art. 46 LCA. Le posizioni delle parti sono

state confermate nelle rispettive repliche e dupliche. Esperita l'istruttoria

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale confermandosi nei rispettivi

allegati conclusivi. Con le conclusioni del 14 novembre 2005 l'attrice ha

tuttavia ridotto la propria richiesta a fr. 16'883.60 più interessi.

4.

Con decisione 31

maggio 2006 il Pretore ha accertato che la comparsa della malattia

(fibromialgia) – sulla quale l'attrice ha fondato le sue richieste d'indennità

– può essere fatta risalire al più presto al 22 luglio 2002 (visita del Dr. S__________)

o al più tardi al 14 agosto 2002 (attestato del Dr. M__________). Considerato

l'inizio della malattia come il dies a quo del termine di prescrizione

di due anni dell'art. 46 LCA, il Pretore ha quindi concluso che il 10 dicembre

2004, al momento dell'introduzione dell'azione – in assenza di comprovati atti

interruttivi ai sensi dell'art. 135 CO – gli eventuali diritti dell'attrice

erano prescritti. Il primo giudice ha dunque respinto la petizione senza

entrare nel merito delle restanti questioni.

5.

Con appello 13

giugno 2006 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione per fr. 12'247.20 oltre interessi, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi e beneficio di assistenza giudiziaria per la

sede d'appello. A mente dell'appellante la prescrizione di due anni, prevista

dall'art. 46 LCA, non decorrerebbe dal momento in cui si manifesta la malattia,

quanto piuttosto dal giorno in cui ogni singola indennità giornaliera diventa

esigibile. Le indennità giornaliere relative al biennio precedente l'inoltro

dell'azione, – ovvero a partire dal 1° dicembre 2002 – non sarebbero dunque

prescritte. L'appellante chiede pertanto che l'autorita di ricorso abbia “a

determinarsi nel merito della richiesta disponendo di piena cognizione”.

Con osservazioni 5 luglio 2006 l'appellata postula la reiezione del

gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

6.

Secondo l’art. 46

LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due

anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile sia ai

crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di

quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare costituiti delle

prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il credito si fondi

sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto di correlazione

con il medesimo (Graber, Basler

Kommentar, N. 3 ad art. 46 LCA).

Secondo l'appellante, il

termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui ogni singola indennità

giornaliera diventa esigibile. Quindi le indennità successive al 1° dicembre

2002, rientrando nel biennio precedente alla petizione, non sarebbero

prescritte. A torto.

6.1

Il Tribunale

federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che, nel caso di

un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, l'obbligazione

dell'assicuratore di fornire la prestazione è determinata dall'incapacità di

lavoro dovuta a malattia, constatata da un medico, e dalla scadenza del termine

d'attesa; quando questi due elementi di fatto sono stabiliti, l'obbligazione di

base dell'assicuratore di fornire la prestazione prende avvio e il termine di

prescrizione comincia a decorrere per tutte le indennità giornaliere esigibili

durante la permanenza dell'incapacità di lavoro constatata dal medico (DTF 127

III 268, consid. 2b). A meno che il contrario non risulti chiaramente dal

contratto, il versamento delle indennità giornaliere deve infatti essere

considerato come una prestazione globale unica, che si prescrive nel suo

complesso (Thalmann, Die

Verjährung im Privatversicherungsrecht, Zurigo 1939, pag. 169).

6.2

L'appellante non

contesta l'accertamento del Pretore che fa risalire l'inizio della malattia al

più presto al 22 luglio 2002 (visita del Dr. S__________) o al più tardi al 14

agosto 2002 (attestato del Dr. M__________). Del resto nella petizione (act. I,

pag. 5 verso il basso) essa aveva sostenuto che la malattia “ha avuto inizio

ancora durante la vigenza del rapporto di lavoro”, quindi prima del 31 luglio

2002, data alla quale detto rapporto ha avuto termine per licenziamento. Il

termine d'attesa, fissato contrattualmente in 14 giorni, è quindi giunto a

scadenza al più tardi il 28 agosto 2002. Quest'ultima data è determinante per

il computo dell'inizio del termine biennale previsto dall'art. 46 LCA. In

assenza di una specifica norma contrattuale, che permetta di non considerare il

versamento delle indennità giornaliere come una prestazione globale unica –

l'appellante per altro non ne indica – e di atti interruttivi della

prescrizione ai sensi dell'art. 135 CO, le pretese dell'attrice erano

prescritte al più tardi il 29 agosto 2004. La censura fondante l'appello cade

dunque nel vuoto. La disamina delle ulteriori argomentazioni dell'appellante

diventa priva di rilievo.

7.

Ne discende che l'appello

in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non aveva

nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa

all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.

148.

CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un

valore di causa di fr. 12'247.20.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 13 giugno 2006 di AP 1 è respinto.

2. La

domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in sede di appello, di AP 1 è respinta.

3. Gli oneri processuali

della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 700.-

b)

spese Fr. 50.-

Fr. 750.-

sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.

4. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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