12.2006.125
contratto di assicurazione - indennità giornaliere per malattia - prescrizione
13 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.125
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, IICCA
Titolo:
contratto di assicurazione - indennità giornaliere per malattia - prescrizione
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
PRESCRIZIONE
art. 46 LCA
Incarto n.
12.2006.125
Lugano
13 febbraio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.833
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 10
dicembre 2004 da
AP 1
RA 2
contro
AO 1
RA 1
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
21'993.90, oltre interessi, – ridotti in sede di conclusioni a fr. 16'883.60
più interessi – per sopravvenienza di un rischio coperto da polizza
assicurativa, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e che il Pretore ha
respinto con sentenza 31 maggio 2006;
appellante
l'attrice con atto di appello 13 giugno 2006, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 12'247.20 oltre
interessi, protestando spese di entrambe le sedi e chiedendo il beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello;
mentre
la convenuta propone nelle sue osservazioni dell'5 luglio 2006 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La ditta __________
M__________ SA, __________ (in seguito __________ SA) ha assunto, con
decorrenza dal 15 gennaio 1999, AP 1 in qualità di operaia pulitrice. La __________
SA ha stipulato per i suoi dipendenti, presso la AO 1, un'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, retta
dalle condizioni generali d'assicurazione AO 1 edizione 1996 (in seguito CGA
1996) [incarto richiamato __________,
doc. 1 e 2]. La predetta assicurazione prevede in
particolare la corresponsione di un'indennità giornaliera, tale da garantire
l'80% del salario, dopo un periodo d'attesa di 14 giorni.
Considerandi
2.
AP 1 l'11 febbraio
2002.
è divenuta inabile al lavoro a causa di un infortunio sul posto lavoro. Il
caso è stato assunto dalla SUVA, che ha versato le prestazioni di legge,
segnatamente le indennità giornaliere per perdita di guadagno. Dal 1° settembre
2002.
la SUVA ha sospeso il versamento delle indennità sulla base di un
accertamento del suo medico di fiducia (Dr. __________ M__________) del 14
agosto 2002, che attestava che l'incapacità lavorativa della lavoratrice non
era più in relazione di causalità adeguata con l'infortunio dell'11 febbraio
2002, ma da ascrivere ormai a malattia (doc. V). La SUVA ha quindi invitato
l'assicurata a rivolgersi all'assicurazione malattia (doc. Z). A seguito
dell'opposizione di AP 1, l'8 ottobre 2002 la SUVA ha confermato la propria
decisione (doc. HH), che ha trovato pure conferma definitiva il 25 marzo 2003
davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (doc. II).
AP 1, nel frattempo licenziata dal datore di lavoro con effetto al 31
luglio 2002, si è quindi rivolta alla AO 1, che però ha rifiutato di
corrispondere prestazioni in applicazione dell' assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera in caso di malattia precedentemente stipulata dalla __________
SA.
3.
Con petizione 10
dicembre 2004 l'attrice ha sostenuto – con riferimento al certificato medico di
cui al doc. UU – che la malattia “ha avuto inizio ancora durante la vigenza del
rapporto di lavoro”. Ha quindi chiesto che la AO 1 fosse condannata a versarle
le indennità di malattia stabilite contrattualmente per il periodo dal 1°
settembre 2002 al 30 luglio 2003, da lei quantificate in complessivi fr.
21'993.90, oltre interessi. Con risposta 3 marzo 2005 la convenuta si è opposta
alla petizione ed ha in particolare eccepito la prescrizione della pretese
assicurative, avendo l'attrice fatto valere la sua richiesta dopo la scadenza
del termine di due anni fissato dall'art. 46 LCA. Le posizioni delle parti sono
state confermate nelle rispettive repliche e dupliche. Esperita l'istruttoria
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale confermandosi nei rispettivi
allegati conclusivi. Con le conclusioni del 14 novembre 2005 l'attrice ha
tuttavia ridotto la propria richiesta a fr. 16'883.60 più interessi.
4.
