12.2006.129
Compravendita. Onere probatorio. Requisiti formali.
19 giugno 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2006.129
Data decisione, Autorità:
19.06.2007, IICCA
Titolo:
Compravendita. Onere probatorio. Requisiti formali.
ECCEZIONI
FATTI NUOVI
ONERE DELLA PROVA
ONERE DI ALLEGAZIONE
VENDITA
art. 8 CC
art. 175 CPC-TI
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.129
Lugano
19 giugno
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.108
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 17
febbraio 2005 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell'importo di fr. 50'000.– oltre interessi al 5% dal
26 ottobre 2004, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza
19 giugno 2006, ha accolto integralmente, rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. 1078394 dell’UE di Lugano;
appellante il convenuto che, con gravame 28 giugno
2006, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione
venga respinta, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre la controparte, con osservazioni 4 settembre
2006, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in
diritto:
1. La società AO 1, intenzionata a vendere la propria attività di
gestione di una stazione di benzina comprendente un autolavaggio e un piccolo
chiosco ad __________, si è rivolta alla ditta d'intermediazione __________. AP
1 si è fatto avanti, tra altri, quale interessato. Il contratto di
compravendita, redatto dall'intermediatrice, è stato sottoscritto dalle parti
il 23 gennaio 2004 (doc. E). Oggetto del contratto erano “inventario e goodwill”
esclusi “i depositi cauzionali e la benzina restante nelle colonne alla data
dell'immissione in possesso” (doc. E, n.2). Il contratto prevedeva un prezzo di
fr. 190'000.– (doc. E, n.3), da versare nella misura di fr. 30'000.– alla firma
del contratto e fr. 160'000.– al momento dell'immissione in possesso (doc. E, n.4),
stabilita per il 2 agosto 2004 (doc. E, n.5).
2. Con
petizione 17 febbraio 2005, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1. Essa ha fatto
valere che l'immissione in possesso è avvenuta, come pattuito, il 2 agosto
2004, ma che il convenuto, pur non muovendo mai contestazioni a riguardo della
quantità e della qualità della merce in inventario, ha versato unicamente fr.
140'000.– (fr. 30'000.– alla firma del contratto, fr. 60'000.– il 2 agosto 2004
alla consegna e fr. 50'000.– due o tre giorni dopo tale data), lasciando impagati
Fatti
i rimanenti fr. 50'000.–. AO 1 chiede pertanto che AP 1 sia condannato a
pagarle quest'ultimo importo. L'attrice ha rilevato che, solo un mese dopo
l'ultimo pagamento, il convenuto ha invocato ingiustificate e vaghe motivazioni
sull'incompletezza dell'inventario; argomentazioni da lei ritenute tardive e
inconsistenti, visto che mai è stato fatto un inventario specifico della merce,
né un simile inventario è mai stato richiesto da AP 1. Le parti, secondo
l'attrice, si sono accordate sull'importo di fr. 190'000.– quale somma globale
comprensiva della merce presente nel negozio al momento dell'immissione in
possesso e del goodwill, per cui non vi è alcuna ragione da parte del convenuto
di non corrispondere l'importo rimanente di fr. 50'000.–.
Con
risposta 15 marzo 2005, AP 1 ha chiesto l'integrale reiezione delle pretese di
controparte. Egli ha obiettato che, benché non specificato nel contratto, le
parti sapevano che il prezzo di fr. 190'000.– partiva dal presupposto
dell'esistenza di un inventario pari ad almeno fr. 100'000.– . AP 1 ha aggiunto
che, una volta istallatosi presso il distributore di __________, egli si
sarebbe accorto che il magazzino non corrispondeva per quantità e valore a
quanto promesso e implicitamente riconosciuto dalle parti in occasione della
quantificazione del prezzo. Ha pure rilevato che la validità della sua tesi
troverebbe conferma nello scritto 16 agosto 2004 (doc. 3) – inviato al
rappresentante dell'attrice dalla società __________, che si era occupata
dell'intermediazione e della stesura del contratto – come pure nel fatto
(evidenziato nello scritto in oggetto) che, eseguiti i controlli, la merce in
inventario è risultata valere fr. 22'460.30, anziché fr. 100'000.–.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
3. Con
sentenza 19 giugno 2006 il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attrice,
mentre ha considerato la tesi del convenuto non basata su validi riscontri
probatori. Il primo giudice ha dunque accolto integralmente la petizione per
l'importo di fr. 50'000.–, con interessi al 5% dal 26 ottobre 2004 e condannato
il convenuto a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'000.–) e le spese e a
versare all'attrice fr. 3'000.– per ripetibili.
