12.2006.128
contratto di lavoro - malattia preesistente - obbligo di avviso al datore di lavoro?
4 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2006.128
Data decisione, Autorità:
04.04.2007, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - malattia preesistente - obbligo di avviso al datore di lavoro ?
MALATTIA
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
art. 320 CO
Incarto n.
12.2006.128
Lugano
4 aprile 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. __________
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 27
gennaio 2005 da
AO 1
rappr. dall'RA 2,
contro
AP 1
rappr. dallo RA
1
con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 24'746.40 oltre interessi a titolo di indennità
per malattia, domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore
con sentenza 9 giugno 2006 ha accolto;
appellante la convenuta, che con atto 22 giugno 2006
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;
mentre l’istante con osservazioni 5 luglio 2006
propone la reiezione del gravame
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: 1. AO 1 è stato assunto dalla AP 1 dal 1° maggio 2004 in qualità di cuoco. Dal
1° luglio 2004 egli - sofferente dal 1994 di diabete tipo 1 - è stato
dichiarato totalmente inabile al lavoro. Il 22 luglio 2004 egli ha fatto
richiesta di prestazioni AI, il cui esito non è noto.
La
malattia è stata notificata alla compagnia d'assicurazioni __________, presso
la quale la AP 1 aveva concluso l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti,
la quale ha tuttavia rifiutato di erogare le indennità giornaliere a AO 1, comunicando,
con lettera 20 settembre 2004, di non assumere l'evento a causa del mancato
pagamento del premio assicurativo da parte del datore di lavoro.
Con lettera 9 marzo 2005 la AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro
per il 30 aprile 2005.
2. Con
istanza 27 gennaio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 24'746.40 oltre interessi, pari alle indennità
giornaliere maturate dal 1° luglio 2004 al 31 gennaio 2005.
All'udienza
di discussione del 10 marzo 2005 la convenuta si è opposta all’istanza.
Rilevato di non poter escludere che l'istante le avesse sottaciuto il suo stato
di malattia al momento dell'assunzione, ciò che renderebbe abusive le sue
pretese, la convenuta ha poi contestato l'ammontare delle indennità richieste.
Esperita
l’istruttoria, con le conclusioni la parte convenuta ha confermato le proprie domande.
3. Con
sentenza 9 giugno 2006, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha accolto l'istanza.
Con
appello 22 giugno 2006 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
La parte
appellata, con osservazioni 5 luglio 2006, postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 4. La
procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro prescrive che le parti
devono esporre le rispettive ragioni all'udienza di discussione, nell'ambito
della quale esse devono pure proporre tutte le eccezioni (art. 417 cpv. 1 lett.
a CPC; art. 78 CPC). Il completamento successivo dei fatti è ammesso unicamente
su invito del giudice o quando sia dato un caso di restituzione in intero (art.
Fatti
78 CPC). È esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove od eccezioni in
sede d'appello (art. 321 CPC), ciò che vale segnatamente per i fatti proposti
in prima sede, ma tardivamente, e pertanto esclusi dal contraddittorio e dalla
fase istruttoria (principio applicabile anche per le vertenze rette dalla
procedura sociale in tema di lavoro: Cocchi/ Trezzini, CPC - TI, art. 321 CPC, m.
7).
L'unica
contestazione sollevata dall'appellante in sede di risposta riguarda
l'ammontare delle indennità giornaliere (riassunto scritto, pag. 3). Per il
resto essa si è limitata a insinuare che controparte abbia "deliberatamente
sottaciuto il suo stato di malattia prima di venire assunto, eventualità questa
capace di configurare la malafede del lavoratore come, ed in questa sede,
l'abuso delle sue prerogative di legge ....". Di conseguenza l'appello,
basato in buona parte su altri fatti e altre contestazioni, non oggetto di
contraddittorio, risulta in larga misura irricevibile.
5. Il Segretario assessore ha ritenuto che il contratto era valido e non
inficiato da errore essenziale. Rilevato come la convenuta non aveva chiesto alcunché
circa lo stato di salute dell'istante al momento dell'assunzione, il primo
giudice ha escluso che si potesse rimproverargli di aver sottaciuto volutamente
circostanze importanti riferite alla sua persona. Per i medesimi motivi ha
respinto anche la tesi dell'abuso di diritto, considerato che l'obbligo di
informare il datore di lavoro esiste solo per quelle affezioni che sono suscettibili
di mettere in pericolo la sua incolumità o quella di terzi, ciò che non era il
caso nella situazione concreta. A mente del Segretario assessore l'origine
della contestazione neppure risiede nella malattia dell'istante, bensì nel
fatto che l'assicurazione non ha voluto assumere il caso per mora della
convenuta nel pagamento dei premi.
6. L'appellante
censura la decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto
accertato dal primo giudice, sono dati gli estremi per ammettere l'errore
essenziale nella conclusione del contratto. La questione non merita di essere
approfondita, considerato che la convenuta non ha mai impugnato il contratto
per errore essenziale. Anzi, essa lo ha invero implicitamente considerato
valido, tanto che ha coscientemente optato per la rescissione mediante disdetta
ordinaria (doc. 4; appello pag. 10 ad 7.5).
7. L'appellante
sostiene che il Segretario assessore ha negato a torto l'abusività delle
pretese dell'appellato, il quale avrebbe dovuto avvisare il datore di lavoro
dei propri problemi di salute stante che gli stessi erano di gravità tale da
imporne la notifica in base al principio della buona fede nei rapporti
d'affari.
Vero è
che già durante la fase delle trattative che intercorrono prima della
conclusione del contratto di lavoro il lavoratore soggiace all’obbligo di
fedeltà con la conseguenza non solo di dover rispondere veridicamente alle
domande del datore di lavoro ma anche di dare spontaneamente ragguagli se
Considerandi
questi riguardano la mancanza di qualità o capacità fondamentali per
l’occupazione lavorativa che verrà esercitata. Una malattia non deve tuttavia essere
resa nota se il datore di lavoro non formula al proposito
precise domande, ma solo quando essa renda il lavoratore assolutamente inidoneo
per la funzione che è chiamato ad assumere (Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 32 ad art. 320 CO). In concreto il dr. __________,
medico curante dell'appellato, si è espresso nel senso che l'attività di cuoco
non è preclusa a chi soffre di diabete (verbale 30 agosto 2005, pag. 3). Di
conseguenza non si può sostenere che, non avendo notificato tale affezione,
l'appellato abbia violato i suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro.
Neppure i due episodi accaduti durante l'attività lavorativa alle dipendenze
dell'appellante inducono a diversa conclusione. Non risultano infatti episodi
di "ipoglicemia non avvertita subito dal paziente" prima di quelli
verificatisi presso la convenuta. In definitiva, non risulta che al momento
dell'assunzione il diabete fosse già causa di disagi tali da dover ritenere
che, non facendone parola con il datore di lavoro, l'appellato abbia violato il
suo obbligo di fedeltà e di conseguenza le pretese oggi fatte valere siano
abusive.
8.
Per
quanto concerne poi la censura dell'appellante che considera ingiustificata l'assenza
dell'appellato sostenendo che il medesimo in realtà non era inabile al lavoro,
si rileva che l'incapacità lavorativa mai era stata revocata in dubbio se non,
tardivamente, con le conclusioni di causa. L'argomento non è quindi ricevibile.
Di transenna si osserva comunque che l'incapacità lavorativa risulta dai
certificati medici versati agli atti (doc. H), che l'appellante non ha mai
contestato, sicché è perlomeno malvenuta a metterne in dubbio la veridicità in
questa sede. Neppure si può poi dedurre dalla testimonianza del __________ che
l'appellato fosse abile al lavoro nel periodo durante il quale non ha lavorato,
essendosi il medico limitato a riferire di aver fatto presente al paziente
l'importanza di organizzare gli orari di lavoro in modo da permettere la
terapia (verbale cit.).
9.
L'appellante
censura l'ordinanza 16 settembre 2005 con la quale il Segretario assessore ha
respinto la sua istanza di assunzione suppletoria di prove e postula che, in
accoglimento della stessa, sia versata agli atti la lettera 31 agosto 2005
della AP 1 al proprio patrocinatore.
L'art.
322.
CPC prevede la facoltà del giudice, in sede d'appello, di assumere le prove
che vennero offerte ma rifiutate dal Pretore. Presupposto per assumere nuove
prove in appello è che il giudice le ritenga utili per il proprio convincimento
(art. 322 CPC). Non si tratta di un obbligo del giudice, bensì di una facoltà
che, in particolare, non deve servire per supplire alle negligenze delle parti
nella conduzione della fase istruttoria e nell'allegazione delle eccezioni e
delle contestazioni (Cocchi
/ Trezzini, op. cit. art. 322 m. 1).
Va qui rilevato
che il documento di cui trattasi altro non è che una lettera dell'appellante al
proprio patrocinatore, redatta in pendenza di causa, che costituisce come tale
una mera affermazione di parte, inadatta quale mezzo di prova e quindi di
alcuna utilità per il convincimento di questa Camera. La domanda di annetterla
agli atti va dunque respinta.
10.
Per i
motivi che precedono, rilevato che in merito al quantum della pretesa in questa
sede non sono più state sollevate contestazioni, l'appello, infondato, dev'essere
respinto.
Non si
percepiscono tasse né spese (art. 417 CPC ). Le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello
22 giugno 2006 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà all'appellato fr. 900.-
per ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il
valore litigioso è di fr. 24'746,40 e che si tratta di vertenza in materia di
diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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