12.2006.13
stralcio della petizione per mancato pagamento dell'anticipo spese - domanda di assistenza giudiziaria
16 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2006.13
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, IICCA
Titolo:
stralcio della petizione per mancato pagamento dell'anticipo spese - domanda di assistenza giudiziaria
ANTICIPO DELLE SPESE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ATTO NULLO / ATTI NULLI
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
STRALCIO
art. 97 cf. 5 CPC-TI
art. 142 let. a CPC-TI
art. 13 cpv. 1 LAG
art. 11 LTG
art. 12 LTG
Incarto n.
12.2006.13
Lugano
16 gennaio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.333
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3
maggio 2005 da
AP 1
contro
AO 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45
oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 21 dicembre 2005 ha
stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per
tasse e spese di giudizio;
visto lo
scritto 9/10 gennaio 2006 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi;
che essa,
dopo che il Segretario assessore aveva respinto il 20 settembre 2005 una sua
istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria, decisione
confermata il 7 ottobre 2005 dalla scrivente Camera, in data 7 novembre 2005 ha
di nuovo chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che nel
frattempo, con ordinanza 22 settembre 2005 -superata dai successivi eventi- il
Segretario assessore l’aveva invitata a versare entro 30 giorni un anticipo per
tasse e spese giudiziarie di fr. 700.- precisando che la decorrenza infruttuosa
del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa e una richiesta analoga,
con un ultimo termine di 20 giorni per provvedere in tal senso, le è stata
inviata il 10 novembre 2005;
che con
il decreto 21 dicembre 2005 qui impugnato egli, preso atto che il termine per
il versamento dell’anticipo non era stato ossequiato, ha senz’altro stralciato
dai ruoli la petizione;
che con
scritto 9 gennaio 2006, inviato al giudice di prime cure e trasmesso per
competenza alla scrivente Camera, l’attrice, dopo aver ricordato di aver “inviato
una valida giustificazione sulla presente impossibilità di corrispondere al
pagamento degli acconti richiesti”, ha stigmatizzato con sdegno lo stralcio
della sua causa e, ritenendo “di essere una persona intelligente e
riflessiva quel tanto che basta per non accettare supinamente definizioni o
soluzioni generiche e non esaurienti e quindi contro la legge, contro la
razionalità, contro la logica, contro l’equità”, ha tra l’altro
riconfermato il suo scritto 7 novembre 2005, aggiungendo infine, riferita
verosimilmente ai giudizi emessi nei suoi confronti anche in una causa
parallela, che si trattava di “decisioni arbitrarie”;
che
l’atto in questione, con cui in sostanza è censurata la decisione di stralcio
della causa, può eccezionalmente essere accolto già nell’ambito dell’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.
313bis) senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla
controparte;
che la
giurisprudenza del Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire
che per ovviare alle conseguenze del mancato anticipo delle spese, ossia lo
stralcio della causa, la parte, oltre a chiedere una proroga del termine di
pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147), può pure
presentare una domanda di assistenza giudiziaria entro il termine fissato per
fornire l’anticipazione (art. 13 cpv. 1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., n. 259 ad art. 147; II CCA 12 luglio 2005 inc. n. 12.2005.131);
che il
caso dell’attrice dev’essere trattato in modo del tutto analogo, avendo essa
provveduto ad inoltrare una nuova istanza di assistenza giudiziaria prima che
le fosse assegnato l’ultimo termine per il versamento dell’anticipo;
che nelle
particolari circostanze il primo giudice, prima di assegnare quel termine,
avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nuova richiesta di assistenza giudiziaria
dell’attrice, ad es. chiedendo alla parte di produrre la documentazione
attestante la sua indigenza oppure respingendo la sua domanda siccome non era
preteso che la sua situazione finanziaria si fosse nel frattempo modificata, e,
non avendolo fatto, l’ordinanza 10 novembre 2005, che a quel momento era
assolutamente prematura e dunque difettava di un presupposto processuale ex
art. 97 n. 5 CPC, dev’essere dichiarata nulla (art. 142 lett. a CPC), ciò che
implica pure la nullità della successiva decisione con cui è stato decretato lo
stralcio della petizione a seguito del mancato versamento dell’anticipo nel
termine assegnato;
che
l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché abbia
innanzitutto a trattare la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata il 7
novembre 2005;
che non
si prelevano né spese giudiziarie né ripetibili per la procedura ricorsuale, la
modifica del primo giudizio essendo in definitiva avvenuta d’ufficio e non
sulla base delle argomentazioni -di fatto inconsistenti- addotte
dall’appellante (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. L’appello 9 gennaio 2006 di AP 1 è accolto.
§ Il decreto di stralcio 21 dicembre 2005 è dichiarato nullo e gli
atti sono ritornati al Segretario assessore per la continuazione della
procedura ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Considerandi
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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