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Decisione

12.2006.131

appello irricevibile

12 luglio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.131

Data decisione, Autorità:

12.07.2006, IICCA

Titolo:

appello irricevibile

APPELLO

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

Incarto n.

12.2006.131

Lugano

12 luglio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.295

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21

aprile 2005 da

AP 1

rappr. dall’

contro

AO 1

rappr. da RA 1

con cui

l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma ridotta

in replica a fr. 27'196.95 più interessi ed accessori, mentre quest’ultimo, in

via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di

fr. 105'832.35 oltre interessi;

ed ora

sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata l’8 settembre 2005

dall’attore, che il Pretore, con decreto 21 giugno 2006, ha integralmente

respinto;

ricorrente

l'attore personalmente con scritto 5 luglio 2006, con cui chiede la revisione

del giudizio negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento

dell’istanza di assistenza giudiziaria;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la

decisione qui impugnata il Pretore ha negato all’attore l’assistenza

giudiziaria nella causa in rassegna, osservando che la documentazione da questi

versata agli atti non permetteva di concludere che egli si trovasse in una

situazione di indigenza ai sensi dell’art. 3 Lag;

che con

lo scritto (recte: ricorso) che qui ci occupa l’attore, pur dichiarando di non

essere d’accordo con il querelato giudizio, di cui chiede la modifica a suo

favore, non si è assolutamente confrontato con le puntuali ed articolate

motivazioni del primo giudice e soprattutto non ha indicato per quali motivi le

stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise, per cui

l’impugnativa deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309; II CCA 22 marzo 2006 inc.

n. 12.2005.23);

che l’attore

non può nemmeno essere seguito laddove afferma che il suo stato di indigenza

risulterebbe in ogni caso dai nuovi documenti da lui prodotti con il gravame,

in sede di appello essendo espressamente esclusa la produzione di nuova

documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); tanto più che la mancata

tempestiva produzione degli stessi, pacificamente successivi all’inoltro

dell’istanza di assistenza giudiziaria e precedenti l’emanazione del decreto

qui impugnato, è chiaramente dovuta a negligenza della stessa parte attrice;

che il

ricorso, irricevibile nel suo complesso, deve pertanto essere respinto;

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 5 luglio 2006 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

- __________

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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