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Decisione

12.2006.132

Carta di credito - banca - riaddebito al commerciante

31 luglio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i dati della carta nel terminalino “eftpos” tramite la tastiera presente

nell’apparecchio CARD-X, rispettivamente, per due di esse, di fr. 100.- e di

fr. 2'100.-, non erano state trasmesse le relative pezze giustificative. Con

lettera 2 maggio 2001 (cfr. plico doc. G) la banca ha in seguito comunicato che

una delle operazioni era stata regolarizzata, che un’altra era stata conteggiata

a torto e che una terza andava rettificata nel suo importo. Poiché però nel

frattempo altre 3 operazioni erano state contestate dalle banche corrispondenti

__________ siccome irregolari, la richiesta di rimborso si riferiva ora a 11

operazioni per complessivi fr. 98'333.50. Preso atto delle compensazioni da lei

effettuate su altri pagamenti dovuti in favore dell’esercente affiliato, il

saldo a suo favore ammontava a quel momento a fr. 73'368.95, somma che il 6

giugno 2002 (doc. G), dopo nuove compensazioni, si è poi ridotta a fr. 9'421.20.

3. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di

fr. 88'912.30 oltre interessi, contestando che la controparte fosse legittimata

a porre in compensazione le somme da lei trattenute. Essa in estrema sintesi ha

contestato che la modalità di inserimento dei dati nel sistema CARD-X da lei

adottata non fosse conforme o comunque fosse vietata dalle clausole

contrattuali.

Di

diverso parere la convenuta, la quale, oltre ad essersi opposta alla petizione,

in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di

fr. 9'421.20 più interessi, pari al saldo dei rimborsi a suo favore. A suo

giudizio, le transazioni sarebbero avvenute in modo irregolare, ciò che la

legittimava, in applicazione dell’art. 8 del contratto di base e dell’art. 3

della convenzione complementare, a pretendere il rimborso delle somme già

pagate, che in ogni caso era dovuto già per il fatto che i titolari delle carte

rispettivamente le banche corrispondenti __________ avevano contestato le

operazioni.

4. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr.

86'712.30 oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di

prime cure ha in sostanza ritenuto che il testo dell’art. 3 della convenzione complementare

e dell’art. 8 del contratto di base non era affatto chiaro e che da

un’interpretazione letterale e sistematica delle clausole non risultava che le

parti avessero inteso che l’inserimento manuale del numero della carta, con la

tastiera numerica di cui era munito il terminalino, in luogo dello scorrimento

della carta, non fosse permesso. L’interpretazione delle clausole in base al

principio dell’affidamento che così s’imponeva permetteva anzi di concludere

per la legittimità della procedura concretamente adottata dall’attrice, tanto

più che il terminalino aveva una tastiera funzionante, l’introduzione manuale

del codice metteva in moto la solita verifica on-line con la banca e generava

il solito bollettino che il cliente poi firmava, e, come era stato spiegato dal

rappresentante della ditta fornitrice dell’impianto, il senso della tastiera era

anche quello di ovviare ai casi dove la carta era smagnetizzata o lo

scorrimento nel terminale non funzionava oppure ancora vi era un sovraccarico

delle linee. In tali circostanze la tesi dell’attrice appariva provvista di

buon diritto, nel senso che le operazioni eccepite dalla convenuta e per le

quali essa aveva proceduto alla compensazione erano in realtà state eseguite in

modo regolare, di modo che sia la compensazione sia la pretesa riconvenzionale

apparivano malfondate, salvo per quanto riguardava le due operazioni di fr.

100.- e di fr. 2'100.-, per le quali la stessa attrice aveva ammesso di non

aver inoltrato, seppur richiesta, i necessari documenti di vendita. Pure

infondata, infine, era la tesi della convenuta secondo cui, giusta l’art. 8 del

contratto di base, la banca sarebbe stata in diritto di chiedere il rimborso di

qualsiasi operazione di vendita (anche di quelle regolari) qualora, come in

concreto, le stesse fossero state contestate dai titolari delle carte: in

effetti la clausola in questione, come risultava dalla nota marginale dell’art.

8, si applicava solo ai casi di “Documents irréguliers ou incomplets”.

5. Con

l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la

domanda riconvenzionale. A suo dire, il giudice avrebbe misconosciuto che

l’attrice aveva in realtà ben inteso il senso e l’effettiva portata delle

condizioni contrattuali e d’utilizzo del sistema, ovvero che l’elaborazione

manuale delle transazioni di carte di credito era nelle specifiche circostanze

assolutamente irregolare e contraria alle pattuizioni e che, comunque, ogni

pagamento eseguito dalla convenuta alla controparte - non soltanto quelli

relativi a documenti irregolari - avveniva unicamente salvo buon fine.

