Lexipedia

Decisione

12.2006.133

Intepretazione di una pena convenzionale per disdetta anticipata prevista nel contratto di locazione.

16 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di procedura civile ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art.

321 CPC con rinvio). Ne deriva che in concreto i documenti prodotti dagli

appellanti in questa sede sono irricevibili.

7. Gli

istanti rimproverano al Pretore di aver ridotto la pena convenzionale da fr.

60'000.-, come previsto nel contratto di locazione (doc. 7, clausola n. 28), a

fr. 6'500.-, mentre non ne contestano le decisioni sul pagamento delle pigioni

impagate. Il primo giudice ha accertato in base

all’istruttoria che la nota clausola era stata inserita nel contratto per volontà

dei locatori e perché, così come testimoniato dal teste T__________ (che aveva

preparato il contratto di locazione e aveva seguito la pratica in nome e per

conto dei locatori), "l'inventario globale messo a disposizione era del

valore di circa fr. 300'000.-/350'000.-, mentre l'inquilino aveva pagato fr.

20'000.- per il piccolo inventario. Ora quella clausola di garanzia aveva lo

scopo di prevenire gli effetti economici per il locatore di un'eventuale

partenza anticipata del conduttore, onde evitare di ritrovarsi poi con l'immobile

sfitto e con l'inventario in stato di usura. Questo è pure confermato dal fatto

che questa garanzia è scalare, a dipendenza della durata della locazione"

(verbale di audizione del 6 giugno 2002, pag. 2). Gli appellanti non contestano

tale accertamento, ma sostengono di aver subito un danno sia pratico sia

finanziario. Oltre al fatto di essersi dovuti assumere la riapertura dell'esercizio

pubblico alla soglia dei settant'anni, essi allegano di essersi dovuti far

carico di "numerose riparazioni e sostituzioni dell'inventario, nonché

approfonditi lavori di ripristino e pulizia per poter rendere nuovamente

agibile il ristorante, la cui gestione non ha comunque permesso di raggiungere

le stesse entrate nette garantite invece dalla pigione pagata dall'appellante".

Essi si sono dovuti inoltre occupare della "faticosa duplice ricerca di un

nuovo inquilino".

8. Secondo

l'art. 267 cpv. 2 CO sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente

il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un'indennità che non sia

destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale. Gli appellanti

non contestano l'accertamento del Pretore secondo il quale la clausola n. 28 aveva,

almeno in parte, lo scopo di obbligare la conduttrice a versare un'indennità forfetaria

per i costi legati all'usura normale dell'ente locato. Peraltro, essi, a

suffragio del loro diritto a ricevere quanto pattuito in simile clausola, non

allegano che gli asseriti interventi da loro effettuati, seppur

"approfonditi", fossero volti ad eliminare difetti non riconducibili

a normale usura. In simile misura la clausola n. 28 del contratto di locazione è

quindi nulla (Lachat, Le bail à

loyer, Losanna 1997, pag. 530, con rinvii; Lachat,

Commentaire romand CO-I, n. 8 ad art. 267 CO) secondo l'art. 20 CO (Higi in: Zürcher Kommentar 1995, n. 132

seg. ad art. 267 CO), anche se il vizio non è stato invocato dalla convenuta.

9. Ciò

posto, occorre ancora esaminare la portata della clausola sulla pena

convenzione nella misura in cui essa era prevista anche per "evitare di

ritrovarsi poi con l'immobile sfitto" (sentenza impugnata, pag. 8). Al

riguardo, gli appellanti invocano la libertà contrattuale che si opporrebbe

alla correzione, da parte del giudice, del contratto (appello, pag. 12) e si

lamentano, in ogni caso, che il Pretore abbia ridotto la pena convenzionale

sulla base di accertamenti errati. Essi ribadiscono al riguardo la veridicità

della loro assicurazione circa l'ammontare della cifra d'affari, di fr.

500'000.- annuali e affermano di non aver concorso a peggiorare la situazione

della conduttrice invitando la clientela a non più frequentare il ristorante

"O__________ " (appello, pag. 9-11). D'altra parte, gli appellanti rimproverano

al primo giudice di non aver considerato l'atteggiamento abusivo della

conduttrice, che ha rescisso in maniera ingiustificata il rapporto di locazione,

senza preoccuparsi delle serie difficoltà in cui tale agire avrebbe messo i

locatori. Essi contavano invero, anche in ragione della loro età, su entrate

sicure almeno fino al 2007 e avrebbero riaperto il ristorante nell'ottobre 2001

semplicemente per ridurre il danno causato loro dalla AO 1 (appello, pag. 12). Come

spiegato dal Pretore, il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio

le pene convenzionali eccessive (art. 163 cpv. 3 CO). In particolare, una

riduzione è data quando l'importo stabilito è sproporzionato rispetto

all'interesse dell'interessato alla sua integrale corresponsione. Ciò

dev'essere valutato alla luce

delle circostanze concrete, quali ad esempio la durata del contratto e la

gravità della colpa (DTF 114 II 264 consid. 1). Una pena convenzionale, seppure

da corrispondere indipenden-temente dall'esistenza o meno di un danno, dev'essere

inoltre ridotta se c'è sproporzione tra il danno effettivo, rispettivamente

probabile, e quello di cui le parti hanno previsto la possibilità (DTF 103 II

134 consid. 4, recentemente confermata in DTF 133 III 54 consid. 4.2).