Con decisione 31
maggio 2006 il Pretore ha accertato che la comparsa della malattia
(fibromialgia) – sulla quale l'attrice ha fondato le sue richieste d'indennità
– può essere fatta risalire al più presto al 22 luglio 2002 (visita del Dr. S__________)
o al più tardi al 14 agosto 2002 (attestato del Dr. M__________). Considerato
l'inizio della malattia come il dies a quo del termine di prescrizione
di due anni dell'art. 46 LCA, il Pretore ha quindi concluso che il 10 dicembre
2004, al momento dell'introduzione dell'azione – in assenza di comprovati atti
interruttivi ai sensi dell'art. 135 CO – gli eventuali diritti dell'attrice
erano prescritti. Il primo giudice ha dunque respinto la petizione senza
entrare nel merito delle restanti questioni.
5.
Con appello 13
giugno 2006 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione per fr. 12'247.20 oltre interessi, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi e beneficio di assistenza giudiziaria per la
sede d'appello. A mente dell'appellante la prescrizione di due anni, prevista
dall'art. 46 LCA, non decorrerebbe dal momento in cui si manifesta la malattia,
quanto piuttosto dal giorno in cui ogni singola indennità giornaliera diventa
esigibile. Le indennità giornaliere relative al biennio precedente l'inoltro
dell'azione, – ovvero a partire dal 1° dicembre 2002 – non sarebbero dunque
prescritte. L'appellante chiede pertanto che l'autorita di ricorso abbia “a
determinarsi nel merito della richiesta disponendo di piena cognizione”.
Con osservazioni 5 luglio 2006 l'appellata postula la reiezione del
gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
6.
Secondo l’art. 46
LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due
anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile sia ai
crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di
quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare costituiti delle
prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il credito si fondi
sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto di correlazione
con il medesimo (Graber, Basler
Kommentar, N. 3 ad art. 46 LCA).
Secondo l'appellante, il
termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui ogni singola indennità
giornaliera diventa esigibile. Quindi le indennità successive al 1° dicembre
2002, rientrando nel biennio precedente alla petizione, non sarebbero
prescritte. A torto.
6.1
Il Tribunale
federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che, nel caso di
un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, l'obbligazione
dell'assicuratore di fornire la prestazione è determinata dall'incapacità di
lavoro dovuta a malattia, constatata da un medico, e dalla scadenza del termine
d'attesa; quando questi due elementi di fatto sono stabiliti, l'obbligazione di
base dell'assicuratore di fornire la prestazione prende avvio e il termine di
prescrizione comincia a decorrere per tutte le indennità giornaliere esigibili
durante la permanenza dell'incapacità di lavoro constatata dal medico (DTF 127
III 268, consid. 2b). A meno che il contrario non risulti chiaramente dal
contratto, il versamento delle indennità giornaliere deve infatti essere
considerato come una prestazione globale unica, che si prescrive nel suo
complesso (Thalmann, Die
Verjährung im Privatversicherungsrecht, Zurigo 1939, pag. 169).
6.2
L'appellante non
contesta l'accertamento del Pretore che fa risalire l'inizio della malattia al
più presto al 22 luglio 2002 (visita del Dr. S__________) o al più tardi al 14
agosto 2002 (attestato del Dr. M__________). Del resto nella petizione (act. I,
pag. 5 verso il basso) essa aveva sostenuto che la malattia “ha avuto inizio
ancora durante la vigenza del rapporto di lavoro”, quindi prima del 31 luglio
2002, data alla quale detto rapporto ha avuto termine per licenziamento. Il
termine d'attesa, fissato contrattualmente in 14 giorni, è quindi giunto a
scadenza al più tardi il 28 agosto 2002. Quest'ultima data è determinante per
il computo dell'inizio del termine biennale previsto dall'art. 46 LCA. In
assenza di una specifica norma contrattuale, che permetta di non considerare il
versamento delle indennità giornaliere come una prestazione globale unica –
l'appellante per altro non ne indica – e di atti interruttivi della
prescrizione ai sensi dell'art. 135 CO, le pretese dell'attrice erano
prescritte al più tardi il 29 agosto 2004. La censura fondante l'appello cade
dunque nel vuoto. La disamina delle ulteriori argomentazioni dell'appellante
diventa priva di rilievo.
7.
Ne discende che l'appello
in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non aveva
nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa
all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art.
148.
CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un
valore di causa di fr. 12'247.20.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
1. L'appello 13 giugno 2006 di AP 1 è respinto.
2. La
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in sede di appello, di AP 1 è respinta.
3. Gli oneri processuali
della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 700.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr. 750.-
sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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