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Decisione

12.2006.128

contratto di lavoro - malattia preesistente - obbligo di avviso al datore di lavoro?

4 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

78 CPC). È esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove od eccezioni in

sede d'appello (art. 321 CPC), ciò che vale segnatamente per i fatti proposti

in prima sede, ma tardivamente, e pertanto esclusi dal contraddittorio e dalla

fase istruttoria (principio applicabile anche per le vertenze rette dalla

procedura sociale in tema di lavoro: Cocchi/ Trezzini, CPC - TI, art. 321 CPC, m.

7).

L'unica

contestazione sollevata dall'appellante in sede di risposta riguarda

l'ammontare delle indennità giornaliere (riassunto scritto, pag. 3). Per il

resto essa si è limitata a insinuare che controparte abbia "deliberatamente

sottaciuto il suo stato di malattia prima di venire assunto, eventualità questa

capace di configurare la malafede del lavoratore come, ed in questa sede,

l'abuso delle sue prerogative di legge ....". Di conseguenza l'appello,

basato in buona parte su altri fatti e altre contestazioni, non oggetto di

contraddittorio, risulta in larga misura irricevibile.

5. Il Segretario assessore ha ritenuto che il contratto era valido e non

inficiato da errore essenziale. Rilevato come la convenuta non aveva chiesto alcunché

circa lo stato di salute dell'istante al momento dell'assunzione, il primo

giudice ha escluso che si potesse rimproverargli di aver sottaciuto volutamente

circostanze importanti riferite alla sua persona. Per i medesimi motivi ha

respinto anche la tesi dell'abuso di diritto, considerato che l'obbligo di

informare il datore di lavoro esiste solo per quelle affezioni che sono suscettibili

di mettere in pericolo la sua incolumità o quella di terzi, ciò che non era il

caso nella situazione concreta. A mente del Segretario assessore l'origine

della contestazione neppure risiede nella malattia dell'istante, bensì nel

fatto che l'assicurazione non ha voluto assumere il caso per mora della

convenuta nel pagamento dei premi.

6. L'appellante

censura la decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto

accertato dal primo giudice, sono dati gli estremi per ammettere l'errore

essenziale nella conclusione del contratto. La questione non merita di essere

approfondita, considerato che la convenuta non ha mai impugnato il contratto

per errore essenziale. Anzi, essa lo ha invero implicitamente considerato

valido, tanto che ha coscientemente optato per la rescissione mediante disdetta

ordinaria (doc. 4; appello pag. 10 ad 7.5).

7. L'appellante

sostiene che il Segretario assessore ha negato a torto l'abusività delle

pretese dell'appellato, il quale avrebbe dovuto avvisare il datore di lavoro

dei propri problemi di salute stante che gli stessi erano di gravità tale da

imporne la notifica in base al principio della buona fede nei rapporti

d'affari.

Vero è

che già durante la fase delle trattative che intercorrono prima della

conclusione del contratto di lavoro il lavoratore soggiace all’obbligo di

fedeltà con la conseguenza non solo di dover rispondere veridicamente alle

domande del datore di lavoro ma anche di dare spontaneamente ragguagli se

Considerandi

questi riguardano la mancanza di qualità o capacità fondamentali per

l’occupazione lavorativa che verrà esercitata. Una malattia non deve tuttavia essere

resa nota se il datore di lavoro non formula al proposito

precise domande, ma solo quando essa renda il lavoratore assolutamente inidoneo

per la funzione che è chiamato ad assumere (Rehbinder, Berner

Kommentar, n. 32 ad art. 320 CO). In concreto il dr. __________,

medico curante dell'appellato, si è espresso nel senso che l'attività di cuoco

non è preclusa a chi soffre di diabete (verbale 30 agosto 2005, pag. 3). Di

conseguenza non si può sostenere che, non avendo notificato tale affezione,

l'appellato abbia violato i suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro.

Neppure i due episodi accaduti durante l'attività lavorativa alle dipendenze

dell'appellante inducono a diversa conclusione. Non risultano infatti episodi

di "ipoglicemia non avvertita subito dal paziente" prima di quelli

verificatisi presso la convenuta. In definitiva, non risulta che al momento

dell'assunzione il diabete fosse già causa di disagi tali da dover ritenere

che, non facendone parola con il datore di lavoro, l'appellato abbia violato il

suo obbligo di fedeltà e di conseguenza le pretese oggi fatte valere siano

abusive.

8.

Per

quanto concerne poi la censura dell'appellante che considera ingiustificata l'assenza

dell'appellato sostenendo che il medesimo in realtà non era inabile al lavoro,

si rileva che l'incapacità lavorativa mai era stata revocata in dubbio se non,

tardivamente, con le conclusioni di causa. L'argomento non è quindi ricevibile.

Di transenna si osserva comunque che l'incapacità lavorativa risulta dai

certificati medici versati agli atti (doc. H), che l'appellante non ha mai

contestato, sicché è perlomeno malvenuta a metterne in dubbio la veridicità in

questa sede. Neppure si può poi dedurre dalla testimonianza del __________ che

l'appellato fosse abile al lavoro nel periodo durante il quale non ha lavorato,

essendosi il medico limitato a riferire di aver fatto presente al paziente

l'importanza di organizzare gli orari di lavoro in modo da permettere la

terapia (verbale cit.).

9.

L'appellante

censura l'ordinanza 16 settembre 2005 con la quale il Segretario assessore ha

respinto la sua istanza di assunzione suppletoria di prove e postula che, in

accoglimento della stessa, sia versata agli atti la lettera 31 agosto 2005

della AP 1 al proprio patrocinatore.

L'art.

322.

CPC prevede la facoltà del giudice, in sede d'appello, di assumere le prove

che vennero offerte ma rifiutate dal Pretore. Presupposto per assumere nuove

prove in appello è che il giudice le ritenga utili per il proprio convincimento

(art. 322 CPC). Non si tratta di un obbligo del giudice, bensì di una facoltà

che, in particolare, non deve servire per supplire alle negligenze delle parti

nella conduzione della fase istruttoria e nell'allegazione delle eccezioni e

delle contestazioni (Cocchi

/ Trezzini, op. cit. art. 322 m. 1).

Va qui rilevato

che il documento di cui trattasi altro non è che una lettera dell'appellante al

proprio patrocinatore, redatta in pendenza di causa, che costituisce come tale

una mera affermazione di parte, inadatta quale mezzo di prova e quindi di

alcuna utilità per il convincimento di questa Camera. La domanda di annetterla

agli atti va dunque respinta.

10.

Per i

motivi che precedono, rilevato che in merito al quantum della pretesa in questa

sede non sono più state sollevate contestazioni, l'appello, infondato, dev'essere

respinto.

Non si

percepiscono tasse né spese (art. 417 CPC ). Le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

22 giugno 2006 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà all'appellato fr. 900.-

per ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il

valore litigioso è di fr. 24'746,40 e che si tratta di vertenza in materia di

diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia

ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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