Nel caso

concreto la durata del contratto era prevista fino al 2007 e la conduttrice ha

disdetto, senza validi motivi, il contratto di locazione. La pena convenzionale

di fr. 60'000.- richiesta degli istanti appare nondimeno eccessiva. Non tanto

per le argomentazioni addotte dal primo giudice, quanto piuttosto perché

l'ammontare della pena convenzionale era volto, come

detto (consid. 7), anche a tutelare i locatori dall'usura dell'ente locato.

Inoltre, il danno effettivo subito dai locatori è sproporzionato rispetto a un

simile importo. Il primo giudice ha obbligato la convenuta a corrispondere ai

locatori le pigioni arretrate fino al momento in cui gli istanti hanno

incominciato a gestire personalmente il ristorante e tale importo è rimasto

incontestato. Gli appellanti affermano invero di non aver percepito dalla loro

gestione le stesse entrate garantite dalla pigione versata dall'appellata

(appello, pag. 9), ma nemmeno dicono – né tantomeno dimostrano - in quanto

consista tale diminuzione (cfr. sull'onere di allegazione del creditore: DTF

133 III 55 consid. 4.3), di cui non si trova la benché minima traccia nel fascicolo

processuale. Gli asseriti fastidi per la ricerca del nuovo inquilino (appello,

pag. 9) e il fatto che gli appellanti, pensionati, si sono visti costretti a

riprendere un'attività lavorativa (appello, pag. 12), peraltro, sono

inconvenienti che non giustificano, visto il risarcimento del danno e in

assenza di altri elementi, la corresponsione di una pena convenzionale di fr.

60'000.-. Non vi sono dunque motivi per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore

sul principio e sull’entità della riduzione della pena convenzionale.

10. Gli appellanti

contestano inoltre che il valore del piccolo inventario posto in compensazione

dalla convenuta ammonti a fr. 9'303.15, così come stabilito dal Pretore. Essi

sostengono che tale valore dev'essere calcolato al momento in cui il credito è

stato posto in compensazione, ossia non prima del 4 marzo 2002 (appello, pag.

13). Il primo giudice si è dipartito dal valore di acquisto del piccolo

inventario di fr. 20'000.- e ha applicato la deduzione del 15% annua prevista

dalla clausola n. 28 del contratto di locazione per il periodo dal 21 gennaio

1997, data di sottoscrizione del contratto di compravendita di tale inventario,

al 13 ottobre 2001, data alla quale i locatori ne hanno ripreso possesso (sentenza

impugnata, pag. 9 in alto). La censura si rivela dunque infondata, gli

appellanti avendo goduto di fatto del piccolo inventario sin dal 14 ottobre

2001.

11. Gli istanti censurano

infine la decisione del Pretore di far decorrere gli interessi di mora dal 24

febbraio 2005 e non dal 1° settembre 2001 (appello, pag. 13 seg.). Il primo

giudice ha spiegato che gli interessi possono essere concessi solo dal momento

in cui sono stati chiesti, ovvero con le conclusioni (sentenza impugnata, pag.

9 in basso). A detta degli istanti, invece, la richiesta di versamento degli

interessi poggia sul medesimo complesso di fatti dell'azione principale e dev'essere

pertanto riconosciuta dal mese di disdetta del contratto di locazione e della

pigione non pagata, tanto più che simile richiesta non sarebbe stata nemmeno

contestata dalla controparte.

La circostanza di aver

postulato per la prima volta con le conclusioni gli interessi di mora non

influisce sulla decorrenza degli stessi, bensì sulla loro ammissibilità. La

richiesta è ricevibile, posto che essa resti una postulazione di dettaglio –

nel senso che il valore degli interessi appaia decisamente meno importante di

quello della pretesa capitale oggetto della causa – e che le parti abbiano la

possibilità di esprimersi al riguardo in occasione del dibattimento finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art.

75 CPC e n. 264 a pié di pag. 229). Nella fattispecie le parti avevano tuttavia

rinunciato al dibattimento finale (vedi lettera dell'avv. RA 2 11 gennaio 2005)

e la parte convenuta non ha dunque potuto far valere il proprio conveniente

diritto alla difesa. Nemmeno si giustificava di assegnare un termine alla

convenuta per pronunciarsi sulla richiesta di interessi, dato che tale domanda

non si basava sull'esito dell'istruttoria e poteva pertanto essere già

formulata, se non con l'istanza, al più tardi all'udienza di discussione (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 115 a pié di

pag. 95). Ne consegue che la decisione del Pretore di condannare la convenuta

al pagamento degli interessi dal 24 febbraio 2005 è finanche favorevole agli

istanti.

12. Visto quanto precede,

l'appello dev'essere respinto e la sentenza del Pretore confermata. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte, che non ha formulato osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

1. L'appello 14 luglio

2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della

procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

950.

-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1000.

-

già anticipate dagli

appellanti, restano a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore di causa ammonta a fr. 79'500.-,

contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 199 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster