12.2006.131
appello irricevibile
12 luglio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.131
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, IICCA
Titolo:
appello irricevibile
APPELLO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2006.131
Lugano
12 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.295
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21
aprile 2005 da
AP 1
rappr. dall’
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma ridotta
in replica a fr. 27'196.95 più interessi ed accessori, mentre quest’ultimo, in
via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 105'832.35 oltre interessi;
ed ora
sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata l’8 settembre 2005
dall’attore, che il Pretore, con decreto 21 giugno 2006, ha integralmente
respinto;
ricorrente
l'attore personalmente con scritto 5 luglio 2006, con cui chiede la revisione
del giudizio negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento
dell’istanza di assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la
decisione qui impugnata il Pretore ha negato all’attore l’assistenza
giudiziaria nella causa in rassegna, osservando che la documentazione da questi
versata agli atti non permetteva di concludere che egli si trovasse in una
situazione di indigenza ai sensi dell’art. 3 Lag;
che con
lo scritto (recte: ricorso) che qui ci occupa l’attore, pur dichiarando di non
essere d’accordo con il querelato giudizio, di cui chiede la modifica a suo
favore, non si è assolutamente confrontato con le puntuali ed articolate
motivazioni del primo giudice e soprattutto non ha indicato per quali motivi le
stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise, per cui
l’impugnativa deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309; II CCA 22 marzo 2006 inc.
n. 12.2005.23);
che l’attore
non può nemmeno essere seguito laddove afferma che il suo stato di indigenza
risulterebbe in ogni caso dai nuovi documenti da lui prodotti con il gravame,
in sede di appello essendo espressamente esclusa la produzione di nuova
documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); tanto più che la mancata
tempestiva produzione degli stessi, pacificamente successivi all’inoltro
dell’istanza di assistenza giudiziaria e precedenti l’emanazione del decreto
qui impugnato, è chiaramente dovuta a negligenza della stessa parte attrice;
che il
ricorso, irricevibile nel suo complesso, deve pertanto essere respinto;
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 5 luglio 2006 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
- __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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