6. Delle

osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. Anche

in questa sede, si tratta in primo luogo di esaminare se la modalità di

inserimento dei dati nel sistema CARD-X adottata dall’attrice fosse conforme o

comunque non fosse vietata dalle clausole contrattuali.

7.1 Per

l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano

concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca

volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, esso va interpretato, sia per la forma

che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.

In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se

l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune

volontà dei contraenti e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo quando non

vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti

o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare

le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio

dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva ragionevolmente

attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF

132 III 268 consid. 2.3.2, 131 III 606 consid. 4.1; II CCA 7 maggio 2007 inc.

n. 12.2006.34, 16 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.44).

7.2 Nella

fattispecie, quand’anche - come preteso, contro ogni evidenza, dalla convenuta -

non si volesse prendere in considerazione la testimonianza di C__________ __________,

la quale, presente al momento della sottoscrizione degli accordi, aveva

dichiarato di non aver mai avuto il sentore o concreti indizi che il pagamento

mediante inserimento manuale dei dati nel sistema CARD-X non fosse ammesso, non

si potrebbe in ogni caso ritenere che, nelle intenzioni delle parti, tale

modalità di inserimento dei dati dovesse essere considerata irregolare: nessuno

degli altri testi sentiti in sede di istruttoria era in effetti presente al

momento della sottoscrizione degli accordi ed ha potuto riferire se le parti

avevano avuto modo di discutere sulla questione rispettivamente in che modo

quindi l’avevano risolta; né d’altro canto si può desumere la consapevolezza

dell’attrice circa l’irregolarità di questa modalità di utilizzo dal solo fatto

che essa per oltre 3 anni abbia proceduto unicamente mediante lo scorrimento

della carta.

È

in definitiva a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la

questione doveva essere chiarita in base al principio dell’affidamento, fermo

restando che, trattandosi dell’interpretazione di condizioni generali allestite

dalla banca, trovava inoltre applicazione il principio in dubio contra

stipulatorem (DTF 122 III 118 consid. 2a, 122 V 142 consid. 4c). Ora, è

innanzitutto incontestabile che nessuna clausola contrattuale escludeva esplicitamente

tale modalità operativa (cfr. teste D__________ __________, il quale ha pure

precisato che un tale divieto è stato formalizzato nelle versioni più recenti),

tanto è vero che l’art. 3 della convenzione complementare, da cui i testimoni

citati dalla convenuta in qualità di specialisti in materia deducevano implicitamente

l’esistenza di un tale divieto (testi M__________ __________ e D__________ __________),

si limitava in realtà ad imporre all’esercente affiliato di “effectuer

toutes les transactions de cartes __________ par le système” CARD-X, senza pronunciarsi sull’esclusività o meno della classica modalità

d’utilizzo tramite lo scorrimento della carta - che non è imposta né dalla

natura stessa per la quale il terminalino è stato costruito e concepito, né

dallo scopo per il quale esso è stato acquistato - piuttosto che tramite la

digitazione del codice della carta sulla tastiera di cui il terminalino era

dotato, sicché nel dubbio quest’ultima modalità di utilizzo non può essere

considerata irregolare. In tali circostanze, ritenuto che la tastiera del

terminalino era funzionante e che oltretutto l’introduzione manuale del codice

metteva in moto la solita verifica on-line con la banca e generava il solito

bollettino che il cliente poi firmava, l’attrice poteva legittimamente ritenere

che, in caso di eventuali problemi in occasione dello scorrimento della carta

(ad es. carta smagnetizzata o sovraccarico delle linee), il sistema potesse nondimeno

essere utilizzato anche secondo quella modalità d’impiego senza dover essere ancora

considerato “interrotto” o “fuori servizio” e senza che essa fosse quindi tenuta

ad informare il fornitore e la banca ed a procedere mediante la macchina

“imprinter”; tanto più che, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non

risultava, nemmeno dalla testimonianza di C__________ __________, che

all’attrice fosse stato comunicato che la tastiera di cui era dotato il sistema

CARD-X fornitole avrebbe potuto essere utilizzata solo in caso di

sottoscrizione di altri tipi di contratto __________, e meglio il contratto

“moto” ed il contratto “internet”. Per il resto si può senz’altro rinviare alle

puntuali e pertinenti considerazioni espresse dal Pretore nel giudizio

impugnato.

8. Esclusa

con ciò la facoltà della convenuta di riaddebitare all’attrice le 9 operazioni qui

ancora litigiose a seguito del carattere irregolare della procedura di

inserimento dei dati della carta nel sistema CARD-X da lei adottata, si tratta

ora di esaminare se eventualmente il riaddebito non si imponesse già per il

fatto che le operazioni erano state contestate dai titolari dei conti

rispettivamente dalle banche corrispondenti __________.

