12.2006.134
sfratto - appello non motivato
26 luglio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.134
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, IICCA
Titolo:
sfratto - appello non motivato
APPELLO
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.134
Lugano
26 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa inc. n. DI.2006.776 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e
più precisamente sull’istanza di sfratto 9 giugno 2006 promossa da
AO 1
rappr. dalla RA
1
contro
e AP 1
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta
introdotta il 18 aprile 2006 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano
Ovest da
AP 1, __________
contro
AO 1, __________
rappr. dalla RA
1
sulle quali
il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 6 luglio 2006,
respingendo l’istanza di contestazione della disdetta ed accogliendo l’istanza
di sfratto;
ed ora
sullo scritto (recte: appello) 14 luglio 2006 con cui i conduttori, soccombenti
in prima sede, dichiarano di ricorrere contro la sentenza di sfratto;
mentre la
controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata il Segretario assessore, preso
atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione con effetto
dal 1° maggio 2006 in forza della disdetta per mora del 21 marzo 2006, ha
respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di
sfratto;
che
con l’appello 14 luglio 2006 i conduttori dichiarano di ricorrere contro la
decisione di sfratto, senza motivazioni e senza muovere critiche alla sentenza
impugnata;
che
il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte
per eventuali osservazioni;
che
l’appello è infatti irricevibile siccome sprovvisto di qualsiasi motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i ricorrenti non essendosi confrontati in alcun
modo con le argomentazioni del primo giudice, ciò che impedisce il suo esame
nel merito;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 luglio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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