AP
1 è insorto con appello 28 giugno 2006, chiedendo la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con le sue osservazioni del 4 settembre 2006
l’attrice propone la reiezione del gravame – pure con protesta di spese e
ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
4. Secondo
l'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova e
qualora la parte alla quale incombe l'onere della prova fallisca, il giudice
deve decidere a suo svantaggio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI app., m. 47 ad art. 78 CPC). Per quanto qui concerne, il convenuto nella
risposta di causa ha chiesto la reiezione della petizione avversaria obiettando
che, anche se non è stato specificato nel contratto, le parti sapevano che “il
prezzo di fr. 190'000.– partiva dal presupposto dell'esistenza di un inventario
di almeno fr. 100'000.–” (act. II, pag. 2 in basso), che “una volta istallatosi
presso il distributore di Agno egli si è accorto che il magazzino non
corrispondeva per quantità e valore a quanto promesso e implicitamente
riconosciuto dalle parti in occasione della quantificazione del prezzo di
cessione dell'attività” (act. II, pag. 3 in basso) e che, come confermato a suo
dire dallo scritto 16 agosto 2004 (doc. 3) inviato al rappresentante
dell'attrice dalla società __________ A, “una volta effettuati i controlli e le
valutazioni dell'inventario, il risultato dava un valore della merce di fr.
22'460.30” (act. II, pag. 4 in alto).
Il
Pretore ha dal canto suo ritenuto che non occorre disquisire a lungo per
concludere che l'opposizione del convenuto al pagamento dell'importo reclamato
dalla controparte è ingiustificata e senza riscontro negli atti. Con
riferimento allo scritto del 16 agosto 2004 della __________ (doc. 3), il primo
giudice ha evidenziato che il testimone __________, che l'ha firmato, ha
riferito di non aver verificato l'inventario della merce alla data della
consegna, di non essere nemmeno in grado di valutare il valore della merce e di
aver ripreso il valore di fr. 22'460.30, riportandolo dallo specchietto
inventario merce (doc. 4) consegnatogli dal convenuto. Il medesimo teste,
secondo il Pretore, ha poi avuto modo di chiarire che il contratto di
compravendita (doc. 2) era stato da lui allestito, che il prezzo era stato
valutato da lui e dalla venditrice sulla base dell'inventario, dell'avviamento
e dell'arredamento, che più precisamente la venditrice rispondendo a una sua
domanda aveva indicato il valore della merce presente in negozio tra i fr.
70'000.– e i fr. 100'000.–, che un inventario preciso della merce non è stato
fatto perché essa era tanta e ci sarebbe voluto molto tempo, che comunque mai
nessuno ha chiesto un inventario dettagliato e le parti erano d'accordo di
procedere così, e che il prezzo di vendita complessivo sarebbe rimasto
invariato indipendentemente dalla data di immissione in possesso. Il primo
giudice ha quindi soggiunto che, in presenza del chiaro testo del contratto
(doc. 2) e della testimonianza menzionata, non è possibile concludere che siano
dati elementi atti a giustificare la trattenuta di fr. 50'000.– sull'importo
pattuito. La tesi del convenuto, secondo il Pretore, non trova riscontro alcuno
già solo per il fatto che non è stato compilato un inventario dettagliato della
merce presente in negozio al momento della stipula, così che di nessuna
indicazione e riferimento può essere la stesura di un inventario al momento
dell'immissione in possesso, oltretutto allestito dallo stesso convenuto
acquirente (doc. 4), per sostenere mancanze e carenze nella merce, sia dal
punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.
5. L'appellante
non si confronta neppur minimamente con le predette considerazioni con le quali
il Pretore ha escluso, in quanto non provate, le eccezioni liberatorie fatte
valere dal convenuto con l'allegato di risposta; di modo che il memoriale
appare finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC, in relazione con il cpv. 5). AP 1 si limita per altro a formulare tre
“constatazioni principali” su quanto avrebbe “omesso” il primo giudice “nel suo
giudizio” (appello, pag. 4 nel mezzo e da pag. 4 a pag. 8), che, come si dirà
di seguito (sotto, consid. 6), appaiono d'acchito pure irricevibili.
6. L'oggetto
della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle
parti nella petizione e nella risposta, rispettivamente replica e duplica; le
eccezioni che il convenuto non ha sollevato in modo preciso nella risposta,
rispettivamente nella duplica, non sono dunque proponibili nelle conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art.
78 CPC) e tantomeno in sede d'appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI app., m. 35 ad art. 321 CPC).
6.1 L'appellante
sostiene che dai documenti agli atti (doc. 2, 3 e 4), nonché dalla deposizione
testimoniale, si evincerebbe che non vi era consenso sull'oggetto della
compravendita, ovvero sull'inventario; il Pretore non avrebbe dunque interpretato
correttamente la reale volontà delle parti in virtù del principio
dell'affidamento. Il dissenso risulterebbe a suo dire dal fatto che
“l'inventario era stato stimato molto grossolanamente a fr. 100'000.– e al
momento della tradizione dei beni l'inventario assomma(va) invece a soli fr.