8.1 La

convenuta ritiene che il testo dell’art. 8 del contratto di base l’autorizzava chiaramente

a riaddebitare all’attrice tutte le operazioni che erano state contestate, per

qualsiasi motivo, dai titolari delle carte. Come giustamente evidenziato dal

giudice di prime cure, la tesi della convenuta non può essere condivisa,

siccome non tiene conto dell’incontestato fatto che la clausola in parola era inserita

nell’art. 8 del contratto di base, che, come si evince dalla sua nota

marginale, risultava applicabile solo in caso di “Documents irréguliers ou

incomplets”. Che questa poi fosse la corretta interpretazione da dare

alla clausola è del resto confermato anche dalla sua versione tedesca, con

marginale “Unrichtige oder unvollständige Dokumente”, secondo cui “... Die Bank behält sich das Recht vor, vom Vertragsunternehmer die

Rückerstattung von Zahlungen für Dokumente zu verlangen, die sich nachträglich

als unrichtig ausgestellt erweisen, oder deren Richtigkeit von Karten-Inhaber

bestritten wurde ...” (cfr. Goetz, Das internationale

Kreditkartenverfahren, p. 253).

8.2 Pacifico

che in concreto le contestazioni dei titolari delle carte rispettivamente delle

corrispondenti banche __________ fossero dovute all’irregolarità della modalità

di inserimento dei dati della carta nel sistema CARD-X, si tratta ora di

stabilire se la semplice contestazione, sia pure - come si è detto - rivelatasi

infondata, fosse di per sé sufficiente per poter imporre il riaddebito all’attrice.

Il quesito dev’essere risolto negativamente già per il fatto che l’art. 8 del

contratto di base, secondo la sua nota marginale, risulta applicabile solo in

presenza di documenti irregolari o incompleti, il che presuppone che gli stessi

siano effettivamente e non solo asseritamente irregolari o incompleti.

A

titolo abbondanziale, si osserva che una diversa soluzione avrebbe di fatto comportato

un eccessivo ed ingiustificato aggravio della posizione dell’esercente

affiliato, cui in pratica sarebbe stato ribaltato il rischio di abuso da parte

dei titolari della carta, che, in base al contratto per l’accettazione di carte

di credito (sulla natura giuridica di tale contratto, cfr. Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, 3ª

ed., N. 250 dell’introduzione ad art. 184 segg. CO; Arter/Jörg,

Rückbelastungsklauseln bei Kreditkartenverträgen im E-Commerce, in SJZ 2003 p.

27; Arter/Jörg (citato Arter/Jörg II°), Kreditkartenverträge – unter besonderer Berücksichtigung von

Rückbelastungsklauseln, in AJP 2004 p. 429; Arter, Rechtliche

Qualifikation des Vertrages zwischen Kreditorganisation und Vertragsunternehmen.

Risikoverlagerungsklauseln in AGB, in AJP 2004 p. 891), doveva invece

restare a carico della banca emittente. Proprio per queste ragioni, il

Bundesgerichtshof tedesco aveva avuto modo di sanzionare il carattere eccessivamente

gravoso di una clausola del genere sottoscritta per il caso di transazioni di

credito “normali, cioè avvenute dietro presentazione della carta (NJW 1991 p.

1886, citato in NJW 2002 p. 2237), e recentemente, modificando la sua

precedente prassi, anche per il caso di transazioni del commercio elettronico

(NJW 2002 p. 2234, sentenza riassunta da Arter,

op. cit., p. 889). Ora, nonostante la Svizzera, diversamente dalla Germania,

non disponga di una legislazione in materia di condizioni generali, ben si poteva

ipotizzare l’esame di una tale clausola in applicazione analogetica dell’art.

100-101 CO, o in virtù degli art. 7 e 8 LCSl, oppure ancora, e soprattutto, in

forza dell’art. 19 cpv. 2 CO (per una tale soluzione, cfr. Arter/Jörg, op. cit., p. 31 segg.; Arter/Jörg II°, op. cit. p. 438 segg.; Arter, op. cit., p. 891; critico

invece, sia pure apparentemente solo con riferimento alle clausole relative al

commercio elettronico, Gloor,

Risikoverteilung beim Missbrauch von Kreditkarten bei

Distanzzahlungsgeschäften, in SJZ 2003 p. 251 segg.), con il conseguente riconoscimento

dell’illiceità della stessa.

9.

Ne discende, a conferma del primo giudizio, la reiezione del gravame, del

tutto infondato.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate su di un valore

litigioso di fr. 86'712.30 per l’azione principale e di

fr. 9'421.20 per la domanda riconvenzionale, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 luglio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’450.-

b)

spese fr. 50.-

Totale fr.

1’500.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

- ;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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