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Decisione

12.2006.134

sfratto - appello non motivato

26 luglio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.134

Data decisione, Autorità:

26.07.2006, IICCA

Titolo:

sfratto - appello non motivato

APPELLO

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.134

Lugano

26 luglio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione nella

causa inc. n. DI.2006.776 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e

più precisamente sull’istanza di sfratto 9 giugno 2006 promossa da

AO 1

rappr. dalla RA

1

contro

e AP 1

nonché sull’istanza di contestazione della disdetta

introdotta il 18 aprile 2006 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano

Ovest da

AP 1, __________

contro

AO 1, __________

rappr. dalla RA

1

sulle quali

il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 6 luglio 2006,

respingendo l’istanza di contestazione della disdetta ed accogliendo l’istanza

di sfratto;

ed ora

sullo scritto (recte: appello) 14 luglio 2006 con cui i conduttori, soccombenti

in prima sede, dichiarano di ricorrere contro la sentenza di sfratto;

mentre la

controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata il Segretario assessore, preso

atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione con effetto

dal 1° maggio 2006 in forza della disdetta per mora del 21 marzo 2006, ha

respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di

sfratto;

che

con l’appello 14 luglio 2006 i conduttori dichiarano di ricorrere contro la

decisione di sfratto, senza motivazioni e senza muovere critiche alla sentenza

impugnata;

che

il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell'ambito dell'esame

preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte

per eventuali osservazioni;

che

l’appello è infatti irricevibile siccome sprovvisto di qualsiasi motivazione

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i ricorrenti non essendosi confrontati in alcun

modo con le argomentazioni del primo giudice, ciò che impedisce il suo esame

nel merito;

che

la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 14 luglio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia

di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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