22'000.–”. Il primo giudice avrebbe pure omesso a torto di applicare “le norme
sull'errore essenziale ex art. 24 CO e 31 CO, se non addirittura dell'art. 28
CO”. Gli argomenti, fatti valere per la prima volta in sede d'appello, sono
irricevibili. A titolo abbondanziale si rileva comunque che il presupposto sul
quale l'appellante fonda il dissenso e l'errore essenziale, e meglio il valore
dell'inventario al momento dell'immissione in possesso di “soli fr. 22'000.–”, non
è per nulla provato. L'importo in oggetto trova infatti fondamento unicamente
nelle allegazioni del convenuto, sostenute dal medesimo in sede di risposta (act.
II, pag. 4 in alto) o da lui stesso riferite al teste __________, la persona
che ha compilato la lettera 16 agosto 2004 della __________ – dalla quale AP 1
faceva dipendere in sede di risposta il buon fondamento della propria posizione
– senza che quest'ultimo abbia verificato l'inventario della merce al momento
della consegna o fosse in grado di valutare il valore di questa merce (act. IV,
pag. 4 verso il mezzo, con riferimento ai doc. 3 e 4). Il fatto poi che
l'attrice abbia rinunciato a replicare a dette allegazioni della parte
convenuta (appello, pag. 7 in alto), non permette comunque di ritenere corrette
le medesime. Si osserva infatti che la giurisprudenza ha già avuto modo di
stabilire che a carico dell’attore non esiste alcun obbligo procedurale alla
presentazione dell'allegato di replica, e pertanto dalla sua mancata
introduzione non deriva alcuna presunzione di ammissione dei fatti della
risposta, per i quali il convenuto continua a sopportare l’intero onere
probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC
TI, m. 2 ad art. 175; IICCA 22 agosto 1995 in re J./C., 8 maggio 1996 in re
D./T., 30 settembre 1996 in re V./S., 26 giugno 1997 in re R./G.).
6.2 AP
1 si aggrava pure per il fatto che, a suo dire, il contratto sarebbe stato
leso nel suo adempimento; ciò in quanto l'attrice “aveva promesso l'esistenza
di un inventario ben definito, mentre in seguito al momento in cui era
necessario ottemperare al contratto (traditio dell'inventario), si dileguava e
interrompeva bruscamente la relazione commerciale”. L'argomento, fatto valere
per la prima volta in sede d'appello, è irricevibile. A titolo abbondanziale si
rileva comunque che il presupposto sul quale l'appellante fonda la lesione
nell'adempimento del contratto, e meglio l'immissione in possesso di attivi del
valore di soli fr. 22'460.30, non è per nulla provato, per i motivi già
ricordati sopra (consid. 6.1). Tanto meno è provato – e l'onere di provare i
fatti eccepiti incombeva al convenuto (art. 8 CC) – che l'appellata abbia
“consapevolmente diminuito l'attivo dopo la conclusione del contratto” oppure
l'abbia “stimato in maniera fallace con la complicità negligente della __________”.
Quest'ultima eccezione risulta del resto pure irricevibile, in quanto fatta
valere solo in sede d'appello (cfr. pure, sotto, consid. 6.3).
6.3 L'appellante
sostiene infine che il Pretore non avrebbe “correttamente rilevato l'influenza
avuta dalla __________ nella nascita del contratto”. Precisa anzi di voler
“sottoporre a questa Camera civile del Tribunale d'appello la qualifica
giuridica dell'agire della __________”. Quest'ultima società non si sarebbe, a
suo dire, “limitata ad agire su mandato”, ma si sarebbe immischiata nelle
attività della AO 1”. L'appellante soggiunge poi che “l'agire e la
rappresentanza della __________, possono essere considerati da un punto di
vista dell'art. 101 CO (segnatamente nel caso che la AO 1 abbia affidato
l'adempimento alla __________) oppure alla luce delle norme di cui agli art.
530 e segg. CO (segnatamente nel caso che la AO 1 e la __________ abbiano agito
in società semplice, ovvero con l'intento di raggiungere uno scopo comune con
forze comuni)”. In ambedue i casi menzionati, “l'agire della __________”
interesserebbe “anche la AO 1, e nel caso della società semplice” porrebbe, a
suo dire, “pure il problema della legittimità dell'azione introdotta dinnanzi
al Pretore, che deficie del presupposto del litisconsorzio”. Le predette
argomentazioni, fondate su ipotesi fattuali – che per altro non trovano
riscontro negli atti – e denotanti confusione di concetti giuridici, sono fatte
valere per la prima volta in sede d'appello. Sono pertanto palesemente
irricevibili. L'appello, su questo punto, non necessita quindi di ulteriore
disamina.
7. Ne
discende che l'appello in oggetto, manifestamente infondato e irricevibile su
ogni punto, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuto inoltre a
rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del valore di
causa, pari a fr. 50'000.–.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
dichiara e
pronuncia:
1. L’appello
28 giugno 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 850.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
900.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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